Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI
. È l'atto unilaterale che produce effetti nella sfera giuridica dei terzi. (cd. imperatività)
. Elementi essenziali sono l'individuazione del soggetto che lo adotta e il suo oggetto.
. La qualificazione è data dal tipo di potere che viene esercitato, non dalla natura giuridica del sogg.
. È efficacie anche se invalido, se non impugnato in tempi brevi, l'illegittimità non può esser più dichiarata
in sede giurisdizionale.
. L'esternazione degli atti amministrativi può essere: espressa (scritta, orale, comportamentale,
informatica), implicita (desumibile da un diverso provv. che necessariamente lo presuppone), o tacita
(quando all'inerzia dell'amm. la legge attribuisce il valore di provv. positivo o negativo). Si afferma esser
regola generale la libertà delle forme, ma il ricorso alla forma scritta risulta frequente per ragioni di
certezza, pubblicità, tutela dei destinatari e prova.
. Definiti semplici sono i provv. costituiti dalla decisione amm., adottata da un unico sogg., che produce
effetti nei confronti di destinatari determinati.
Sono atti generali i provv. amm. rivolti a destinatari indeterminati (sottratti all'obb. di motivazione),
distinguendosi da quelli normativi per il fatto di essere concreti, cioè attinenti ad una situazione specifica.
Alla formazione della determinazione amm. possono partecipare diverse autorità amm., portatrici ognuna
dei diversi interessi oggetto di regolazione.
Caratteri:
Esecutività è l'attitudine dell'atto amministrativo a produrre in astratto gli effetti in via immediata, non
appena risulti perfezionato. (può esservi un differimento quando la legge apponga un termine iniziale o
una condizione sospensiva per la produzione degli effetti)
Esecutorietà è il potere dell'amministrazione di portarlo ad esecuzione anche contro la volontà dei
destinatari e prescindendo dal ricorso agli strumenti giurisdizionali.
Validità denota la conformità all'ordinamento. (giustifica la regola per la quale l'atto produce i propri
effetti anche se invalido)
Efficacia denota l'attitudine a produrre effetti.
. La motivazione, prevista esplicitamente dalla legge sul procedimento, deve indicare i presupposti di fatto
e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze
dell'istruttoria; ne sono esclusi gli atti normativi e quelli a contenuto generale. La funzione è assicurare
una maggiore trasparenza all'azione amministrativa, consentendo al destinatario del provvedimento e ai
terzi di esercitare una più efficace forma di controllo sul suo operato.
Le patologie
La violazione della norme può essere di natura commissiva od omissiva, a seconda che sia il prodotto
dell'esercizio o del mancato esercizio del potere. La patologia dell'attività amministrativa può essere
riconducibile al momento procedimentale o alla decisione provvedimentale.
a) l'irregolarità→non comporta l'invalidità della fattispecie, pertanto produce i propri effetti e non
può per tale vizio essere oggetto di rimozione, ma di mera correzione. (i “vizi non invalidanti”sono legati
alla logica dell'economia processuale e del buon andamento dell'azione amm., quando si dimostri che il
contenuto del provv. non avrebbe potuto esser diverso da quello adottato non è annullabile)
b) l'annullabilità→ l'atto è invalido, ma produce effetti sino alla sua eliminazione. (è la regola x i vizi,
che possono attenere tanto al provvedimento quanto agli atti procedimentali, che possono esser
impugnati direttamente solo in quanto ne derivi una immediata lesione per il soggetto)
I vizi da quale scaturisce sono:
violazione di legge = violazione di una norme di legge, di atto avente valore di legge, di regolamento e
direttiva comunitaria.
Incompetenza = contrasto con una disposizione attinente alla ripartizione dei compiti tra organi ed uffici
e alle norme che regolano il funzionamento degli organi collegiali, si verifica quando i soggetti in conflitto
appartengono a diversi poteri dello stato. (distinta è la carenza di attribuzione, violazione più grave del
principio di legalità che comporta la nullità, si verifica quando i soggetti in conflitto appartengono a diversi
poteri dello stato) eccesso di potere = sanziona le patologie riguardanti il modo in cui il fine pubblico è
perseguito; ravvisabile ogniqualvolta vi sia un contrasto con canoni e i principi generali dell'azione
amministrativa. (disparità di trattamento, travisamento dei fatti, contraddittorietà, ingiustizia, illegittimità)
c) la nullità→forma più grave d'invalidità. È nullo il provvedimento:
. Mancante degli elementi essenziali
. Viziato da difetto assoluto di attribuzione (carenza di potere in astratto)
. Adottato in violazione o in elusione del giudicato (le sentenze civili o amm. pronunciate contro l'amm.
e passate in giudicato impongono a questa di darvi esecuzione, il rimedio contro l'inosservanza è il
giudizio di ottemperanza con il quale l'amm. viene coattivamente obbligatato
- il silenzio non significativo (silenzio-inadempimento), consiste nell'inerzia rispetto ad un dovere
di provvedere; il giudice in sede di accertamento può valutare la fondatezza della pretesa del cittadino,
nel caso di provv. discrezionali, il cittadino potrà ottenere solo la dichiarazione dell'obbligo di provvedere,
mentre l'amm. si dovrà pronunciare conservando la discrezionalità in ordine al contenuto, nell'ipotesi di
provv. vincolati, l'amm. sarà tenuta ad adottare il provv. nei termini indicati dalla sentenza ( non superiore
a 30gg.)
Le attività consensuali
- fattispecie miste a prevalenza pubblicistica
a) atti amministrativi di privati:
es. di esercizio privato di pubbliche funzioni; figure di munera, alle quali si realizza la doppia imputazione
in capo a sogg. privati e pubblici, l'una attinente alla propria sfera giuridica, l'altra relativa alla sfera di
attribuzione di cura di un interesse altrui. L'estensione agli atti del concessionario del regime proprio degli
atti amm. è stata giustificata con la teoria dell'organo indiretto: il sogg. privato, attraverso l'atto di
concessione da parte dell'amm., diverrebbe un organo della stessa.
b) accordi tra p.a. e privati:
accordi integrativi→quando un rapporto consensuale fra amm. e privati si inserisce all'interno del
procedimento, condizionando il contenuto discrezionale del provvedimento conclusivo.
accordi sostitutivi→sostituiscono l'atto decisorio conclusivo del procedimento; tale possibilità sussiste
solo in presenza di poteri discrezionali dell'amm., essendo difficilmente configurabile la stipulazione di
questi in presenza di poteri vincolanti, e quando assicurino a tutte le parti un beneficio ulteriore rispetto
a quello che discenderebbe del provv. sostituito.(forma scritta a pena di nullità)
c) accordi organizzativi fra p.a. per l'esercizio di funzioni e servizi:
in parte richiamano gli elementi essenziali degli acc. sostitutivi, ma non vi è richiamata la norma secondo
cui l'amm. può, salvo indennizzo, recedere unilateralmente dall'accordo quando lo rendano opportuno
sopravvenuti motivi d'interesse pubblico, ma potrà censurare in sede giurisdizionale il rifiuto delle altre
parti di modificare l'assetto degli interessi originariamente concordato, qualora tale rifiuto non sia
conforme al principio di leale collaborazione tra gli enti pubblici. (tali modalità di svolgimento associato
di funzioni e servizi, è reso obbligatorio dai recenti provv. normativi finalizzati alla razionalizzazione e al
contenimento della spesa pubblica)
- fattispecie miste a prevalenza contrattuale
a) fattispecie negoziali, di incerta determinazione:
si tratta dei c.d. contratti accessivi a provv., fattispecie complessa nella quale il contratto ha la funzione
di disciplinare le obbligazioni che nascono da un provv. amm. (solitamente provv. concessori di beni e
servizi) La particolare natura dell'oggetto giustifica l'esistenza di un potere amministrativo di intervenire
unilateralmente per modificare quanto convenuto con il contraente privato, anche al di là delle pregresse
pattuizioni.
. il contratto di servizio è uno strumento utilizzato per obbligare i gestori di servizi pubblici a garantire
determinate prestazioni ai cittadini e per compensarli delle diseconomie fra prezzo e costo della
prestazione.
b) fattispecie in cui i profili pubblicistici non alterano l'istituto del contratto, ma hanno il compito di
adattarlo alle esigenze di funzionalizzazione dell'attività amministrativa. Quando l'amm. conclude un
normale contratto di diritto privato è subordinata a particolari procedure dirette ad individuare il soggetto
contraente. ↕
CONTRATTI
Il contratto conclusa da una p.a. con un privato non è giuridicamente diverso dal contratto concluso tra
soggetti privati, ma nel sceglier il contraente deve compiere la scelta più razionale ed opportuna nel
perseguimento del pubblico interesse, sulla base di criteri oggettivi, finalizzati a garantire la realizzazione
del miglior risultato economico e la pari opportunità fra gli aspiranti contraenti.
Questi sono conclusi all'esito di procedure ad evidenza pubblica→procedimenti amministrativi, le cui fasi
sono scandite da atti che hanno natura pubblicistica.
Originariamente, le uniche fonti in materia di contrattualità erano le norme contenute nella legge di
contabilità, successivamente si è visto l'introduzione di norme settoriali. L'Unione europea ha individuato
nell'attività contrattuale delle amministrazioni nazionali l'adozione di regole comuni in tutti gli stati: “il
codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”.
La figura più frequente di contratto stipulato dalla p.a. è il contratto di appalto pubblico→contatto a
titolo oneroso, stipulato per iscritto tra una stazione appaltante e uno o più operatori economici, avente
per oggetto lavori (l'esecuzione, la progettazione di lavori od opere), forniture (acquisto, locazione
finanziaria) o servizi(prestazioni più varie).
Differenti sono la concessioni di lavori o sevizi→non nell'oggetto ma nelle modalità di remunerazione
del contraente, riceve in luogo al prezzo, il diritto di gestire l'opera da lui realizzata.
Le norme del codice si applicano agli appalti di un determinato valore (c.d. soglia comunitaria), destinatari
di una disciplina speciale sono gli appalti relativi ai settori speciali.
caratteri: efficienza, trasparenza, pubblicità, parità di