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PDR

Il Presidente della Repubblica è eletto a scrutinio segreto dal Parlamento in seduta comune

integrato con la partecipazione di 3 delegati per ogni Regione, eccetto la Valle D’Aosta che ha

solo un delegato, in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. Nei primi 3

scrutini è richiesta la maggioranza qualificata dei 2/3 dell’assemblea; a partire dal 4° scrutinio

è sufficiente la maggioranza assoluta. Il presidente della Camera, convoca 30 giorni prima della

scadenza del Presidente della Repubblica in carica, il Parlamento in seduta comune e i delegati

regionali per l’elezione del nuovo Presidente. Se in quest’arco temporale le Camere sono sciolte o

mancano meno di 3 mesi alla cessazione anche di una sola di esse, l’elezione del Presidente è

posticipata all’elezione delle nuove Camere. In ogni caso l’elezione deve svolgersi entro 15

giorni dalla riunione delle nuove Camere. Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni

cittadino che abbia compiuto 50 anni di età e goda dei diritti civili e politici. La durata della

carica è di 7 anni e non sono previsti limiti ad una possibile rielezione. Questa durata lo

svincola da legami politici immediati con l’organo che lo elegge: in nessun caso un presidente

potrebbe essere rieletto dalle medesime assemblee parlamentari e da delegati dei medesimi

consigli regionali.

Ci sono stati presidenti che hanno riproposto la candidatura (Pertini, ad esempio), ma si sarebbe

parlato di un periodo di 14 anni ritenuto troppo lungo. Questa convenzione è stata eliminata in vista

della rieleggibilità di Napolitano dato che è stato eletto due volte, poiché incorreva una situazione

straordinaria (alla seconda elezione, ci fu la clausola di non dover durare 7 anni, ma dimettersi

appena si sarebbe verificato un miglioramento nella situazione governativa).

Una volta eletto, prima di assumere le funzioni, deve prestare giuramento di fedeltà di fronte al

Parlamento in seduta comune. Gli art. 87 e 88 Cost. contengono un’elencazione dei poteri del

Presidente della Repubblica.

Secondo l’art. 89-90 Cost. nessun atto del Presidente è valido se non è controfirmato dal

ministro proponente che ne assume la responsabilità. Secondo la prevalente dottrina, la

controfirma ministeriale viene a svolgere una funzione diversa a seconda del ruolo rivestito dal

Capo dello Stato nelle differenti tipologie di atti presidenziali. Si distinguono 3 categorie di atti

presidenziali:

• Atti formalmente presidenziali, ma sostanzialmente governativi: la responsabilità del

contenuto di questi atti ricade interamente sul Governo mentre il PDR risponde solo della

sua attività di controllo; la controfirma del ministro competente indica il soggetto che ha

voluto e determinato il contenuto dell'atto medesimo;

• Atti formalmente e sostanzialmente presidenziali: In questi atti è il Presidente della

Repubblica a determinare il contenuto dell'atto, mentre il ministro controfirmante

svolge la funzione di controllo della regolarità dello stesso e sono: messaggi, diritto di

veto, nomina senatori vita e 5 giudici Corte Costituzionale, grazia;

• Atti complessi: questi atti si fondano su consenso del Capo dello Stato e del Ministro il

cui potere decisionale partecipa alla determinazione dell'atto medesimo. In tale

categoria rientrano la nomina del Presidente del consiglio dei ministri e lo scioglimento

anticipato delle Camere. Per lo scioglimento anticipato il PDR deve consultare

previamente i Presidenti delle Camere, il cui parere non è vincolante. Inoltre egli non può

esercitare il potere di scioglimento negli ultimi sei mesi di mandato (semestre bianco), a

meno che non vi è imminente la fine della legislatura. Le ipotesi per lo scioglimento

possono essere: fisiologiche data la fine della legislatura; anticipate: a) quando si verifica

un contrasto insanabile tra le due camere; b) nel Parlamento viene meno una

maggioranza politica che possa dar vita ad un nuovo Governo; c) quando si manifesta un

indirizzo politico civile (degli elettori) diverso da quello del Parlamento.

Però il PDR è responsabile solo per alto tradimento o per attentato alla Costituzione, per i quali

viene messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune e giudicato dalla Corte

costituzionale.

Non sono applicabili le norme previste dal codice penale ma si attua un relativo procedimento.

Il procedimento si articola in 2 fasi: la prima fase si svolge davanti al Parlamento in seduta

comune e alla Corte costituzionale, mentre la seconda che si ha solo quando la prima si

conclude con deliberazione a maggioranza assoluta dei membri. La prima fase si avvia ogni

qualvolta il presidente di una camera riceva una denuncia o una notitia criminis concernente un

reato presidenziale. In questo caso il presidente della Camera o del Senato pone tale notizia

all’attenzione del competente Comitato bicamerale di accusa, il quale svolge le indagini

necessarie che devono concludersi entro 5 mesi. Se il Parlamento in seduta comune vota la messa

in stato d’accusa del Presidente della Repubblica, è alla Corte costituzionale che spetta la

competenza a giudicare sulla colpevolezza del Capo dello Stato. Nell’esercizio di questa

competenza la Corte costituzionale, normalmente composta da 15 giudici viene integrata con

ulteriori 16 giudici estratti a sorte da un elenco di 45 cittadini compilato dal Parlamento in

seduta comune, ogni 9 anni, mediante un’elezione che segue le stesse modalità stabilite per

l’elezione dei singoli giudici costituzionali.

Qualora il PDR non sia in grado di adempiere temporaneamente alle sue funzioni, esse passano al

Presidente del Senato attraverso l’istituto della supplenza, che si limiterà agli atti di ordinaria

amministrazione, astenendosi da qualsiasi iniziativa non strettamente concordata col PDR. Se la

causa è una grave malattia o un impedimento probabilmente definitivo si può anche pensare a un

pieno esercizio della supplenza. Il PDR che cessa dalla carica, salvo in caso di destituzione, diventa

senatore di diritto a vita, a meno che non vi rinunci.

Poteri presidenziali

Rappresentanza esterna: accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati;

• dichiara lo stato di guerra;

esercizio delle funzioni parlamentari: nomina fino a cinque senatori a vita; può convocare le

• Camere in via straordinaria; indice le elezioni; può inviare messaggi alle Camere; sciogliere

le camere;

funzione legislativa e esecutiva: promulga le leggi approvate dal Parlamento e applicare il

• veto sospensivo; autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge del Governo;

emana gli atti del Governo aventi forza di legge;

funzione giurisdizionale: nomina un terzo dei giudici della Corte Costituzionale; presiede il

• CSM; concede la grazia.

Funzione giurisdizionale

La funzione giurisdizionale è un’attività di risoluzione, attraverso l’applicazione della legge,

delle controversie che sorgono tra i membri di una comunità statale ed è affidata ad organi dello

Stato assoggettati solo dalla legge e svolta con modalità prestabilite e con efficacia vincolante

solo per le parti. A seconda del tipo di giurisdizione, diversi sono nome e ruolo delle parti in causa

con riferimento al soggetto che inizia l’azione di quello che la subisce o la contrasta: si chiamano

attore e convenuto nel processo civile; pubblico ministero e imputato nel processo penale;

ricorrente e resistente nel processo amministrativo. Tipica espressione della funzione

giurisdizionale è la sentenza: l’atto processuale del giudice col quale risolve la questione

sottoposta. Mentre si chiamano ordinanza e decreto gli atti del giudice che non definiscono il

procedimento ma regolano il suo corso.

Il principio posto dal comma 2 dell’art. 101 Cost., secondo cui i giudici sono soggetti “soltanto

alla legge”, assicura l’indipendenza di tutti i giudici.

Obbligatorietà dell’azione penale: Il pubblico ministero secondo l’art. 112 Cost. ha l’obbligo di

esercitare l’azione penale e dunque attiva, ogni qual volta sia in presenza di una notitia criminis

attraverso l’esercizio dell’azione penale che prevede l’accertamento di un reato e la condanna

dell’autore.

Unicità giurisdizionale art. 102 Cost: non è vista come un potere perché non è un'attività di

indirizzo politico ma come un ordine perché esercitano un’attività tecnica. E sono:

Giurisdizione ordinaria:

civile: basata su rapporti civili:

• 1° grado Giudice di pace o Tribunale civile: competenze di piccole o modesto

o valore si ricorre al giudice di pace e nel caso al Tribunale nel secondo grado di

giudizio.

Nel caso si faccia ricorso direttamente al Tribunale, si dovrà fare ricorso

nell'eventualità alla Corte di Appello. Per i reati più gravi, giudice di primo

grado è la Corte d’Assise le cui decisioni possono essere appellate presso la Corte

d’Assise d’appello: organo collegiale nel quale, oltre ai giudici di carriera siedono

dei giudici popolari;

2° grado di giudizio Tribunale, Corte di appello e Corte d’Assise d’appello;

o La Corte di cassazione: giudica se i precedenti magistrati hanno tratto e scelto le

o giuste norme, effettua un giudizio di sola legittimità e se rileva un giudizio sbagliato

la può cassare e richiederne uno nuovo;

Penale

• 1° grado Giudice di pace: reati lievi indicati dalla legge; tribunali: per particolari

o reati gravi è competente la Corte Assise, integrato da giudici popolari cui non posso

rifiutare di partecipare poiché è un dovere di solidarietà costituzionale.

2° grado: Tribunale che fa ricorso il Giudice di pace; Corte d’Appello: fa ricorso il

o Tribunale di 1°grado; Corte Assise d’appello;

Corte Cassazione: dirà se il giudice ha correttamente interpretato le norme

o giuridiche. Le sue sentenze hanno una funzione nomofilattica: qualora ritenga che

il giudice abbia applicato in modo non corretto la legge, può disporre l’annullamento

della sentenza (cassarla), rinviandola ad un altro giudice, in modo che questo possa

ripetere in parte il processo applicando la corretta regola giuridica quale individuata

dalla Corte di cassazione. Le sue interpretazioni, chiamate massime, costituiscono

un precedente dal quale difficilmente si allontanano i giudici che si trovino a

giudicare casi analoghi e simili;

Giudici speciali: giudici che si occupano di particolari controversie, la costituzione vieta

• l'istituzione di nuovi giudici speciali:

Giudici amministrativi: risolvono controversie che coinvolgono un'amministrazione

o pubblica, si occupano anche degli intere

Dettagli
Publisher
A.A. 2024-2025
45 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Fabianatiso di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto pubblico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Istituto Universitario Salesiano Venezia - IUSVE o del prof Rossi Luciana.