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Il ministro non può emanare, revocare, riformare provvedimenti o atti di competenza dirigenziale pena

l'illegittimità degli stessi. Può invece annullarli, soltanto per motivi di legittimità.

Il ministro è direttamente responsabile degli atti di indirizzo formulati; i dirigenti dell'attività di gestione svolta.

Le funzioni dirigenziali sono affidate mediante incarichi temporanei; l'attribuzione di questi deve avvenire,

secondo la legge, tenendo conto della natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare, nonché

delle attitudini e capacità professionali del singolo. (il rapp. fiduciario con il vertice politico era rafforzato dal

meccanismo dello spoil system, in base al quale i relativi incarichi cessano decorsi 90 gg. dal voto di fiducia

del nuovo governo; tale meccanismo è stato censurato dalla corte costituzionale che non lo ha ritenuto idoneo

a garantire la continuità dell'azione amministrativa e una chiara distinzione funzionale tra i compiti di indirizzo

politico-amministrativo e quelli di gestione).

- Gli organi ausiliari

Consiglio di Stato

il è organo di rilievo costituzionale che è chiamato a svolgere sia funzioni consultive in

materia giuridico-amministrativa, che funzioni di tipo giurisdizionale, connesse al ruolo di organo di secondo

grado della giustizia amministrativa.

Corte dei Conti

la è organo di rilevanza costituzionale e si caratterizza per la funzione di controllo, ma ha

anche funzioni di carattere giurisdizionale materia di responsabilità amministrativa e contabile, e in materia

pensionistica.

Avvocatura dello stato

L' è l'organo a cui è rimessa la rappresentanza in giudizio di tutte le amministrazioni statali sia di

fronte le giurisdizioni ordinarie, amministrative e speciali, che nell'ambito di controversie arbitrali, e costituzionali.

- L'organizzazione delle regioni, provincie e comuni rispecchia la loro natura di enti politici, all'interno dei quali vi sono

meccanismi di rappresentanza democratica che si collegano alla funzione politica di determinazione e sintesi degli interessi. In

ogni ente territoriale vi è un organo assembleare e uno di governo con un presidente.

regioni Consiglio

Le , la cui organizzazione è determinata dalla costituzione e in parte dalle stesse, hanno come organi: il ,

Giunta presidente della

che è l'organo assembleare con funzioni legislative, la , che corrisponde al potere esecutivo, e il

giunta , posto al vertice dell'esecutivo e capo della regione. Gli uffici di questa, presentano una ripartizione funzionale su 3

livelli (unità operative, settori e dipartimenti).

La costituzione riconosce e promuove le autonomie locali, stabilisce che la Repubblica è costituita dalle province, dalle città

Comuni e provincie

metropolitane, dalle regioni e dallo stato. sono enti autonomi esponenziali di collettività territoriali, con

propri statuti, poteri e funzioni. Le funzioni amministrative sono attribuite ai comuni salvo che, per assicurare l'esercizio

unitario, siano conferite ad un ente superiore (il c. è l'unità di base di funzionamento della collettività statale).

Le competenze e le attività effettivamente esercitate sono differenziate a seconda della dimensione dei

comuni. Il d.lgs. n. 267/2000 ha tentato di promuovere le fusioni volontarie, precedute o meno da unioni;

processo che è sostanzialmente fallito.

Il d.l. n. 78/2010 ha individuato le funzioni fondamentali dei comuni, in particolare: generali di amministrazione,

di gestione e di controllo; di polizia locale; di istruzione pubblica; nel campo della viabilità e dei trasporti;

riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente; del settore sociale.

Ogni comune ha un sindaco (responsabile dell'amministrazione del comune è una carica insieme politica e

amministrativa), una giunta e un consiglio (organo di indirizzo politico, è titolare del potere normativo del

comune, determina le entrate e i piani di spesa, decide l'assetto del territorio e tutti gli atti di programmazione;

può far decadere il sindaco ma in tal caso si scioglie e si procede a nuove elezioni). La stessa organizzazione

hanno gli organi della provincia.

- Le autorità amministrative indipendenti

Dette anche “amministrazioni neutrali”, costituiscono la risposta organizzativa alle nuove esigenze nate con lo

sviluppo delle tecniche e con il processo di privatizzazione. I tratti caratteristici di queste sono la separazione

rispetto agli apparati di governo, quindi non sottoposte al potere di indirizzo politico-amministrativo, e l'elevato

grado di tecnicità delle funzioni; non ne esiste un modello unitario. Possono avere o no la personalità giuridica.

Le prime sono nate come enti pubblici con personalità giuridica, dotati di autonomia e di indipendenza in

ragione delle funzioni svolte. es: la Banca d'Italia (istituto di diritto pubblico, ha funzioni di vigilanza sulle

aziende di credito e sugli scambi valutari), la CONSOB (controlla le società quotate in borsa), l'ISVAP (vigila

sulle assicurazioni).

Altre autorità sono raggruppabili secondo 2 tipologie :

di garanzia

quelle es. Antitrust (che ha compiti di vigilanza in ordine all'attuazione della legge in materia di

tutela della concorrenza e del mercato), tratti comuni a questo modello sono la nomina dei membri di origine

parlamentare e l'assenza di collegamento funzionale o organizzativo con il governo, le funzioni svolte sono di

carattere tutorio e paragiurisdizionale;

di regolazione

e quelle dei servizi pubblici es. Autorità per l'energia elettrica e gas, queste comprendono

compiti di regolamentazione del settore, rispondono alla necessità di assicurare la soddisfazione degli

interessi degli utenti, sono dotate di poteri amministrativi anche di carattere normativo.

Il controllo giurisdizionale sull'attività delle autorità indipendenti è affidato al giudice amministrativo, il quale

può valutare la legittimità dell'atto e la ragionevolezza delle scelte compiute, ma non può riformulare il giudizio

tecnico.

- Gli enti pubblici

Non può darsi una definizione generale di questi, data la differenza notevole delle discipline a seconda del

tipo di attività che svolgono,e quindi degli strumenti giuridici che utilizzano; un soggetto pubblico può essere

manifestazione di un ente territoriale o di un corpo sociale diverso e può esercitare o meno poteri autoritativi.

È pubblico l'ente la cui esistenza è considerata necessaria. Profili comuni consistono: nell'impossibilità ai

autoscioglimento o di decisione autonoma di privatizzazione; nell'impossibilità di sottrarre i beni alla loro

destinazione e di sottoporre gli enti pubblici che esercitano attività commerciale alle procedure fallimentari;

procedura coattiva per la riscossione delle entrate degli enti pubblici. Non sussiste una generale deroga al

principio di uguaglianza connessa alla natura pubblica degli enti ma ragioni specifiche di interesse pubblico

possono legittimare altrettanto specifiche deroghe delimitate, nella misura e nei modi, dalle ragioni stesse che

le determinano.

Possono essere classificati secondo 1 gli strumenti che utilizzano nella propria attività, 2 il rapporto con i

gruppi interessati, 3 la struttura organizzativa.

enti di amministrazione

Nel 1 avremo , ai quali si applicano le connotazioni pubblicistiche proprie delle

enti economici

pubbliche amministrazioni e in particolare la natura provvedimentale degli atti; , dove vi è la

coesistenza di profili pubblicistici e privatistici.

enti pubblico-collettivo

Nel 2, , (es. gli ordini professionali) vi è accanto al carattere pubblico la sua

esponenzialità di interessi imputabili a un'organizzazione rappresentativa; sottoposti a poteri di vigilanza;

destinati a una tutela rafforzata degli interessi del gruppo.

enti associativi

Nel 3, se semplice: -a struttura rappresentativa (nei quali i soggetti interessati determinano la

nomina della maggioranza dei membri degli organi deliberativi)

- a struttura istituzionale (nei quali gli amministratori sono nominati da soggetti esterni agli enti)

- a struttura di società per azioni (modello incentrato sull'organo dell'assemblea e dei soci).

enti federativi confederativi consortili.

se composta: o e

- Gli istituti pubblici

Si tratta di organismi facenti parte di una p.a., con o senza personalità giuridica, ma con propri organi e con

una più o meno ampia autonomia di bilancio, che sono istituiti prevalentemente per la erogazione di servizi.

es. ( gli istituti scolastici) Il personale è inquadrato nei ruoli dello stato e l'autonomia finanziaria è molto limitata

per la scarsità di risorse a destinazione non vincolata.

- Le agenzie

Si tratta di figure eterogenee, senza personalità giuridica dotati di un'ampia autonomia organizzativa. Le

agenzie svolgono prevalentemente compiti di ricerca, consulenza, programmazione, pianificazione,

coordinamento, raramente di gestione, caratterizzandosi in ogni caso per il contenuto tecnico e specialistico

dell'attività svolte; nell'esercizio di tali funzioni utilizzano essenzialmente strumenti privatistici.

Le agenzie sono sottoposte alla vigilanza del ministro competente, che nomina o designa i membri dell'organo

direttivo, con o senza la partecipazione di altre autorità; sotto il profilo procedimentale, sono sottoposte a

direttiva e controllo dello stesso ministro, che generalmente approva gli atti fondamentali.

- Modelli misti pubblico-privato

La soddisfazione degli interessi a protezione necessaria può essere rimessa a organismi che oscillano fra

discipline privatistiche e pubblicistiche.

le s.p.a. pubbliche e a partecipazione pubblica

. :

non viene più considerato come elemento caratterizzante il fine di lucro quanto, la distinzione fra

l'organizzazione e i beni che costituiscono l'impresa e la situazioni soggettive di coloro che ne sono proprietari.

Ne deriva una sorta di neutralizzazione delle s.p.a., il criterio che presiede alla loro qualificazione in termini

pubblicistici è dato dall'esistenza di una disciplina speciale che determina dei vincoli che incidono

sull'esistenza dell'organismo, ne caratterizzano l'agire e stabiliscono una serie di collegamenti con l'ente

partecipante.

Il fenomeno dell'impresa pubblica è oggetto di autonoma regolamentazione nella normativa comunitaria, per

prevenire un uso improprio dello strumento imprenditoriale da parte dei pubblici poteri. Secondo la direttiva

2006/11 è pubblica ogni impresa nei confronti della quale i pubblici poteri possono esercitare direttamente o

indirettamente, un'influenza dominante per ragioni di proprietà, di partecipazione finanziar

Dettagli
Publisher
A.A. 2012-2013
31 pagine
4 download
SSD Scienze giuridiche IUS/10 Diritto amministrativo

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher vale315 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto amministrativo e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università telematica internazionale UNINETTUNO di Roma o del prof Rossi Giampaolo.