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RIASSUNTO DI DIRITTO AMMINISTRATIVO
DELL’UE
Principio di attribuzione:
Regola fondamentale circa la distribuzione delle competenze fra Unione e Stati
membri art.5par.1 TUE: la delimitazione delle competenze dell’Unione si fonda sul
principio di attribuzione.
Regola precisata nel successivo par.2, secondo il quale: l’Unione agisce nei limiti
delle competenze che le sono attribuite dagli Stati membri nei Trattati per realizzare
gli obiettivi da questi stabiliti. Lo stesso paragrafo sancisce la regola secondo la
quale qualsiasi competenze non attribuita all’Unione nei Trattati appartiene agli Stati
membri.
Art.4par.2, individua positivamente alcune competenze non attribuite all’Unione, la
quale rispetta le funzioni essenziali dello Stato, in particolare le funzioni di
salvaguardia dell’integrità territoriale, di mantenimento dell’ordine pubblico e di
tutela della sicurezza nazionale. In particolare la sicurezza nazionale resta di
esclusiva competenza di ciascuno Stato membro.
accanimento normativo
Questo esprime le ansie degli Stati che, pur rimanendo i
'signori dei Trattati', resta loro il timore che l'Unione si arroghi competente che essi
hanno inteso conservare a sé. base giuridica
Il principio di attribuzione è anche espresso nei termini di :
art.297 TFU: ogni atto adottato dalle istituzioni europee deve indicare le ragioni che
stanno alla sua base, compresa quindi la base giuridica.
Temperamenti: interpretazione
A- La questione delle competenze si risolve in questione di delle
norme attributive delle competenze stesse se non addirittura dei principi generali
del diritto dell’Unione quali desumibili se non espressi dai trattati.
La Corte di Giustizia è stata -o quantomeno è stata spesse volte accusata si essere -
creativa nell’interpretare le clausole di attribuzione di competenza e gli stessi principi
generali eretti a base giuridica di competenze.
Es. Brasserie du pecheur e Factortame → Spetta alla Corte di Giustizia,
nell'espletamento del compito conferitole dall'art. 19 TUE (Assicura il rispetto del
diritto nell'interpretazione e nell'applicazione dei trattati), statuire su tale questione
avvalendosi dei canoni interpretativi generalmente accolti. poteri impliciti
B - La Corte non ha mancato di far riferimento alla teoria dei . Ciò
non è avvenuto per riconoscere competenze non attribuite, ma poteri non
espressamente previsti dai Trattati di adottare atti per gestire delle competenze
attribuite alle istituzioni europee dai Trattati stessi.
Es. Leading case: sentenza ERTA → anche in difetto di esplicita attribuzione nei
Trattati, le istituzioni europee hanno il potere di stipulare accordi internazionali nelle
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materie che i Trattati attribuiscono alla Comunità (oggi all'Unione). Potere oggi
esplicitamente attribuito dall'art. 3 par 2 TFUE.
clausola per l'attribuzione di competenze
C- Art. 352 TFUE, diversa
Se un'azione dell'Unione appare necessaria, nel
dall'attribuzione di poteri impliciti:
quadro delle politiche definite dai trattati, per realizzare uno degli obiettivi di cui ai
trattati senza che questi ultimi abbiano previsto i poteri di azione richiesti a tal fine, il
Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e previa
approvazione del Parlamento europeo, adotta le disposizioni appropriate. Allorché
adotta le disposizioni in questione secondo una procedura legislativa speciale, il
Consiglio delibera altresì all'unanimità su proposta della Commissione e previa
approvazione del Parlamento europeo.
La disposizione ha giocato un ruolo importante nel diritto amministrativo, essendo
stata impiegata come base giuridica per l'istituzione di talune agenzie europee; in
realtà l'applicazione è stata ben più vasta (pubblicazione elettronica della Gazzetta
ufficiale dell'UE).
1. Classificazione delle competenze.
Le competenze dell’Unione sono suscettibili di classificazione da diversi punti di vista e
in base a differenti parametri. Si possono distinguere funzioni di normazione e funzioni
di applicazione della norma nel caso concreto: tale distinzione non corrisponde a
quella tra legislazione e amministrazione; è meglio espressa dall'opposizione
regulation adjudication.
anglosassone tra e
Le competenze dell’Unione sono definite in prima battuta negli artt.1-6 TFUE. Altre
disposizioni attributive di competenza si trovano sparse nei Trattati ed in ogni caso
la portata e le modalità di esercizio delle competenze dell’Unione sono determinate
dalle disposizioni dei Trattati relative a ciascun settore. A differenza della
Costituzione italiana, i Trattati UE non disciplinano in disposizioni diverse i due tipi di
competenza (normativa e di applicazione).
Dal punto di vista dell’esercizio di funzioni nello spazio amministrativo comune
tipo di
europeo, una competenza può anche essere classificata sulla base del
collaborazione che comporta per i terminali europei e nazionali dell’amministrazione.
Competenze per normare l’attività amministrativa.
La competenza normativa delle istituzioni europee può essere esclusiva o meno. Le
diverse tipologie di competenza sono definite nell’art.2 TFUE.
competenza esclusiva
Quando i Trattati attribuiscono all’Unione una in un
determinato settore, solo le istituzioni dell’Unione possono legiferare ed adottare atti
giuridicamente vincolanti (non solo normativi). Gli Stati membri possono farlo
autonomamente solo se previamente autorizzati oppure per dare attuazione agli atti
adottati dalle istituzioni UE (si pensi alle direttive).
Elenco di materie di competenza esclusiva. Art.3par.1 TFUE:
a) Unione doganale
b) Definizione delle regole di concorrenza necessarie al funzionamento del
mercato interno
c) Politica monetaria per gli Stati membri che hanno l’Euro.
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d) Conservazione delle risorse biologiche del mare nel quadro della politica
comune della pesca
e) Politica commerciale comune.
Pur toccando materie anche molto rilevanti per il diritto amministrativo, tale elenco
art.322 TFUE
non è completo. Competenze esclusive sono quelle previste dall’ per
l’adozione di regolamenti con procedura legislativa ordinaria e previa consultazione
della Corte dei conti per definire:
a) Le regole finanziarie che stabiliscono in particolare le modalità relative
alla formazione ed all’esecuzione del bilancio, al rendiconto e alla
verifica dei conti.
b) Le regole che organizzano il controllo della responsabilità degli agenti
finanziari, in particolare degli ordinatori e dei contabili.
Discorso analogo vale per quanto disposto dall’art.336 TFUE in relazione alla
disciplina con regolamenti adottati secondo la procedura legislativa ordinaria e
previa consultazione delle altre istituzioni interessate allo statuto dei funzionari
dell’UE e del regime applicabile agli altri agenti dell’Unione.
competenza concorrente
Materie di : sia l’Unione che gli Stati membri possono
legiferare e adottare atti giuridicamente vincolanti (non solo normativi) in tale
preemption gli Stati membri possono
settore. Generalmente vale la dottrina della e
legiferare nella misura in cui l’Unione non abbia esercitato o non abbia cessato di
esercitare la propria competenza. Art.4 TFUE per
: la competenza è concorrente
default: è tale (concorrente) la competenza che non sia esclusiva né di mero
coordinamento. L’art.4 esplicitamente indica che l’elencazione in esso contenuta
principali ipotesi
riguarda semplicemente le (non tutte) di competenza concorrente.
Altre competenze:
Inoltre l'Unione ha competenza a definire le modalità del coordinamento delle politiche
economiche e occupazioni nazionali e può adottare misure per coordinare la loro
art. 2 par.3 TFUE
politica sociale. ( ) sostenere, coordinare,
Infine, l'Unione ha competenza per svolgere azioni intese a
completare l'azione degli Stati membri , senza tuttavia sostituirsi alla loro
Art. 2 par. 5
competenza in tali settori. ( ) Anche in questo caso è presente un elenco
che copre svariati settori dell'attività economica amministrativa ma non è completo.
Le specifiche disposizioni dei Trattati dettano poi le condizioni di esercizio di tali
competenze.
Art.20 TUE : solo nelle materie di competenza non esclusiva dell’Unione gli Stati
cooperazione rafforzata
membri possono decidere di instaurare tra di loro una ,
che può ben riguardare aspetti di attività amministrativa.
Competenze per amministrare.
A differenza della Costituzione italiana, i Trattati dell’Unione NON contengono
disposizioni specifiche riguardo alle competenze per amministrare. L’art.2 par. 1,2
TFUE definisce le competenze esclusive e concorrenti con riferimento al potere di
adottare atti legislativi e vincolanti → In linea di principio tale ultima espressione
potere di adottare atti puntuali e quindi propriamente amministrativi
include il lOMoARcPSD|7567102
(decisioni) o più genericamente di porre in essere attività oggettivamente
amministrative. Più raramente si configura l’adozione di decisioni in relazione alle
competenze di sostegno, coordinamento o completamento dell’azione degli Stati.
atti generali delegati e
Il TFUE contiene tuttavia due disposizioni sull’adozione di
sull’esecuzione da parte degli Stati membri .
• Art.290 TFUE: prevede che un atto legislativo possa delegare alla
Commissione il potere di adottare atti non legislativi di portata generale che
integrano o modificano determinati elementi non essenziali dell’atto
legislativo → visto secondo le categorie tradizionali italiane, tale atto è una
sorta de regolamento delegato.
• Art.291 TFUE: detta una regola generale di competenza circa la più generica
competenza di esecuzione. Gli Stati membri adottano tutte le misure di
diritto interno per l’attuazione degli atti giuridicamente vincolanti
dell’Unione. Il par.2 dispone che, allorché siano necessarie condizioni
uniformi di esecuzione degli atti giuridicamente vincolanti dell’Unione, gli
competenze di esecuzione alla Commissione.
stessi conferiscono Peraltro, il
Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante regolamenti,
stabiliscono preventivamente le regole e i principi generali relativi alle
modalità di controllo da parte dagli Stati membri dell'esercizio delle
competenze di esecuzione attribuite alla Commissione → questa ultima
precisazione lascia comprendere che l'esecuzione è ancora di tipo normativo
o quantomeno generale, tuttavia la disposizione può dirsi illustrativa di un
modello più generale, valido anche per l'adozione di atti puntuali.
questione di chi
La nello spazio comune europeo adotti atti puntuali o altri atti
oggettivamente amministrativi in attuazione di disposizioni normative di livello
europeo va in definitiva risolta analizzando le disposizioni del TFUE materia per
materia se non addirittura analizzando i principi di sussidiarietà e proporzionalità,
problema per problema.
Non sorprendentemente è più facilmente riscontrabile un potere delle istituzioni
europee -in primis ma non solo della Commissione e delle agenzie- nelle materie di
competenza esclusiva:
• organizzazione e funzionamento delle istituzioni europee
• decisione di un'istituzione di rigettare la domanda di accesso ai documenti
• materia della concorrenza
In altre materie appartenenti alla competenza esclusiva dell'Unione, invece, il ruolo
delle amministrazioni dei paesi membri rimane preponderante (es unione doganale).
Sintesi . Non esiste una correlazione tra competenze esclusive dell'Unione ed
esecuzione diretta: il diritto dell'Unione conserva agli Stati membri importanti
competenze nel dare attuazione anche amministrativamente agli atti adottati dalle
istituzioni dell'Unione. normalmente
Ciò posto, il ruolo delle amministrazioni degli Stati membri è senz’altro
prevalente (e non necessariamente esclusivo) nelle materie di competenza
concorrente, ma non è sempre presente . È normalmente prevalente perché l’UE
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esercita le proprie competenze in questi settori soprattutto con la legislazione e in
particolare con norme di armonizzazione ai sensi dell’art.114 TFUE.
Molto spesso questo articolo costituisce la base giuridica per l’adozione di direttive, le
quali richiedono un’attuazione normativa prima ancora che amministrativa a livello
nazionale.
Vero in quanto spesso, nelle materie di competenza concorrente sottoposte a
normativa di armonizzazione, l’Unione non ha competenza e neppure potrebbe ambire
ad amministrare. Con la legislazione, l’Unione conforma l’attività amministrativa delle
autorità degli Stati membri. L’influenza delle regole di quello che è il diritto dell’UE si
estende oltre i casi di amministrazione indiretta per interessare sia procedimenti
nazionali comunque orientati in funzione comunitaria che procedimenti nazionali
diversamente condizionati da normativa comunitaria.
2. Regole sull’esercizio delle competenze dell’amministrazione europea.
L’esercizio delle competenze anche amministrative è sottoposto ad una serie di
vincoli di diversa natura. I principi di sussidiarietà e proporzionalità sono richiamati
disposizioni del TUE (A)
già nelle che definiscono le competenze delle istituzioni
europee. Carta dei diritti
Altri principi generali sono rilevanti, come le regole contenute nella
fondamentali dell’UE (B)
.
CEDU (C)
Allo stesso tempo la gioca un ruolo importante nel vincolare l’azione dei
Tre
terminali europei e nazionali dell’amministrazione dello spazio comune europeo.
serie di vincoli quindi .
Già dal punto di vista storico, tuttavia, i collegamenti e, a volte, l'osmosi sono molto
rilevanti.
Vincoli che accompagnano l’attribuzione delle competenze.
vincolo generale la
Art.4 par.2 introduce un all’azione dell’Unione, prescrivendo che
stessa rispetta non solo l’uguaglianza degli Stati membri davanti ai Trattati ma anche
la loro identità nazionale insita nella loro struttura fondamentale, politica e
costituzionale, compreso il sistema delle autonomie locali e regionali.
La formula pare una rivisitazione moderna dei concetti di ordine pubblico e buon
costume quali clausole che consentono agli Stati membri di introdurre eccezioni alle
libertà di circolazione.
La trascrizione in termini moderni non aggiunge molto, se non un’attenzione alle
autonomie locali.
Es. Caso Torresi: Laureati in giurisprudenza in Italia, ottengono una seconda laurea in
Spagna e la conseguente iscrizione all'albo degli avvocati di Tenerife senza esame di
Stato. Presentano domanda all'albo di Macerata chiedendo di beneficiare della
direttiva sulla libertà di circolazione ma, davanti al silenzio, investono la Corte di
giustizia di due questioni:
1. qualificazione come abusivo e non protetto dal diritto dell'UE il percorso dei
due → non c'è abuso di diritto perché la direttiva mira ad assicurare la
circolazione lOMoARcPSD|7567102
2. contrasto della direttiva in questione con il par.2 dell'art. 4 → difficoltà
nell'affermare che l'iscrizione all'albo degli avvocati che hanno ottenuto un
titolo professionale in un altro Stato membro possa considerarsi una minaccia
all'ordinamento giuridico italiano tale da compromettere l'identità nazionale
Di affermata tradizione sono i principi introdotti dall’art.5 TUE. Sancito il principio di
attribuzione, il par.1 della disposizione prevede: l’esercizio delle competenze
principi di sussidiarietà e proporzionalità
dell’Unione si fonda sui . Il par.3,
premesso che il principio di sussidiarietà si applica solo nei settori che non sono di
dispone che l’Unione stessa interviene soltanto se
competenza esclusiva dell’Unione,
e in quanto gli obiettivi dell’azione prevista non possono essere conseguiti in misura
sufficiente dagli Stati membri, né a livello centrale né a livello regionale e locale, ma
possono, a motivo della portata o degli effetti dell’azione in questione, essere
conseguiti meglio a livello di Unione.
sistema di federalismo cooperativo
La disposizione è indicativa di un . L’espressa
individuazione delle competenze concorrenti contribuisce a rispondere ai timori degli
Stati membri che avevano portato all’introduzione del principio in discorso. In virtù
del principio di proporzionalità il contenuto e la forma dell’azione dell’Unione si
limitano a quanto necessario per il conseguimento degli obiettivi dei Trattati.
è inserito un
L’importanza dei principi in questione è evidenziata dal fatto che
protocollo sull’applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità
motivato dal desiderio degli Stati membri di garantire che le decisioni siano prese il
più possibile vicino ai cittadini dell’Unione secondo quanto già indicato dall’art.1 TUE.
Concludendo sul principio di sussidiarietà si è rilevato che, dato il suo elevato grado di
indeterminatezza, le garanzie di procedimento finiscono per rivestire un ruolo
fondamentale. Si è anche sostenuto che la mera previsione del principio di
sussidiarietà induca cautela nelle istituzioni europee, e in primis nella Commissione,
facendone quasi un principio autoapplicativo.
In teoria il principio di sussidiarietà è applicabile anche alle scelte legislative circa
l’allocazione di competenze amministrative. La competenza di armonizzazione ex
art.144 TF
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