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AMMINISTRATIVO§ 1. Il giudice amministrativo e la sua competenza

La giurisdizione amministrativa è esercitata in primo grado dai Tribunaliamministrativi regionali (Tar), in secondo grado dal Consiglio di Stato edal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana.

I Tar sono istituiti in ogni capoluogo di Regione e in otto regioni(Lombardia, Emilia-Romagna, Lazio, Abruzzo, Campania, Puglia, Calabria,Sicilia) sono istituite anche sezioni staccate che hanno sede in un capoluogo diProvincia. In Trentino Alto Adige è istituito un Tar a Trento ed una sua sezione“autonoma” a Bolzano [che, oltre alle competenze ordinarie, ha anche lacompetenza sull’impugnazione di atti lesivi della parità tra i gruppi linguisticidella Provincia autonoma, della procedura di approvazione dei bilanci regionalie provinciali e, infine, dei provvedimenti concernenti la maggiorerappresentatività delle organizzazioni sindacali tra lavoratori di

diversi gruppi linguistici. Si tratta di competenze funzionali (tutti gli altri Tar sono incompetenti) nelle quali il Tar di Bolzano agisce come giudice unico di primo grado (le decisioni definite "lodi arbitrali" non sono impugnabili); tutte le altre sue decisioni sono impugnabili innanzi al Consiglio di Stato (nel collegio giudicante, in questi casi, deve sempre far parte un consigliere appartenente al gruppo di lingua tedesca della provincia di Bolzano)].

a) I criteri generali di riparto della competenza fra i Tar sono delineati dall'art. 13 c.p.a., che attribuisce rilievo primario alla sede dell'organo che ha emanato l'atto impugnato: è competente il Tar nella cui circoscrizione ha sede l'organo emanante. Viene poi previsto (per evitare un accumulo di ricorsi sul Tar Lazio) il criterio dell'efficacia dell'atto, secondo il quale, anche se gli atti impugnati sono stati emanati da organi centrali dello stato o da enti pubblici con sede in

altra circoscrizione è competente il Tar nella cui circoscrizione si producono gli effetti dell'atto. Per i ricorsi proposti in materia di pubblico impiego dal personale in servizio, è competente il Tar nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio del pubblico dipendente (c.d. foro del pubblico impiego).

Per quanto riguarda il criterio dell'efficacia dell'atto, il codice ha stabilito che si debba fare riferimento agli effetti propri e diretti dell'atto impugnato (Cons. Stato, ad. plen., n. 3, 4/2013).

Il criterio dell'efficacia dell'atto non è stato ritenuto applicabile nel caso di impugnazione di atti di enti locali o di organi periferici dello Stato: in queste ipotesi è applicato il criterio della sede dell'organo che ha emanato l'atto, senza la necessità di verifiche sull'efficacia dell'atto stesso (Cons. Stato, ad. plen., n. 22/2011).

Il criterio del foro del pubblico impiego è stato

ritenuto speciale, e perciò prevalente rispetto agli altri; tuttavia non è stato ritenuto applicabile quando fossero impugnati atti di un ente ultraregionale che avessero un contenuto inscindibile diretto alla generalità dei dipendenti, o a una pluralità di dipendenti che prestassero servizio in sedi comprese nelle circoscrizioni di più Tar (in questi casi è stata riconosciuta la competenza del Tar Lazio: Cons. Stato, ad. plen., 16 novembre 2011, n. 20). Tale criterio ha una portata tassativa e vale soltanto per le controversie fra l'impiegato e l'amministrazione che abbiano ad oggetto pretese inerenti specificamente al rapporto d'impiego (Cons. Stato, ad. plen., 11 dicembre 2012, n. 37). Il ricorso è proposto da più ricorrenti. Se il (cumulo soggettivo): - il criterio dell'efficacia è applicabile solo se per tutti i ricorrenti l'atto impugnato esaurisce la sua efficacia nella circoscrizione del Tar adito; - il

Il criterio del foro del pubblico impiego si applica se tutti i ricorrenti prestano servizio in sedi comprese nella circoscrizione del Tar adito.

Ricorso proposto contro atti connessi

In caso di cumulo oggettivo, in base all'art. 13, comma introdotto dal d.lgs. n. 160/2012, di cui uno presupposto e l'altro applicativo del primo, e la cui impugnazione in astratto rientrerebbe nella competenza di Tar diversi, è devoluto al Tar competente per l'impugnazione dell'atto "da cui deriva l'interesse a ricorrere"; questo atto in genere è l'atto applicativo.

Se il cumulo oggettivo si verifica in seguito all'impugnazione successiva di atti sopravvenuti, resta ferma la competenza del giudice competente rispetto all'impugnazione del primo atto, salvo che non si configuri rispetto agli atti sopravvenuti la competenza funzionale di un altro Tar (Cons. Stato, ad. plen., 20 novembre 2013, n. 29).

In merito

alle vertenze devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, il codice disciplina la competenza solo per quelle di pubblico impiego. Per tutti gli altri casi in cui siano in questione diritti soggettivi, non esiste un criterio tipico per individuare il Tar territorialmente competente; la giurisprudenza ritiene che la domanda vada rivolta allo stesso Tar che avrebbe potuto trattare l'impugnazione dell'atto (da cui deriva il danno). Una delle novità più importanti del codice è l'inderogabilità della competenza (rispetto al passato, quando non era rilevabile d'ufficio ma solo, entro termini perentori, dalle parti); la violazione dei 3 criteri di riparto, pertanto, può essere rilevata d'ufficio dal Tar (con ordinanza impugnabile innanzi al Consiglio di Stato con regolamento di competenza), ma può anche costituire motivo di appello (se il Consiglio di Stato lo accoglie non decide nel merito, ma rimette gli atti al)

Tar competente). Quando il Tar si dichiara incompetente indica quello competente e se la causa viene riassunta tempestivamente (30 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza) innanzi al nuovo giudice il giudizio prosegue. possa essere rilevata anche nella fase Il codice, inoltre, consente che l'incompetenza cautelare e, se sussiste, non possono essere adottati provvedimenti cautelari. Il riparto tra sede centrale del Tar e sede staccata segue regole diverse e le questioni (sollevabili dalle parti entro termini perentori) sono risolte dal Presidente del Tar del capoluogo.

b) Nel giudizio di primo grado, fino a che non intervenga sentenza, l'incompetenza può essere dedotta dalla parte con regolamento di competenza (a mezzo istanza notificata alle altre parti e depositata nei successivi 15 giorni al Consiglio di Stato - art. 15 c.p.a.): il Consiglio di Stato decide con ordinanza vincolante, che indica il Tar competente e provvede sulle spese; se il giudizio è

tempestivamente riassunto avanti al Tar indicato come competente, non si verificano decadenze. In tali casi:

  • se il Tar che viene dichiarato incompetente, avesse già adottato misure cautelari, le stesse conservano la loro efficacia per 30 giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza del Consiglio di Stato (ultrattività);
  • se il Tar si sia, invece, dichiarato incompetente d'ufficio, l'ordinanza è impugnabile innanzi al Consiglio di Stato sempre con regolamento di competenza;
  • se il Tar ritenuto competente dal Consiglio di Stato volesse dichiararsi incompetente non può farlo con ordinanza, ma deve instaurare d'ufficio il regolamento di competenza (e non può adottare misure cautelari).

C) Ci sono, inoltre, alcuni casi in cui al Tar è assegnata una competenza è competente solo quel Tar, indipendentemente dai criteri di funzionale: riparto e la violazione della competenza funzionale è rilevabile d'ufficio. L'art.

135 c.p.a. individua i casi di competenza funzionale del TarLazio: espulsione di extracomunitari per motivi di sicurezza, assegnazione frequenze televisive, impugnazione dei provvedimenti sugli impianti di energia nucleare; il ruolo di preminenza del Tar Lazio è stato ritenuto legittimo dalla Corte costituzionale.

L'art. 14 c.p.a. prevede altri casi di competenza funzionale, tra i quali quella del Tar Lombardia per: l'impugnazione degli atti dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (autorità con sede a Milano), quella del giudice dell'ottemperanza (lo stesso Tar che ha pronunciato la sentenza). Competenza funzionale della sezione autonoma di Bolzano.

Per quanto riguarda il Consiglio di Stato il riparto delle competenze tra le 3 sezioni giurisdizionali (Quarta, Quinta e Sesta) ha rilievo solo interno. Per far fronte al carico giudiziario, oggi il Presidente del Consiglio di Stato può articolare diversamente le

Attività delle sezioni e anche le prime 3 possono essere chiamate a svolgere funzioni giurisdizionali e non più consultive (di fatto, oggi, la Terza sezione è giurisdizionale).

Il Consiglio di Stato è oggi quasi esclusivamente giudice di appello delle sentenze del Tar. Se la questione sottoposta al Consiglio di Stato può dare luogo a contrasti di giurisprudenza o è particolarmente importante, può essere devoluta (dal Presidente o dalla Sezione) all'Adunanza plenaria (costituita da componenti delle sezioni giurisdizionali).

Le singole sezioni non possono disattendere il principio di diritto espresso dall'Adunanza plenaria (come avviene in Corte di Cassazione); se dissentono, devono rimettere la decisione del ricorso all'Adunanza plenaria. Quest'ultima, come la Cassazione, può enunciare un principio di diritto nell'interesse della legge (in casi estremamente importanti e in cui non si possa pronunciare).

Sul merito. Nei confronti delle sentenze del Tar Sicilia va proposto appello al Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, che è considerato organo equiparato al Consiglio di Stato. Eventuali conflitti di competenza fra il Consiglio di giustizia amministrativa e il Consiglio di Stato sono decisi dall'Adunanza plenaria.

§ 2. Le parti: le parti necessarie. Anche nel processo amministrativo si distingue tra parti necessarie e parti non necessarie; la garanzia del contraddittorio costituisce condizione per la validità delle sentenze solo per le prime, mentre nei confronti delle seconde è solo consentita la partecipazione al giudizio (ma non la necessaria integrazione del contraddittorio). Parti necessarie sono il ricorrente, l'amministrazione resistente e i controinteressati (soggetti titolari di un interesse qualificato che potrebbe essere pregiudicato dal processo).

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Publisher
A.A. 2020-2021
268 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/10 Diritto amministrativo

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher CriUniTn di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto amministrativo e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Trento o del prof Marchetti Barbara.