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Capitolo 11: Chiesa e realtà temporali

Il dualismo cristiano

I rapporti fra religione e politica si sono definiti secondo assetti riconducibili alla distinzione tra:

  1. Sistemi monisti - realtà socio-politiche caratterizzate da una compenetrazione dell'elemento religioso con quello politico, pertanto era impensabile la distinzione cittadino/fedele con la religione che era considerata come un fattore di coesione sociale ed identità nazionale; tali sistemi hanno conosciuto nel tempo diverse esplicitazioni concrete:
    • a) Erocratia (o governo della classe sacerdotale) - ricorrente nei casi in cui l'elemento religioso prevale su quello politico (es: Stato di Israele dell'Antico Testamento, in cui l'elemento statale era finalizzato a compiere un messaggio religioso)
    • b) Chiesa di Stato - politico predomina su quello religioso e l'attività religiosa è considerata come una parte di quella statale (es: imperatori romani erano pontifex maximus)

divinizzati come autorità di massima espressione delle funz religiose)

2) Sistemi dualisti -> portato dal cristianesimo, segue il princ dualistico che individua una distinzione tra temporale e spirituale in quanto esiste un regno diverso da quelli terrestri, una sovranità distinta da quelle temporali; contro ogni forma di sacralizzazione della politica o di politicizzazione della religione il princ dualistico aziona un processo di secolarizzazione della politica riportandola nei suoi limiti. Si sono avute nel tempo diverse modalità di realizzazione concreta del princ dualista:

a) sistemi dualisti embrionali -> tendenti al ricongiungimento tra potere religioso e politico (es: cesaropapismo, volto a restituire un primato dell'autorità civile sulla quella sistema della teoria canonistica religiosa);

b) potestà giur indiretta -> sulla della Chiesa sulla realtà temporale elaborata all'epoca della Controriforma, in base al quale sussisteva un primato

dell'autorità ecclesiastica su quella res mixta politica per le (aventi al tempo stesso valenza temporale e spirituale, es: matrimonio civile); ad esso si contrappose il giurisdizionalista confessionista, un duplice orientamento degli Stati con nella politica ecclesiastica: da un lato la tutela del cattolicesimo assunto come religione ufficiale dallo Stato, dall'altro la sottoposizione della Chiesa a pesanti controlli e condizionamenti. Questi due sistemi hanno in comune la considerazione della distinzione Cesare/Dio non solo come una distinzione di leggi e autorità ma anche come distinzione di società giuridicamente organizzate, pertanto si pensa al rapporto Stato/Chiesa in termini di ordini paralleli. Fra XIX e XX secolo prevalsero altri sistemi: a) sistema integrale alla riconduzione del fenomeno religioso a fatto privato, tendente al sistema giurisdizionalista agnostico e senza alcuna rilevanza pubblica; b) separatista di controlli e condizionamenti nei confronti.delle organizzazioni religiose, ma soprattutto nei confronti della Chiesa partendo dall'agnosticismo, ateismo, anticlericalismo dello Stato; a tali sistemi separatisti si oppone da parte ecclesiastica il sistema concordatario di collaborazione tra le autorità che presuppone la distinzione tra leggi, autorità, società, in quanto la collaborazione può avvenire solamente tra entità distinte. Principi canonistici sui rapporti fra Chiesa e comunità politica 58 Una teoria sui rapporti Chiesa/comunità politica si elabora su testi del Concilio Vaticano II, ma non si ignorano altri documenti conciliari come: il decreto Apostolicam actuositatem in rapporto alla forma di relazionarsi della Chiesa col mondo, che è data dall'animazione cristiana dell'ordine temporale, il decreto Christus Dominus della competenza dell'autorità civile sulla nomina dei Vescovi, elaborare una teoria sui rapporti.è pernecessario avere presente cosa è la Chiesa, la sua natura e finalità; altro fattore rilevante è la dottrina sociale della Chiesa che delinea una società politica conformata al disegno divino per quanto riguarda obiettivi e mezzi di presenza della Chiesa nella società politica. Dal magistero conciliare si desumono i PRINCIPI DIRETTIVI del rapporto Chiesa/comunità politica: indipendenza e autonomia della Chiesa e comunità politica, libertà religiosa, la rinuncia della Chiesa a trattamenti di privilegio e diritti legittimamente acquisiti qualora il loro esercizio possa offuscare la libertas Ecclesiae testimonianza della Chiesa, la (rivendicazione della Chiesa di poter godere nell'ordine statale della libertà richiesta dalla sua missione), collaborazione Chiesa/comunità politica (richiesta dal fatto che entrambe sono a servizio della persona umana seppur a titolo diverso). Dagli interventi del magistero non si desume un

atteggiamento di favore o contrario ai concordati (accordi di dir internaz sul rapporto Chiesa/Stato), in particolare si fa riferimento all'attuazione di misure adatte alle circostanze di luogo e tempo; nell'età contemporanea si distinguono 3 periodi dell'attività convenzionale della Santa Sede: dal Concordato napoleonico (1801) alla 1WWaccordi marcati dal rapporto personale tra Papa e capo dello Stato contraente, dal dopoguerra alla politica internazionale di Benedetto XVstagione concordataria segnata da accordi con Stati totalitari o autoritari e con democrazie, dopo il Concilio Vaticano IInon tratta esplicitamente di concordati. L'azione convenzionale della Santa Sede conosce delle innovazioni dal punto di vista soggettivo e oggettivo: per quest'ultimo accanto a quelle classiche materie (libertà della Chiesa, matrimonio, scuola cattolica, enti ecclesiastici) entrano a formare oggetto di disciplina concordataria anche beni culturali,

bioetica, privacy e inoltre si pone particolare attenzione per accordi nei confronti degli Stati dell'Europa centrale ed orientale liberati dal totalitarismo comunista con contenuti innovativi. Tornando ai princ direttivi del Vaticano II essi devono essere inquadrati nel contesto della potestà di insegnamento che la Chiesa rivendica nella società in quanto attiene all'ambito spirituale e non costituisce un'illegittima intromissione munus nell'autonomia propria del potere secolare: tale potestà si ricollega al docendi della gerarchia e si esplicita dichiarando la conformità o meno dell'ordine temporale alla legge naturale e alla morale, inoltre postula nell'ord giur dello Stato un dir, non derivante da una concessione dell'autorità secolare in quanto proprio ed originario della Chiesa, dei sacri pastori ad esprimere senza condizionamenti il giudizio su qualsiasi realtà umana. La questione della laicità delloStatoLa dottrina canonistica, trattando dei rapporti Stato/Chiesa, non ricorre alla categoria della "LAICITA' DELLO STATO" invece ricorrente nella dottrina giurisecolare: per il dir canonico la laicità può essere ricondotta alla concezione dualistica cristiana per cui Stato e Chiesa sono indipendenti e autonome, ma per quanto riguarda il magistero pontificio se in un 1° tempo parla di "sana laicità dello Stato" recentemente parla di "laicità positiva".L'espressione "sana laicità" presuppone che esistono forme di non sana laicità, le quali indicano un atteggiamento di contrasto e lotta contro la religione e diventa sinonimo di laicismola laicità a meno che sia sana, quindi amica di Chiesa e religione, è un elemento al quale porre attenzione; attualmente si preferisce parlare di "laicità positiva" che indica la concezione cattolica dello Stato.pertanto ci si chiede se le 2 espressioni siano equivalenti: le opinioni sono discordanti ma si ritiene preferibile quella per cui l'uso della recente espressione si comprende alla luce dei deliberati del Concilio Vaticano II e degli influssi che essi hanno avuto sulla cultura cattolica. Dopo tali deliberati cambia il modo di guardare lo Stato da parte della Chiesa in quanto tra i 2 poteri si auspica una collaborazione senza gerarchizzazioni per il bene dell'uomo e della società, mentre viene condannata una laicità intesa come indifferenza dello Stato nei confronti del fatto religioso. In conclusione "laicità positiva" vuol dire distinzione fra ordini e non separazione, riconoscimento pubblico della religione, collaborazione senza confusioni di competenze; essa si intende in contrasto contro un'ipotetica "laicità negativa", quindi una laicità attiva e non indifferente, aperta nei confronti della religione. Il principiodella libertà religiosa. Fondamentale tra i principi richiamati è quello della LIBERTÀ RELIGIOSA: dal punto di vista storico nasce come rivendicazione del diritto dei credenti di poter professare liberamente la propria fede religiosa senza impedimenti provenienti dall'esterno, quindi con una valenza giuridica. La libertà religiosa si distingue da: libertà di coscienza - essa costituisce uno dei contenuti della libertà religiosa, ma anche quest'ultima è ricompresa all'interno della libertà di coscienza se viene intesa come libertà di avere dei valori etici e delle ideologie; libertà della Chiesa - si pone sul piano giuridico e si riferisce alla libertà di essa nei confronti dell'ordine temporale; libertà cristiana - si pone sul piano teologico poiché la persona si sottopone per libera iniziativa a Dio; toleranza religiosa - evoca il mero non perseguire, per ragioni di opportunità.

Un fenomeno religioso che si vorrebbe represso. Il magistero pontificio del 1800 condanna la concezione filosofica della libertà religiosa dominante nella cultura laicista che importava il relativismo, sincretismo ed indifferenza in materia religiosa. Il Concilio Vaticano II è in accordo con tale indirizzo e ribadisce tale condanna, inoltre tratta la libertà religiosa dal punto di vista meramente giuridico per quanto attiene alle responsabilità che incombono sullo Stato nell'assicurare a tutti quella piena libertà e i titolari di tale diritto sono tutti gli uomini, anche coloro che non soddisfano l'obbligo morale di cercare la verità. Il diritto alla libertà religiosa è quindi un diritto pubblico soggettivo, ossia un diritto del soggetto che si esprime nei rapporti per i quali si manifesta il potere di comando dello Stato e degli altri enti pubblici e allo stesso tempo è un diritto individuale e collettivo.

Dettagli
Publisher
A.A. 2021-2022
71 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/11 Diritto canonico e diritto ecclesiastico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher fracchio14 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto canonico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi Roma Tre o del prof Fantappiè Carlo.