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LEZIONI DI DIRITTO CANONICO – DALLA TORRE

Il DIRITTO CANONICO riguarda una grande comunità (1mld) e si intende la

 manifestazione del dir nella vita della Chiesa cattolica, indica il complesso delle

norme che regolano la vita della Chiesa al proprio interno, con altre società,

Stati e comunità internaz: secondo una dottrina passata si definisce come

“insieme delle norme giur fatte valere dagli organi competenti della chiesa

cattolica secondo le quali è organizzata e dalle quali si regola l'attività dei fedeli

in relazione ai fini che della chiesa”, l’“ord giur della

per una più moderna

Chiesa cattolica, cioè l’insieme di fattori che le danno la struttura di una società

giuridicamente organizzata”nella a

2 distinz, sottolineata da GP II tra giuridicità

e complesso di norme poste dall’autorità ecclesiastica per regolare la vita della

comunità ecclesiale.

Altro significato di dir canonico è la scienza che studia la chiesa nella

dimensione ed esperienza giur che indaga il complesso di norme che reggono la

comunità ecclesiale, inoltre si riferisce alla disciplina ogg di insegnamento nelle

istituzioni formative della Chiesa (seminari) ed istituzioni universitarie.

canonico

Dal punto di vista terminologico deriva da regoladal IV sec (Concilio

 di Nicea, 325) indica leggi ecclesiastiche che disciplinano la vita del popolo di

ius

Dio distinguendole dalle leggi civili, ma l’espressione “dir canonico” (

canonicum) è entrata nell’uso comune dal VIII sec e, dopo il Concilio Vaticano II

ius ecclesiale).

(1962-65), viene sostituita da “dir ecclesiale” ( dir meramente

Per quanto riguarda le fonti da cui promanano si parla di

ecclesiastico umano

o per norme poste dalla competente autorità ecclesiastica

dir naturale,

(Pontefice, concilio ecumenico), distinto dal norme poste da Dio

dir divino positivo

all’atto della creazione e comuni a tutti gli uomini, e dal

(Bibbia). Da notare come il dir ecclesiastico indica le norme poste dal legisl

statale a disciplina del fenomeno religioso, quindi rappresenta una branca del

dir pubblico.

Le ragioni dello studio del dir canonico nelle università sono 3:

 1. FORMAZIONE DEL GIURISTAutilità come strumento di comparazione e

sollecita l’avvertenza che il dir non si esaurisce nel solo dir della comunità

politica

2. RAGIONI STORICHEetà medievale forgia cultura, mentalità, identità giur

utrumque ius)

europea con la covigenza di dir secolare e canonico ( e continua

fino all’età contemporanea; si nota inoltre che tutti i principali concetti del dir

pubblico occidentale sono frutto della secolarizzazione dei concetti teologici,

come ad esempio la costruzione della personalità giur, del matrim civile, del

processo inquisitorio. Per il giurista può essere utile conoscere origini e contesto

ordinamentale in cui si posero, inoltre si hanno tracce del dir canonico in

civil common law

entrambe le famiglie giur di e in quanto l’influenza di esso sul

dir secolare europeo si ha prima della separazione tra le due

3. REALTA’ ORDINAMENTALE ITALIANApaese concordatario (rapporti

Stato/Chiesa disciplinati da un Concordato del 1984), pertanto è richiesta a

studiosi e professionisti di dir la conoscenza del dir canonico, che in alcuni casi

ha efficacia civile nell’ord italiano.

CAP 1: LO SPIRITO E LA CARNE

Lo studio della dimensione giur della Chiesa pone il problema di COSA È IL DIR e

 le ragioni della sua esistenza. La risposta della filosofia parte dalla struttura

dell’uomo e coglie la connessione condizione umana/dir, che trae origine da

1

fattori facilmente individuabili (uomo essere limitato): ogni uomo ha dei limiti

oggettivi che investono le sue capacità fisiche, tuttavia l’uomo ha in sé il

modello della perfezione e protende verso di esso avendo la consapevolezza di

ciò di cui ha bisognol’uomo cerca di ovviare ai propri difetti associandosi con

altri (es: matrimonio). L’uomo inoltre è limitato dal punto di vista temporale in

quanto è mortale, quindi cerca modi di prolungare nel tempo la propria limitata

esistenza (es: procreare, creare entità che durino nel tempo come associaz).

Quindi l’uomo per superare i propri limiti tende a vivere in relazione: ha bisogno

degli altri per poter sopravvivere, ma al contrario gli altri possono essere una

minaccia alla vita, integrità, beni, pertanto è necessario predisporre difese

necessariegli uomini si trovano in una situazione di coesistenzialità da cui non

possono sottrarsi in quanto non possono svestirsi della loro natura umana.

Questi fattori dell’esperienza esistenziale evidenziano le ragioni del dir

connettendolo alla natura dell’uomo, infatti il dir è la regola della relazione

dell’uomo con i suoi simili animata dal valore etico per la giustizia per cui sono

riconosciute ad ogni uomo proprie spettanze e dignità; la legge positiva cerca di

lex ius

attuare nel concreto le diverse situazioni infatti tra e si ha una tensione

perenne, sicché ogni legge positiva risulta imperfetta per cercare di catturare la

lex ius

variabilità del reale. Talvolta il legisl si allontana dal reale, quindi e

(legittimità) legalità)

divergonoagire secondo giustizia e secondo la legge ( non

coincidono, ponendo problemi nella coscienza individuale.

NBil dir non si esaurisce nelle espressioni più importanti (dir naz, europeo,

internaz) ma è presente in tutte le forme associative umane, anche semplici (es:

famiglia)”UBI SOCIETAS, IBI IUS”.

Altra domanda che si pone è il PERCHE’ DEL DIR CANONICO in quanto la Chiesa

 come realtà spirituale non dovrebbe necessitare del dir, il quale si rivolge

all’uomo concretamente calato in una fitta rete di relazioni sociali: tali critiche

sono state poste in seno alla Chiesa molte volte (gnosticismo, Lutero), ma tutte

con una visione parziale della realtà della Chiesa, che secondo la tradizionale

dottrina cattolica è realtà al contempo visibile e invisibile, spirituale e sociale,

sacramentale e giuridica. Ecclesia triumphans)

È indubbio che la Chiesa di soli spiriti ( non ha bisogno del

(Ecclesia miltans),

dir ma quella militante ossia la comunità di persone che vive

la storia, ne ha bisogno; la Chiesa organizzata in popolo di Dio è un fenomeno

unico nei gruppi sociali umani, ma manifesta giuridicamente analogie con forme

associative umane, inoltre come il Corpo del Signore nella sua umanità non era

sottratto alle leggi dell’essere umano anche la Chiesa, che si incarna in un

meccanismo sociale, non è sottratta a tali leggi proprie delle formazioni

socialise è normale che ogni gruppo sociale si organizzi dandosi un complesso

gruppo

di regole giur, è normale che anche la Chiesa lo faccia essendo un

umano organizzato, (salus animarum)

infatti il fine tradizionale attribuito al dir

canonico è di essere inteso nella sua valenza espressamente giur.

Tali considerazioni trovano conferma dal fatto che la Chiesa fin dalle origini si

dota di un sistema di norme per regolare la vita interna, inoltre le giustificazioni

del dir nella Chiesa si hanno nell’esigenza della missione della Chiesa di

evangelizzazione, promozione umana, affermazione della dignità della persona

e alla tutela dei suoi dir inalienabilidir canonico non appare come regola

statica della vita interna della comunità religiosa ma come uno strumento che

rende possibile e favorisce lo slancio apostolico favorendo di adempiere al

mandato di Cristo senza rinnegare le tradizioni dei popoli. 2

Il dir canonico non è l’unico esempio di dir religioso, infatti la storia mostra una

 PLURALITA’ DI DIR RELIGIOSI, ossia nuclei di norme che si dirigono ai rispettivi

fedeli e ne disciplinano la vita all’esterno e interno (cristianesimo, ebraismo,

islam), riguardo a tali dir gli studiosi sviluppano tesi diverse:

a) per alcuni i dir religiosi costituiscono una famiglia giur a sé in quanto si

pongono in una prospettiva ultratemporale e si compongono primariamente di

dir divinodiversità dir religiosi/dir statali

b) per altri la differenza non si ha tra dir religiosi e statali, ma tra dir

appartenenti a differenti universi culturali, in quanto il dir canonico è più vicino

ai dir secolari di quello islamico.

Comparando i dir delle 3 religioni monoteiste si hanno somiglianze e differenze:

da una parte tutti si fondano sul dir divino, ma questo, in quanto proveniente da

un’autorità trascendente l’autorità umana, non è utilizzabile dal legisl

ecclesiastico, pertanto ognuno ha elaborato meccanismi per garantire

l’adeguamento dei propri apparati normativi alle trasformazioni sociali, in modo

diverso a seconda delle rispettive peculiarità (ord ebraico e islamicointerprete,

ord canonicolegisl). ius civile,

Per consuetudine il dir canonico viene indicato come meno usato dai

 ius saeculare

canonisti è il termine per indicare la realtà del dir posto dal legisl

in tali comunità riferito al tempo storico a differenza del dir canonico, le cui

finalità trascendono tempo e storia; tra dir canonico e secolare si notano

common civil law,

somiglianze, per la prossimità del 1° alle famiglie di e ma

anche differenze:

1. UNIVERSALITA’ del dir canonico, in quanto la Chiesa viene istituita per

“aperto”,

portare a tutti i popoli il messaggio di salvezzaord canonico è

si pone diversamente agli ord costruiti sulla distinz cittadino/straniero

poiché tutti gli uomini sono chiamati a far parte della Chiesa

2. PERSONALITA’ del dir canonico come crit per individuare i destinatari

delle norme, in quanto esse sono dirette ai battezzati, mentre nei dir

secolari il crit è della TERRITORIALITA’, ossa il dir vigente è quello del

territorio su cui vive ed opera

3. Dir canonico conosce la distinz dir divino (posto dal legisl divino) /umano

(posto dal legisl umano), mentre nei dir secolari il dir è sempre di origine

umana; a differenza del dir secolare la Chiesa conosce la distinz tra

foro esterno)

potestà di governo esercitata in maniera pubblica o notoria (

(foro interno),

e in maniera segreta senza che ne siano conosciuti gli

effetti

4. ELASTICITA’ del dir canonico, in quanto la forza è data più dall’interiore

adesione dei sogg che dal timore delle sanzionise una norma, di dir

canonico posta dall’autorità umana, che favorisce il bene spirituale di una

persona possa divenire impedimento di tale bene o peccato, non deve

essere applicata altrimenti verrebbe negata la funz del dir della Chiesa;

d’altra parte la RIGIDITA’ del dir secolare, che non può essere

ordinariamente derogato anche dove la norma astrattamente giusta

divenisse ingiusta nell’applicaz del caso concreto secondo il princ di

certezza del dir per cui va conosciuto con sicurezza ciò che detta la

legge.

Un problema posto dal Concilio Vaticano II è il RAPPORTO DIR

 CANONICO/TEOLOGIA: a) la scuola canonistica laica italiana moderna vede il dir

canonico come un dir “dato”, ossia un ord giur che ha in sé ragione di esistenza

e legittimazione, b) la scuola dell’Università Gregoriana, partendo dal

3

presupposto teologico che la Chiesa è una società umana elevata alla sfera

sovrannaturale, desume che la realtà interna della Chiesa si esprime in forma

sociale e non può sottrarsi alle regole della giuridicità, c) la scuola

dell’Università di Navarra considera come princ di ordine sociale il dir canonico,

in quanto è l’ordine sociale giusto del popolo di Dio.

Il dibattito sullo statuto epistemologico del dir canonico si riflette nel dibattito

sul metodo della relativa scienza producendo 4 orientamenti:

1. Scuola canonistica laicacanonista, tenendo conto le peculiarità del dir

della Chiesa, deve far ricorso a categorie concettuali e strumenti

elaborati dalla scienza giur secolare, quindi il dir canonico è scienza giur

da esplicitarsi con metodo giur

2. Scuola teologico-giur di Monacovede la contrapposizione Chiesa

communio/societas e ritiene impossibile l’uso di categorie e strumenti

ordinatio fidei”

giur secolari, pertanto la legge canonica è vista come “ ed

elabora proprie categorie, strumenti di indagine, nozione di dir, quindi il

dir canonico è scienza teologica che opera con metodo giur

3. Scuola dell’Università Gregorianascienza canonistica deve tener conto

di un duplice piano naturale, che vede l’uomo con i suoi attributi, e

soprannaturale; la scienza canonistica deve elaborare un concetto di

giustizia che, fondato nella struttura comunionale della Chiesa, non neghi

ma superi, ricomprendendolo, quello ricavabile sul piano dei rapporti

intersoggettivi

4. Scuola spagnola di Navarrase anche le dimensioni della Chiesa lontane

dall’esperienza giur secolare (es: ammin sacramenti) si traducono in

relazioni giur ed atti di giustizia, allora la dimensione di giustizia

contenuta nell’essenza delle realtà ecclesiali è la causa della natura giur

della Chiesa e che essa abbia un dir proprio, quindi il dir canonico ha un

carattere giur che si manifesta sia negli aspetti in cui la sua problematica

è vicina a quella degli ord statali e sia negli aspetti intimamente legati

alla radice soprannaturale della Chiesa.

Negli ultimi 2 orientamenti si cerca di collegare teologia e dir con unna

riaffermazione del princ per cui la scienza canonistica non può che essere

scienza giur condotta con metodo giur.

In conclusione il DIR CANONICO HA CARATTERE TEOLOGICO in quanto la

teologia può fornire ragioni al dir canonico e al canonista la consapevolezza

delle ragioni del dir nella Chiesa, ma esso, in quanto dir, non può essere che

studiato con metodo giur e svolgersi secondo modalità proprie del dir. 4

CAP 2: IL TEMPO E LO SPAZIO

Trattare dell’ESPERIENZA GIUR NEL DIVENIRE DELLA STORIA vuol dire riferirsi

 all’evoluzione del dir canonico, non solo come insieme di norme poste dal legisl

“dir vivente”

ecclesiastico ma anche come (istituti, strutture ecclesiali), infatti la

conoscenza della storia del dir canonico rileva per 2 ragioni:

a) CULTURALEanche la storia del dir canonico svolge un ruolo nella formazione

del giurista affinando capacità di analisi, critica, valutazione di norme ed istituti,

comprensione dei rapporti tra dir e dimensioni storiche di una società, inoltre

essa ha il compito di fare del giurista non solo un mero pratico, ma un

conoscitore di norme vigenti e tecniche professionali nella loro applicazione

b) ord canonico si è sviluppato dalle origini della Chiesa fino a giorni

nostriessa ha conosciuto mutamenti normativi ed istituzionali che si sono

prodotti sempre all’interno dello stesso corpo sociale e realtà istituzionale nel

a

contesto di un’evoluzione che non conosce fratture, infatti la 1 codificazione

canonica (1917) non ha significato una rottura ma ha riproposto il vecchio dir

depurato di quanto era superato e con alcune innovazioni; pertanto la

conoscenza storica per il canonista non ha una mera valenza culturale, ma è

necessaria per il lavoro di interpretaz del giurista in quanto ai fini ermeneutici

può essere utile conoscere le ragioni storiche per cui tale istituto o norma fu

posta, le ragioni della sua modificazione, ragioni dell’interpretaz di dottrina e

giurispr.

L’esperienza giur canonistica può essere divisa in 4 PERIODI:

 1. PREGRAZIANEO (1°millennio)precedente all’opera di Graziano, nei primi

3 sec le basi del dir canonico sono costituite dal dir divino delle Sacre

Scritture, Atti degli Apostoli, scritti neotestamentari, letteratura cristiana

antica e la nuova fonte della Tradizione (insegnamenti apostoli e loro

e

successori): il dir delle 1 comunità cristiane era essenziale e debitore del

dir ebraico, mentre con l’espansione in Occidente il dir canonico

e

acquisisce elementi giur tratti dall’esperienza romanistica; le 1 opere

Didaché Didascalia Traditio Apostolica

sono la e la in Oriente, la in

Occidente e sono caratterizzate dalla non distinz norme giur/morali,

attenzione verso culto e sacramenti, convivenza tra Chiesa carismatica e

istituzionale.

In seguito agli Editti di Costantino e Teodosio si ha un’esperienza

conciliare che vuole far fronte alle nuove esigenze della comunità

cristiana crescente dal punto di vista numerico e territorialeCONCILI

sono riunioni di tutti i Vescovi (Concili ecumenici) o quelli di una zona per

credo”,

risolvere questioni dottrinali e disciplinari; da essi si fissa il “ ossia

la formulazione esatta del dogma cristiano ripetuta fino ad oggi nelle

(canoni)

celebrazioni, e regole giur per la comunità cristiana, sempre più

Collectio Dioniso-Hadriana

grande. Importante fu la poiché raccoglie

decretali

assieme alle decisioni conciliari anche le dei Pontefici,

dimostrando la sussistenza di un primato d’onore e di giurisdizione di

esso su tutta la Chiesa attraverso dei provvedimenti di carattere

Canones

amministrativo e normativo. Si ha infine l’esperienza dei

poenitentiales apostulorum, che costituiscono un momento importante

per la formazione del dir penale moderno, canonico e laico, introducendo

classificazioni di peccati e crimini. Decretum

2. CLASSICO (XII-XVI)si ha l’apporto al dir canonico del di

Graziano, che raccolse una molteplicità di fonti canoniche, spesso

5

contrastanti, tentando di offrire un’interpretaz coerente per superare le

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Scienze giuridiche IUS/11 Diritto canonico e diritto ecclesiastico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher fracchio14 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto canonico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi Roma Tre o del prof Fantappiè Carlo.
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