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1.ORIGINE ED EVOLUZIONE DEL SISTEMA DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - 1831: Viene istituito il Consiglio di Stato articolato in 3 Sez. aventi funzioni consultive. Al Consiglio erano assegnate anche alcune competenze contenziose. - 1847: Viene istituito il sistema del contenzioso amministrativo in base al quale la decisione delle controversie in cui è interessata la PA è di competenza esclusiva dei giudici del contenzioso amministrativo. Tale sistema era criticato perché sembrava privilegiare l’amministrazione. Secondo la critica anche le controversie tra amministrazione e privato dovevano essere assegnate al giudice ordinario poiché solo questo, essendo estraneo all’amministrazione, poteva garantire l’imparzialità della decisione. - 1865: L. 2248/1865 (Legge abolitrice del contenzioso amministrativo) + 6 allegati (a, b, c, d, e, f). Allegato D: Disciplinava le funzioni del Consiglio di Stato. Allegato E: Delinea l’assetto della giustizia amministrativa:  Giudice ordinario: Gli sono assegnate tutte le cause per contravvenzioni e quelle in materia di diritti civili e politici (diritti soggettivi); la competenza permane anche quando una parte del giudizio era la PA o si discuteva di provvedimenti amministrativi (art. 2). Il giudice non può annullare o modificare l’atto amministrativo (limiti interni art. 4 [vedi pag. 7]) ma può solo disapplicarlo [vedi pag. 8] (l’annullamento compete solo all’amministrazione). L’amministrazione deve poi conformarsi al provvedimento del giudice ordinario, limitatamente al caso deciso (la pronuncia del giudice ha efficacia inter partes).  Autorità amministrativa: Tutela gli affari non compresi nell’art. 2, cioè interessi giuridicamente rilevanti diversi dai diritti soggettivi (interessi legittimi) (art. 3). -1877: L’orientamento del Consiglio di Stato, che era giudice dei conflitti, tendeva però ad escludere la competenza del giudice ordinario quando la vertenza riguardava provvedimenti dell’autorità amministrativa. Ciò era in evidente contrasto con le disposizioni dell’Allegato E, pertanto venne emanata la L. 3761/1877 la quale attribuiva, non più al Consiglio di Stato ma alla Cassazione (in quanto organo indipendente e super partes), la decisione dei conflitti di attribuzione (tra amministrazione e autorità giudiziaria) e dei conflitti di giurisdizione (tra giudici ordinari e giudici speciali). A partire dal XX secolo:  viene istituita la Sez. V Cons. di Stato, quindi avremo: - Sez. IV Cons. di Stato: Competente per il sindacato di legittimità; - Sez. V Cons. di Stato: Competente per il sindacato di merito. I provvedimenti delle Sez. IV e V Cons. di Stato sono ricorribili in Cassazione.  Viene istituito il Cons. di giustizia amministrativa per la regione Sicilia che ha funzioni analoghe al Cons. di Stato (funzioni consultive e giurisdizionali).  Vengono istituiti i TAR: giudice di I grado che ha competenza generale per le controversie su interessi legittimi e per que
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A.A. 2023-2024
43 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/10 Diritto amministrativo

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher anniemarie di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto processuale amministrativo e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Trento o del prof Cassatella Antonio.