Capitolo II
Ordinamento giuridico e amministrazione
Diritto amministrativo e nozione di ordinamento giuridico.
Con il termine ordinamento giuridico generale si indica l’assetto giuridico e l’insieme
delle norme giuridiche che si riferiscono ad un particolare gruppo sociale.
Le prescrizioni della Costituzione prevalgono sulle norme prodotte dalle altre fonti del
diritto, ed è proprio questa analisi che consente di chiarire quale sia la posizione
dell’amministrazione nell’ordinamento giuridico generale, ossia quali siano i suoi
rapporti con gli altri soggetti del medesimo ordinamento.
L’amministrazione nella Costituzione: in particolare il “modello” di
amministrazione emergente dagli artt. 5, 95, 97 e 98. La separazione tra indirizzo
politico e attività di gestione.
La Costituzione si occupa dell’amministrazione nella sezione II del titolo III della parte
seconda. Oltre agli articoli presenti nello stesso titolo III, sezione I, relativi al governo (in
particolare l’art.95), si ricordano gli artt. 5, 28, 52, 114 e 118. Di rilievo sono poi le
norme che interessano la materia dei servizi pubblici (artt. 32, 33, 38, 41, 43, 47), la
responsabilità (art. 28) e le altre disposizioni comunque applicabili all’amministrazione.
Dal quadro normativo costituzionale emergono diversi modelli di amministrazione,
nessuno dei quali può essere considerato come “modello” principale.
1. In base l’art. 98 Cost. L’amministrazione pare in primo luogo direttamente legata
alla collettività nazionale al cui servizio i suoi impiegati sono posti.
2. Vi è poi il modello espresso dall’art.5 Cost. e sviluppato nel titolo V della parte
seconda, caratterizzato dal disegno del decentramento amministrativo e dalla
promozione delle autonomie locali, capaci di esprimere un proprio indirizzo
politico-amministrativo.
3. L’art.97 Cost. contiene una riserva di legge e mira a sottrarre l’amministrazione al
controllo politico del Governo e che si legittima per la sua imparzialità ed
efficienza. Contemporaneamente, lo stesso art. 97 Cost. pone limiti al legislatore
imponendogli di incidere sull’amministrazione soltanto dettando regole per la
disciplina della sua organizzazione.
L’analisi dei modelli di amministrazione emergenti dal disegno costituzionale evidenzia
la costante presenza della questione del rapporto tra amministrazione, governo e politica.
Il Governo, insieme al Parlamento, esprime un indirizzo, qualificato dall’art. 95 Cost.
come indirizzo politico e amministrativo.
L’indirizzo politico può definirsi come la direzione politica dello Stato e quindi, come
quel complesso di manifestazioni di volontà in funzione del conseguimento di un fine
unico, mentre l’indirizzo amministrativo consiste nella prefissione di obiettivi dell’azione
amministrativa ma che deve comunque essere stabilito nel rispetto dell’indirizzo politico.
L’art. 2 comma 1 della Legge 400/1988 attribuisce al Consiglio dei ministri il compito di
determinare, in attuazione della politica generale del governo, l’indirizzo generale
dell’azione amministrativa e l’art. 5 comma 2 lettera a) della Legge 400/1988, prevede
che il Presidente del Consiglio dei ministri impartisca ai ministri le direttive politiche ed
amministrative in attuazione delle deliberazioni del Consiglio dei ministri. Il D.Lgs
165/2001 attribuisce agli organi di governo l’indirizzo politico-amministrativo (Artt. 4 e
1
14). L’art. 42 del T.U. sugli enti locali dispone a sua volta che il consiglio comunale e
quello provinciale siano organi di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.
L’amministrazione deve essere leale verso la forza politica che detiene la maggioranza
parlamentare, e deve essere uno strumento di esecuzione delle direttive politiche
impartite dal ministro che assume la responsabilità degli atti del proprio dicastero.
Il significato del D.Lgs. 165/2001 non è quello di riservare l’attività di indirizzo ai soli
organi politici, bensì di identificare i contenuti dell’attività, qualificata come “indirizzo
politico-amministrativo”, sottratta ai dirigenti, ai quali un’attività di indirizzo
comunque spetta.
Gli organi politici possono controllare e indirizzare il livello più alto
dell’amministrazione – la dirigenza – soltanto utilizzando gli strumenti di cui al D.Lgs
165/2001 in particolare la prefissione di obiettivi e verifica dei risultati.
A differenza degli atti amministrativi, gli atti politici sono sottratti al sindacato del
giudice amministrativo in forza dell’art.24 Legge 5992/89 (la legge istitutiva del
Consiglio di Stato), ad esempio le deliberazioni dei decreti legge e dei decreti legislativi;
gli atti di iniziativa legislativa del governo; la determinazione di porre la questione di
fiducia; lo scioglimento dei consigli regionali.
Nel diritto amministrativo è stata elaborata la categoria degli atti di alta
amministrazione (ad esempio i provvedimenti di nomina dei direttori generali delle
aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere) caratterizzati da una amplissima
discrezionalità, considerati l’anello di collegamento tra indirizzo politico e attività
amministrativa in senso stretto e sono soggetti alla legge ed al sindacato giurisdizionale.
I principi costituzionali della pubblica amministrazione: la responsabilità.
Il principio di responsabilità è enunciato dall’art.28 Cost. “i funzionari e i dipendenti
dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali,
civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la
responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici”.
Il termine “responsabilità” inteso dalla Costituzione si riferisce alla assoggettabilità ad
una sanzione dell’autore di un illecito, mentre spesso lo stesso termine è usato in altre
normative come quelle regionali, per indicare il soggetto che deve rendere conto del
complesso dell’attività di un ufficio ad esso facente capo.
La legge sul procedimento amministrativo ha previsto l’istituzione della figura del
responsabile del procedimento, che soddisfa una esigenza di trasparenza e di
identificabilità di un contraddittore all’interno dell’amministrazione procedente che sia
individuabile e contattabile dal cittadino, nel segno del superamento del principio
dell’impersonalità dell’apparato amministrativo.
Recenti e molteplici leggi hanno introdotto le autorità o amministrazioni indipendenti,
organismi pubblici caratterizzati da un alto grado di imparzialità e soggetti unicamente
alla legge, che proprio in ragione della loro indipendenza dall’esecutivo non rispondono
politicamente allo stesso, ma neppure ad altri soggetti.
Il principio di legalità.
Il principio di legalità esprime l’esigenza che l’amministrazione sia assoggettata alla
legge, anche se esso è applicabile non soltanto alla amministrazione bensì a qualsivoglia
potere pubblico.
Nel nostro ordinamento giuridico convivono più concezioni del principio di legalità.
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a) esso è considerato nei termini di non contraddittorietà dell’atto amministrativo
rispetto alla legge (preferenze della legge). L’art.4 delle disposizioni preliminari
al Codice Civile stabilisce che i regolamenti amministrativi “non possono
contenere norme contrarie alle disposizioni di legge” e l’art. 5 Legge 2248/1865
all.E, da cui discende l’obbligo per il giudice ordinario di disapplicare gli atti
amministrativi e i regolamenti non “conformi” alle leggi. Tale accezione, che
corrisponde all’idea di un’amministrazione che può fare ciò che vuole purché non
sia impedito dalla legge, è stata successivamente superata dalle tesi della legalità
formale e della legalità sostanziale.
b) Il principio di legalità è inteso anche nella sua accezione di conformità formale,
nel senso che il rapporto tra legge e amministrazione è impostato non solo sul
divieto di quest’ultima di contraddire la legge, ma anche sul dovere della stessa di
agire nelle ipotesi ed entro i limiti fissati dalla legge che attribuisce il relativo
potere. Tale principio si applica ad alcuni atti amministrativi normativi, quali i
regolamenti ministeriali.
c) Il principio della legalità inteso come conformità sostanziale intende fare
riferimento alla necessità che l’amministrazione agisca non solo entro i limiti di
legge, ma in conformità della disciplina sostanziale posta dalla legge stessa, la
quale incide anche sulle modalità di esercizio dell’azione e, dunque, penetra
all’interno dell’esercizio del potere. Questa concezione si ricava dalle ipotesi in cui
la Costituzione prevede una riserva di legge.
Vi sono tuttavia alcune differenze tra il principio di legalità e riserva di legge,
quest’ultima riguarda il rapporto tra Costituzione, legge ed amministrazione e,
imponendo la disciplina legislativa di una data materia, ne limita l’esercizio del potere
normativo spettante all’esecutivo (la sua violazione comporta l’illegittimità
costituzionale della legge stessa).
Le differenze si sostanziano nel fatto che il principio di legalità attiene al rapporto tra
legge ed attività complessiva della pubblica amministrazione, quindi anche quella non
normativa, ed il mancato rispetto di tale principio determina l’illegittimità dell’azione
amministrativa.
I parametri ai quali l’attività amministrativa deve fare riferimento sono non solo di
legalità, ma anche di legittimità, la quale consiste nella conformità del provvedimento e
dell’azione amministrativa a parametri anche diversi dalla legge, ancorché alla stessa pur
sempre collegati (norme regolamentari, statutarie e così via). Tra questi parametri sono
da annoverare anche “regole non scritte”.
Il principio di legalità si risolve in quello di tipicità dei provvedimenti amministrativi: se
l’amministrazione può esercitare i soli poteri autoritativi attribuiti dalla legge, essa può
emanare soltanto i provvedimenti stabiliti in modo tassativo dalla legge stessa.
Occorre infine richiamare il principio del giusto procedimento elaborato dalla Corte
costituzionale ed avente la dignità di principio generale dell’ordinamento: in particolare
esso esprime l’esigenza che vi sia una distinzione tra il disporre in astratto con legge e il
provvedere in concreto con atto alla stregua della disciplina astratta.
Il principio di imparzialità.
L’art.97 Cost. pone due principi relativi all’amministrazione: il principio di buon
andamento dell’amministrazione e del principio di imparzialità.
La dottrina e la giurisprudenza hanno affermato la natura precettiva e non programmatica
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della norma costituzionale, la quale pone una riserva di legge, inoltre è stata affermata
l’applicabilità diretta dei due principi sia all’organizzazione che all’attività
amministrativa.
Il concetto di imparzialità esprime il dovere dell’amministrazione di non discriminare la
posizione dei soggetti coinvolti.
L’imparzialità impone che l’amministrazione sia strutturata in modo da assicurare una
condizione di oggettiva aparzialità, ed in tal senso, la norma costituzionale conterrebbe
una riserva di organizzazione in capo all’esecutivo.
Esempi di applicazione del principio si trovano nell’art.98 Cost. il quale sancisce che i
pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione e quindi non di interessi
partigiani; l’obbligo di astensione sussistente in capo ai titolari di pubblici uffici allorché
debbano decidere questioni alle quali essi siano interessati.
Il principio di imparzialità impone il criterio del pubblico concorso per l’accesso ai
pubblici uffici, inteso ad evitare la formazione di una burocrazia politicizzata e richiede
che la commissione giudicatrice sia formata prevalentemente da tecnici.
Strettamente connesso all’imparzialità è il principio della predeterminazione dei criteri e
delle modalità cui le amministrazioni si debbono attenere nelle scelte successive, il quale
consente di verificare la rispondenza delle scelte concrete ai criteri che l’amministrazione
ha prefissato (c.d. autolimite).
La parzialità ricorre quando sussiste un ingiustificato pregiudizio o una indebita
interferenza di alcuni di tali interessi, mentre l’imparzialità riferita all’attività di scelta
concreta, si identifica nella congruità delle valutazioni finali e delle modalità di azione
prescelte. Tale congruità deve essere definita tenendo conto degli interessi implicati, di
quelli tutelati dalla legge e degli altri elementi che possono condizionare l’azione
amministrativa.
Il principio di buon andamento.
Il principio di buon andamento enunciato dall’art.97 Cost. impone che
l’amministrazione agisca nel modo più adeguato e conveniente possibile.
In tema di conferimento di funzioni e compiti a regioni ed enti locali pare da collegare al
buon andamento il principio di adeguatezza “in relazione all’idoneità organizzativa
dell’amministrazione ricevente, a garantire … l’esercizio delle funzioni”. Questo
principio è stato costituzionalizzato dalla Legge Cost. n.3/2001 che, sostituendo l’art.
118 Cost. Comma 1, stabilisce che l’attribuzione delle funzioni tra comuni, province,
città metropolitane, regioni e Stato avvenga sulla base del principio di “adeguatezza”.
Il buon andamento è riferito alla pubblica amministrazione nel suo complesso, non al
singolo funzionario o pubblico dipendente verso il loro dovere funzionale di buona
amministrazione.
I criteri di efficacia, economicità, efficienza e trasparenza.
L’amministrazione deve attenersi, oltre ai principi di buon andamento e di imparzialità,
anche ai criteri di economicità, efficacia e trasparenza.
Il criterio di efficienza indica la necessità di misurare il “rapporto tra il risultato
dell’azione organizzativa e la quantità di risorse impiegate per ottenere quel dato
risultato”: esso costituisce la “capacità di una organizzazione complessa di raggiungere i
propri obiettivi attraverso la combinazione ottimale dei fattori produttivi”.
Il criterio di efficacia è invece collegato al “rapporto tra ciò che si è effettivamente
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realizzato e quanto si sarebbe dovuto realizzare sulla base di un piano o un programma”.
Pertanto efficienza o efficacia non coincidono, ma è utile notare che il termine
“efficacia” ha un significato differente rispetto a quello impiegato per descrivere la
rilevanza degli effetti sul piano dell’ordinamento generale.
Il criterio di trasparenza può essere riferito sia all’attività sia all’organizzazione e,
dunque, alla duplice declinazione del termine amministrazione.
Al concetto di trasparenza, inteso in senso ampio, possono essere ricondotti molti istituti,
tra i quali il diritto di accesso, la pubblicità degli atti, la motivazione, la univoca
definizione delle competenze, l’istituzione degli uffici di relazione con il pubblico, il
responsabile del procedimento, e più in generale le attività di informazione e di
comunicazione delle amministrazioni, disciplinate dalla legge 150/2000.
I principi di azionabilità delle situazioni giuridiche dei cittadini nei confronti della
pubblica amministrazione e di sindacabilità degli atti amministrativi. Il problema
della riserva di amministrazione.
L’art.24 comma 1 Cost. Stabilisce che “tutti possono agire in giudizio per la tutela dei
propri interessi legittimi”. L’art. 113 Cost. dispone che “contro gli atti della pubblica
amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi
legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa. Tale tutela non
può essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per determinate
categorie di atti. La legge determina quali organi di giurisdizione possono annullare gli
atti della pubblica amministrazione nei casi e con gli effetti previsti dalla legge stessa”.
Questa disciplina esprime l’esigenza che ogni atto della pubblica amministrazione possa
essere sindacato da parte di un giudice e che tale sindacato attenga a qualsiasi tipo di
vizio di legittimità: si tratta del principio di azionabilità delle situazioni giuridiche dei
cittadini nei confronti dell’amministrazione e del principio di sindacabilità degli atti
amministrativi.
Secondo la Corte costituzionale, la norma in esame non impedisce l’emanazione delle
c.d. leggi provvedimento (si tratta di leggi che hanno contenuto puntuale e concreto alla
stessa stregua dei provvedimenti amministrativi), purché sia rispettato il canone di
ragionevolezza. La legge provvedimento può essere però sindacata soltanto dalla Corte
costituzionale, alla quale tuttavia non è possibile proporre direttamente ricorso da parte
dei soggetti privati lesi.
Emerge il problema della riserva di amministrazione, cioè ci si deve chiedere se esista
un ambito di attività ristretto riservato alla pubblica amministrazione.
Spesso il giudice amministrativo ha giurisdizione di merito, che gli consente di sindacare
l’opportunità delle scelte amministrative.
L’idea della riserva di amministrazione sembra poi confliggere con altri principi, quali il
principio della preferenza della legge, inoltre, una legge che non disponesse in via
puntuale e concreta – sostituendosi all’ammini
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