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DIRITTO DI ACCESSO AI
DOCUMENTI
Il diritto di accesso ai documenti si esplica nella partecipazione al
procedimento, in quanto gli intervenienti possono prendere visione degli
atti del procedimento ed estrarne copia, tuttavia esso si configura come
diritto autonomo rispetto al procedimento, in quanto può essere
esercitato anche a procedimento concluso o a prescindere da esso. Il
diritto di accesso ai documenti è collegato più alla trasparenza intesa in
senso lato, che alla partecipazione al procedimento amministrativo. La
dottrina ha individuato 6 forme di accesso:
- accesso endoprocedimentale, volto all’esame degli atti del
procedimento amministrativo; il diritto in tal caso può essere
esercitato solo da coloro che sono legittimati ad intervenire nel
procedimento;
- accesso civico;
- accesso esoprocedimentale volto alla conoscenza dei propri dati
personali, regolato dal codice della privacy;
- accesso esoprocedimentale volto alla conoscenza dei dati personali
di soggetti terzi rispetto all’istante;
- accesso esoprocedimentale volto alla conoscenza di dati sensibili e
giudiziari;
- accesso esoprocedimentale volto alla conoscenza di dati
supersensibili.
OGGETTO
L’oggetto del diritto di accesso sono i documenti amministrativi. Per
documento si intende qualsiasi rappresentazione grafica, o di qualunque
altra specie, del contenuto di atti detenuti dall’amministrazione e relativi
ad attività di pubblico intereresse, a prescindere dalla natura
pubblicistica o privatistica della loro disciplina. Pertanto i documenti non
sono solo gli atti cartacei, né solo gli atti amministrativi.
ISTANZA DI ACCESSO
La richiesta di accesso deve essere rivolta all’amministrazione che ha
formato il documento o che lo detiene, deve essere motivata, indicare gli
estremi del documento e l’identità del richiedente. Il diritto comunque
può essere esercitato finché l’amministrazione ha l’obbligo di detenere il
documento al quale si chiede di accedere.
Quando non ci sono controinteressati, cioè persone che potrebbero
ricevere pregiudizio dal fatto che altri prendano visione del documento, la
richiesta è informale, nel senso può essere verbale e viene esaminata
immediatamente. Invece, se ci sono controinteressati, la richiesta è
formale nel senso che deve essere presentata per iscritto e non può
essere accolta immediatamente ma ha inizio un procedimento di
accesso, con tanto di nomina del responsabile del procedimento.
Cosa può fare la p.a. in seguito alla richiesta di accesso?
In seguito alla presentazione della richiesta di accesso, l’amministrazione
può: rifiutare l’accesso, differirlo, limitarne la portata o accogliere
l’istanza in pieno. Comunque il rifiuto, il differimento e la motivazione
devono essere motivati. Se l’amministrazione non si pronuncia entro 30
giorni dalla richiesta questa si intende respinta (ipotesi di silenzio
diniego). In caso di accoglimento, l’amministrazione indica al richiedente
l’ufficio presso cui rivolgersi per prendere visione del documento o
ottenerne copia.
ACCESSO CIVICO
L’accesso civico è stato introdotto dal d.lgs. n. 33/2013 e ha ad oggetto
i documenti per cui sussiste l’obbligo di pubblicazione. La richiesta di
accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione sotto il profilo
soggettivo e non deve essere motivata. Essa va presentata al responsabile
della trasparenza. Entro 30 giorni l’amministrazione deve pubblicare nel
sito istituzionale il documento oggetto della richiesta oppure, se esso è
già stato pubblicato, deve indicare al richiedente il relativo collegamento
ipertestuale. Se l’amministrazione non risponde nel termine, il richiedente
può attivare il meccanismo sostitutivo.
DIRITTO DI ACCEDERE AI PROPRI DATI PERSONALI
Il diritto di accedere ai propri dati personali è disciplinato dal codice
della privacy.
Innanzitutto l’interessato ha diritto di ottenere dall’ente pubblico che li
detiene tutti dati che lo riguardano. Tuttavia il diritto di ottenere la
comunicazione dei propri dati personali non può essere esercitato allorché
comporti anche la conoscenza di dati personali di altri soggetti.
Inoltre l’interessato ha diritto di ottenere l’aggiornamento, la rettifica, la
cancellazione o la trasformazione in forma anonima dei propri dati
detenuti dall’amministrazione e può anche opporti al trattamento dei dati
che lo riguardano. Tuttavia queste facoltà non possono essere esercitate
se i dati sono detenuti dall’amministrazione per fini inerenti alla politica
monetaria e fiscale.
ACCESSO AI DATI DI SOGGETTI TERZI, ACCESSO AI DATI
SENSIBILI, GIUDIZIARI E SUPERSENSIBILI
Di fronte alla richiesta di accedere ai dati di un altro soggetto (la
richiesta deve essere formale) l’amministrazione deve comunicare al
controinteressato la richiesta e questo può fare opposizione entro 10
giorni. Decorso tale termine senza che il controinteressato abbia fatto
opposizione, l’amministrazione accoglie la richiesta.
L’accesso ai documenti contenenti dati sensibili e giudiziari è consentito
soltanto se strettamente indispensabile.
L’accesso ai dati supersensibili è consentito soltanto se la situazione che
si intende tutelare con la richiesta di accesso è di rango almeno pari ai
diritti dell’istante. In pratica la richiesta di accesso deve essere
finalizzata a tutelare un diritto della personalità o una libertà inviolabile.
TUTELA GIURISDIZIONALE
Contro il provvedimento che rifiuta o differisce l’esercizio del diritto di
accesso, il richiedente può:
- fare ricorso di fronte al giudice amministrativo;
- chiedere il riesame della decisione. Il riesame va chiesto al
difensore civico se la decisione è stata emessa da un ente locale o
regionale, oppure alla Commissione per l’accesso ai documenti
amministrativi (Cada) se la decisione è stata emessa da
un’amministrazione statale. L’organo del riesame ha 30 giorni per
pronunciarsi e scaduto inutilmente questo termine la richiesta di
riesame si intende respinta. Ove invece il difensore civico o la Cada
ritengano illegittimo il rifiuto o il differimento lo comunicano
all’amministrazione competente e se questa non emana il
provvedimento che consente l’accesso entro 30 giorni l’accesso si
considera comunque consentito. Pertanto l’inerzia
dell’amministrazione di fronte alla comunicazione del difensore
civico o della Cada vale come assenso.
Inoltre il codice della privacy affida al giudice ordinario la tutela del
diritto di accesso ai propri dati personali o al Garante della privacy. Ma la
presentazione del ricorso al garante impedisce di adire l’autorità
giudiziaria. INIZIATIVA
L’iniziativa è la prima fase del procedimento; essa può essere di parte
oppure d’ufficio.
INIZIATIVA DI PARTE
L’iniziativa di parte può essere di un privato, di un’altra amministrazione o
di un organo diverso da quello competente.
PRIVATO Il dovere di procedere sorge in seguito all’istanza del
privato. L’istanza è l’atto con cui il cittadino chiede all’amministrazione di
iniziare un procedimento amministrativo, pertanto si tratta di un atto
espressione di un interesse privato. Più precisamente con l’istanza il
privato può chiedere all’amministrazione un provvedimento a lui
favorevole oppure un provvedimento sfavorevole ad altri. A fronte
dell’istanza la p.a. deve dar corso al procedimento a meno che l’istanza
non sia erronea o incompleta; tuttavia in questo caso l’amministrazione
prima di rigettarla deve chiedere al privato la rettifica.
ALTRA AMMINISTRAZIONE Il dovere di procedere sorge in seguito
alla proposta di un’amministrazione diversa da quella procedente. La
proposta è l’atto amministrativo con cui un’amministrazione suggerisce
ad un’altra amministrazione di iniziare un procedimento. Si tratta di un
atto espressione di un interesse pubblico. La proposta può essere
vincolante o non vincolante.
La proposta vincolante fa sorgere il dovere dell’amministrazione di
procedere. Invece la proposta non vincolante lascia libera
l’amministrazione di valutare l’opportunità di procedere o meno.
ALTRO ORGANO Il dovere di procedere sorge in seguito alla richiesta
di un organo diverso da quello competente a provvedere. La richiesta è
l’atto con il cui un organo sollecita l’organo competente ad emettere un
provvedimento. Anche la richiesta è espressione di un interesse
generale. Ad esempio un organo di amministrazione attività può
richiedere un parere ad un organo consultivo.
INIZIATIVA D’UFFICIO
L’amministrazione deve iniziare il procedimento d’ufficio quando ricorrono
determinati presupposti che esigono che l’amministrazione si attivi
automaticamente.
COMUNICAZIONE DEI MOTIVI
OSTATIVI ALL’ACCOGLIMENTO
In base all’art.10-bis, legge 241/1990, quando l’amministrazione
intende rigettare la richiesta del privato, prima di emettere un
provvedimento negativo, deve comunicare all’istante i motivi che ostano
all’accoglimento della domanda. Con la comunicazione dei motivi ostativi si
instaura una sorta di contradditorio tra amministrazione e privato; infatti
entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione, il privato può
presentare per iscritto le proprie osservazioni, al fine di convincere
l’amministrazione a mutare la propria determinazione.
La comunicazione dei motivi che ostano all’accoglimento della domanda
interrompe i termini per la conclusione del procedimento, i quali
ricominciano a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o
comunque dopo la scadenza del termine di 10 giorni.
DOVERE DI CONCLUDERE IL
PROCEDIMENTO
TERMINE In base all’art. 2, legge 241/1990, l’amministrazione
deve concludere il procedimento entro 30 giorni. Tale termine decorre
dall’inizio del procedimento, cioè dal momento di ricevimento
dell’istanza/proposta vincolante/richiesta, quando l’iniziativa è di parte,
oppure dal momento in cui l’amministrazione decide di procede d’ufficio.
Il procedimento si considera concluso con l’emanazione dell’ultimo atto;
non è detto che l’ultimo atto sia il provvedimento finale, infatti potrebbe
essere anche un atto di controllo o un altro atto tipico della fase
integrativa dell’efficacia.
INTERRUZIONE E SOSPENSIONE DEL TERMINE Il termine per
concludere il procedimento può esse