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PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI

. È l'atto unilaterale che produce effetti nella sfera giuridica dei terzi. (cd. imperatività)

. Elementi essenziali sono l'individuazione del soggetto che lo adotta e il suo oggetto.

. La qualificazione è data dal tipo di potere che viene esercitato, non dalla natura giuridica del sogg.

. È efficacie anche se invalido, se non impugnato in tempi brevi, l'illegittimità non può esser più dichiarata

in sede giurisdizionale.

. L'esternazione degli atti amministrativi può essere: espressa (scritta, orale, comportamentale,

informatica), implicita (desumibile da un diverso provv. che necessariamente lo presuppone), o tacita

(quando all'inerzia dell'amm. la legge attribuisce il valore di provv. positivo o negativo). Si afferma esser

regola generale la libertà delle forme, ma il ricorso alla forma scritta risulta frequente per ragioni di

certezza, pubblicità, tutela dei destinatari e prova.

. Definiti semplici sono i provv. costituiti dalla decisione amm., adottata da un unico sogg., che produce

effetti nei confronti di destinatari determinati.

Sono atti generali i provv. amm. rivolti a destinatari indeterminati (sottratti all'obb. di motivazione),

distinguendosi da quelli normativi per il fatto di essere concreti, cioè attinenti ad una situazione specifica.

Alla formazione della determinazione amm. possono partecipare diverse autorità amm., portatrici ognuna

dei diversi interessi oggetto di regolazione.

Caratteri:

Esecutività è l'attitudine dell'atto amministrativo a produrre in astratto gli effetti in via immediata, non

appena risulti perfezionato. (può esservi un differimento quando la legge apponga un termine iniziale o

una condizione sospensiva per la produzione degli effetti)

Esecutorietà è il potere dell'amministrazione di portarlo ad esecuzione anche contro la volontà dei

destinatari e prescindendo dal ricorso agli strumenti giurisdizionali.

Validità denota la conformità all'ordinamento. (giustifica la regola per la quale l'atto produce i propri

effetti anche se invalido)

Efficacia denota l'attitudine a produrre effetti.

. La motivazione, prevista esplicitamente dalla legge sul procedimento, deve indicare i presupposti di fatto

e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze

dell'istruttoria; ne sono esclusi gli atti normativi e quelli a contenuto generale. La funzione è assicurare

una maggiore trasparenza all'azione amministrativa, consentendo al destinatario del provvedimento e ai

terzi di esercitare una più efficace forma di controllo sul suo operato.

Le patologie

La violazione della norme può essere di natura commissiva od omissiva, a seconda che sia il prodotto

dell'esercizio o del mancato esercizio del potere. La patologia dell'attività amministrativa può essere

riconducibile al momento procedimentale o alla decisione provvedimentale.

a) l'irregolarità→non comporta l'invalidità della fattispecie, pertanto produce i propri effetti e non

può per tale vizio essere oggetto di rimozione, ma di mera correzione. (i “vizi non invalidanti”sono legati

alla logica dell'economia processuale e del buon andamento dell'azione amm., quando si dimostri che il

contenuto del provv. non avrebbe potuto esser diverso da quello adottato non è annullabile)

b) l'annullabilità→ l'atto è invalido, ma produce effetti sino alla sua eliminazione. (è la regola x i vizi,

che possono attenere tanto al provvedimento quanto agli atti procedimentali, che possono esser

impugnati direttamente solo in quanto ne derivi una immediata lesione per il soggetto)

I vizi da quale scaturisce sono:

violazione di legge = violazione di una norme di legge, di atto avente valore di legge, di regolamento e

direttiva comunitaria.

Incompetenza = contrasto con una disposizione attinente alla ripartizione dei compiti tra organi ed uffici

e alle norme che regolano il funzionamento degli organi collegiali, si verifica quando i soggetti in conflitto

appartengono a diversi poteri dello stato. (distinta è la carenza di attribuzione, violazione più grave del

principio di legalità che comporta la nullità, si verifica quando i soggetti in conflitto appartengono a diversi

poteri dello stato) eccesso di potere = sanziona le patologie riguardanti il modo in cui il fine pubblico è

perseguito; ravvisabile ogniqualvolta vi sia un contrasto con canoni e i principi generali dell'azione

amministrativa. (disparità di trattamento, travisamento dei fatti, contraddittorietà, ingiustizia, illegittimità)

c) la nullità→forma più grave d'invalidità. È nullo il provvedimento:

. Mancante degli elementi essenziali

. Viziato da difetto assoluto di attribuzione (carenza di potere in astratto)

. Adottato in violazione o in elusione del giudicato (le sentenze civili o amm. pronunciate contro l'amm.

e passate in giudicato impongono a questa di darvi esecuzione, il rimedio contro l'inosservanza è il

giudizio di ottemperanza con il quale l'amm. viene coattivamente obbligatato

- il silenzio non significativo (silenzio-inadempimento), consiste nell'inerzia rispetto ad un dovere

di provvedere; il giudice in sede di accertamento può valutare la fondatezza della pretesa del cittadino,

nel caso di provv. discrezionali, il cittadino potrà ottenere solo la dichiarazione dell'obbligo di provvedere,

mentre l'amm. si dovrà pronunciare conservando la discrezionalità in ordine al contenuto, nell'ipotesi di

provv. vincolati, l'amm. sarà tenuta ad adottare il provv. nei termini indicati dalla sentenza ( non superiore

a 30gg.)

Le attività consensuali

- fattispecie miste a prevalenza pubblicistica

a) atti amministrativi di privati:

es. di esercizio privato di pubbliche funzioni; figure di munera, alle quali si realizza la doppia imputazione

in capo a sogg. privati e pubblici, l'una attinente alla propria sfera giuridica, l'altra relativa alla sfera di

attribuzione di cura di un interesse altrui. L'estensione agli atti del concessionario del regime proprio degli

atti amm. è stata giustificata con la teoria dell'organo indiretto: il sogg. privato, attraverso l'atto di

concessione da parte dell'amm., diverrebbe un organo della stessa.

b) accordi tra p.a. e privati:

accordi integrativi→quando un rapporto consensuale fra amm. e privati si inserisce all'interno del

procedimento, condizionando il contenuto discrezionale del provvedimento conclusivo.

accordi sostitutivi→sostituiscono l'atto decisorio conclusivo del procedimento; tale possibilità sussiste

solo in presenza di poteri discrezionali dell'amm., essendo difficilmente configurabile la stipulazione di

questi in presenza di poteri vincolanti, e quando assicurino a tutte le parti un beneficio ulteriore rispetto

a quello che discenderebbe del provv. sostituito.(forma scritta a pena di nullità)

c) accordi organizzativi fra p.a. per l'esercizio di funzioni e servizi:

in parte richiamano gli elementi essenziali degli acc. sostitutivi, ma non vi è richiamata la norma secondo

cui l'amm. può, salvo indennizzo, recedere unilateralmente dall'accordo quando lo rendano opportuno

sopravvenuti motivi d'interesse pubblico, ma potrà censurare in sede giurisdizionale il rifiuto delle altre

parti di modificare l'assetto degli interessi originariamente concordato, qualora tale rifiuto non sia

conforme al principio di leale collaborazione tra gli enti pubblici. (tali modalità di svolgimento associato

di funzioni e servizi, è reso obbligatorio dai recenti provv. normativi finalizzati alla razionalizzazione e al

contenimento della spesa pubblica)

- fattispecie miste a prevalenza contrattuale

a) fattispecie negoziali, di incerta determinazione:

si tratta dei c.d. contratti accessivi a provv., fattispecie complessa nella quale il contratto ha la funzione

di disciplinare le obbligazioni che nascono da un provv. amm. (solitamente provv. concessori di beni e

servizi) La particolare natura dell'oggetto giustifica l'esistenza di un potere amministrativo di intervenire

unilateralmente per modificare quanto convenuto con il contraente privato, anche al di là delle pregresse

pattuizioni.

. il contratto di servizio è uno strumento utilizzato per obbligare i gestori di servizi pubblici a garantire

determinate prestazioni ai cittadini e per compensarli delle diseconomie fra prezzo e costo della

prestazione.

b) fattispecie in cui i profili pubblicistici non alterano l'istituto del contratto, ma hanno il compito di

adattarlo alle esigenze di funzionalizzazione dell'attività amministrativa. Quando l'amm. conclude un

normale contratto di diritto privato è subordinata a particolari procedure dirette ad individuare il soggetto

contraente. ↕

CONTRATTI

Il contratto conclusa da una p.a. con un privato non è giuridicamente diverso dal contratto concluso tra

soggetti privati, ma nel sceglier il contraente deve compiere la scelta più razionale ed opportuna nel

perseguimento del pubblico interesse, sulla base di criteri oggettivi, finalizzati a garantire la realizzazione

del miglior risultato economico e la pari opportunità fra gli aspiranti contraenti.

Questi sono conclusi all'esito di procedure ad evidenza pubblica→procedimenti amministrativi, le cui fasi

sono scandite da atti che hanno natura pubblicistica.

Originariamente, le uniche fonti in materia di contrattualità erano le norme contenute nella legge di

contabilità, successivamente si è visto l'introduzione di norme settoriali. L'Unione europea ha individuato

nell'attività contrattuale delle amministrazioni nazionali l'adozione di regole comuni in tutti gli stati: “il

codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”.

La figura più frequente di contratto stipulato dalla p.a. è il contratto di appalto pubblico→contatto a

titolo oneroso, stipulato per iscritto tra una stazione appaltante e uno o più operatori economici, avente

per oggetto lavori (l'esecuzione, la progettazione di lavori od opere), forniture (acquisto, locazione

finanziaria) o servizi(prestazioni più varie).

Differenti sono la concessioni di lavori o sevizi→non nell'oggetto ma nelle modalità di remunerazione

del contraente, riceve in luogo al prezzo, il diritto di gestire l'opera da lui realizzata.

Le norme del codice si applicano agli appalti di un determinato valore (c.d. soglia comunitaria), destinatari

di una disciplina speciale sono gli appalti relativi ai settori speciali.

caratteri: efficienza, trasparenza, pubblicità, parità di

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A.A. 2017-2018
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SSD Scienze giuridiche IUS/10 Diritto amministrativo

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher dafne.91 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto amministrativo e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi Roma Tre o del prof Rossi Giampaolo.