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CON CETTO DI COMPETENZA DELL’OR GANO
L’ente, in quanto soggetto avente capacità giuridica, è titolare di poteri per esercitare i quali si
avvale di più organi; di conseguenza ogni organo che fa parte dell’ente esercita una porzione dei
poteri di cui l’ente è titolare e tale porzione è appunto la competenza. Ciascun organo è competente
ad esercitare determinate attività e le attività svolte dall’organo competente vengono imputate
all’ente.
• All’ente possono essere imputate attivit à poste in essere da un privato?
Si, vi sono casi in cui all’ente pubblico vengono imputate attività poste in essere da un privato,
cioè da un soggetto estraneo all’organizzazione amministrativa. Ad esempio, il concessionario è un
soggetto privato, che in forza di un atto amministrativo eroga un servizio pubblico. L’attività del
concessionario è imputata all’ente pubblico e il concessionario preposto all’erogazione del servizio
pubblico deve rispettare i criteri di economicità, trasparenza ed efficacia.
CLASSIFIC AZIONE DEGLI OR GANI
Organi esterni: sono competenti ad emanare atti aventi rilevanza esterna.
Organi inter ni: sono competenti ad emanare atti aventi rilevanza endoprocedimentale.
Organi con legale rappresentanza: sono un tipo particolare di organi esterni, ai quali
spetta esprimere la volontà dell’ente nei rapporti contrattuali con i terzi; l’ente conferisce loro la
procura alle liti per agire/resistere in giudizio.
Organi centrali: sono competenti rispetto a tutte le attività dell’ente.
Organi perifer ici: sono competenti soltanto rispetto alle attività svolte in un determinato
territorio.
Organi ordinari: sono previsti nel normale disegno organizzativo dell’ente.
Organi straordinari: operano in sostituzione degli organi ordinari.
Organi attivi: svolgono attività di amministrazione attiva, cioè aventi la finalità di curare gli
interessi pubblici. Organi consultivi: emettono pareri, perciò svolgono attività consultiva.
Organi di controllo: verificano l’attività di amministrazione attiva.
Organi con personalit à giuridica: sono organi particolari, perche di regola la capacità
giuridica spetta solo all’ente. Questi organi sono sia titolari di poteri, che strumenti di
imputazione delle attività poste in essere all’ente.
Organi monocratici: sono composti da una sola persona fisica.
Organi collegiali: sono composti da più persone fisiche. La volontà dell’organo coincide con la
volontà della maggioranza dei suoi componenti, che si forma attraverso deliberazioni.
RELAZIONI INTEROR GANICHE
Le relazioni interorganiche sono relazioni tra organi diversi, caratterizzate dal fatto di essere
stabili e continuative.
GERAR CHIA
La gerarchia è una relazione interorganica (tra organi dello stesso ente) di sovraordinazione
subordinazione. Nella gerarchia vi è identità di competenze tra organo superiore ed organo
subordinato: in pratica la competenza dell’organo superiore comprende anche quella dell’organo
inferiore, il quale quindi non ha una sfera di competenza esclusiva. E neppure una propria
autonomia.
L’organo superiore esercita nei confronti dell’organo subordinato una serie di poteri, in particolare
ha il: potere di emanare ordini (o ordinatorio), cioè può imporre all’organo subordinato il
comportamento da tenere nello svolgimento della propria attività; l’organo subordinato è
obbligato ad eseguire l’ordine, salvo che questo contrasti con la legge penale;
potere di direttiva , per cui indica all’organo subordinato gli obiettivi da raggiungere;
potere di controllo sull’attività dell’organo subordinato, il quale può essere sottoposto
ad ispezioni e inchieste;
potere di decidere i ricorsi gerarchici proposti contro gli atti dell’organo
subordinato;
potere di annullare d’uff icio e revocare gli atti dell’organo subordinato;
potere di risolvere i conflitti che insorgono tra gli organi subordinati;
potere di avocazione o sostituzione .
DIREZIONE
La direzione è una relazione interorganica (tra organi dello stesso ente) di sovraordinazione –
subordinazione più lieve rispetto alla gerarchia; infatti nella direzione l’organo subordinato ha una
propria sfera di autonomia e di competenza. L’organo superiore ha il potere di direttiva, cioè ha il
potere di indicare all’organo subordinato gli obiettivi da raggiungere, poi però spetta all’organo
subordinano scegliere le modalità e i tempi di azione. Le direttive dell’organo superiore sono
vincolanti nella misura in cui indicano gli obiettivi da raggiungere, tant’è che la loro inosservanza
è fonte di responsabilità dirigenziale; però a differenza degli ordini lasciano uno spazio di
discrezionalità in capo all’organo subordinato.
COORDINAMENTO
Il coordinamento è una relazione interorganica di equiordinazione, nel senso che non vi sono un
organo superiore e un organo subordinato. Nel coordinamento gli organi sono autonomi, però le
loro attività sono ordinate secondo un disegno unitario: in pratica ad un organo, detto
coordinatore, sono attribuiti poteri di contatto, informazione e armonizzazione dell’azione di più
organi che operano sullo stesso piano.
Controllo
Il controllo è una relazione interorganica dove un organo esamina gli atti e le attività di un altro
organo e al termine formula un giudizio, sulla base del quale viene adottata una misura. Il
controllo può anche essere esercitato da organi di un ente nei confronti di organi di un altro ente e
in tal caso si parla di controllo esterno.
Il controllo può avere ad oggetto gli atti normativi, gli atti amministrativi, i contratti di diritto
privato, le attività e la gestione intesa come raggiungimento dei risultati. I controlli sugli atti
possono a loro volta essere: preventivi, cioè svolti prima che l’atto produca i suoi effetti; successivi,
cioè svolti quando l’atto è già efficace; mediante riesame cioè controlli che subordinano l’efficacia
dell’atto all’esito di una nuova deliberazione dell’autorità decidente.
In seguito al controllo possono essere adottate misure repressive (ad es. l’annullamento dell’atto),
impeditive (ad es. il rifiuto di approvazione) e sostitutive (per cui le funzioni amministrative sono
esercitate da un sostituto).
CONTROLLO DELLA RAGIONERIA
Il controllo della ragioneria ha ad oggetto gli atti statali di spesa ed è svolto dagli uffici centrali o
territoriali della ragioneria dello Stato, a seconda che l’atto di spesa sia emanato
dall’amministrazione centrale o periferica. Gli uffici della ragioneria controllano la regolarità
contabile e la legittimità degli atti di spesa. Il controllo della ragioneria è sia preventivo che
successivo.
Controllo della ragioneria preventivo: gli atti di spesa, contestualmente alla loro
adozione, vengono inviati all’ufficio della ragioneria. L’ufficio accerta che la spesa non ecceda lo
stanziamento del capitolo di bilancio e se l’esito è positivo effettua la registrazione contabile delle
somme necessarie a sostenere la spesa; in pratica la registrazione contabile serve a rendere
inutilizzabili quelle somme per altri fini. Se invece la spesa eccede lo stanziamento del capitolo di
bilancio, l’atto di spesa non può avere corso.
Controllo della ragioneria successivo: soltanto alcuni atti di spesa sono soggetti al
controllo di ragioneria successivo, questo è ad esempio il caso dei rendiconti amministrativi e dei
conti giudiziali. Se l’atto oggetto di controllo successivo risulta irregolare, l’ufficio della ragioneria
invia al funzionario cha emanato l’atto una nota di osservazione; il funzionario deve correggere
l’irregolarità entro 30 giorni, altrimenti l’atto non viene discaricato.
CONTROLLO DELLA CORTE DEI CONTI
Controllo preventivo di legittimit à. Il controllo preventivo di legittimità ha ad
• oggetto: i provvedimenti emanati dal consiglio dei ministri (decreti del governo), gli atti
normativi, gli atti di programmazione, le direttive ministeriali generali, i decreti che
approvano contratti delle amministrazioni statali, gli atti di disposizione del demanio e i
decreti di variazione del bilancio dello Stato.
Se l’esito del controllo è positivo, sul provvedimento è apposto il visto e il provvedimento
diventa efficace. Il provvedimento diventa efficace anche se la sezione di controllo della
corte dei conti non si pronuncia entro 60 giorni dalla ricezione dell’atto.
Se il controllo ha esito negativo, l’atto non diventa efficace; però il rifiuto di apporre il
visto deve essere esternato.
Controllo successivo di legittimit à. Il controllo successivo ha ad oggetto: i titoli di
• spesa relativi al costo del personale, i contratti stipulati dalle amministrazioni statali in
materia di sistemi informatici e gli atti di notevole rilievo finanziario che la corte decide di
sottoporre a controllo. Il controllo non interrompe l’esecutività dell’atto. Se il controllo ha
esito negativo, nel senso che l’atto è illegittimo, sorge l’obbligo per l’amministrazione di non
dar corso/sospendere l’esecuzione dell’atto.
Controllo sulla gestione f inanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce
• in via ordinaria. Sono soggetti a questo controllo: gli enti che godono di contributi
pubblici; gli enti che si finanziano attraverso imposte, tasse e contributi e le società
controllate dallo Stato. La corte dei conti controlla la gestione finanziaria di questi enti e
riferisce al parlamento i risultati del controllo eseguito; inoltre, se accerta irregolarità nella
gestione finanziaria, può formulare i suoi rilievi al ministro dell’economia.
Controllo ester no sulla gestione finanziaria delle regioni. Le sezioni regionali
• di controllo della corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi
delle regioni e degli enti che compongono il servizio sanitario regionale. Il controllo serve
per verificare: il rispetto degli obiettivi previsti dal patto di stabilità; il rispetto del vincolo
previsto in materia di indebitamento; la sostenibilità dell’indebitamento e l’assenza di
irregolarità suscettibili di pregiudicare l’equilibrio economicofinanziario.
Se il controllo ha un esito negativo, nel senso che viene riscontrato il mancato rispetto degli
obiettivi previsti dal patto di stabilit&