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R. Alessi – La disciplina generale del contratto (2015)

Capitolo 1 - Nozioni

Il contratto: natura e funzioni

Il contratto è lo strumento con il quale la legge consente, entro determinati limiti, ai privati di autoregolare i propri interessi economici. A norma dell’art. 1173 c.c., il contratto è una delle fonti delle obbligazioni e, in base all’art. 1376, è strumento idoneo a trasferire diritti (concetti e funzioni enucleati in forma eloquente dall’art. 1321 c.c.).

La patrimonialità del rapporto giuridico tutelato

La presenza di due o più parti e la natura patrimoniale del rapporto distinguono il contratto dal negozio giuridico in generale, del quale rappresenta il prototipo. La presenza di due o più parti non si riferisce tanto a figure in carne ed ossa ma piuttosto ai centri di interesse che intendono regolare i propri rapporti mediante tale strumento.

Il secondo elemento che caratterizza il contratto è la sua idoneità a far nascere, modificare o estinguere rapporti giuridici di natura patrimoniale: la patrimonialità non si riferisce agli interessi cui rimanda il regolamento contrattuale ma riguarda il contenuto del rapporto; ad essere suscettibili di valutazione economica devono essere gli impegni assunti dalle parti.

Sul piano fattuale, la valutazione della patrimonialità dell’obbligo assunto sarà agevole laddove essa sia concordata dalle parti o, all’opposto, sia impossibile o deplorevole alla stregua del senso comune. Tuttavia, non sempre questa valutazione è agevole poiché, anche in caso di accordi che non possono essere qualificati come contratti, le parti potrebbero aver stabilito un compenso per una prestazione che comunque permette un apprezzamento economico, anche se fuori dai rapporti di mercato.

Così come suscettibile di valutazione economica potrebbe essere il sacrificio sopportato, realizzandosi allora una “patrimonializzazione” che giustificherebbe la riconducibilità dell’accordo al contratto.

In realtà, quando si tratta di rapporti basati su aspetti morali o sentimentali, a mancare, ancor prima della patrimonialità, sarebbe il requisito della “giuridicità”. Per stabilire una linea di demarcazione fra ciò che è giuridico e ciò che non lo è, l’indagine deve spostarsi sulla volontà delle parti e sull’affidamento che l’una ripone nella condotta dell’altra, tralasciando la presenza di un eventuale corrispettivo.

La concessione di un immobile in godimento temporaneo, per pura cortesia, può essere comunque qualificata come contratto di comodato gratuito se così intendevano le parti, con tutte le obbligazioni che ne scaturiscono. Dunque la gratuità non esclude la giuridicità del vincolo, talora anzi considerato elemento caratterizzante la fattispecie di alcuni contratti. D’altronde la gratuità attiene al vincolo e alle prestazioni ma non esclude certo una suscettibilità di valutazione economica.

Al di fuori dell’ambito patrimoniale, il negozio giuridico non può essere qualificato come contratto e l’ordinamento pone spesso limiti più rigorosi alla libertà di autoregolazione dei privati.

I contratti collegati (Rinvio)

Vedi dopo

Il contratto come atto e come rapporto

Quasi sempre, contratto e patto sono termini fungibili; esistono tuttavia casi in cui il secondo termine indica un accordo specificamente dedicato a taluni aspetti, il quale si colloca all’interno di un contesto più ampio, come nel caso del patto di riscatto ex art. 1500 c.c., che può accedere al contratto di compravendita.

Ancora, si usa il termine “patto” con riferimento a regolamentazioni dei rapporti fra due soggetti, successive e complementari rispetto all’accordo, al fine di specificarne determinati aspetti.

Sempre per chiarire alcuni aspetti terminologici, quando la legge o il linguaggio comune discorrono di contratto, fanno riferimento sia all’accordo che all’atto che tale accordo consacra, nonché al regolamento contrattuale, cioè le modalità con cui vengono regolati i rapporti fra i contraenti; quando però si parla di esecuzione del contratto, benché il codice talora risulti impreciso, sarebbe più corretto parlare di “rapporto contrattuale”, inteso come l’insieme di diritti ed obblighi che dal contratto scaturiscono.

D’altra parte, è proprio su questo aspetto del fenomeno contrattuale che maggiormente si è incentrato l’interesse del legislatore europeo.

Le clausole

Le clausole sono le singole previsioni nelle quali si articola il contratto; di solito vanno interpretate in modo unitario, onde ricostruire la volontà delle parti (art. 1363 c.c.). Tuttavia esse possono essere oggetto di una valutazione separata; la nullità di una o più clausole non travolge l’intero contratto qualora si dimostri che le parti avrebbero comunque concluso l’accordo pur in assenza di esse o che, comunque, tali clausole nulle potrebbero essere ricostruite in senso conforme al diritto sostituendole con la previsione di norme imperative (art. 1419, co. 1 e 2), o ancora quando un effetto conservativo è espressamente previsto dal legislatore.

Tale ultima ipotesi ricorre nel caso delle clausole vessatorie nei contratti dei consumatori (art. 33 cod. cons.), così come in presenza della c.d. clausola compromissoria (con cui le parti rimettono la risoluzione delle controversie nascenti dal contratto al giudizio di arbitri), la quale viene considerata autonoma (art. 808, co. 2, c.p.c.).

Atti unilaterali a contenuto patrimoniale

La legge consente che manifestazioni di volontà unilaterali possano produrre effetti giuridici patrimoniali (remissione del debito, recesso unilaterale dalla società); agli atti unilaterali patrimoniali fra vivi fa riferimento l’art. 1324 c.c., al fine di estendervi la disciplina del contratto, in quanto applicabile. L’ordinamento assume però un atteggiamento cauto relativamente a detti atti: la dottrina ha solitamente difeso un’interpretazione dell’art. 1987 nel senso della tipicità dei negozi unilaterali con cui un soggetto assume un’obbligazione (promesse unilaterali).

Più in generale, l’atto unilaterale può produrre effetti nella sfera giuridica altrui solo laddove la legge o il contratto lo prevedono; per di più tali atti producono effetti solo a partire dal momento in cui sono conosciuti dal loro destinatario (principio della recettizietà ex art. 1334). All’atto unilaterale a contenuto patrimoniale andranno applicate le disposizioni in tema di requisiti e invalidità del contratto ma anche quelle relative all’interpretazione: la Cassazione ha sottolineato come tale applicabilità vada effettuata, nei limiti dei criteri di cui agli artt. 1362 e ss., compatibilmente con la particolarità di detti negozi.

Il contratto tra autonomia privata e legge

Il principio basilare della disciplina del contratto è quello dell’autonomia contrattuale, nel senso che i privati, salvi i limiti posti dalla legge, possono regolare direttamente, mediante il contratto, i propri rapporti economici. L’art. 1322 c.c. enuclea gli aspetti principali di questo fenomeno, sancendo che le parti possono regolare il contenuto del contratto liberamente, nel rispetto dei limiti di legge. Questa libertà comporta anche la possibilità di porre in essere accordi non espressamente previsti dal codice (contratti atipici) purché al fine di regolare interessi meritevoli di tutela.

Al principio di autonomia contrattuale, si affianca la norma di cui all’art. 1372 c.c. sugli effetti del contratto: si prevede che esso abbia effetto di legge fra le parti (a sugello della natura vincolante della pattuizione espressione della libertà di autoregolarsi) e, salvo casi e modi previsti dalla legge, tale vincolo non ha effetti nei confronti dei terzi, volendo con ciò ribadire ciò che gli anglosassoni chiamano privity.

L’autonomia contrattuale si manifesta in vari modi: anzitutto le parti possono, di regola, decidere se, quando, come e con chi concludere un contratto ma, soprattutto, esse possono stabilire quale contratto scegliere e che contenuto dargli. Ad enfatizzare questo aspetto, sta il fatto che le norme disciplinanti il contratto hanno solitamente natura dispositiva, quindi derogabile, e suppletiva rispetto al regolamento contrattuale.

Solo quando entrano in gioco interessi generali o aspetti che non rientrano nella disponibilità delle parti, la legge interviene con norme imperative (inderogabili). La legge fornisce vari esempi, come nel caso del divieto di patto commissorio (art. 2744 c.c.) ma, più spesso, un controllo dell’ordinamento si manifesta in relazione alla causa del contratto. Ancora, le parti potranno inserire clausole che limitino o escludano la responsabilità in caso di violazione degli obblighi nascenti dal contratto ma non fino al punto di escludere la responsabilità per colpa grave o dolo (art. 1229, co. 1). Laddove poi la legge fissi prezzi o clausole, questi entreranno di diritto nel contratto, in sostituzione delle clausole difformi (artt. 1339 e 1419, co. 2).

Anche eventuali termini di durata possono essere sostituiti da previsioni normative (contratto di lavoro subordinato e alcuni contratti agrari); in questi casi si parla di integrazione cogente della volontà delle parti, poiché la pattuizione non viene solo espunta dal contratto ma altresì sostituita in automatico dalla norma imperativa di legge.

Diverso discorso deve farsi per le c.d. clausole d’uso: in base all’art. 1340, si prevede che esse debbano considerarsi inserite nel contratto, salvo risulti che le parti le abbiano volute escludere. Il fenomeno riguarda la prassi commerciale e i suoi usi, che possono integrare il contratto per alcuni aspetti non previsti dai contraenti.

Diverso, se non opposto, il modo di operare delle c.d. clausole di stile, le quali non vengono inserite dalle parti per manifestare una volontà effettiva ma solo per completare l’atto sotto un profilo strettamente formale. Stante la loro assoluta genericità, la dottrina le ritiene nulle per mancanza dell’oggetto.

Per tornare ai limiti dell’autonomia contrattuale, va notato il progressivo sforzo del legislatore nel senso di limitarla in merito al regolamento contrattuale, a tutela della parte più debole (contratti di lavoro e dei consumatori): siamo nel campo dei limiti al contenuto del contratto, caratterizzato da un più massiccio uso di norme imperative, derogabili solo a favore della parte svantaggiata.

Ulteriore limitazione, benché più lieve, consiste nella predeterminazione di alcuni contenuti del regolamento contrattuale nei contratti dei consumatori; quando la legge enumera ciò che deve essere necessariamente previsto in questi contratti, non intende sottrarre alle parti la libertà di determinare tali elementi ma persegue una finalità di trasparenza, affinché essi vengano portati a conoscenza del consumatore in modo inequivocabile.

La legge predispone quindi un modello, cui le parti dovranno attenersi, ma che poi riempiranno di contenuto. Diverso e più stringente il divieto di stipulare certi contratti atipici, ad esempio quello relativo alla conclusione di contratti agrari che non rientrino nello schema dell’affitto. Talora la legge può limitare l’autonomia delle parti in merito alla forma del contratto, imponendone l’osservanza a pena di nullità.

Quanto poi alla libertà di contrarre, non è libero di rifiutare il contratto l’imprenditore che agisce in condizioni di monopolio (art. 2597 c.c.); la legge gli impone di contrarre con chiunque lo richieda e di trattare in modo paritario tutti i partners. In altri casi, a non essere libera è la scelta dell’altro contraente (prelazione legale), come nel caso dell’art. 732.

Non può invece essere ricondotta alla disciplina dei limiti all’autonomia contrattuale il fenomeno dell’integrazione degli effetti del contratto (art. 1374 c.c.), la quale avviene in via suppletiva a completare il contratto nella parte non regolata dall’autonomia privata.

(Segue) Contratti tipici e atipici

L’ordinamento consente ai privati di regolare i loro interessi economici anche mediante forme contrattuali diverse da quelle disciplinate dal codice, i contratti c.d. atipici, purché finalizzati a perseguire interessi meritevoli di tutela giuridica (art. 1322 c.c.). Quando si parla di contratti tipici, si intende dire che la legge prende in considerazione le operazioni economiche più diffuse nella prassi e, per questo motivo, ne disciplina gli aspetti in modo più o meno dettagliato, fornendo una serie di tipi contrattuali.

La previsione di una tipologia contrattuale condiziona certamente, in parte, l’autonomia delle parti ma non fino al punto di relegarle alla sola scelta del modello: come già abbiamo detto, la disciplina è in gran parte affidata a norme derogabili dalla volontà delle parti, ad esclusione dei casi in cui rilevano interessi generali, nei quali soccorrono norme imperative, ed è negli spazi fra queste due tendenze che si manifesta l’autonomia contrattuale, intesa come capacità conferita ai contraenti di modellare il tipo di contratto in base alle specifiche esigenze del caso.

Tutto ciò purché il modello prescelto non venga snaturato, pena la riconducibilità, eventualmente, ad un altro tipo di contratto. L’identificazione del tipo contrattuale è, anzitutto, funzionale allo scopo che quel modello deve soddisfare, ragion per cui rileva come elemento essenziale la causa.

Tuttavia, affinché si possa parlare di tipo legale, non basta che il codice menzioni uno schema o vi dedichi una disciplina. A dimostrazione di ciò, basti richiamare il caso del contratto di locazione finanziaria (leasing), un contratto atipico, in quanto non oggetto di una disciplina compiuta; in base a tale contratto, una parte (concedente) concede all’altra (utilizzatore) di godere di un determinato bene dietro pagamento di un canone periodico.

Fin qui nulla di diverso rispetto alla comune locazione ma, ecco l’elemento distintivo, si prevede, in aggiunta, un’opzione di acquisto del bene alla fine del contratto (riscatto) pagando il prezzo. L’inquadramento di questo contratto atipico nella disciplina della locazione o della vendita (con riserva di proprietà) dipenderà dal concreto atteggiarsi dell’operazione.

Sul piano operativo, la distinzione fra leasing di godimento – che nel caso di risoluzione per inadempimento consentirà l’applicazione dell’art. 1453 c.c. – e leasing traslativo, con applicazione dell’art. 1525, dipenderà da un accertamento vertente, soprattutto, sullo stato in cui versa il bene alla scadenza del contratto, che, se risulterà rilevante, evidenzierà come le parti non abbiano voluto concludere un accordo limitato al godimento del bene. Spesso infatti, accade il contratto di leasing sia finalizzato a dilazionare il costo di acquisto del bene per l’utilizzatore, che ne entra immediatamente nella disponibilità, attraverso la fissazione di un canone periodico.

Non tanto commisurato al valore relativo alla cessione in mero godimento ma, piuttosto, al prezzo di acquisto, accompagnandosi spesso ad una maxirata iniziale. Ancora, il contratto di factoring è quello mediante il quale un imprenditore (concedente) si obbliga a cedere ad un altro imprenditore (factor), la titolarità dei crediti derivanti dall’esercizio dell’impresa, dietro obbligo dell’altro di rendersi cessionario.

Evidentemente, viene in causa la cessione dei crediti ex artt. 1260 e ss., tuttavia l’assetto di interessi regolato da questo contratto varierà in virtù dell’operazione che le parti, concretamente, intendono porre in essere: la cessione dei crediti potrà avvenire in base ad un corrispettivo forfettario e a prescindere dalla loro effettiva riscossione, dunque con una finalità di vendita; oppure, seguendo lo schema del mandato, al solo fine di incaricare il factor delle operazioni di riscossione dei crediti, il cui ricavato andrà al cedente.

La l. 52/1991 ha disciplinato la cessione dei crediti d’impresa, consentendo anche quella relativa a crediti futuri o di massa, prevedendo, di regola e salvo patto contrario, il mantenimento in capo al cedente dell’obbligo di garantire la solvibilità nei limiti del corrispettivo ricevuto, stabilendo i limiti di opponibilità della cessione ai terzi ecc.

Malgrado tale sforzo del legislatore, stante la molteplicità di finalità cui può essere piegato questo schema negoziale, dottrina e giurisprudenza continuano a considerare il factoring contratto atipico, in virtù della sua non riconducibilità ad una disciplina autonoma e definita.

Il contratto atipico pone due ordini di problemi: il primo, evocato dall’art. 1322 c.c., attiene al controllo sui limiti entro i quali è permesso ai privati di organizzare liberamente i propri interessi fuori degli schemi normativamente dati.

Tale aspetto sembra enfatizzato dalla stessa norma, laddove sottopone l’ammissibilità dei contratti atipici alla meritevolezza di tutela degli interessi dedotti ma, a ben vedere, questo non comporta una previa “approvazione” da parte dell’ordinamento di tali interessi, bensì, un giudizio di compatibilità con i principi che giustificano la liceità della causa del contratto e questo sia che si tratti di contratti tipici che atipici. Non sussiste dunque altra questione di ammissibilità.

Il secondo ordine di problemi, attiene invece alla ricostruzione del reale assetto di interessi perseguito dalle parti mediante il contratto atipico, onde stabilire quali regole andranno applicate. Tale problema di “qualificazione” del contratto dovrà essere risolto dal giudice, il quale non sarà in ciò legato al nome che le parti avranno assegnato all’accordo, ma dovrà invece guardare alle relazioni concretamente enucleabili.

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher dafne.91 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto civile e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università telematica internazionale UNINETTUNO di Roma o del prof Alessi Rosalba.
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