Estratto del documento

SCUOLA DI BOLOGNA (GRAZIANO):

Si ispirava al modello romanistico dei contratti reali sostenendo dunque che il matrimonio

iniziava con il consenso e si perfezionava con la copula, così come per i contratti reali che

iniziavano con lo scambio dei consensi e si perfezionano con la consegna della cosa.

SCUOLA DI PARIGI (PIETRO LOMBARDO):

Bastava lo scambio dei consensi e la consumazione era irrilevante per la perfezione del

vincolo. Essa deve mantenere una sua rilevanza, nel senso che compiutasi, rendeva il

vincolo indissolubile.

E’ proprio questa tesi a realizzarsi, tant’è infatti che anche ad oggi è possibile affermare

che il matrimonio possa designarsi come un contratto consensuale formale.

L’essenza del matrimonio canonico:

Per essenza di un negozio giuridico s’intende la sua ragion d’essere, cioè il fine ultimo

per cui lo stesso viene preso in considerazione dal diritto e disciplinato

normativamente. Questa è la ragione per cui l’essenza consente, all’interno di un novero

di negozi giuridici, di riconoscerne uno determinato.

E’ dunque evidente la differenza che sussiste tra il concetto di VALIDITA’ ed ESSENZA.

Validità: Attiene alla concreta rilevanza, che in base alla disciplina positiva dettata dal

legislatore, viene ad assumere ogni singola fattispecie.

Essenza: attiene all’identità giuridica astratta del negozio.

Tuttavia, il problema dell’essenza del matrimonio canonico riveste una notevole

importanza anche per la disciplina positiva.

Tradizionalmente i canonisti distinguono tra due tipi di matrimonio:

1. in fieri: è il patto matrimoniale nel momento costitutivo. La trattazione giuridica è svolta

tenendo conto di questo tipo di istituto matrimoniale, in quanto l’aspetto che interessa di

più maggiormente all’analisi dottrinale quanto giurisprudenziale, è la genesi della

fattispecie.

2. in facto: il rapporto costituito considerato nel suo aspetto permanente.

Essenza del matrimonio nel Codex del 1917:

Sotto la vigenza dell’abrogato codice, la dottrina riteneva che l’essenza del matrimonio,

visto quale negozio giuridico, e dunque oggetto del consenso, dovessero individuarsi nella

volontà dei coniugi di donarsi reciprocamente: nel diritto di compiere atti idonei alla

procreazione in perpetuo, ossia fin tanto che il vincolo matrimoniale rimanesse in vita, ed

in modo esclusivo, ovvero escludendo terzi dal compimento di tali atti.

Essenza del matrimonio alla luce del Concilio Vaticano II:

L’impostazione precedente è stata superata dal Concilio Vaticano II. Il Concilio,

valorizzando la dimensione personale del matrimonio, ha affermato che il matrimonio

consiste in una intima comunità di vita e di amore, nella quale i coniugi si

impegnano a prestare mutuo servizio ed aiuto.

Essenza del matrimonio e normativa postconciliare:

Una volta individuata l’essenza del matrimonio canonico, ben si comprende la ragione per

cui è venuta meno la gerarchia dei fini propria del codice abrogato, giungendo così ad una

parificazione tra il bonum coniugum e la procreatio et educatio prolis.

Requisiti, fini, proprietà ed elementi del matrimonio canonico:

I REQUISITI:

Il matrimonio canonico ha natura contrattuale, poiché si perfeziona con lo scambio dei

consensi degli sposi. Giova tuttavia rilevare che oltre alla volontà piena e libera dei 2

nubenti, sono pure requisiti necessari per il completo della fattispecie negoziale, e dunque

per la validità del matrimonio:

- la capacità dei soggetti

- forma stabilita per la celebrazione

I FINI:

Il matrimonio è dotato di propri fini. Al raggiungimento di tali fini è diretto il contratto

matrimoniale. Gli sposi possono contrarre valido matrimonio anche per fini del tutto diversi

da quelli indicati dalla Chiesa. I fini del matrimonio canonico contemplati dal Codex del ’17

erano 3:

1. procreatio et educatio prolis (fine primario)

2. mutuum auditorium (fine secondario)

3. remedium concupiscentiae (fine secondario)

LE PROPRIETA’:

Il can. 1056 sancisce che sono proprietà essenziali del matrimonio canonico :

1. l’unità: nel senso che il matrimonio consiste nell’unicità ed esclusività del vincolo, nel

senso che un solo uomo può essere un in matrimonio con una sola donna. Non sono

ammesse forme di poligamia ne di poliandria, non essendo possibile contrarre nuove

nozze fin tanto che sussiste il primo matrimonio.

2. l’indissolubilità: consiste nell’unità proiettata nel tempo, ossia nella perpetuità del

matrimonio, nel divieto che esso, validamente contratto e consumato, sia sciolto con

atto di volontà dei coniugi.

GLI ELEMENTI ESSENZIALI:

Sulla base degli insegnamenti di Sant’Agostino, la dottrina canonica identificava, nella

vigenza dell’abrogato codice, tre grandi beni, che costituivano altresì oggetto di obbligo in

capo alle parti:

1. bonum prolis: consiste nel diritto di generare e di educare la prole

2. bonus fidei: diritto del coniuge di pretendere l’esclusività del debito coniugale dell’altra

3. bonus sacramenti: indissolubilità del vincolo

CAPITOLO SECONDO:

Nozione di impedimento:

Gli impedimenti al matrimonio canonico sono circostanze di fatto, formalmente

recepite in norme giuridiche, di diritto divino o diritto umano, che ostacolano la

valida celebrazione del matrimonio.

Due sono gli elementi che costituiscono la struttura dell’impedimento:

1. circostanza o fatto concreto, naturale o giuridico, che è la base dell’impedimento.

2. la legge, sopra alla quale viene formalmente riconosciuto l’impedimento considerato.

Di conseguenza gli impedimenti consistono in leggi che pongono un divieto per la

celebrazione del matrimonio e che trovano il loro presupposto in circostanze di fatto

esterne alla stessa. Tali leggi appartengono al novero delle leggi inabilitanti.

Gli impedimenti e le leggi inabilitanti:

Can. 10 “si devono considerare leggi irritanti o inabilitanti solo quelle in cui si stabilisce

espressamente che l’atto è nullo o la persona è inabile”.

Legge irritante:

è quella che riguarda l’atto (la sua struttura, il suo oggetto) che viene dichiarato invalido.

esempi di leggi irritanti sono offerte dalle norme che sanciscono l’invalidità del matrimonio

per difetto di forma o vizio o mancanza di consenso

Legge inabilitante: 3

riguarda direttamente la persona che pone in essere l’atto: in tal caso è la persona ad

essere dichiarata incapace di porre in essere un determinato atto. Ne sono un esempio le

norme sugli impedimenti matrimoniali.

L’impedimento come ostacolo:

Quanto alla naturale caratteristica di ostacolo dall’impedimento, bisogna chiarirne la

portata distinguendo tra il concetto di INVALIDO ed ILLECITO:

ostacoli alla VALIDA celebrazione del matrimonio:

Per matrimonio invalido s’intende quel matrimonio che, seppur celebrato, si discosta dallo

schema astrattamente idoneo a produrre gli effetti che la legge gli attribuisce, poiché

manca, al momento della celebrazione, uno dei requisiti che la legge prevede come

necessari. IN TALI CASI IL MATRIMONIO E’ NULLO, anche se di fatto ha l’apparenza

di un matrimonio valido.

ostacoli alla LECITA celebrazione del matrimonio:

Per matrimonio illecito un matrimonio validamente celebrato, ma in presenza di gravi

proibizioni previsti dalla legge, di contrarre matrimonio. Mentre la celebrazione di un

matrimonio invalido, ai sensi della legge, comporta la reazione dell’ordinamento giuridico

nei confronti dello stesso sancendone la nullità, dinnanzi ad un matrimonio illecito, ciò che

viene colpito è il soggetto che lo pone in esse, reputato dunque come autore di un illecito,

ferma restando la validità.

Le tradizionali classificazioni degli impedimenti:

Le classificazioni più significative degli impedimenti sono:

A) a seconda della fonte normativa:

- impedimenti di diritto divino

- impedimenti di diritto umano/ecclesiastico

Tale classificazione serve a distinguere gli impedimenti a seconda che siano posti dal

diritto divino naturale/positivo o dal diritto umano, e obblighino quindi indistintamente fedeli

ed infedeli. Tuttavia, a seguito di quanto premesso, sorge il problema di chi detenga la

competenza di dichiarare quando un impedimento sia di diritto divino o di diritto umano.

--> CAN. 1075: “spetta all’autorità suprema della Chiesa dichiarare quando il diritto divino

proibisca o dirima il matrimonio. E’ di competenza delle supreme autorità stabilire altri

impedimenti per i battezzati” Compete dunque al Pontefice ed al Consiglio Ecumenico

--> CAN. 1083: ha conferito alle singole Conferenze Episcopali il circoscritto potere di

derogare al limite di età stabilito.

B) a seconda degli effetti sul matrimonio:

-impedimenti dirimenti

impedimenti impedienti

Le altre classificazioni:

A) A seconda che l’impedimento si possa provare con gli ordinari mezzi di prova in foro

esterno o no, esso è PUBBLICO.

B) in relazione alla fonte di produzione ed alla titolarità del potere di dispensare dalla loro

osservanza si distinguono in:

- DISPENSABILE

- INDISPENSABILE

L’autorità potrà dispensare se si tratta di impedimenti derivanti dal diritto umano: non potrà

dispensare alla loro osservanza se derivano dal diritto divino

C) Strettamente collegata a quest’ultima distinzione di differenziano gli impedimenti di:

- GRADO MAGGIORE

- GRADO MINORE 4

secondo la maggiore o la minore facilità con cui l’autorità dispensa circa la loro

osservanza.

Oggi questa distinzione è stata superata: piuttosto è riservata alla Santa Sede la dispensa

di 3 impedimenti:

- ORDINE SACRO : che presuppone anche il diaconato

- VOTO PUBBLICO PERPETUO DI CASTITA’

- DELITTO : esso si distingue ulteriormente in --> temporaneo o perpetuo (secondo il

tempo di vigenza previsto dalla legge) --> assoluto o relativo ( a seconda che

vieti ad un soggetto il matrimonio con qualsiasi persona, solo con una persona o

con una determinata categoria di persone)

Gli odierni impedimenti:

Riguardo agli effetti degli impedimenti sul matrimonio, il Codice del 1917 distingueva tra:

- IMPEDIMENTI DIRIMENTI : impedivano la valida celebrazione del matrimonio (il quale

se celebrato era nullo)

- IMPEDIMENTI IMPEDIENTI: impedivano la lecita celebrazione del matrimonio (il quale

se celebrato ugualmente era valido, ma comportava la soggezione al fede a sanzioni di

carattere divino o disciplinare)

L’attuale codice non prevede tale distinzione, avendo limitato la normativa solo agli

impedimenti classificarti come dirimenti.

La

Anteprima
Vedrai una selezione di 6 pagine su 22
Riassunto esame diritto canonico Pag. 1 Riassunto esame diritto canonico Pag. 2
Anteprima di 6 pagg. su 22.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame diritto canonico Pag. 6
Anteprima di 6 pagg. su 22.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame diritto canonico Pag. 11
Anteprima di 6 pagg. su 22.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame diritto canonico Pag. 16
Anteprima di 6 pagg. su 22.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame diritto canonico Pag. 21
1 su 22
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Acquista con carta o PayPal
Scarica i documenti tutte le volte che vuoi
Dettagli
SSD
Scienze giuridiche IUS/11 Diritto canonico e diritto ecclesiastico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher vanespe di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto canonico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano o del prof Milani Daniela.
Appunti correlati Invia appunti e guadagna

Domande e risposte

Hai bisogno di aiuto?
Chiedi alla community