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Il ministro non può emanare, revocare, riformare provvedimenti o atti di competenza dirigenziale pena
l'illegittimità degli stessi. Può invece annullarli, soltanto per motivi di legittimità.
Il ministro è direttamente responsabile degli atti di indirizzo formulati; i dirigenti dell'attività di gestione svolta.
Le funzioni dirigenziali sono affidate mediante incarichi temporanei; l'attribuzione di questi deve avvenire,
secondo la legge, tenendo conto della natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare, nonché
delle attitudini e capacità professionali del singolo. (il rapp. fiduciario con il vertice politico era rafforzato dal
meccanismo dello spoil system, in base al quale i relativi incarichi cessano decorsi 90 gg. dal voto di fiducia
del nuovo governo; tale meccanismo è stato censurato dalla corte costituzionale che non lo ha ritenuto idoneo
a garantire la continuità dell'azione amministrativa e una chiara distinzione funzionale tra i compiti di indirizzo
politico-amministrativo e quelli di gestione).
- Gli organi ausiliari
Consiglio di Stato
il è organo di rilievo costituzionale che è chiamato a svolgere sia funzioni consultive in
materia giuridico-amministrativa, che funzioni di tipo giurisdizionale, connesse al ruolo di organo di secondo
grado della giustizia amministrativa.
Corte dei Conti
la è organo di rilevanza costituzionale e si caratterizza per la funzione di controllo, ma ha
anche funzioni di carattere giurisdizionale materia di responsabilità amministrativa e contabile, e in materia
pensionistica.
Avvocatura dello stato
L' è l'organo a cui è rimessa la rappresentanza in giudizio di tutte le amministrazioni statali sia di
fronte le giurisdizioni ordinarie, amministrative e speciali, che nell'ambito di controversie arbitrali, e costituzionali.
- L'organizzazione delle regioni, provincie e comuni rispecchia la loro natura di enti politici, all'interno dei quali vi sono
meccanismi di rappresentanza democratica che si collegano alla funzione politica di determinazione e sintesi degli interessi. In
ogni ente territoriale vi è un organo assembleare e uno di governo con un presidente.
regioni Consiglio
Le , la cui organizzazione è determinata dalla costituzione e in parte dalle stesse, hanno come organi: il ,
Giunta presidente della
che è l'organo assembleare con funzioni legislative, la , che corrisponde al potere esecutivo, e il
giunta , posto al vertice dell'esecutivo e capo della regione. Gli uffici di questa, presentano una ripartizione funzionale su 3
livelli (unità operative, settori e dipartimenti).
La costituzione riconosce e promuove le autonomie locali, stabilisce che la Repubblica è costituita dalle province, dalle città
Comuni e provincie
metropolitane, dalle regioni e dallo stato. sono enti autonomi esponenziali di collettività territoriali, con
propri statuti, poteri e funzioni. Le funzioni amministrative sono attribuite ai comuni salvo che, per assicurare l'esercizio
unitario, siano conferite ad un ente superiore (il c. è l'unità di base di funzionamento della collettività statale).
Le competenze e le attività effettivamente esercitate sono differenziate a seconda della dimensione dei
comuni. Il d.lgs. n. 267/2000 ha tentato di promuovere le fusioni volontarie, precedute o meno da unioni;
processo che è sostanzialmente fallito.
Il d.l. n. 78/2010 ha individuato le funzioni fondamentali dei comuni, in particolare: generali di amministrazione,
di gestione e di controllo; di polizia locale; di istruzione pubblica; nel campo della viabilità e dei trasporti;
riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente; del settore sociale.
Ogni comune ha un sindaco (responsabile dell'amministrazione del comune è una carica insieme politica e
amministrativa), una giunta e un consiglio (organo di indirizzo politico, è titolare del potere normativo del
comune, determina le entrate e i piani di spesa, decide l'assetto del territorio e tutti gli atti di programmazione;
può far decadere il sindaco ma in tal caso si scioglie e si procede a nuove elezioni). La stessa organizzazione
hanno gli organi della provincia.
- Le autorità amministrative indipendenti
Dette anche “amministrazioni neutrali”, costituiscono la risposta organizzativa alle nuove esigenze nate con lo
sviluppo delle tecniche e con il processo di privatizzazione. I tratti caratteristici di queste sono la separazione
rispetto agli apparati di governo, quindi non sottoposte al potere di indirizzo politico-amministrativo, e l'elevato
grado di tecnicità delle funzioni; non ne esiste un modello unitario. Possono avere o no la personalità giuridica.
Le prime sono nate come enti pubblici con personalità giuridica, dotati di autonomia e di indipendenza in
ragione delle funzioni svolte. es: la Banca d'Italia (istituto di diritto pubblico, ha funzioni di vigilanza sulle
aziende di credito e sugli scambi valutari), la CONSOB (controlla le società quotate in borsa), l'ISVAP (vigila
sulle assicurazioni).
Altre autorità sono raggruppabili secondo 2 tipologie :
di garanzia
quelle es. Antitrust (che ha compiti di vigilanza in ordine all'attuazione della legge in materia di
tutela della concorrenza e del mercato), tratti comuni a questo modello sono la nomina dei membri di origine
parlamentare e l'assenza di collegamento funzionale o organizzativo con il governo, le funzioni svolte sono di
carattere tutorio e paragiurisdizionale;
di regolazione
e quelle dei servizi pubblici es. Autorità per l'energia elettrica e gas, queste comprendono
compiti di regolamentazione del settore, rispondono alla necessità di assicurare la soddisfazione degli
interessi degli utenti, sono dotate di poteri amministrativi anche di carattere normativo.
Il controllo giurisdizionale sull'attività delle autorità indipendenti è affidato al giudice amministrativo, il quale
può valutare la legittimità dell'atto e la ragionevolezza delle scelte compiute, ma non può riformulare il giudizio
tecnico.
- Gli enti pubblici
Non può darsi una definizione generale di questi, data la differenza notevole delle discipline a seconda del
tipo di attività che svolgono,e quindi degli strumenti giuridici che utilizzano; un soggetto pubblico può essere
manifestazione di un ente territoriale o di un corpo sociale diverso e può esercitare o meno poteri autoritativi.
È pubblico l'ente la cui esistenza è considerata necessaria. Profili comuni consistono: nell'impossibilità ai
autoscioglimento o di decisione autonoma di privatizzazione; nell'impossibilità di sottrarre i beni alla loro
destinazione e di sottoporre gli enti pubblici che esercitano attività commerciale alle procedure fallimentari;
procedura coattiva per la riscossione delle entrate degli enti pubblici. Non sussiste una generale deroga al
principio di uguaglianza connessa alla natura pubblica degli enti ma ragioni specifiche di interesse pubblico
possono legittimare altrettanto specifiche deroghe delimitate, nella misura e nei modi, dalle ragioni stesse che
le determinano.
Possono essere classificati secondo 1 gli strumenti che utilizzano nella propria attività, 2 il rapporto con i
gruppi interessati, 3 la struttura organizzativa.
enti di amministrazione
Nel 1 avremo , ai quali si applicano le connotazioni pubblicistiche proprie delle
enti economici
pubbliche amministrazioni e in particolare la natura provvedimentale degli atti; , dove vi è la
coesistenza di profili pubblicistici e privatistici.
enti pubblico-collettivo
Nel 2, , (es. gli ordini professionali) vi è accanto al carattere pubblico la sua
esponenzialità di interessi imputabili a un'organizzazione rappresentativa; sottoposti a poteri di vigilanza;
destinati a una tutela rafforzata degli interessi del gruppo.
enti associativi
Nel 3, se semplice: -a struttura rappresentativa (nei quali i soggetti interessati determinano la
nomina della maggioranza dei membri degli organi deliberativi)
- a struttura istituzionale (nei quali gli amministratori sono nominati da soggetti esterni agli enti)
- a struttura di società per azioni (modello incentrato sull'organo dell'assemblea e dei soci).
enti federativi confederativi consortili.
se composta: o e
- Gli istituti pubblici
Si tratta di organismi facenti parte di una p.a., con o senza personalità giuridica, ma con propri organi e con
una più o meno ampia autonomia di bilancio, che sono istituiti prevalentemente per la erogazione di servizi.
es. ( gli istituti scolastici) Il personale è inquadrato nei ruoli dello stato e l'autonomia finanziaria è molto limitata
per la scarsità di risorse a destinazione non vincolata.
- Le agenzie
Si tratta di figure eterogenee, senza personalità giuridica dotati di un'ampia autonomia organizzativa. Le
agenzie svolgono prevalentemente compiti di ricerca, consulenza, programmazione, pianificazione,
coordinamento, raramente di gestione, caratterizzandosi in ogni caso per il contenuto tecnico e specialistico
dell'attività svolte; nell'esercizio di tali funzioni utilizzano essenzialmente strumenti privatistici.
Le agenzie sono sottoposte alla vigilanza del ministro competente, che nomina o designa i membri dell'organo
direttivo, con o senza la partecipazione di altre autorità; sotto il profilo procedimentale, sono sottoposte a
direttiva e controllo dello stesso ministro, che generalmente approva gli atti fondamentali.
- Modelli misti pubblico-privato
La soddisfazione degli interessi a protezione necessaria può essere rimessa a organismi che oscillano fra
discipline privatistiche e pubblicistiche.
le s.p.a. pubbliche e a partecipazione pubblica
. :
non viene più considerato come elemento caratterizzante il fine di lucro quanto, la distinzione fra
l'organizzazione e i beni che costituiscono l'impresa e la situazioni soggettive di coloro che ne sono proprietari.
Ne deriva una sorta di neutralizzazione delle s.p.a., il criterio che presiede alla loro qualificazione in termini
pubblicistici è dato dall'esistenza di una disciplina speciale che determina dei vincoli che incidono
sull'esistenza dell'organismo, ne caratterizzano l'agire e stabiliscono una serie di collegamenti con l'ente
partecipante.
Il fenomeno dell'impresa pubblica è oggetto di autonoma regolamentazione nella normativa comunitaria, per
prevenire un uso improprio dello strumento imprenditoriale da parte dei pubblici poteri. Secondo la direttiva
2006/11 è pubblica ogni impresa nei confronti della quale i pubblici poteri possono esercitare direttamente o
indirettamente, un'influenza dominante per ragioni di proprietà, di partecipazione finanziar