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Estratto del documento
1.ORIGINE ED EVOLUZIONE DEL SISTEMA DI GIUSTIZIA
AMMINISTRATIVA
- 1831: Viene istituito il Consiglio di Stato articolato in 3 Sez. aventi funzioni
consultive. Al Consiglio erano assegnate anche alcune competenze contenziose.
- 1847: Viene istituito il sistema del contenzioso amministrativo in base al quale la
decisione delle controversie in cui è interessata la PA è di competenza esclusiva dei
giudici del contenzioso amministrativo. Tale sistema era criticato perché sembrava
privilegiare l’amministrazione. Secondo la critica anche le controversie tra
amministrazione e privato dovevano essere assegnate al giudice ordinario poiché
solo questo, essendo estraneo all’amministrazione, poteva garantire l’imparzialità
della decisione.
- 1865: L. 2248/1865 (Legge abolitrice del contenzioso amministrativo) + 6
allegati (a, b, c, d, e, f).
Allegato D: Disciplinava le funzioni del Consiglio di Stato.
Allegato E: Delinea l’assetto della giustizia amministrativa:
Giudice ordinario: Gli sono assegnate tutte le cause per contravvenzioni e
quelle in materia di diritti civili e politici (diritti soggettivi); la competenza
permane anche quando una parte del giudizio era la PA o si discuteva di
provvedimenti amministrativi (art. 2). Il giudice non può annullare o
modificare l’atto amministrativo (limiti interni art. 4 [vedi pag. 7]) ma può solo
disapplicarlo [vedi pag. 8] (l’annullamento compete solo all’amministrazione).
L’amministrazione deve poi conformarsi al provvedimento del giudice
ordinario, limitatamente al caso deciso (la pronuncia del giudice ha efficacia
inter partes).
Autorità amministrativa: Tutela gli affari non compresi nell’art. 2, cioè interessi
giuridicamente rilevanti diversi dai diritti soggettivi (interessi legittimi) (art.
3).
-1877: L’orientamento del Consiglio di Stato, che era giudice dei conflitti, tendeva
però ad escludere la competenza del giudice ordinario quando la vertenza
riguardava provvedimenti dell’autorità amministrativa. Ciò era in evidente contrasto
con le disposizioni dell’Allegato E, pertanto venne emanata la L. 3761/1877 la quale
attribuiva, non più al Consiglio di Stato ma alla Cassazione (in quanto organo
indipendente e super partes), la decisione dei conflitti di attribuzione (tra
amministrazione e autorità giudiziaria) e dei conflitti di giurisdizione (tra giudici
ordinari e giudici speciali).
A partire dal XX secolo:
viene istituita la Sez. V Cons. di Stato, quindi avremo:
- Sez. IV Cons. di Stato: Competente per il sindacato di legittimità;
- Sez. V Cons. di Stato: Competente per il sindacato di merito.
I provvedimenti delle Sez. IV e V Cons. di Stato sono ricorribili in Cassazione.
Viene istituito il Cons. di giustizia amministrativa per la regione Sicilia che ha
funzioni analoghe al Cons. di Stato (funzioni consultive e giurisdizionali).
Vengono istituiti i TAR: giudice di I grado che ha competenza generale per le
controversie su interessi legittimi e per que
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SSD
Scienze giuridiche
IUS/10 Diritto amministrativo
I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher anniemarie di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto processuale amministrativo e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Trento o del prof Cassatella Antonio.