Lezioni di diritto canonico
Problemi di definizione
L’espressione “diritto canonico” indica generalmente la manifestazione del diritto nella vita della Chiesa cattolica, un diritto che
riguarda una grande comunità umana sparsa in tutto il mondo. Quindi questa espressione si può definire anche come “l’insieme
delle norme giuridiche, poste o fatte valere dagli organi competenti della Chiesa cattolica, secondo le quali è organizzata e
opera essa Chiesa e dalle quali è regolata l’attività dei fedeli, in relazione ai fini che sono propri della Chiesa”. In maniera più
sintetica possiamo dire che il diritto canonico è l’ordinamento giuridico della Chiesa cattolica, cioè l’insieme di fattori che danno
alla Chiesa la struttura di una società giuridicamente organizzata. Questa seconda definizione contiene la distinzione tra la
giuridicità, che è insita nella Chiesa in quanto Corpo di Cristo che si incarna in un corpo sociale, ed il complesso delle norme
poste dall’autorità ecclesiastica; distinzione ampiamente sottolineata anche da Giovanni Paolo II.
Ma l’espressione “diritto canonico” può avere anche un altro significato: la scienza che studia la Chiesa nella sua dimensione
giuridica e l’esperienza giuridica che essa produce, cioè la scienza che indaga il complesso di norme, che reggono la comunità
ecclesiale, e le forme ed il funzionamento dell’organizzazione ecclesiastica. Si tratta infatti di una delle branche della scienza
giuridica e quindi l’espressione “diritto canonico” si riferisce anche alla disciplina che è oggetto di insegnamento nelle istituzioni
formative della Chiesa e nelle università secolari.
In conclusione possiamo dire che l’espressione “diritto canonico” può riferirsi al diritto che disciplina la vita della Chiesa cattolica
(quindi l’insieme delle regole o norme), l’organizzazione di questa comunità come realtà organizzata (quindi la società, la
comunità umana) e la scienza che studia questo diritto (l’interpretazione di queste norme).
La questione terminologica
Dal punto di vista etimologico il termine “canonico” deriva dal greco “kánon” che significa regola. Inizialmente questo termine
veniva utilizzato per indicare le leggi ecclesiastiche destinate a disciplinare la vita del popolo di Dio, in modo da poterle
distinguere dalle leggi di diritto secolare, quindi in questo periodo del diritto romano. Fu il concilio di Nicea, nel 325 d.C., in cui si
parlò delle norme giuridiche ecclesiastiche come “canones disciplinares” per distinguerle dai “canones fidei” (principi dogmatici)
e dai “canones morum” (principi morali).
L’espressione “diritto canonico” iniziò a indicare il diritto della Chiesa solo dal secolo e nel divenire della storia il diritto della
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Chiesa aveva preso diverse denominazioni: ius sacrum, per distinguerlo da quello profano cioè lo ius civile, ma con questo
senso il diritto canonico non è l’unico ius sacrum (quello dell’islam, degli ebrei); ius decretalium, usato nell’età medievale perché
il legislatore della Chiesa emanava le leggi nella forma delle “decretali”; ius pontificium, ma il diritto canonico non è posto solo
dal Papa (legislatore massimo) ma anche da altri legislatori come il concilio ecumenico, inoltre nel diritto canonico è molto
importante la consuetudine; ius ecclesiasticum è un espressione polisemica, in senso proprio indica quella parte di diritto
canonico che non è di origine divina quindi le norme di origine umana che possono mutare nel tempo, mentre le norme di
origine divina non possono mutare. Infatti una particolarità del diritto canonico è di durare da 2000 anni in modo continuo,
ininterrottamente, proprio perché non è un diritto di territorio o di lingua ma si rivolge a vari popoli ed essendo in parte di origine
divina non può mutare. Si deve notare, comunque, che dopo il Concilio Vaticano (1962 – 1965) per indicare il diritto della
II
Chiesa si preferisce l’espressione “diritto ecclesiale” o “ius ecclesiale” al posto di “diritto canonico” perché sembra rispondere
meglio alle sue ragioni fondative.
Dal punto di vista terminologico, invece, bisogna fare ulteriori distinzioni basandoci sulle fonti. Si suole parlare infatti di diritto
meramente ecclesiastico (ius mere ecclesiasticum) o di diritto umano (ius humanarum) per le norme poste dalla competente
autorità ecclesiastica; distinto dal diritto divino naturale o diritto naturale (ius naturale) per l’insieme delle norme poste all’atto
della creazione e comuni a tutti gli uomini; distinto ancora dal diritto divino positivo (ius divinum positivum) promulgato per
mezzo della Rivelazione e contenuto nella Sacra Scrittura e nella Tradizione. Quindi il diritto della Chiesa ha un duplice
elemento: umano e divino.
Nel linguaggio giuridico l’espressione “diritto ecclesiastico” ha un altro significato: le norme poste dal legislatore statale a
disciplina del fenomeno religioso e delle confessioni religiose. In questo senso sta a significare una parte del diritto statale, una
branca del diritto pubblico inteso come insieme di norme che riguardano il fenomeno religioso e come la relativa scienza che le
pone ad oggetto di studio.
Le ragioni dello studio del diritto canonico
Le ragioni per cui si studia il diritto canonico sono fondamentalmente tre:
1) Ragione culturale : la formazione generale del giurista. Il giurista infatti è chiamato a conoscere il diritto dello Stato per
interpretare le norme in funzione di una loro corretta applicazione, ma per farlo ha bisogno di una solida formazione
teorica. Da questo principio si può spiegare la presenza negli studi giuridici di insegnamenti di base (ad es. il diritto
romano) e di insegnamenti affini o integrativi (appunto il diritto canonico) ritenuti indispensabili per la preparazione del
giurista. Infatti è molto formativo anche lo studio del diritto comparato perché coglie gli elementi di somiglianza e di
diversità tra i vari sistemi e ha lo scopo di aprire la cultura del giurista alla consapevolezza della pluralità. Dal punto di
vista della comparazione il diritto canonico appare molto interessante perché, a differenza di altri diritti religiosi,
manifesta una grande somiglianza ai diritti secolari mantenendo comunque le sue caratteristiche peculiari essendo
orientato ad una prospettiva del tutto diversa. Infatti il diritto canonico è destinato a disciplinare la vita di una comunità
di carattere universale, infatti è legato ad un elemento personale poiché i destinatari delle norme sono i battezzati della
Chiesa cattolica. Inoltre lo studio del diritto canonico è utile per aprire le conoscenze alla realtà del diritto, per avere la
consapevolezza della complessità delle esperienze giuridiche, per capire che il diritto non si esaurisce nel solo diritto
della comunità politica. 1
2) Ragione storica
: Nell’età medievale il diritto della Chiesa ha avuto un ruolo determinante nella formazione e nello
sviluppo della civiltà giuridica europea. In una comunità politica costruita sul legame della stessa fede cristiana si era
formato un connubio tra il diritto secolare (lex mundana) ed il diritto canonico (lex ecclesiastica), dando vita
all’esperienza giuridica detta “l’uno e l’altro diritto” (utrumque ius). Il tramonto del medioevo frantumò il sacro romano
impero in una pluralità di Stati sovrani che svilupparono dei diritti nazionali, portando alla fine di uno ius commune. In
questo contesto il diritto canonico ha influenzato enormemente la formazione dei diritti secolari. Infatti la Chiesa ha
dato un contributo fondamentale alla configurazione di principi che sono alla base dei moderni ordinamenti democratici
come le fondazioni teoriche del principio maggioritario e tutti i principali concetti del diritto pubblico occidentale. Come
fu la “Rivoluzione pontificia” di Gregorio a generare lo Stato moderno occidentale, la Chiesa stessa fu il primo
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esempio attraverso la forte affermazione della propria indipendenza nei confronti dell’Impero e l’esercizio di un potere
legislativo autonomo. Nell’ambito del diritto privato, sono canonistiche le basi teoretiche della personalità giuridica, cioè
la finzione per cui laddove esiste un insieme di persone o di beni destinati ad uno scopo l’ordinamento immagina
sussistere una persona, e l’istituto del matrimonio civile non è nient’altro che la secolarizzazione del matrimonio
canonico. Se il diritto canonico ha inciso così profondamente nei diritti secolari, il suo studio appare molto utile perché
il giurista deve interpretare le norme e per coglierne appieno il contenuto a volte deve risalire all’origine di queste. In
questa età di globalizzazione, inoltre, per il giurista è necessario conoscere gli altri ordinamenti giuridici secolari e
sapere che questi si suddividono in due grandi famiglie giuridiche: quella di civil law, come l’ordinamento italiano, e
quella di common law, gli ordinamenti anglo-americani. Tracce di diritto canonico si riscontrano sia nell’una che
nell’altra famiglia perché il diritto della Chiesa ha influenzato il diritto secolare europeo da cui entrambe le famiglie
traggono origine.
3) Ragione contemporanea : La realtà ordinamentale del nostro Paese. L’Italia è un paese a regime concordatario, cioè
disciplina i suoi rapporti con la Chiesa cattolica attraverso un concordato, stipulato nel 1984. Alcune norme sono
esclusivamente di diritto canonico (es. lo Stato riconosce il matrimonio canonico) e quindi è necessario avere delle
conoscenze di questa materia. Uno studioso francese del diritto e delle istituzioni della Chiesa, Gabriel Le Bras, ha
pubblicato un volume intitolato “La Chiesa del diritto” in cui scrive che all’inizio del diciannovesimo secolo l’ordine
giuridico sembra ricostituito su fondamenta profane. La Chiesa, in effetti, aveva perso il potere che aveva durante
l’ancien régime e il diritto delle Decretali era applicato solo in un organismo molto impoverito, quindi possiamo dire che
il dualismo di potenza era finito. Questa annotazione faceva luce sul declino della rilevanza del diritto canonico negli
ordinamenti giuridici secolari, ma subito dopo Le Bras mostra un fenomeno nuovo della risorgenza del diritto canonico
in questi ordinamenti poiché il diritto canonico produceva i suoi effetti non per diretta vigenza ma attraverso la volontà
del legislatore statale. Questo ha portato appunto a definire in termini concordatari i rapporti fra la Chiesa e gli Stati.
Tra ottocento e novecento il diritto canonico sembra rientrare con sorprendente vitalità negli ordinamenti giuridici
secolari. Una prima causa è la crescente attività concordataria perché le norme concordatarie divengono norme
canoniche particolari vigenti anche negli ordinamenti civili e perché le disposizioni concordatarie a volte rinviavano
esplicitamente a norme di diritto canonico. A seguito dei processi di globalizzazione, che mirano al superamento dei
principi che furono all’origine dell’estromissione del diritto della Chiesa (territorialità, nazionalità e statualità), il diritto
canonico conoscerà nel prossimo futuro una nuova vita. La globalizzazione esalterà i principi a favore del ritorno di
vigenza del diritto canonico negli ordinamenti secolari. 2
Lo Spirito e la Carne
Perché il diritto
Il problema di che cosa sia il diritto risale sin dall’antichità poiché gli uomini vivono giuridicamente e non possono fare a meno di
vivere giuridicamente, quindi c’è sicuramente una stretta connessione tra condizione umana e diritto. L’esigenza del diritto
riflette il fatto che l’uomo ha dei limiti oggettivi che investono le capacità fisiche, intellettive o volitive. Ogni uomo ha innata in sé
l’idea di perfezione dell’uomo ed è consapevole di ciò che gli manca e di ciò che ha bisogno. Avendo questa consapevolezza
l’uomo cerca di superare la propria condizione ovviando ai propri difetti e bisogni associandosi con gli altri. Un esempio è
sicuramente il matrimonio perché l’uomo non è una totalità (o è maschio o è femmina) perciò cerca il completamento di sé
nell’altro attraverso appunto il matrimonio che fonde uomo e donna in una unità fisica, spirituale e affettiva. Un altro limite
dell’uomo è temporale, cioè l’uomo è mortale anche se tende all’immortalità attraverso dei modi di prolungamento della propria
esistenza come procreare o creare entità capaci di durare nel tempo (persone giuridiche). Per superare questi limiti l’uomo
tende a vivere in relazione e proprio perché ha dei limiti ha bisogno dell’altro. La presenza dell’altro però è ambivalente perché
gli altri possono essere una minaccia alla vita, all’integrità della persona, ai propri beni. In sostanza tutti gli uomini sono collocati
in una condizione di coesistenzialità, condizione alla quale non si può sottrarre. Quando l’uomo crea un rapporto con l’altro c’è
diritto perché il diritto è relazione, è il riconoscimento di sé nell’altro. Quindi la trama di relazioni sociali in cui ogni uomo è posto,
lo colloca in una dimensione giuridica, “hominum causa omne ius constitutum est”. Il diritto, cioè lo ius, non si deve confondere
con il diritto positivo, cioè la lex, perché lo ius fa riferimento al legislatore e la lex fa riferimento a delle norme di comportamento
dell’uomo. Quindi lo ius fa riferimento a delle relazioni poiché è la regola della relazione dell’uomo con i suoi simili, animata dal
valore etico della giustizia che riconosce la dignità di persona umana. Nel corso del tempo non sempre si è avuta questa
situazione perché ogni legge positiva sarà sempre imperfetta per la difficoltà di inseguire e catturare, nella fattispecie, la
complessità del reale e per la volontà del legislatore di avvicinarsi ad un modello che però non sempre riesce a realizzare
compiutamente. Infatti ci sono stati dei casi in cui la lex è stata in contrasto con lo ius (come ad esempio le leggi naziste) ma in
questi casi l’agire secondo giustizia (legittimità) e l’agire secondo la legge (legalità) non coincidono più.
Il diritto come ius quindi c’è sempre, non lo creiamo noi come la lex e quindi non si esaurisce nelle forme normative delle
istituzioni politiche ma è presente in tutte le forme associative umane, come dicevano i romani “ubi societas, ibi ius”.
Perché il diritto canonico
La Chiesa, in quanto realtà spirituale, sacramentale, carismatica, trascendente, le cui finalità sono rivolte al bene delle anime,
non dovrebbe avere bisogno di diritto. Questo si rivolge all’uomo carnale poiché la dimensione propria del diritto è quella della
secolarità, della socialità, dei rapporti esterni. All’interno della Chiesa sono nati diversi orientamenti di pensiero in discussione al
diritto canonico: dallo gnosticismo ai diversi movimenti spiritualisti medioevali, alla Riforma luterana, alla contestazione
antigiuridicista dell’età contemporanea. Negli ultimi secoli nell’ambito della teologia protestante c’è una contrapposizione tra
legge e Vangelo, propria della dottrina di Lutero che ha una concezione della Chiesa come puramente carismatica e spirituale.
Questa però è solo una visione parziale della realtà complessa della Chiesa. La Chiesa come comunità di puri spiriti non ha
bisogno del diritto, la “Ecclesia triumphans” dei martiri e dei santi non ha bisogno del diritto, ma la Chiesa militante (“Ecclesia
militans”) cioè la comunità di persone in carne ed ossa vive giuridicamente ed ha bisogno del diritto. Il diritto canonico, che ha
come fine la salvezza delle anime (“salus animarum”), non può assicurare questo fine ma lo favorisce. La dimensione umana e
storica della Chiesa non esaurisce la sua realtà ma ne rappresenta una piccola parte. La Chiesa organizzata in popolo di Dio,
l’insieme dei battezzati, si presenta come fenomeno unico e peculiare e manifesta, dal punto di vista socio-giuridico, analogie
con le altre forme associative umane. In un documento del Concilio Vaticano la costituzione dogmatica sulla Chiesa “Lumen
II,
gentium”, si parla di una analogia tra l’Incarnazione e la Chiesa, realtà spirituale, che si incarna in un corpo sociale che vive
nella storia. Questa realtà divino-umana della Chiesa è congiunta alla realtà divino-umana di Cristo, infatti San Paolo parla della
Chiesa come Corpo di Cristo. Ma allora come il Corpo del Signore non era sottratto alle leggi biologiche e fisiologiche, così la
Chiesa non è sottratta a queste leggi proprie delle formazioni sociali. Se è naturale che ogni gruppo sociale umano si organizzi,
è altrettanto naturale che la Chiesa in quanto gruppo umano organizzato produca diritto e viva secondo diritto. Questo non
toglie la differenza tra diritto canonico e i diritti secolari, ma il diritto canonico è diretto a disciplinare quella comunità umana che
è chiamata ad essere comunione. Se la saggezza giuridica, ponendo precise regole, manifesta la struttura gerarchica della
Chiesa, la spiritualità della comunione conferisce un’anima al dato istituzionale. Sin dalle origini la Chiesa si è organizzata e
dotata di un sistema di norme, anche se il diritto della Chiesa è venuto nel tempo a crescere e ad articolarsi. Le ragioni
dell’esistenza e la giustificazione del diritto della Chiesa si colgono nelle esigenze della sua stessa missione, cioè nel carattere
di mi
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