Estratto del documento

Capitolo primo: Le fonti

L'istituto del matrimonio canonico ripone le sue fonti nel:

Sacre Scritture

Quindi nel diritto divino rivelato, nonché nel diritto divino naturale, come fissato dalla dottrina cattolica.

Traditio

Contenuta nei:

  • Canoni conciliari
  • Libri liturgici
  • Scritti dei Padri e Dottori della Chiesa

Costituisce una fonte sussidiaria e viene utilizzata per integrare ed interpretare la sacra scrittura e si distingue in:

  • Divina
  • Umana

A seconda che riguardi:

  • Le verità insegnate a Cristo (direttamente o attraverso gli apostoli)
  • All'insegnamento personale degli Apostoli

Diritto naturale

Secondo l'insegnamento di Tommaso d'Aquino è il complesso di principi impressi da Dio nella coscienza dell'uomo, esso obbliga tutti gli uomini, anche se non battezzati, in quanto risponde ad esigenze irrinunciabili della vita sociali. Esempi classici di norme di diritto naturale sono quelle dettate dal Codex a proposito della capacità matrimoniale.

Ius humanae constitutionis

Ossia il diritto canonico umano che trova una delle sue più notevoli espressioni nel Codex Iuris Canonici. Nel codex entrato in vigore nel 1983, che ha abrogato il precedente risalente al 1917, l'istituto del matrimonio è disciplinato nel quarto libro.

La disciplina codicistica: Punto di vista giuridico

Una volta individuate le fonti, è bene passare ad analizzare la disciplina dell'istituto in questione, cercando di comprenderne l'esatta disciplina giuridica. Il matrimonio, come qualsiasi altro atto umano, è preso in considerazione dall'ordinamento nello specifico:

  • Al suo sorgere
  • Nella sua formazione
  • Nelle sue conseguenze
  • Nei suoi effetti, sia come atto che come rapporto

Il Codex del 1917 non dettava una definizione di matrimonio, poiché il legislatore dell'epoca riteneva che il vincolo coniugale fosse ben noto ai nubenti: ragion per cui il can 1012 si limitava ad identificarlo come CONTRATTO-SACRAMENTO, stabilendo che non vi poteva essere un valido contratto matrimoniale senza che si avesse anche il sacramento. Tuttavia, la disciplina era gravata da un eccessivo tecnicismo, tale da perdere di vista il momento religioso. Tale visione però, è stata superata a seguito dal Concilio Vaticano II, molto più attento ai valori dell'uomo, e dunque anche alla circostanza liturgica.

Punto di vista strutturale

Dal punto di vista strutturale, l'elemento centrale è costituito dal consenso, ossia dallo scambio o incontro delle volontà delle parti. Il consenso deve essere:

  • Prestato da soggetti capaci, ossia abilitati ad esprimerlo validamente (in assenza di impedimenti)
  • Forma prescritta
  • Deve esistere e non può essere sostituito da nessuna potestà umana

Oggi lo stesso codice precisa che il matrimonio si perfeziona con lo scambio dei consensi, qualificandosi come un contratto consensuale. A ciò si è arrivato dopo una lenta evoluzione. Basti dire che verso la metà del XII secolo si sono contrapposte due posizioni contrastanti:

Scuola di Bologna (Graziano)

Si ispirava al modello romanistico dei contratti reali sostenendo dunque che il matrimonio iniziava con il consenso e si perfezionava con la copula, così come per i contratti reali che iniziavano con lo scambio dei consensi e si perfezionano con la consegna della cosa.

Scuola di Parigi (Pietro Lombardo)

Bastava lo scambio dei consensi e la consumazione era irrilevante per la perfezione del vincolo. Essa deve mantenere una sua rilevanza, nel senso che compiutasi, rendeva il vincolo indissolubile. È proprio questa tesi a realizzarsi, tant'è infatti che anche ad oggi è possibile affermare che il matrimonio possa designarsi come un contratto consensuale formale.

L'essenza del matrimonio canonico

Per essenza di un negozio giuridico s'intende la sua ragion d'essere, cioè il fine ultimo per cui lo stesso viene preso in considerazione dal diritto e disciplinato normativamente. Questa è la ragione per cui l'essenza consente, all'interno di un novero di negozi giuridici, di riconoscerne uno determinato.

È dunque evidente la differenza che sussiste tra il concetto di VALIDITÀ ed ESSENZA.

Validità: Attiene alla concreta rilevanza, che in base alla disciplina positiva dettata dal legislatore, viene ad assumere ogni singola fattispecie.

Essenza: Attiene all'identità giuridica astratta del negozio.

Tuttavia, il problema dell'essenza del matrimonio canonico riveste una notevole importanza anche per la disciplina positiva. Tradizionalmente i canonisti distinguono tra due tipi di matrimonio:

  • In fieri: È il patto matrimoniale nel momento costitutivo. La trattazione giuridica è svolta tenendo conto di questo tipo di istituto matrimoniale, in quanto l'aspetto che interessa di più maggiormente all'analisi dottrinale quanto giurisprudenziale, è la genesi della fattispecie.
  • In facto: Il rapporto costituito considerato nel suo aspetto permanente.

Essenza del matrimonio nel Codex del 1917

Sotto la vigenza dell'abrogato codice, la dottrina riteneva che l'essenza del matrimonio, visto quale negozio giuridico, e dunque oggetto del consenso, dovessero individuarsi nella volontà dei coniugi di donarsi reciprocamente: nel diritto di compiere atti idonei alla procreazione in perpetuo, ossia fin tanto che il vincolo matrimoniale rimanesse in vita, ed in modo esclusivo, ovvero escludendo terzi dal compimento di tali atti.

Essenza del matrimonio alla luce del Concilio Vaticano II

L'impostazione precedente è stata superata dal Concilio Vaticano II. Il Concilio, valorizzando la dimensione personale del matrimonio, ha affermato che il matrimonio consiste in una intima comunità di vita e di amore, nella quale i coniugi si impegnano a prestare mutuo servizio ed aiuto.

Essenza del matrimonio e normativa postconciliare

Una volta individuata l'essenza del matrimonio canonico, ben si comprende la ragione per cui è venuta meno la gerarchia dei fini propria del codice abrogato, giungendo così ad una parificazione tra il bonum coniugum e la procreatio et educatio prolis.

Requisiti, fini, proprietà ed elementi del matrimonio canonico

I requisiti

Il matrimonio canonico ha natura contrattuale, poiché si perfeziona con lo scambio dei consensi degli sposi. Giova tuttavia rilevare che oltre alla volontà piena e libera dei nubenti, sono pure requisiti necessari per il completo della fattispecie negoziale, e dunque per la validità del matrimonio:

  • La capacità dei soggetti
  • Forma stabilita per la celebrazione

I fini

Il matrimonio è dotato di propri fini. Al raggiungimento di tali fini è diretto il contratto matrimoniale. Gli sposi possono contrarre valido matrimonio anche per fini del tutto diversi da quelli indicati dalla Chiesa. I fini del matrimonio canonico contemplati dal Codex del '17 erano:

  • Procreatio et educatio prolis (fine primario)
  • Mutuum auditorium (fine secondario)
  • Remedium concupiscentiae (fine secondario)

Le proprietà

Il can. 1056 sancisce che sono proprietà essenziali del matrimonio canonico:

  • L'unità: Nel senso che il matrimonio consiste nell'unicità ed esclusività del vincolo, nel senso che un solo uomo può essere in matrimonio con una sola donna. Non sono ammesse forme di poligamia né di poliandria, non essendo possibile contrarre nuove nozze fin tanto che sussiste il primo matrimonio.
  • L'indissolubilità: Consiste nell'unità proiettata nel tempo, ossia nella perpetuità del matrimonio, nel divieto che esso, validamente contratto e consumato, sia sciolto con atto di volontà dei coniugi.

Gli elementi essenziali

Sulla base degli insegnamenti di Sant'Agostino, la dottrina canonica identificava, nella vigenza dell'abrogato codice, tre grandi beni, che costituivano altresì oggetto di obbligo in capo alle parti:

  • Bonum prolis: Consiste nel diritto di generare e di educare la prole
  • Bonus fidei: Diritto del coniuge di pretendere l'esclusività del debito coniugale dell'altro
  • Bonus sacramenti: Indissolubilità del vincolo

Capitolo secondo: Nozione di impedimento

Gli impedimenti al matrimonio canonico sono circostanze di fatto, formalmente recepite in norme giuridiche, di diritto divino o diritto umano, che ostacolano la valida celebrazione del matrimonio. Due sono gli elementi che costituiscono la struttura dell'impedimento:

  • Circostanza o fatto concreto, naturale o giuridico, che è la base dell'impedimento.
  • La legge, sopra alla quale viene formalmente riconosciuto l'impedimento considerato.

Di conseguenza gli impedimenti consistono in leggi che pongono un divieto per la celebrazione del matrimonio e che trovano il loro presupposto in circostanze di fatto esterne alla stessa. Tali leggi appartengono al novero delle leggi inabilitanti.

Gli impedimenti e le leggi inabilitanti

Can. 10 “si devono considerare leggi irritanti o inabilitanti solo quelle in cui si stabilisce espressamente che l’atto è nullo o la persona è inabile”.

Legge irritante

È quella che riguarda l’atto (la sua struttura, il suo oggetto) che viene dichiarato invalido. Esempi di leggi irritanti sono offerti dalle norme che sanciscono l’invalidità del matrimonio per difetto di forma o vizio o mancanza di consenso.

Legge inabilitante

Riguarda direttamente la persona che pone in essere l’atto: in tal caso è la persona ad essere dichiarata incapace di porre in essere un determinato atto. Ne sono un esempio le norme sugli impedimenti matrimoniali.

L'impedimento come ostacolo

Quanto alla naturale caratteristica di ostacolo dall’impedimento, bisogna chiarirne la portata distinguendo tra il concetto di INVALIDO ed ILLECITO:

Ostacoli alla valida celebrazione del matrimonio

Per matrimonio invalido s’intende quel matrimonio che, seppur celebrato, si discosta dallo schema astrattamente idoneo a produrre gli effetti che la legge gli attribuisce, poiché manca, al momento della celebrazione, uno dei requisiti che la legge prevede come necessari. IN TALI CASI IL MATRIMONIO È NULLO, anche se di fatto ha l’apparenza di un matrimonio valido.

Ostacoli alla lecita celebrazione del matrimonio

Per matrimonio illecito un matrimonio validamente celebrato, ma in presenza di gravi proibizioni previsti dalla legge, di contrarre matrimonio. Mentre la celebrazione di un matrimonio invalido, ai sensi della legge, comporta la reazione dell’ordinamento giuridico nei confronti dello stesso sancendone la nullità, dinnanzi ad un matrimonio illecito, ciò che viene colpito è il soggetto che lo pone in essere, reputato dunque come autore di un illecito, ferma restando la validità.

Le tradizionali classificazioni degli impedimenti

Le classificazioni più significative degli impedimenti sono:

A. A seconda della fonte normativa

  • Impedimenti di diritto divino
  • Impedimenti di diritto umano/ecclesiastico

Tale classificazione serve a distinguere gli impedimenti a seconda che siano posti dal diritto divino naturale/positivo o dal diritto umano, e obblighino quindi indistintamente fedeli ed infedeli. Tuttavia, a seguito di quanto premesso, sorge il problema di chi detenga la competenza di dichiarare quando un impedimento sia di diritto divino o di diritto umano.

  • CAN. 1075: “spetta all’autorità suprema della Chiesa dichiarare quando il diritto divino proibisca o dirima il matrimonio. È di competenza delle supreme autorità stabilire altri impedimenti per i battezzati” Compete dunque al Pontefice ed al Consiglio Ecumenico
  • CAN. 1083: ha conferito alle singole Conferenze Episcopali il circoscritto potere di derogare al limite di età stabilito.

B. A seconda degli effetti sul matrimonio

  • Impedimenti dirimenti
  • Impedimenti impedienti

Le altre classificazioni

A. A seconda che l'impedimento si possa provare con gli ordinari mezzi di prova in foro esterno o no, esso è PUBBLICO.

B. In relazione alla fonte di produzione ed alla titolarità del potere di dispensare dalla loro osservanza si distinguono in:

  • Dispensabile
  • Indispensabile

L’autorità potrà dispensare se si tratta di impedimenti derivanti dal diritto umano: non potrà dispensare alla loro osservanza se derivano dal diritto divino.

C. Strettamente collegata a quest’ultima distinzione di differenziano gli impedimenti di:

  • Grado maggiore
  • Grado minore

Secondo la maggiore o la minore facilità con cui l’autorità dispensa circa la loro osservanza. Oggi questa distinzione è stata superata: piuttosto è riservata alla Santa Sede la dispensa di 3 impedimenti:

  • Ordine sacro: che presuppone anche il diaconato
  • Voto pubblico perpetuo di castità
  • Delitto: esso si distingue ulteriormente in
    • Temporaneo o perpetuo (secondo il tempo di vigenza previsto dalla legge)
    • Assoluto o relativo (a seconda che vieti ad un soggetto il matrimonio con qualsiasi persona, solo con una persona o con una determinata categoria di persone)

Gli odierni impedimenti

Riguardo agli effetti degli impedimenti sul matrimonio, il Codice del 1917 distingueva tra:

  • Impedimenti dirimenti: impedivano la valida celebrazione del matrimonio (il quale se celebrato era nullo)
  • Impedimenti impedienti: impedivano la lecita celebrazione del matrimonio (il quale se celebrato ugualmente era valido, ma comportava la soggezione al fede a sanzioni di carattere divino o disciplinare)

L’attuale codice non prevede tale distinzione, avendo limitato la normativa solo agli impedimenti classificarti come dirimenti. La ratio di tale soppressione è da ricercare nel fatto che gli impedimenti impedienti per il codice abrogato non avevano effetto se non nell’ordine morale. A discapito di ciò, presenza di impedimenti impedienti ugualmente è riscontrabile ad esempio nell’eventuale proibizione posta dalla conferenza episcopale di contrarre le nozze prima dell’età fissata.

I singoli impedimenti: (Dirimenti)

CAN. 1083: Età

La norma prevede l’età minima al di sotto della quale non può essere contratto valido matrimonio: non prevede alcun limite massimo. L’età necessaria per contrarre valido matrimonio non coincide necessariamente con la maggiore età legale, che anche per l’ordinamento canonico è fissato al 18esimo anno. Il canone difatti prevede il compimento del 16esimo anno per l’uomo e del 14esimo per la donna: sono dunque rimasti invariati i limiti d’età fissati dal can. 1067 dell’abrogato codice. L’unica novità in materia si riscontra nel fatto che le Conferenze Episcopali possano derogare all’età minima per la lecita celebrazione del matrimonio, innalzandola.

CAN.1084: L'impotenza

Consiste nell’incapacità, sia dell’uomo che della donna, di compiere l’atto sessuale con il quale i coniuge si uniscono. Non costituiscono impedimento:

  • L’impotenza generativa
  • La sterilità: consiste nella condizione di chi, pur capace di aver rapporti sessuali, non è capace di fecondare. Essa non dirime tanto meno proibisce il matrimonio, salvo che sia causa di errore doloso: in tali casi il matrimonio sarebbe nullo per vizio del consenso.

Per valutare l’impotenza come impedimento è necessaria che sia antecedente alle nozze. L’impotenza può essere:

  • Assoluta: se impedisce rapporti con qualunque soggetto di sesso opposto
  • Relativa: se impedisce rapporti con determinati soggetti

L’impotenza viene tradizionalmente configurata come impedimento di diritto divino naturale, quindi indispensabile.

CAN. 1085: Il precedente vincolo

Si tratta di un impedimento di diritto divino naturale, positivo, indispensabile, strettamente correlato agli elementi essenziali del matrimonio. Perché sussista la circostanza ostativa è necessaria che:

  • Il precedente vincolo sia valido
  • Il vincolo del precedente matrimonio sussista al momento della celebrazione del secondo

L’impedimento non sorge in caso di matrimonio civile contratto da soggetti obbligati all’osservanza della forma canonica. L’impedimento cessa:

  • Mediante dichiarazione di nullità
  • Provvedimento con cui viene sciolto il precedente vincolo

Le nuove nozze sono sempre nulle, anche se celebrate in circostanza di matrimonio valido e la nullità non può essere sanata neppure con la successiva cessazione dell’impedimento.

CAN. 1086: La disparità di culto

È invalido il matrimonio tra due persone, delle quale una sia battezzata nella Chiesa Cattolica o in essa accolta e l’altra non battezzata. Presupposto per l’applicazione dell’impedimento è che la parte cattolica abbia validamente

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Scienze giuridiche IUS/11 Diritto canonico e diritto ecclesiastico

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