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PROVVEDIMENTI E SINGOLI MEZZI ISTRUTTORI
Il quadro dei mezzi istruttori nel processo amministrativo è stato rinnovato nel
cpa.
La disciplina precedente si fondava sulla distinzione fra i 3 ordini di
giurisdizione amministrativa e rispetto a ciascuno di essi articolava
diversamente i mezzi istruttori:
- nella giurisdizione di legittimità, erano ammessi la richiesta di
chiarimenti, la richiesta di documenti, le verificazioni e, con la
legge 205/00, la consulenza tecnica;
- nella giurisdizione di merito, erano ammessi tutti i mezzi di prova del
cpc, tranne il giuramento e l'interrogatorio formale;
- nella giurisdizione esclusiva, la Corte Cost, con riferimento al pubblico
impiego, e il legislatore avevano introdotto un assetto modellato sul
giudizio civile, sempre con l'esclusione di giuramento e
interrogatorio formale.
Nel cpa, la disciplina dei mezzi istruttori è ricondotta ad unità e, in generale,
s'ispira alla proposta di estendere i poteri istruttori del giudice amministrativo a
tutti i mezzi di prova previsti dal cpc, fatti salvi giuramento e interrogatorio
formale. Questa estensione consente, peraltro, di riportare a limiti fisiologici lo
spazio acquisito, in passato, dalle cd prove atipiche, con le quali le parti
cercavano di dimostrare fatti che, per la limitatezza dei mezzi istruttori
consentiti, sarebbe risultato impossibile acquisire nel processo.
Nel cpa sono confermati i 3 mezzi istruttori tradizionalmente previsti:
* la richiesta di chiarimenti alla PA;
* la richiesta di documenti;
* le verificazioni.
La richiesta di chiarimenti (art 64 cpa) consiste nella richiesta alla PA di
informazioni su fatti rilevanti per il giudizio. Essa è analoga a quella prevista
dall'art 213 cpc, salvo che, a differenza di quest'ultima, può essere indirizzata
anche nei confronti di una PA, che sia parte del giudizio.
La richiesta di documenti (art 64 cpa) può avere per oggetto qualsiasi
documento della PA o di III, la cui esibizione sia ritenuta utile per la decisione. È
istituto analogo a quello previsto dall'art 210
срс.
Le verificazioni (art 66 cpa) possono avere contenuti molto ampi e, secondo la
giurisprudenza, possono riguardare l'accertamento di fatti o situazioni
complesse. Tramite esse il giudice può acquisire anche elementi tecnici, che
sono necessari per un apprezzamento dei fatti.
Prima del cpa, la verificazione era demandata esclusivamente alla PA, per cui
l'istituto era sempre stato criticato, perché si riteneva poco rispettoso del
principio della parità delle parti. A tale critica si rispondeva che la PA era,
comunque, tenuta ad adempiere alla verificazione in modo imparziale, ma è
evidente che l'imparzialità di un soggetto, che sia parte in causa, è sempre
dubbia.
Il cpa ha cercato di rivedere l'istituto, affermando che il giudice ordina
l'espletamento della verificazione ad un organismo, termine questo che sembra
avere un'ampia portata, che non dovrebbe circoscriversi solo ai soggetti
pubblici. Il cpa, inoltre, ha valorizzato la figura del verificatore, estendendogli le
cause di incompatibilità e ricusazione, previste per il consulente tecnico dal
срс.
Queste innovazioni però sembrano non essere sufficienti, visto che il termine
organismo non impedisce che della verificazione sia incaricata una PA,
interessata al giudizio, ed inoltre il richiamo al sistema delle cause di
incompatibilità e ricusazione non è decisivo, se si ammette che il verificatore
possa essere anche un dipendente della parte in causa.
In considerazione di questi profili sarebbe logico dare più spazio alla consulenza
tecnica, che è stata introdotta in termini generali dalla legge 205/00 e
contemplata all'art 63, c IV, cpa. Essa va affidata ad un perito, che sia in
condizioni di terzietà rispetto alle parti, come nel processo civile.
Tuttavia il cpa ha previsto che la consulenza tecnica vada disposta solo
eccezionalmente, dando precedenza all'istituto della verificazione.
La consulenza tecnica non è un vero e proprio mezzo di prova, che accerta la
verità di un fatto storico, ma consente di acquisire gli elementi tecnici
necessari, per comprendere meglio il valore di quel fatto. Proprio per questo, la
consulenza circoscrive i margini d'insindacabilità delle valutazioni tecniche
della PA. La prima giurisprudenza, successiva alla sua introduzione, insiste sul
fatto che alcuni apprezzamenti tecnici della PA manterrebbero un certo grado
d'insindacabilità, poiché il giudice, con la consulenza, potrebbe verificarne la
fondatezza o la coerenza con criteri essenziali, ma non la loro condivisibilità e
opportunità. Nei confronti di tali apprezzamenti, il sindacato del giudice
sarebbe solo indiretto o limitato, secondo lo schema tipico dell'eccesso di
potere.
Su istanza di parte, il giudice amministrativo può ammettere la prova
testimoniale, la quale, però, è ammessa solo in forma scritta (art 63, c III, cpa).
Nel processo civile, la prova testimoniale scritta è ammessa solo col consenso
di tutte le parti, mentre nel processo amministrativo la forma scritta pare non
ammettere alternative. Inoltre, nel processo civile, la prova testimoniale scritta
è subordinata ad un apprezzamento del giudice, specie con il riferimento di
meglio verificare in sede orale l'attendibilità del testimone, mentre, nel
processo amministrativo, nulla di tutto questo è previsto.
La ratio di questa forte limitazione si riscontra in esigenze di celerità del
processo amministrativo.
Occorre tenere presente, però, che, con riferimento al pubblico impiego, la
Corte Cost (sent 146/87) aveva ritenuto essenziale che fosse garantita la
disponibilità di tutti i mezzi di prova ammessi nel processo del lavoro, sempre
con l'eccezione di giuramento ed interrogatorio formale: pertanto l'art 63, c III,
cpa risulta illegittimo, quantomeno con riferimento alla materia del pubblico
impiego.
Il giudice amministrativo, inoltre, può disporre l'ispezione (art 63, c Il, cpa) e,
più in generale, tutti gli altri mezzi di prova previsti dal cpc, con l'esclusione di
giuramento ed interrogatorio formale.
In passato, il rapporto fra attività amministrativa e istruttoria giurisdizionale è
stato rappresentato quasi come se l'istruttoria nel processo fosse diretta
essenzialmente a saggiare ed integrare l'istruttoria amministrativa nel
procedimento.
Questa impostazione è stata parzialmente corretta da parte della dottrina, che
ha affermato che l'attività della
PA nell'istruttoria non può essere interpretata come attività integrativa
dell'istruttoria del giudice, ma piuttosto come attività volta all'acquisizione di
elementi utili per la decisione giurisdizionale. Infatti, se il giudice ravvisa
un'inadeguatezza nell'istruttoria, svolta dalla PA, nel procedimento, non
restituisce gli atti alla PA, ma assume egli stesso le conseguenti decisioni in
ordine alla legittimità dell'atto impugnato.
I provvedimenti istruttori del giudice possono essere assunti dal Presidente o
da un magistrato da lui delegato, fino all'udienza di discussione. Inoltre,
possono essere adottati dal collegio, nel corso o in esito alla trattazione
dell'istanza cautelare (art 55, c XII, cpa) o all'udienza di discussione (art 65
cpa); inoltre la verificazione e la consulenza tecnica possono essere disposte
solo dal collegio
(art 65, c II, cpa).
In passato il collegio, quando provvedeva per l'istruttoria, dopo l'udienza,
emanava una sentenza istruttoria, che, comunque, non comportava alcuna
pronuncia di questioni pregiudiziali o di merito: oggi, l'art 36 cpa prevede che i
provvedimenti istruttori siano adottati con ordinanza.
GLI INCIDENTI DEL GIUDIZIO
Come per il processo civile, una serie di eventi può incidere sullo svolgimento
del processo, condizionandone l'ulteriore corso. Questi eventi possono
determinare la sospensione o l'interruzione del giudizio e la loro disciplina è
dettata solo sommariamente dal cpa, perché in generale sono richiamate le
disposizioni del cpc (art 79, c le c Il, cpa).
Le situazioni che comportano la sospensione del processo sono identificate nel
cpc (art 295 cpc) e in altre disposizioni di legge.
Il giudizio amministrativo va sospeso nelle ipotesi che siano poste questioni
inerenti:
* lo stato delle persone;
* la capacità delle persone;
* l'incidente di falso.
Queste questioni sono riservate al giudice civile e il giudice amministrativo non
può provvedervi neanche in via incidentale. La sospensione, in questo caso,
deve essere disposta sulla base di una semplice valutazione della rilevanza
della questione rispetto al giudizio amministrativo.
La sospensione è discrezionale, invece, quando sia pendente un procedimento
penale relativo ai medesimi fatti di cui si controverte nel processo
amministrativo (art 651 cpp).
Come nel processo civile, la proposizione, da parte del collegio, della questione
di legittimità costituzionale alla Corte Cost e il deferimento alla Corte di
Giustizia di una questione di interpretazione di norma comunitaria sospendono
il giudizio.
La sospensione, in tutti questi casi, viene disposta con ordinanza, che è
appellabile davanti al Cds (art 79 cpa) e non preclude l'adozione di pronunce
cautelari (art 10, c Il, cpa).
Il cpa prevede la proponibilità del regolamento preventivo di giurisdizione,
secondo quanto previsto dall'art 41 cpc: il regolamento è proposto dalle parti,
con istanza diretta alla Cassazione, finchè sul ricorso non sia intervenuta una
decisione del TAR. La proposizione del regolamento non comporta la
sospensione automatica del processo, che è disposta solo se il TAR non ritenga
l'istanza di regolamento manifestamente inammissibile o infondata.
Il cpa non prevede espressamente la sospensione facoltativa (art 296 cpc), ma
l'ampio richiamo al cpc sembra ammettere anche tale istituto.
Il cpa, grazie anche al nuovo carattere inderogabile della competenza, prevede
il regolamento di competenza nel caso di contestazioni sulla competenza del
TAR adito dal ricorrente. Era controverso se la presentazione, a iniziativa di una
parte, del regolamento di competenza imponesse la sospensione del giudizio;
oggi l'art 71 cpa accoglie la soluzione negativa: tale norma prevede solo la
possibilità di un rinvio dell'udienza di discussione fino alla decisione del
regolamento di competenza, se la parte abbia depositato prima dell'udienza,
con un congruo anticipo, copia dell'istanza di regolamento, già notificata alle
altre parti.
Il cpa ha previsto anche l