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DIRITTO DI ACCESSO AI

DOCUMENTI

Il diritto di accesso ai documenti si esplica nella partecipazione al

procedimento, in quanto gli intervenienti possono prendere visione degli

atti del procedimento ed estrarne copia, tuttavia esso si configura come

diritto autonomo rispetto al procedimento, in quanto può essere

esercitato anche a procedimento concluso o a prescindere da esso. Il

diritto di accesso ai documenti è collegato più alla trasparenza intesa in

senso lato, che alla partecipazione al procedimento amministrativo. La

dottrina ha individuato 6 forme di accesso:

- accesso endoprocedimentale, volto all’esame degli atti del

procedimento amministrativo; il diritto in tal caso può essere

esercitato solo da coloro che sono legittimati ad intervenire nel

procedimento;

- accesso civico;

- accesso esoprocedimentale volto alla conoscenza dei propri dati

personali, regolato dal codice della privacy;

- accesso esoprocedimentale volto alla conoscenza dei dati personali

di soggetti terzi rispetto all’istante;

- accesso esoprocedimentale volto alla conoscenza di dati sensibili e

giudiziari;

- accesso esoprocedimentale volto alla conoscenza di dati

supersensibili.

OGGETTO

L’oggetto del diritto di accesso sono i documenti amministrativi. Per

documento si intende qualsiasi rappresentazione grafica, o di qualunque

altra specie, del contenuto di atti detenuti dall’amministrazione e relativi

ad attività di pubblico intereresse, a prescindere dalla natura

pubblicistica o privatistica della loro disciplina. Pertanto i documenti non

sono solo gli atti cartacei, né solo gli atti amministrativi.

ISTANZA DI ACCESSO

La richiesta di accesso deve essere rivolta all’amministrazione che ha

formato il documento o che lo detiene, deve essere motivata, indicare gli

estremi del documento e l’identità del richiedente. Il diritto comunque

può essere esercitato finché l’amministrazione ha l’obbligo di detenere il

documento al quale si chiede di accedere.

Quando non ci sono controinteressati, cioè persone che potrebbero

ricevere pregiudizio dal fatto che altri prendano visione del documento, la

richiesta è informale, nel senso può essere verbale e viene esaminata

immediatamente. Invece, se ci sono controinteressati, la richiesta è

formale nel senso che deve essere presentata per iscritto e non può

essere accolta immediatamente ma ha inizio un procedimento di

accesso, con tanto di nomina del responsabile del procedimento.

 Cosa può fare la p.a. in seguito alla richiesta di accesso?

In seguito alla presentazione della richiesta di accesso, l’amministrazione

può: rifiutare l’accesso, differirlo, limitarne la portata o accogliere

l’istanza in pieno. Comunque il rifiuto, il differimento e la motivazione

devono essere motivati. Se l’amministrazione non si pronuncia entro 30

giorni dalla richiesta questa si intende respinta (ipotesi di silenzio

diniego). In caso di accoglimento, l’amministrazione indica al richiedente

l’ufficio presso cui rivolgersi per prendere visione del documento o

ottenerne copia.

ACCESSO CIVICO

L’accesso civico è stato introdotto dal d.lgs. n. 33/2013 e ha ad oggetto

i documenti per cui sussiste l’obbligo di pubblicazione. La richiesta di

accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione sotto il profilo

soggettivo e non deve essere motivata. Essa va presentata al responsabile

della trasparenza. Entro 30 giorni l’amministrazione deve pubblicare nel

sito istituzionale il documento oggetto della richiesta oppure, se esso è

già stato pubblicato, deve indicare al richiedente il relativo collegamento

ipertestuale. Se l’amministrazione non risponde nel termine, il richiedente

può attivare il meccanismo sostitutivo.

DIRITTO DI ACCEDERE AI PROPRI DATI PERSONALI

Il diritto di accedere ai propri dati personali è disciplinato dal codice

della privacy.

Innanzitutto l’interessato ha diritto di ottenere dall’ente pubblico che li

detiene tutti dati che lo riguardano. Tuttavia il diritto di ottenere la

comunicazione dei propri dati personali non può essere esercitato allorché

comporti anche la conoscenza di dati personali di altri soggetti.

Inoltre l’interessato ha diritto di ottenere l’aggiornamento, la rettifica, la

cancellazione o la trasformazione in forma anonima dei propri dati

detenuti dall’amministrazione e può anche opporti al trattamento dei dati

che lo riguardano. Tuttavia queste facoltà non possono essere esercitate

se i dati sono detenuti dall’amministrazione per fini inerenti alla politica

monetaria e fiscale.

ACCESSO AI DATI DI SOGGETTI TERZI, ACCESSO AI DATI

SENSIBILI, GIUDIZIARI E SUPERSENSIBILI

Di fronte alla richiesta di accedere ai dati di un altro soggetto (la

richiesta deve essere formale) l’amministrazione deve comunicare al

controinteressato la richiesta e questo può fare opposizione entro 10

giorni. Decorso tale termine senza che il controinteressato abbia fatto

opposizione, l’amministrazione accoglie la richiesta.

L’accesso ai documenti contenenti dati sensibili e giudiziari è consentito

soltanto se strettamente indispensabile.

L’accesso ai dati supersensibili è consentito soltanto se la situazione che

si intende tutelare con la richiesta di accesso è di rango almeno pari ai

diritti dell’istante. In pratica la richiesta di accesso deve essere

finalizzata a tutelare un diritto della personalità o una libertà inviolabile.

TUTELA GIURISDIZIONALE

Contro il provvedimento che rifiuta o differisce l’esercizio del diritto di

accesso, il richiedente può:

- fare ricorso di fronte al giudice amministrativo;

- chiedere il riesame della decisione. Il riesame va chiesto al

difensore civico se la decisione è stata emessa da un ente locale o

regionale, oppure alla Commissione per l’accesso ai documenti

amministrativi (Cada) se la decisione è stata emessa da

un’amministrazione statale. L’organo del riesame ha 30 giorni per

pronunciarsi e scaduto inutilmente questo termine la richiesta di

riesame si intende respinta. Ove invece il difensore civico o la Cada

ritengano illegittimo il rifiuto o il differimento lo comunicano

all’amministrazione competente e se questa non emana il

provvedimento che consente l’accesso entro 30 giorni l’accesso si

considera comunque consentito. Pertanto l’inerzia

dell’amministrazione di fronte alla comunicazione del difensore

civico o della Cada vale come assenso.

Inoltre il codice della privacy affida al giudice ordinario la tutela del

diritto di accesso ai propri dati personali o al Garante della privacy. Ma la

presentazione del ricorso al garante impedisce di adire l’autorità

giudiziaria. INIZIATIVA

L’iniziativa è la prima fase del procedimento; essa può essere di parte

oppure d’ufficio.

INIZIATIVA DI PARTE

L’iniziativa di parte può essere di un privato, di un’altra amministrazione o

di un organo diverso da quello competente.

PRIVATO Il dovere di procedere sorge in seguito all’istanza del

privato. L’istanza è l’atto con cui il cittadino chiede all’amministrazione di

iniziare un procedimento amministrativo, pertanto si tratta di un atto

espressione di un interesse privato. Più precisamente con l’istanza il

privato può chiedere all’amministrazione un provvedimento a lui

favorevole oppure un provvedimento sfavorevole ad altri. A fronte

dell’istanza la p.a. deve dar corso al procedimento a meno che l’istanza

non sia erronea o incompleta; tuttavia in questo caso l’amministrazione

prima di rigettarla deve chiedere al privato la rettifica.

ALTRA AMMINISTRAZIONE Il dovere di procedere sorge in seguito

alla proposta di un’amministrazione diversa da quella procedente. La

proposta è l’atto amministrativo con cui un’amministrazione suggerisce

ad un’altra amministrazione di iniziare un procedimento. Si tratta di un

atto espressione di un interesse pubblico. La proposta può essere

vincolante o non vincolante.

La proposta vincolante fa sorgere il dovere dell’amministrazione di

procedere. Invece la proposta non vincolante lascia libera

l’amministrazione di valutare l’opportunità di procedere o meno.

ALTRO ORGANO Il dovere di procedere sorge in seguito alla richiesta

di un organo diverso da quello competente a provvedere. La richiesta è

l’atto con il cui un organo sollecita l’organo competente ad emettere un

provvedimento. Anche la richiesta è espressione di un interesse

generale. Ad esempio un organo di amministrazione attività può

richiedere un parere ad un organo consultivo.

INIZIATIVA D’UFFICIO

L’amministrazione deve iniziare il procedimento d’ufficio quando ricorrono

determinati presupposti che esigono che l’amministrazione si attivi

automaticamente.

COMUNICAZIONE DEI MOTIVI

OSTATIVI ALL’ACCOGLIMENTO

In base all’art.10-bis, legge 241/1990, quando l’amministrazione

intende rigettare la richiesta del privato, prima di emettere un

provvedimento negativo, deve comunicare all’istante i motivi che ostano

all’accoglimento della domanda. Con la comunicazione dei motivi ostativi si

instaura una sorta di contradditorio tra amministrazione e privato; infatti

entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione, il privato può

presentare per iscritto le proprie osservazioni, al fine di convincere

l’amministrazione a mutare la propria determinazione.

La comunicazione dei motivi che ostano all’accoglimento della domanda

interrompe i termini per la conclusione del procedimento, i quali

ricominciano a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o

comunque dopo la scadenza del termine di 10 giorni.

DOVERE DI CONCLUDERE IL

PROCEDIMENTO

TERMINE In base all’art. 2, legge 241/1990, l’amministrazione

deve concludere il procedimento entro 30 giorni. Tale termine decorre

dall’inizio del procedimento, cioè dal momento di ricevimento

dell’istanza/proposta vincolante/richiesta, quando l’iniziativa è di parte,

oppure dal momento in cui l’amministrazione decide di procede d’ufficio.

Il procedimento si considera concluso con l’emanazione dell’ultimo atto;

non è detto che l’ultimo atto sia il provvedimento finale, infatti potrebbe

essere anche un atto di controllo o un altro atto tipico della fase

integrativa dell’efficacia.

INTERRUZIONE E SOSPENSIONE DEL TERMINE Il termine per

concludere il procedimento può esse

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A.A. 2013-2014
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SSD Scienze giuridiche IUS/10 Diritto amministrativo

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Linda91giurisprudenza di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Amministrativo e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bologna o del prof Caia Giuseppe.