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Le Amministrazioni Indipendenti
L'esperienza legislativa più recente è caratterizzata dall'introduzione delle Amministrazioni Indipendenti. Tale categoria è sorta per ovviare all'incapacità dell'organizzazione amministrativa di provvedere ai compiti ad essa attribuiti, incapacità imputata all'indebito condizionamento politico ed alle carenze tecniche degli organi amministrativi. In tal modo compiti rilevanti vengono attribuiti a soggetti dotati di notevole indipendenza rispetto al governo e agli organi politici. Le Amministrazioni Indipendenti più conosciute sono:
- Banca d'Italia
- Consob
- Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
- Autorità per l'energia elettrica e il gas
Alcune non hanno personalità giuridica, altre operano con riferimento a soggetti economici stranieri. Dispongono di autonomia organizzativa e funzionale. Sono dotati di poteri provvedimentali.
In particolare, sanzionatori e in alcuni casi regolamentari. Sono soggette al controllo della Corte dei Conti. I vertici sono nominati dai Presidenti delle Camere. Ma l'elemento caratterizzante delle autorità consiste nel fatto che sono indipendenti dal potere politico del governo, pur dovendo trasmettere relazioni ad esso e al Parlamento.
Ulteriore figura che non è istituita a livello di organizzazione statale, ma che pur non rientrando nella categoria delle autorità indipendenti, presenta alcuni profili di analogia con esse è il Difensore Civico, nato come soggetto di collegamento tra cittadini e poteri pubblici. La legge attribuisce a tale organo una pluralità di poteri che costituiscono il limite stesso dell'istituto. In ogni caso sono poteri non incisivi come quelli di altri organi, in quanto non può ad esempio annullare o riformare atti.
Gli enti parastatali e gli enti pubblici economici
L'organizzazione statale è completata
dagli enti strumentali ad essa, che sono:- Enti Parastatali, disciplinati dalla L. 70/75 che li raggruppa in sette categorie in base al settore di attività. La legge prevede la soppressione o la fusione degli enti (c.d. enti inutili) non compresi in apposito elenco. Tali enti sono soggetti al controllo della Corte dei Conti. Tra gli enti parastatali sono da ricordare l'INPS, l'INAIL e il CONI.
- Enti Pubblici Economici, sono titolari di impresa e agiscono con gli strumenti del diritto comune. La tendenza legislativa è quella di operarne la trasformazione in SpA. Rappresentano una categoria in via di estinzione, una tappa intermedia in vista della privatizzazione delle Aziende Autonome. Categoria particolarmente importante, riconducibile a quella degli enti pubblici economici è rappresentata dalle Aziende Speciali, enti strumentali di Comuni e Province, cui sono equiparati alcuni consorzi. Da notare che gli enti pubblici economici sono sottratti al regime
Esistono poi altri enti che hanno una particolare importanza, come:
- Ordini e Collegi Professionali, che sono enti pubblici associativi, ad appartenenza necessaria, esponenziali della categoria dei professionisti che realizzano l'autogoverno della categoria stessa. Raggruppano gli individui che svolgono peculiari attività professionali.
- Camere di Commercio, sono enti di diritto pubblico che svolgono funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese. Sono enti ad appartenenza necessaria di tipo associativo a competenza territorialmente delimitata che raggruppano, artigiani, commercianti, industriali e agricoltori.
L'organizzazione amministrativa territoriale non statale
Storicamente si è assistito ad una ingerenza notevole dello stato nei confronti delle regioni. Tale ingerenza è andata con il tempo decrescendo fino a giungere alla recente riforma del Titolo V della Costituzione che ha interessato la fisionomia delle Regioni.
Oggi le Regioni dispongono di potestà legislative e amministrative. L'articolo 117 Cost. prevede la potestà legislativa regionale c.d. concorrente relativa ad alcune materie espressamente elencate, e stabilisce che alle regioni spetta una potestà legislativa c.d. residuale, cioè ogni materia non espressamente attribuita allo stato. Le regioni, ai sensi dell'articolo 118 Cost., esercitano funzioni amministrative conferite ad esse per assicurarne l'esercizio unitario sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. I rapporti con lo stato e l'autonomia contabile della regione La Corte Costituzionale ha individuato quale principio generale al quale dovrebbero essere improntati i rapporti tra stato e regione quello della leale collaborazione, il quale implica che i poteri siano esercitati in base ad accordi e intese. Tale principio è oggi costituzionalizzato dall'articolo 120 della Cost. Nella prospettivadei rapporti tra Stato e Regioni sono state previste alcune figure, come:- Rappresentante dello stato per i rapporti con il sistema delle autonomie
- Commissione parlamentare per le questioni regionali
- Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato, la regione e le province autonome
- Conferenza Stato-Città-Autonomie Locali
Possibilità che con Decreto del PdR il Consiglio regionale venga sciolto e il Presidente della Giunta rimosso, nel caso in cui abbiano compiuto gravi violazioni di legge o atti contrari alla Costituzione. Le regioni ai sensi dell'articolo 119 Cost. hanno autonomia finanziaria di entrata e spesa, stabiliscono ed applicano tributi ed entrate proprie, dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al proprio territorio. Per questo motivo tale articolo dispone l'istituzione di un fondo perequativo per i territori con minore capacità fiscale, e la destinazione da parte dello stato di risorse aggiuntive. Non dovrebbero quindi essere più ammessi finanziamenti statali a destinazione vincolata nelle materie spettanti alla competenza legislativa concorrente o esclusiva delle regioni.
L'organizzazione regionale
L'organizzazione regionale deriva non solo dalle disposizioni costituzionali, ma anche da quelle statutarie. Gli organi della
Regione sono:- Consiglio Regionale, esercita la potestà legislativa
- Giunta Regionale, organo esecutivo, esercita la potestà regolamentare e dispone di poteri di impulso e di iniziativa legislativa.
- Presidente della Giunta Regionale, rappresenta la regione, dirige la politica della giunta e ne è responsabile, promulga le leggi ed emana i regolamenti. È eletto a suffragio universale e diretto. Nomina e revoca i componenti della giunta.
Particolarmente importanti sono le aziende sanitarie regionali con il compito di assicurare livelli di assistenza sanitaria. Sono aziende dotate di personalità giuridica pubblica e di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica. Le regioni possono assumere partecipazioni in società finanziarie regionali il cui oggetto rientra nelle materie regionali. Sono società create allo scopo di dare agli imprenditori aiuti finanziari. È inoltre prevista la presenza di Difensori civici regionali.
La posizione e le funzioni degli enti locali
I Comuni, le Province e le Città Metropolitane rappresentano gli ulteriori livelli di autonomia riconosciuti dalla Costituzione. Essi sono denominati Enti Locali, e sono al pari delle Regioni, con le quali formano la categoria dei governi locali, enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione. Oggi l'autonomia di questi poteri
locali è sancita direttamente dalla Costituzione, la quale li indica accanto allo Stato come ordinamenti costituenti la Repubblica. L'articolo 118 Cost. dispone che le funzioni amministrative siano attribuite ai Comuni salvo che per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città Metropolitane, Regioni e Stato sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. La presenza della Regione non offusca il ruolo dell'ente locale al quale la Regione deve attribuire le funzioni. Funzioni del Comune Ai sensi dell'articolo 118 Cost. al Comune sono attribuite tutte le funzioni amministrative. Tale regola generale può essere derogata solo per assicurarne l'esercizio unitario. Comuni, Province e Città Metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale. Esistono poi le funzioni fondamentali, strumento attraverso il quale lo StatoPuò sottrarre alcuni ambiti al processo di conferimento, secondo la linea ascendente o discendente. In sostanza difendere gli enti locali dalle leggi regionali. L'individuazione di tali funzioni spetta al governo. Comuni, Province e Città Metropolitane sono dotate di potestà regolamentare per l'organizzazione e lo svolgimento delle funzioni loro attribuite. Il Comune gestisce inoltre alcuni servizi di competenza statale. Mentre la titolarità delle funzioni spetta allo Stato, l'esercizio è demandato al sindaco, quale ufficiale del governo. In tale fattispecie il sindaco si presenta come organo dello Stato.
Funzioni della Provincia
La Provincia rappresenta un ente intermedio tra Comune e Regione. Alla Provincia sono attribuite funzioni amministrative di interesse provinciale relative a settori specifici tassativamente indicati. Sono inoltre titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale.