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SEZIONE II. La tutela degli "amministrati": ordine degli argomenti.
Il sistema di tutela appare come particolarmente complesso in quanto ne fanno parte:
- procedure e forme di ricorso finalizzate ad assicurare i poteri propri delle istituzioni e degli Stati, ossia l'equilibrio istituzionale del sistema comunitario;
- garanzie dirette per i singoli, persone fisiche o giuridiche.
Il sistema europeo delle garanzie giurisdizionali è definito dall'ECJ come completo, valutazione che include pure l'impegno degli Stati di contribuire a realizzare il sistema completo di rimedi giuridici e di procedimento istituito dal TCE. Il principio delle garanzie di sistema è ora esplicato dall'art 19.1 TUE per il quale gli Stati membri stabiliscono i rimedi giuridici necessari per assicurare una tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell'Unione.
La tutela dei singoli dovrebbe essere assicurata primariamente dall'azione di annullamento.
Tuttavia i limiti della vigente disciplina anche dopo il Trattato di Lisbona, unitamente alla posizione restrittiva assunta dai giudici comunitari, rendono di fatto poco satisfattiva questa via.L'azione di annullamento. Nozione ed elementi generali → art 263. 1 e 4 TFUE:
La Corte di giustizia dell'Unione europea esercita un controllo di legittimità sugli atti legislativi, sugli atti del Consiglio, della Commissione e della Banca centrale europea che non siano raccomandazioni o pareri, nonché sugli atti del Parlamento europeo e del Consiglio europeo destinati a produrre effetti giuridici nei confronti di terzi. Esercita inoltre un controllo di legittimità sugli atti degli organi o organismi dell'Unione destinati a produrre effetti giuridici nei confronti di terzi.
Qualsiasi persona fisica o giuridica può proporre, alle condizioni previste al primo e secondo comma, un ricorso contro gli atti adottati nei suoi confronti o che la riguardano direttamente e individualmente.
E contro gli atti regolamentari che la riguardano direttamente e che non comportano alcuna misura d'esecuzione. È necessario individuare quanto rilevi la tempestiva impugnazione dell'atto UE, in quanto le parti non possono altrimenti far valere l'illegittimità del medesimo atto nella fase di applicazione da parte delle amministrazioni nazionali. L'azione di annullamento assicura che il sistema dell'UE sia in linea con il diritto ad una tutela effettiva ex artt 6.1 CEDU e 47 Carta dei diritti fondamentali.
Per il controllo giurisdizionale degli atti dell'Unione i Trattati prevedono una competenza esclusiva degli organi giurisdizionali europei:
- Tribunale → ha oggi una vasta competenza, trattando:
- ricorsi dei singoli, persone fisiche o giuridiche che siano;
- ricorsi proposti dagli Stati membri contro la Commissione;
- taluni ricorsi proposti dagli Stati contro il Consiglio (aiuti di Stato);
- ricorsi per risarcimento danni causati da istituzioni.
UE; impugnazioni sentenze Tribunale funzione pubblica; altri ricorsi minori. Corte di giustizia → essa giudica: appelli su sentenze Tribunale; ricorsi proposti da Stati membri, Consiglio e Commissione o da Parlamento europeo o BCE per la salvaguardia delle proprie prerogative. D'altro canto solo i giudici nazionali hanno giurisdizione sugli atti dei rispettivi ordinamenti, anche quando rileva una questione di diritto dell'UE, oppure si tratta di applicazione di tale diritto.
Ruolo istituzioni → è stato a lungo discusso il ruolo del Parlamento europeo sul doppio fronte della legittimazione attiva e passiva. La formulazione originale, ex art 230 TCE, non si riferiva al Parlamento europeo ma solo a Consiglio e Commissione. Da questo punto di vista, malgrado la successiva equiparazione istituzionale, il Parlamento rimaneva sprovvisto di alcuna legittimazione processuale. In questo caso fu la Corte ad andare incontro a questa mancanza con la sentenza Les Verts (23.4.1986).
(C-294/83) la Corte affermò che nel sistema comunitari è centrale il principio della tutela giurisdizionale, piena ed effettiva, portato dello Stato di diritto. In questo modo sarebbe contrario sia allo spirito del Trattato che al sistema nella sua interezza dato che gli atti adottati dal Parlamento europeo potrebbero invadere la competenza degli Stati membri e delle altre istituzioni. Per queste ragioni si ammise la ricorribilità avverso gli atti del Parlamento europeo che sono destinati a prevedere effetti giuridici nei confronti di terzi. Dopo tale conclusione, si attendeva per converso il riconoscimento della legittimazione attiva del Parlamento europeo: tuttavia, per un certo tempo al Corte ha tergiversato per il timore di produrre un mutamento nell'equilibrio istituzionale comunitario al di fuori del procedimento di revisione dei trattati. Infatti: in una prima occasione → l'ECJ aveva ritenuto che la mancata previsione della legittimazione attiva non fosse
Una lacuna del sistema, quantopiuttosto l'espressione del fatto che sia la Commissione che provvede a garantire il Trattato, comprese le prerogative del Parlamento; in una seconda occasione → la Corte modificò la propria posizione con la sentenza Chernobyl 22.5.1990, 70/88 anche se nella limitata conclusione della legittimazione attiva del Parlamento per la tutela delle proprie prerogative. La specifica previsione introdotta dal Trattato del 1992 all'art 230 TCE circa la legittimazione attiva anche nel Parlamento, era stata anticipata dalla giurisdizione ECJ. Da questo momento è diventato pacifico il fatto che il diritto del Parlamento di presentare un ricorso a tutela delle proprie prerogative, in quanto insito nel principio istituzionale stabilito dai Trattati il quale stabilisce che ogni istituzione esercita le proprie competenze nel rispetto di quelle degli altri, con la possibilità di richiedere un controllo giurisdizionale sull'effettivo esercizio.
Delle competenze stesse, ai fini del rispetto delle proprie prerogative e competenze. Tale disposizione predispone una certa influenza sui singoli in quanto se la difesa delle prerogative del Parlamento europeo ha un'indiretta a efficace influenza sulla sfera giuridica dei singoli: è il caso ad esempio della sent. 5.9.2012, C-335/10 riguardante i limiti che i Trattati impongono alle competenze di esecuzione della Commissione su delega del Consiglio che nel quadro del codice frontiere Schengen aveva delegato ampi poteri alle guardie di frontiera, ingerendo incisivamente nei diritti fondamentali delle persone.
Il Trattato di Lisbona ha esteso la legittimazione passiva a tutte le istituzioni europee nonché ad organi ed organismi UE. Per questi ultimi peraltro è evidente l'asimmetria tra legittimazione attiva e passiva tanto che i loro atti possono essere oggetto di ricorso, ma gli organi ed organismi non sono legittimati a tutelare la loro posizione come attori.
privilegiare la tutela dei diritti e delle posizioni giuridiche dei cittadini europei. Inoltre, la giurisprudenza ha stabilito che gli atti impugnabili devono essere atti che producono effetti giuridici verso i terzi, quindi non sono impugnabili gli atti che riguardano solo le istituzioni stesse o che hanno effetti interni. Per quanto riguarda i tipi di atti impugnabili, rientrano in questa categoria gli atti legislativi e gli atti delle istituzioni europee come il Consiglio, la Commissione e la BCE. In particolare, sono impugnabili i regolamenti, le direttive e le decisioni, che sono atti a carattere vincolante. Tuttavia, la giurisprudenza ha adottato un approccio sostanzialistico, che permette di impugnare anche altri atti delle istituzioni, anche se atipici, che producono effetti obbligatori verso i terzi e che possono causare danni o lesioni ai loro diritti. In conclusione, la giurisprudenza comunitaria ha adottato un approccio ampio nella definizione degli atti impugnabili, al fine di garantire la massima tutela dei diritti dei cittadini europei.Estendere l'ambito di applicazione della tutela giurisdizionale determina una serie di incertezze applicative talvolta particolarmente rilevanti; la definitività descrive il fatto che siano impugnabili gli atti conclusivi dei rispettivi procedimenti e non sottoposti a condizioni o termini di efficacia. Ciò porta ad escludere l'impugnabilità di: atti preparatori di atti finali e di ogni altro atto che sia comunque inserito all'interno di una sequela procedimentale, ossia i c.d. atti endoprocedimentali; c.d. atti meramente confermativi di atti precedenti con carattere vincolante. Stante la complessità di molti procedimenti comunitari, il principio della ricorribilità solo avverso atti definitivi è considerato dalla giurisprudenza in modo flessibile, con privilegio per il carattere effettivamente lesivo dell'atto in questione. Inoltre non è nemmeno ammissibile avverso atti confermativi di precedenti dal momento che occorre un
elemento di novità rispetto a precedenti provvedimenti. Ricorsi dei singoli → l'art 263.4 TFUE stabilisce che Qualsiasi persona fisica o giuridica può proporre‚ alle condizioni previste al primo e secondo comma, un ricorso contro gli atti adottati nei suoi confronti o che la riguardano direttamente e individualmente, e contro gli atti regolamentari che la riguardano direttamente e che non comportano alcuna misura d'esecuzione. Come si è già detto, il Tribunale ha competenza generale in primo grado su tali ricorsi qualora siano anche proposti da persone fisiche o giuridiche: essi rappresentano una fetta consistente della sua attività (45% dell'intero contenzioso). La formulazione originaria presente all'art 230 TCE aveva posto vari problemi su cui si era fondata un'imponente mole di giurisprudenza che rimane in buona parte attuale anche dopo le recenti riforme in quanto evidenzia le difficoltà presenti nei confronti di due
Le tematiche in particolare: individuazione delle persone giuridiche legittimate al ricorso → la formulazione onnicomprensiva della norma è apparsa tale da riferirsi tanto alle persone giuridiche private che pubbliche. Per quest'ultime devono intendere tutte le persone giuridiche riconosciute nei rispettivi ordinamenti come pubbliche sia a carattere locale, regionale o nazionale ovvero a carattere esponenziale o meno. Tuttavia è opportuno rivedere tale definizione in senso restrittivo in quanto alcune categorie vanno sottoposte ad un'analisi più approfondita: - Stato → per questo vale il procedimento privilegiato disciplinato all'art 263.1 e 2 TFUE; - regioni → la loro equiparazione alle altre persone giuridiche pubbliche è fortemente contestata sebbene sia tuttora confermata da costante giurisprudenza ECJ per la quale altrimenti sarebbe minacciato l'equilibrio istituzionale UE; - Stati terzi →