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B)
Il diritto di accesso ai propri dati personali, non può essere utilizzato allorché l’esibizione
documentale comporti anche la conoscenza di dati personali di soggetti terzi rispetto al
richiedente.
L’art. 19 del codice afferma infatti che la comunicazione e la diffusione di dati personali da
parte di amministrazioni a soggetti pubblici o privati “sono ammesse unicamente quando
sono previste da una norma di legge o di regolamento”.
L’art. 59 del medesimo codice della privacy precisa infatti che “i presupposti, le modalità, i
limiti per l’esercizio del diritto di accesso a documenti amministrativi contenenti dati
personali, e la relativa tutela giurisdizionale, restano disciplinati dalla legge 241 e dalle altre
disposizioni di legge in materia, nonché dai relativi regolamenti di attuazione, anche per ciò
che concerne i tipi di dati sensibili e giudiziari e le operazioni di trattamento eseguibili in
esecuzione di una richiesta di accesso” e considera “di rilevante interesse pubblico” le
attività finalizzate all’applicazione di tale disciplina.
Il d.p.r. 184/2006 fa espresso riferimento alla partecipazione del controinteressato al
procedimento. In particolare, tale normativa impone all’amministrazione di comunicare ai
controinteressati individuati la richiesta di accesso, prevedendo altresì che costoro possano
presentare motivata opposizione alla richiesta entro il termine di 10 giorni, decorso il quale
l’amministrazione provvede sulla richiesta.
Riassumendo quindi, ancora una volta la l.241 svolge un ruolo fondamentale, poiché essa
impone, con i suoi principi, che, in caso di accesso ai documenti la cui conoscenza potrebbe
configgere con le esigenze di riservatezza di soggetti terzi, l’amministrazione effettui una
ponderazione tra interessi contrapposti.
Accesso ai dati sensibili e giudiziari
C)
Nel caso di documenti contenenti dati sensibili (quei dati cioè idonei a rivelare l’origine
razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche, politiche ecc) e giudiziari (si pensi
alla qualità di imputato o indagato), l’accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente
indispensabile.
Accesso ai dati supersensibili
D)
Ove poi si tratti di dati idonei a rivelare lo stato di salute di salute e la vita sessuale,
l’accesso è consentito solo se la situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare
con la richiesta di accesso, è di rango almeno pari ai diritti dell’interessato, ovvero consiste
in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile.
RIASSUMENDO: VARI TIPI DI ACCESSO AI DOCUMENTI E ALLE INFORMAZIONI
Accesso esoprocedimentale volto alla conoscenza dei soli dati personali del
A) richiedente, regolato dal codice della privacy;
Accesso esoprocedimentale volto alla conoscenza di dati personali di soggetti terzi
B) rispetto all’istante;
Accesso esoprocedimentale volto alla conoscenza di dati sensibili e giudiziari;
C) Accesso esoprocedimentale volto alla conoscenza di dati supersensibili;
D) Accesso endoprocedimentale.
E) Procedimento, atti dichiarativi e valutazioni.
1.2
I fatti, per essere rilevanti nel procedimento, devono essere accertati dall’amministrazione
procedente, oppure da un’altra amministrazione.
Pure nelle ipotesi in cui siano consentite le dichiarazioni sostitutive il soggetto pubblico
mantiene il potere di controllare la veridicità delle dichiarazioni del cittadino.
L’amministrazione pone in tal caso in essere atti dichiarativi: questi atti sono costituiti da
dichiarazioni di scienza che conseguono ad un procedimento costituito da un insieme di atti
ed operazioni finalizzati ad apprendere.
In particolare vanno menzionati gli accertamenti, i quali sono dichiarazioni relative a fatti
semplici meramente constatati. Alcuni atti dichiarativi hanno la funzione di attribuire
certezze legali che valgono erga omnes (si tratta degli atti di certazione); in altri casi il
riconoscimento formale di un certo modo di essere di una situazione ha rilievo ai fini
dell’esercizio di un potere amministrativo. Anche per questo motivo assumono rilevanza
nell’istruttoria procedimentale.
Pure le valutazioni tecniche vengono poste in essere a seguito di un’attività volta ad
apprendere la sussistenza del fatto. Esse, però, a differenza degli accertamenti, riguardano
fatti complessi che necessitano di criteri differenti dal semplice accertamento puro e
semplice. Per la qualificazione di un fatto complesso è richiesta infatti un’attività di
valutazione e cioè, un giudizio estimativo, frutto di esercizio di discrezionalità tecnica.
Le categorie degli accertamenti e delle valutazioni tecniche sono caratterizzate dalla
circostanza che, a seguito della loro emanazione, la situazione, il fatto e il rapporto non
vengono innovati, ma rimangono i medesimi di quelli precedenti. Essi hanno inoltre la
funzione di riconoscere formalmente una particolare condizione o modo di essere giuridico
di un bene, di un soggetto o di un rapporto già esistente.
Poiché gli atti dichiarativi qui analizzati non modificano la situazione preesistente, la
posizione giuridica del privato interessato dal comportamento complessivo della p. a. non
muta: in particolare, atteso che tali atti costituiscono un momento di un procedimento che
sfocia in un provvedimento, il cittadino sarà titolare di un interesse legittimo.
Allorché la valutazione sia momento di un procedimento amministrativo (e in tal caso il
fatto complesso è presupposto dell’azione), essa è, alla stessa stregua degli accertamenti
esercizio di un potere strumentale rispetto a quello conferito per l’emanazione del
provvedimento finale e ha un effetto endoprocedimentale.
L’art. 17 l.241 si riferisce alle valutazioni tecniche, occupandosi del caso in cui esse siano
richieste ad enti o organi appositi e questi non provvedano entro 90 giorni dal ricevimento
della richiesta o in quello previsto specificamente dalla legge. In questa ipotesi, la legge
prevede che il responsabile del procedimento “deve” chiedere le suddette valutazioni ad
altri organi della p.a. o ad altri enti pubblici che siano dotati di qualificazione e capacità
tecnica equipollenti, ovvero ad istituti universitari. Tale disciplina non si applica in caso di
valutazioni che debbano essere prodotte da amministrazioni preposte alla tutela ambientale,
paesaggistico - territoriale e della salute dei cittadini. La legge riconosce questi interessi
pubblici come assolutamente rilevanti, sicché non si può prescindere dalla valutazione
espressa dai soggetti preposti alla loro tutela.
L’art. 17 è chiaro nell’imporre di procedere in ogni caso alla valutazione tecnica, senza
introdurre meccanismi che conducano comunque alla conclusione del procedimento. Di
conseguenza, poiché la disciplina non consente che si proceda senza che sia valutata la
sussistenza di un presupposto previsto dalla legge, in capo ad alcuni organi ed enti, si
configura una sorta di riserva di valutazione tecnica, perché la valutazione non è
sostituibile o superabile né dalla parte privata, né dall’amministrazione decidente, né dal
giudice (almeno in linea di principio, anche se allo stesso è consentito verificare
direttamente l’attendibilità delle operazioni tecniche).
La riserva sussiste soltanto se prevista per disposizione espressa di legge o di regolamento,
il che consente di superare la tesi della sussistenza di un ambito riservato e non sindacabile
di valutazioni tecniche in capo all’amministrazione.
In definitiva quindi, il procedimento non può concludersi senza l’acquisizione della
valutazione e la disciplina non si fa carico di prevedere istituti per sbloccare la situazione. È
comunque opportuno che le p.a. fissino termini procedimentali complessivi, tali da
consentire , in caso di inerzia del primo soggetto tecnico coinvolto, l’acquisizione delle
valutazione da parte di altri organismi.
Le attività istruttorie dirette all’accertamento dei fatti.
1.3
Come visto, l’istruttoria è governata dal responsabile del procedimento che è chiamato ad
accertare i fatti, compiendo gli atti all’uopo necessari, anche se molto spesso il responsabile
utilizza uffici o servizi tecnici di altre amministrazioni.
L’ordinamento consente anche che, in taluni casi, una parte dell’attività istruttoria sia
svolta dai privati, purché i soggetti abbiano i requisiti tecnici, organizzativi e di terzietà per
svolgere l’attività istruttoria. Questo strumento potrebbe essere particolarmente utile nelle
ipotesi di procedimenti complessi sotto il profilo tecnico; ovviamente, non appaiono invece
suscettibili di affidamento ai provati le attività che comportino l’effettuazione di scelte in
vista dell’interesse pubblico.
Controversa è la soluzione al problema dei poteri istruttori: si tratta cioè di comprendere se
essi siano necessariamente implicati dalla titolarità del potere di provvedere, ovvero
richiedano una norma di legge che le attribuisca in modo separato.
Deve comunque escludersi che l’amministrazione disponga di poteri “impliciti”, che
consentano di indagare la realtà anche incidendo sulla sfera giuridica dei terzi; tali poteri, di
conseguenza, devono essere espressamente conferiti dalla legge.
I poteri che si esplicano in atti i quali non incidono sui diritti dei privati si possono invece
ritenere connaturali al potere di disporre.
Alcuni atti istruttori sono previsti come obbligatori dalla legge. L’istruttoria non si esaurisce
però necessariamente nel compimento di questi atti: l’amministrazione può porre in essere
ulteriori atti “all’uopo necessari” indipendentemente dall’attribuzione di specifici poteri da
parte dell’ordinamento. Il soggetto pubblico ha così la facoltà di disporre la rinnovazione o
il completamento di una istruttoria non soddisfacente o lacunosa, ad esempio verificando
l’esattezza di quanto attestato dal privato.
Il principio inquisitorio è applicabile anche alla scelta dei mezzi istruttori (perizie,
sopralluoghi, ispezioni, ecc.) che l’amministrazione può utilizzare per acquisire la
conoscenza di fatti rilevanti ai fini della determinazione finale. L’ampia possibilità di
decisione in ordine alla natura e alla estensione dei mezzi istruttori incontra il limite
costituito dal principio di non aggravamento del procedimento.
Le risultanze emergenti dai mezzi istruttori sono di norma liberamente valutate
dall’amministrazione, non sussistendo prove che la vincolino in modo assoluto.
Rilevanti eccezioni sono costitu