SCUOLA DI BOLOGNA (GRAZIANO):
Si ispirava al modello romanistico dei contratti reali sostenendo dunque che il matrimonio
iniziava con il consenso e si perfezionava con la copula, così come per i contratti reali che
iniziavano con lo scambio dei consensi e si perfezionano con la consegna della cosa.
SCUOLA DI PARIGI (PIETRO LOMBARDO):
Bastava lo scambio dei consensi e la consumazione era irrilevante per la perfezione del
vincolo. Essa deve mantenere una sua rilevanza, nel senso che compiutasi, rendeva il
vincolo indissolubile.
E’ proprio questa tesi a realizzarsi, tant’è infatti che anche ad oggi è possibile affermare
che il matrimonio possa designarsi come un contratto consensuale formale.
L’essenza del matrimonio canonico:
Per essenza di un negozio giuridico s’intende la sua ragion d’essere, cioè il fine ultimo
per cui lo stesso viene preso in considerazione dal diritto e disciplinato
normativamente. Questa è la ragione per cui l’essenza consente, all’interno di un novero
di negozi giuridici, di riconoscerne uno determinato.
E’ dunque evidente la differenza che sussiste tra il concetto di VALIDITA’ ed ESSENZA.
Validità: Attiene alla concreta rilevanza, che in base alla disciplina positiva dettata dal
legislatore, viene ad assumere ogni singola fattispecie.
Essenza: attiene all’identità giuridica astratta del negozio.
Tuttavia, il problema dell’essenza del matrimonio canonico riveste una notevole
importanza anche per la disciplina positiva.
Tradizionalmente i canonisti distinguono tra due tipi di matrimonio:
1. in fieri: è il patto matrimoniale nel momento costitutivo. La trattazione giuridica è svolta
tenendo conto di questo tipo di istituto matrimoniale, in quanto l’aspetto che interessa di
più maggiormente all’analisi dottrinale quanto giurisprudenziale, è la genesi della
fattispecie.
2. in facto: il rapporto costituito considerato nel suo aspetto permanente.
Essenza del matrimonio nel Codex del 1917:
Sotto la vigenza dell’abrogato codice, la dottrina riteneva che l’essenza del matrimonio,
visto quale negozio giuridico, e dunque oggetto del consenso, dovessero individuarsi nella
volontà dei coniugi di donarsi reciprocamente: nel diritto di compiere atti idonei alla
procreazione in perpetuo, ossia fin tanto che il vincolo matrimoniale rimanesse in vita, ed
in modo esclusivo, ovvero escludendo terzi dal compimento di tali atti.
Essenza del matrimonio alla luce del Concilio Vaticano II:
L’impostazione precedente è stata superata dal Concilio Vaticano II. Il Concilio,
valorizzando la dimensione personale del matrimonio, ha affermato che il matrimonio
consiste in una intima comunità di vita e di amore, nella quale i coniugi si
impegnano a prestare mutuo servizio ed aiuto.
Essenza del matrimonio e normativa postconciliare:
Una volta individuata l’essenza del matrimonio canonico, ben si comprende la ragione per
cui è venuta meno la gerarchia dei fini propria del codice abrogato, giungendo così ad una
parificazione tra il bonum coniugum e la procreatio et educatio prolis.
Requisiti, fini, proprietà ed elementi del matrimonio canonico:
I REQUISITI:
Il matrimonio canonico ha natura contrattuale, poiché si perfeziona con lo scambio dei
consensi degli sposi. Giova tuttavia rilevare che oltre alla volontà piena e libera dei 2
nubenti, sono pure requisiti necessari per il completo della fattispecie negoziale, e dunque
per la validità del matrimonio:
- la capacità dei soggetti
- forma stabilita per la celebrazione
I FINI:
Il matrimonio è dotato di propri fini. Al raggiungimento di tali fini è diretto il contratto
matrimoniale. Gli sposi possono contrarre valido matrimonio anche per fini del tutto diversi
da quelli indicati dalla Chiesa. I fini del matrimonio canonico contemplati dal Codex del ’17
erano 3:
1. procreatio et educatio prolis (fine primario)
2. mutuum auditorium (fine secondario)
3. remedium concupiscentiae (fine secondario)
LE PROPRIETA’:
Il can. 1056 sancisce che sono proprietà essenziali del matrimonio canonico :
1. l’unità: nel senso che il matrimonio consiste nell’unicità ed esclusività del vincolo, nel
senso che un solo uomo può essere un in matrimonio con una sola donna. Non sono
ammesse forme di poligamia ne di poliandria, non essendo possibile contrarre nuove
nozze fin tanto che sussiste il primo matrimonio.
2. l’indissolubilità: consiste nell’unità proiettata nel tempo, ossia nella perpetuità del
matrimonio, nel divieto che esso, validamente contratto e consumato, sia sciolto con
atto di volontà dei coniugi.
GLI ELEMENTI ESSENZIALI:
Sulla base degli insegnamenti di Sant’Agostino, la dottrina canonica identificava, nella
vigenza dell’abrogato codice, tre grandi beni, che costituivano altresì oggetto di obbligo in
capo alle parti:
1. bonum prolis: consiste nel diritto di generare e di educare la prole
2. bonus fidei: diritto del coniuge di pretendere l’esclusività del debito coniugale dell’altra
3. bonus sacramenti: indissolubilità del vincolo
CAPITOLO SECONDO:
Nozione di impedimento:
Gli impedimenti al matrimonio canonico sono circostanze di fatto, formalmente
recepite in norme giuridiche, di diritto divino o diritto umano, che ostacolano la
valida celebrazione del matrimonio.
Due sono gli elementi che costituiscono la struttura dell’impedimento:
1. circostanza o fatto concreto, naturale o giuridico, che è la base dell’impedimento.
2. la legge, sopra alla quale viene formalmente riconosciuto l’impedimento considerato.
Di conseguenza gli impedimenti consistono in leggi che pongono un divieto per la
celebrazione del matrimonio e che trovano il loro presupposto in circostanze di fatto
esterne alla stessa. Tali leggi appartengono al novero delle leggi inabilitanti.
Gli impedimenti e le leggi inabilitanti:
Can. 10 “si devono considerare leggi irritanti o inabilitanti solo quelle in cui si stabilisce
espressamente che l’atto è nullo o la persona è inabile”.
Legge irritante:
è quella che riguarda l’atto (la sua struttura, il suo oggetto) che viene dichiarato invalido.
esempi di leggi irritanti sono offerte dalle norme che sanciscono l’invalidità del matrimonio
per difetto di forma o vizio o mancanza di consenso
Legge inabilitante: 3
riguarda direttamente la persona che pone in essere l’atto: in tal caso è la persona ad
essere dichiarata incapace di porre in essere un determinato atto. Ne sono un esempio le
norme sugli impedimenti matrimoniali.
L’impedimento come ostacolo:
Quanto alla naturale caratteristica di ostacolo dall’impedimento, bisogna chiarirne la
portata distinguendo tra il concetto di INVALIDO ed ILLECITO:
ostacoli alla VALIDA celebrazione del matrimonio:
Per matrimonio invalido s’intende quel matrimonio che, seppur celebrato, si discosta dallo
schema astrattamente idoneo a produrre gli effetti che la legge gli attribuisce, poiché
manca, al momento della celebrazione, uno dei requisiti che la legge prevede come
necessari. IN TALI CASI IL MATRIMONIO E’ NULLO, anche se di fatto ha l’apparenza
di un matrimonio valido.
ostacoli alla LECITA celebrazione del matrimonio:
Per matrimonio illecito un matrimonio validamente celebrato, ma in presenza di gravi
proibizioni previsti dalla legge, di contrarre matrimonio. Mentre la celebrazione di un
matrimonio invalido, ai sensi della legge, comporta la reazione dell’ordinamento giuridico
nei confronti dello stesso sancendone la nullità, dinnanzi ad un matrimonio illecito, ciò che
viene colpito è il soggetto che lo pone in esse, reputato dunque come autore di un illecito,
ferma restando la validità.
Le tradizionali classificazioni degli impedimenti:
Le classificazioni più significative degli impedimenti sono:
A) a seconda della fonte normativa:
- impedimenti di diritto divino
- impedimenti di diritto umano/ecclesiastico
Tale classificazione serve a distinguere gli impedimenti a seconda che siano posti dal
diritto divino naturale/positivo o dal diritto umano, e obblighino quindi indistintamente fedeli
ed infedeli. Tuttavia, a seguito di quanto premesso, sorge il problema di chi detenga la
competenza di dichiarare quando un impedimento sia di diritto divino o di diritto umano.
--> CAN. 1075: “spetta all’autorità suprema della Chiesa dichiarare quando il diritto divino
proibisca o dirima il matrimonio. E’ di competenza delle supreme autorità stabilire altri
impedimenti per i battezzati” Compete dunque al Pontefice ed al Consiglio Ecumenico
--> CAN. 1083: ha conferito alle singole Conferenze Episcopali il circoscritto potere di
derogare al limite di età stabilito.
B) a seconda degli effetti sul matrimonio:
-impedimenti dirimenti
impedimenti impedienti
Le altre classificazioni:
A) A seconda che l’impedimento si possa provare con gli ordinari mezzi di prova in foro
esterno o no, esso è PUBBLICO.
B) in relazione alla fonte di produzione ed alla titolarità del potere di dispensare dalla loro
osservanza si distinguono in:
- DISPENSABILE
- INDISPENSABILE
L’autorità potrà dispensare se si tratta di impedimenti derivanti dal diritto umano: non potrà
dispensare alla loro osservanza se derivano dal diritto divino
C) Strettamente collegata a quest’ultima distinzione di differenziano gli impedimenti di:
- GRADO MAGGIORE
- GRADO MINORE 4
secondo la maggiore o la minore facilità con cui l’autorità dispensa circa la loro
osservanza.
Oggi questa distinzione è stata superata: piuttosto è riservata alla Santa Sede la dispensa
di 3 impedimenti:
- ORDINE SACRO : che presuppone anche il diaconato
- VOTO PUBBLICO PERPETUO DI CASTITA’
- DELITTO : esso si distingue ulteriormente in --> temporaneo o perpetuo (secondo il
tempo di vigenza previsto dalla legge) --> assoluto o relativo ( a seconda che
vieti ad un soggetto il matrimonio con qualsiasi persona, solo con una persona o
con una determinata categoria di persone)
Gli odierni impedimenti:
Riguardo agli effetti degli impedimenti sul matrimonio, il Codice del 1917 distingueva tra:
- IMPEDIMENTI DIRIMENTI : impedivano la valida celebrazione del matrimonio (il quale
se celebrato era nullo)
- IMPEDIMENTI IMPEDIENTI: impedivano la lecita celebrazione del matrimonio (il quale
se celebrato ugualmente era valido, ma comportava la soggezione al fede a sanzioni di
carattere divino o disciplinare)
L’attuale codice non prevede tale distinzione, avendo limitato la normativa solo agli
impedimenti classificarti come dirimenti.
La
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