LEZIONI DI DIRITTO CANONICO – DALLA TORRE
Il DIRITTO CANONICO riguarda una grande comunità (1mld) e si intende la
manifestazione del dir nella vita della Chiesa cattolica, indica il complesso delle
norme che regolano la vita della Chiesa al proprio interno, con altre società,
Stati e comunità internaz: secondo una dottrina passata si definisce come
“insieme delle norme giur fatte valere dagli organi competenti della chiesa
cattolica secondo le quali è organizzata e dalle quali si regola l'attività dei fedeli
in relazione ai fini che della chiesa”, l’“ord giur della
per una più moderna
Chiesa cattolica, cioè l’insieme di fattori che le danno la struttura di una società
giuridicamente organizzata”nella a
2 distinz, sottolineata da GP II tra giuridicità
e complesso di norme poste dall’autorità ecclesiastica per regolare la vita della
comunità ecclesiale.
Altro significato di dir canonico è la scienza che studia la chiesa nella
dimensione ed esperienza giur che indaga il complesso di norme che reggono la
comunità ecclesiale, inoltre si riferisce alla disciplina ogg di insegnamento nelle
istituzioni formative della Chiesa (seminari) ed istituzioni universitarie.
canonico
Dal punto di vista terminologico deriva da regoladal IV sec (Concilio
di Nicea, 325) indica leggi ecclesiastiche che disciplinano la vita del popolo di
ius
Dio distinguendole dalle leggi civili, ma l’espressione “dir canonico” (
canonicum) è entrata nell’uso comune dal VIII sec e, dopo il Concilio Vaticano II
ius ecclesiale).
(1962-65), viene sostituita da “dir ecclesiale” ( dir meramente
Per quanto riguarda le fonti da cui promanano si parla di
ecclesiastico umano
o per norme poste dalla competente autorità ecclesiastica
dir naturale,
(Pontefice, concilio ecumenico), distinto dal norme poste da Dio
dir divino positivo
all’atto della creazione e comuni a tutti gli uomini, e dal
(Bibbia). Da notare come il dir ecclesiastico indica le norme poste dal legisl
statale a disciplina del fenomeno religioso, quindi rappresenta una branca del
dir pubblico.
Le ragioni dello studio del dir canonico nelle università sono 3:
1. FORMAZIONE DEL GIURISTAutilità come strumento di comparazione e
sollecita l’avvertenza che il dir non si esaurisce nel solo dir della comunità
politica
2. RAGIONI STORICHEetà medievale forgia cultura, mentalità, identità giur
utrumque ius)
europea con la covigenza di dir secolare e canonico ( e continua
fino all’età contemporanea; si nota inoltre che tutti i principali concetti del dir
pubblico occidentale sono frutto della secolarizzazione dei concetti teologici,
come ad esempio la costruzione della personalità giur, del matrim civile, del
processo inquisitorio. Per il giurista può essere utile conoscere origini e contesto
ordinamentale in cui si posero, inoltre si hanno tracce del dir canonico in
civil common law
entrambe le famiglie giur di e in quanto l’influenza di esso sul
dir secolare europeo si ha prima della separazione tra le due
3. REALTA’ ORDINAMENTALE ITALIANApaese concordatario (rapporti
Stato/Chiesa disciplinati da un Concordato del 1984), pertanto è richiesta a
studiosi e professionisti di dir la conoscenza del dir canonico, che in alcuni casi
ha efficacia civile nell’ord italiano.
CAP 1: LO SPIRITO E LA CARNE
Lo studio della dimensione giur della Chiesa pone il problema di COSA È IL DIR e
le ragioni della sua esistenza. La risposta della filosofia parte dalla struttura
dell’uomo e coglie la connessione condizione umana/dir, che trae origine da
1
fattori facilmente individuabili (uomo essere limitato): ogni uomo ha dei limiti
oggettivi che investono le sue capacità fisiche, tuttavia l’uomo ha in sé il
modello della perfezione e protende verso di esso avendo la consapevolezza di
ciò di cui ha bisognol’uomo cerca di ovviare ai propri difetti associandosi con
altri (es: matrimonio). L’uomo inoltre è limitato dal punto di vista temporale in
quanto è mortale, quindi cerca modi di prolungare nel tempo la propria limitata
esistenza (es: procreare, creare entità che durino nel tempo come associaz).
Quindi l’uomo per superare i propri limiti tende a vivere in relazione: ha bisogno
degli altri per poter sopravvivere, ma al contrario gli altri possono essere una
minaccia alla vita, integrità, beni, pertanto è necessario predisporre difese
necessariegli uomini si trovano in una situazione di coesistenzialità da cui non
possono sottrarsi in quanto non possono svestirsi della loro natura umana.
Questi fattori dell’esperienza esistenziale evidenziano le ragioni del dir
connettendolo alla natura dell’uomo, infatti il dir è la regola della relazione
dell’uomo con i suoi simili animata dal valore etico per la giustizia per cui sono
riconosciute ad ogni uomo proprie spettanze e dignità; la legge positiva cerca di
lex ius
attuare nel concreto le diverse situazioni infatti tra e si ha una tensione
perenne, sicché ogni legge positiva risulta imperfetta per cercare di catturare la
lex ius
variabilità del reale. Talvolta il legisl si allontana dal reale, quindi e
(legittimità) legalità)
divergonoagire secondo giustizia e secondo la legge ( non
coincidono, ponendo problemi nella coscienza individuale.
NBil dir non si esaurisce nelle espressioni più importanti (dir naz, europeo,
internaz) ma è presente in tutte le forme associative umane, anche semplici (es:
famiglia)”UBI SOCIETAS, IBI IUS”.
Altra domanda che si pone è il PERCHE’ DEL DIR CANONICO in quanto la Chiesa
come realtà spirituale non dovrebbe necessitare del dir, il quale si rivolge
all’uomo concretamente calato in una fitta rete di relazioni sociali: tali critiche
sono state poste in seno alla Chiesa molte volte (gnosticismo, Lutero), ma tutte
con una visione parziale della realtà della Chiesa, che secondo la tradizionale
dottrina cattolica è realtà al contempo visibile e invisibile, spirituale e sociale,
sacramentale e giuridica. Ecclesia triumphans)
È indubbio che la Chiesa di soli spiriti ( non ha bisogno del
(Ecclesia miltans),
dir ma quella militante ossia la comunità di persone che vive
la storia, ne ha bisogno; la Chiesa organizzata in popolo di Dio è un fenomeno
unico nei gruppi sociali umani, ma manifesta giuridicamente analogie con forme
associative umane, inoltre come il Corpo del Signore nella sua umanità non era
sottratto alle leggi dell’essere umano anche la Chiesa, che si incarna in un
meccanismo sociale, non è sottratta a tali leggi proprie delle formazioni
socialise è normale che ogni gruppo sociale si organizzi dandosi un complesso
gruppo
di regole giur, è normale che anche la Chiesa lo faccia essendo un
umano organizzato, (salus animarum)
infatti il fine tradizionale attribuito al dir
canonico è di essere inteso nella sua valenza espressamente giur.
Tali considerazioni trovano conferma dal fatto che la Chiesa fin dalle origini si
dota di un sistema di norme per regolare la vita interna, inoltre le giustificazioni
del dir nella Chiesa si hanno nell’esigenza della missione della Chiesa di
evangelizzazione, promozione umana, affermazione della dignità della persona
e alla tutela dei suoi dir inalienabilidir canonico non appare come regola
statica della vita interna della comunità religiosa ma come uno strumento che
rende possibile e favorisce lo slancio apostolico favorendo di adempiere al
mandato di Cristo senza rinnegare le tradizioni dei popoli. 2
Il dir canonico non è l’unico esempio di dir religioso, infatti la storia mostra una
PLURALITA’ DI DIR RELIGIOSI, ossia nuclei di norme che si dirigono ai rispettivi
fedeli e ne disciplinano la vita all’esterno e interno (cristianesimo, ebraismo,
islam), riguardo a tali dir gli studiosi sviluppano tesi diverse:
a) per alcuni i dir religiosi costituiscono una famiglia giur a sé in quanto si
pongono in una prospettiva ultratemporale e si compongono primariamente di
dir divinodiversità dir religiosi/dir statali
b) per altri la differenza non si ha tra dir religiosi e statali, ma tra dir
appartenenti a differenti universi culturali, in quanto il dir canonico è più vicino
ai dir secolari di quello islamico.
Comparando i dir delle 3 religioni monoteiste si hanno somiglianze e differenze:
da una parte tutti si fondano sul dir divino, ma questo, in quanto proveniente da
un’autorità trascendente l’autorità umana, non è utilizzabile dal legisl
ecclesiastico, pertanto ognuno ha elaborato meccanismi per garantire
l’adeguamento dei propri apparati normativi alle trasformazioni sociali, in modo
diverso a seconda delle rispettive peculiarità (ord ebraico e islamicointerprete,
ord canonicolegisl). ius civile,
Per consuetudine il dir canonico viene indicato come meno usato dai
ius saeculare
canonisti è il termine per indicare la realtà del dir posto dal legisl
in tali comunità riferito al tempo storico a differenza del dir canonico, le cui
finalità trascendono tempo e storia; tra dir canonico e secolare si notano
common civil law,
somiglianze, per la prossimità del 1° alle famiglie di e ma
anche differenze:
1. UNIVERSALITA’ del dir canonico, in quanto la Chiesa viene istituita per
“aperto”,
portare a tutti i popoli il messaggio di salvezzaord canonico è
si pone diversamente agli ord costruiti sulla distinz cittadino/straniero
poiché tutti gli uomini sono chiamati a far parte della Chiesa
2. PERSONALITA’ del dir canonico come crit per individuare i destinatari
delle norme, in quanto esse sono dirette ai battezzati, mentre nei dir
secolari il crit è della TERRITORIALITA’, ossa il dir vigente è quello del
territorio su cui vive ed opera
3. Dir canonico conosce la distinz dir divino (posto dal legisl divino) /umano
(posto dal legisl umano), mentre nei dir secolari il dir è sempre di origine
umana; a differenza del dir secolare la Chiesa conosce la distinz tra
foro esterno)
potestà di governo esercitata in maniera pubblica o notoria (
(foro interno),
e in maniera segreta senza che ne siano conosciuti gli
effetti
4. ELASTICITA’ del dir canonico, in quanto la forza è data più dall’interiore
adesione dei sogg che dal timore delle sanzionise una norma, di dir
canonico posta dall’autorità umana, che favorisce il bene spirituale di una
persona possa divenire impedimento di tale bene o peccato, non deve
essere applicata altrimenti verrebbe negata la funz del dir della Chiesa;
d’altra parte la RIGIDITA’ del dir secolare, che non può essere
ordinariamente derogato anche dove la norma astrattamente giusta
divenisse ingiusta nell’applicaz del caso concreto secondo il princ di
certezza del dir per cui va conosciuto con sicurezza ciò che detta la
legge.
Un problema posto dal Concilio Vaticano II è il RAPPORTO DIR
CANONICO/TEOLOGIA: a) la scuola canonistica laica italiana moderna vede il dir
canonico come un dir “dato”, ossia un ord giur che ha in sé ragione di esistenza
e legittimazione, b) la scuola dell’Università Gregoriana, partendo dal
3
presupposto teologico che la Chiesa è una società umana elevata alla sfera
sovrannaturale, desume che la realtà interna della Chiesa si esprime in forma
sociale e non può sottrarsi alle regole della giuridicità, c) la scuola
dell’Università di Navarra considera come princ di ordine sociale il dir canonico,
in quanto è l’ordine sociale giusto del popolo di Dio.
Il dibattito sullo statuto epistemologico del dir canonico si riflette nel dibattito
sul metodo della relativa scienza producendo 4 orientamenti:
1. Scuola canonistica laicacanonista, tenendo conto le peculiarità del dir
della Chiesa, deve far ricorso a categorie concettuali e strumenti
elaborati dalla scienza giur secolare, quindi il dir canonico è scienza giur
da esplicitarsi con metodo giur
2. Scuola teologico-giur di Monacovede la contrapposizione Chiesa
communio/societas e ritiene impossibile l’uso di categorie e strumenti
ordinatio fidei”
giur secolari, pertanto la legge canonica è vista come “ ed
elabora proprie categorie, strumenti di indagine, nozione di dir, quindi il
dir canonico è scienza teologica che opera con metodo giur
3. Scuola dell’Università Gregorianascienza canonistica deve tener conto
di un duplice piano naturale, che vede l’uomo con i suoi attributi, e
soprannaturale; la scienza canonistica deve elaborare un concetto di
giustizia che, fondato nella struttura comunionale della Chiesa, non neghi
ma superi, ricomprendendolo, quello ricavabile sul piano dei rapporti
intersoggettivi
4. Scuola spagnola di Navarrase anche le dimensioni della Chiesa lontane
dall’esperienza giur secolare (es: ammin sacramenti) si traducono in
relazioni giur ed atti di giustizia, allora la dimensione di giustizia
contenuta nell’essenza delle realtà ecclesiali è la causa della natura giur
della Chiesa e che essa abbia un dir proprio, quindi il dir canonico ha un
carattere giur che si manifesta sia negli aspetti in cui la sua problematica
è vicina a quella degli ord statali e sia negli aspetti intimamente legati
alla radice soprannaturale della Chiesa.
Negli ultimi 2 orientamenti si cerca di collegare teologia e dir con unna
riaffermazione del princ per cui la scienza canonistica non può che essere
scienza giur condotta con metodo giur.
In conclusione il DIR CANONICO HA CARATTERE TEOLOGICO in quanto la
teologia può fornire ragioni al dir canonico e al canonista la consapevolezza
delle ragioni del dir nella Chiesa, ma esso, in quanto dir, non può essere che
studiato con metodo giur e svolgersi secondo modalità proprie del dir. 4
CAP 2: IL TEMPO E LO SPAZIO
Trattare dell’ESPERIENZA GIUR NEL DIVENIRE DELLA STORIA vuol dire riferirsi
all’evoluzione del dir canonico, non solo come insieme di norme poste dal legisl
“dir vivente”
ecclesiastico ma anche come (istituti, strutture ecclesiali), infatti la
conoscenza della storia del dir canonico rileva per 2 ragioni:
a) CULTURALEanche la storia del dir canonico svolge un ruolo nella formazione
del giurista affinando capacità di analisi, critica, valutazione di norme ed istituti,
comprensione dei rapporti tra dir e dimensioni storiche di una società, inoltre
essa ha il compito di fare del giurista non solo un mero pratico, ma un
conoscitore di norme vigenti e tecniche professionali nella loro applicazione
b) ord canonico si è sviluppato dalle origini della Chiesa fino a giorni
nostriessa ha conosciuto mutamenti normativi ed istituzionali che si sono
prodotti sempre all’interno dello stesso corpo sociale e realtà istituzionale nel
a
contesto di un’evoluzione che non conosce fratture, infatti la 1 codificazione
canonica (1917) non ha significato una rottura ma ha riproposto il vecchio dir
depurato di quanto era superato e con alcune innovazioni; pertanto la
conoscenza storica per il canonista non ha una mera valenza culturale, ma è
necessaria per il lavoro di interpretaz del giurista in quanto ai fini ermeneutici
può essere utile conoscere le ragioni storiche per cui tale istituto o norma fu
posta, le ragioni della sua modificazione, ragioni dell’interpretaz di dottrina e
giurispr.
L’esperienza giur canonistica può essere divisa in 4 PERIODI:
1. PREGRAZIANEO (1°millennio)precedente all’opera di Graziano, nei primi
3 sec le basi del dir canonico sono costituite dal dir divino delle Sacre
Scritture, Atti degli Apostoli, scritti neotestamentari, letteratura cristiana
antica e la nuova fonte della Tradizione (insegnamenti apostoli e loro
e
successori): il dir delle 1 comunità cristiane era essenziale e debitore del
dir ebraico, mentre con l’espansione in Occidente il dir canonico
e
acquisisce elementi giur tratti dall’esperienza romanistica; le 1 opere
Didaché Didascalia Traditio Apostolica
sono la e la in Oriente, la in
Occidente e sono caratterizzate dalla non distinz norme giur/morali,
attenzione verso culto e sacramenti, convivenza tra Chiesa carismatica e
istituzionale.
In seguito agli Editti di Costantino e Teodosio si ha un’esperienza
conciliare che vuole far fronte alle nuove esigenze della comunità
cristiana crescente dal punto di vista numerico e territorialeCONCILI
sono riunioni di tutti i Vescovi (Concili ecumenici) o quelli di una zona per
credo”,
risolvere questioni dottrinali e disciplinari; da essi si fissa il “ ossia
la formulazione esatta del dogma cristiano ripetuta fino ad oggi nelle
(canoni)
celebrazioni, e regole giur per la comunità cristiana, sempre più
Collectio Dioniso-Hadriana
grande. Importante fu la poiché raccoglie
decretali
assieme alle decisioni conciliari anche le dei Pontefici,
dimostrando la sussistenza di un primato d’onore e di giurisdizione di
esso su tutta la Chiesa attraverso dei provvedimenti di carattere
Canones
amministrativo e normativo. Si ha infine l’esperienza dei
poenitentiales apostulorum, che costituiscono un momento importante
per la formazione del dir penale moderno, canonico e laico, introducendo
classificazioni di peccati e crimini. Decretum
2. CLASSICO (XII-XVI)si ha l’apporto al dir canonico del di
Graziano, che raccolse una molteplicità di fonti canoniche, spesso
5
contrastanti, tentando di offrire un’interpretaz coerente per superare le
Liber Extra,
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