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Capitolo 7: Strumenti di cooperazione per l'esecuzione del diritto europeo

1. Introduzione.

L'espressione 'cooperazione amministrativa' indica un generale insieme dei principi, delle regole e degli strumenti che consentono a più amministrazioni di lavorare insieme per raggiungere risultati di interesse comune.

Nell'UE il fenomeno ha valenza costituzionale connesso con il processo d'integrazione: la realizzazione di un mercato comune e l'unificazione di altri ambiti hanno imposto al legislatore di individuare criteri di divisione del lavoro amministrativo, forme di collaborazione e coordinamento tra organi pubblici nazionali ed europei.

Inoltre, queste regole costituiscono la declinazione del più generale obbligo di leale cooperazione che grava sugli Stati membri.

Il titolo XXIV del TFUE è oggi dedicato a questo tema: l'art. 197, affermando che l'esecuzione effettiva del diritto europeo da parte...

La cooperazione tra gli Stati è essenziale al buon funzionamento dell'Unione ed è una questione di interesse comune. Le azioni europee dirette a migliorare le capacità amministrative degli Stati stessi rappresentano un'esplicita base costituzionale degli strumenti collaborativi stabiliti per l'attuazione del diritto dell'Unione.

In base al diritto derivato, la cooperazione avviene spesso attraverso relazioni giuridiche dirette tra apparati amministrativi di diversi ordinamenti; questi rapporti superano la personalità giuridica degli Stati e danno luogo a forme, variamente configurate, di integrazione funzionale e organizzativa.

Gli strumenti della collaborazione sono finalizzati ad assicurare la coerenza e l'efficienza di quelle attività esecutive che coinvolgono una pluralità di soggetti; garantiscono il controllo reciproco, la circolazione delle informazioni e l'instaurazione di un clima di fiducia tra le parti.

autorità pubbliche interessate. Essi hanno lo scopo di governare il pluralismo amministrativo, rendendolo compatibile con esigenze unitarie. Aiuta a sdrammatizzare la contrapposizione -> La prospettiva della cooperazione tra le due forme di attuazione del diritto europeo (diretta vs indiretta) e offre una visione più articolata del sistema: infatti nell'ordinamento vi sono settori in cui le attività di diversi soggetti pubblici sono talmente compenetrate tra loro da dare luogo a modelli operativi diversi dai due ora richiamati.

2. Cooperazione amministrativa nell'esecuzione indiretta e diretta del diritto europeo. Esecuzione indiretta. Quando gli Stati membri eseguono norme europee sotto la loro responsabilità spesso interagiscono con altre amministrazioni europee e nazionali. La Commissione ha il compito di vigilare sulla corretta applicazione, da parte degli Stati, del diritto dell'Unione potendo, in casi di sospetta violazione, avviare un apposito

procedimento giurisdizionale innanzi alla Corte di giustizia. A volte ha anche poteri di vigilanza amministrativa sulle attività degli Stati. Nonostante la Commissione ricopra una posizione di sovraordinazione, i suoi rapporti con le amministrazioni statali devono comunque essere improntati a spirito collaborativo. In alcuni casi le amministrazioni nazionali, oltre a operare sotto il controllo amministrativo della Commissione, hanno l'obbligo di rispettare atti di indirizzo emanati a livello europeo e le loro decisioni sono sottoposte ad approvazione della Commissione stessa, che può richiederne la modifica (es fondi strutturali e di investimento europei). L'esecuzione indiretta presuppone forme di collaborazione amministrativa di tipo paritetico (es acqua minerale). Esecuzione indiretta. All'estremo opposto, l'esecuzione delle norme europee ad opera della Commissione. Anche in questa ipotesi, sono spesso previste forme di cooperazione. L'art.291 prevede

che saranno indicate di seguito, la Commissione adotta le decisioni in base a unavotazione a maggioranza qualificata. Tuttavia, in alcuni casi, la Commissione puòdecidere di adottare una decisione all'unanimità. Inoltre, il regolamento 182/2011prevede che le decisioni adottate dalla Commissione nell'ambito della procedura dicomitato siano soggette a un controllo da parte del Parlamento europeo e delConsiglio. Questo controllo può portare alla modifica o all'annullamento delledecisioni adottate dalla Commissione. In conclusione, la procedura di comitologia èun meccanismo importante per garantire il coinvolgimento degli Stati membri nell'attività decisionale della Commissione e per garantire un controllo democratico sull'esecuzione delle politiche dell'Unione europea.

Sono oggi previste due forme di controllo:

Procedura di esamea) : si applica agli atti di esecuzione di portata generale e agli atti di esecuzione che riguardano programmi con implicazioni sostanziali sulla politica agricola comune, la politica comune della pesca, l'ambiente, la sicurezza, o la protezione della salute o la sicurezza delle persone, degli animali o delle piante. In queste ipotesi la Commissione, per emanare l'atto di esecuzione, deve ottenere il parere favorevole del comitato competente. Se il comitato esprime parere negativo, la Commissione non può procedere; qualora però ritenga che una misura di esecuzione sia comunque necessaria, il presidente, entro due mesi, può sottoporre al comitato stesso una versione modificata del progetto, oppure può rivolgersi, entro un mese, al comitato di appello per una nuova delibera. Se invece il comitato omette il parere, la Commissione, a seconda dei casi, può procedere ugualmente, salvo che

Il progetto riguarda determinate materie o che l'atto di base prescriva obbligatoriamente il parere o, ancora, che la maggioranza semplice del comitato abbia espresso voto contrario. In tutti questi casi la Commissione può rivolgersi al comitato di appello, oppure modificare la misura. È poi individuata una serie di regole particolari per l'adozione di atti di esecuzione in ipotesi eccezionali e per atti immediatamente applicabili; in queste evenienze la consultazione del comitato è successiva all'emanazione dell'atto. Da un punto di vista sostanziale, la procedura di esame si traduce nella partecipazione del singolo comitato al potere decisionale della Commissione; dà luogo a una forma peculiare di codecisione. Per il suo tramite, la Commissione stessa può avvalersi delle competenze tecniche degli Stati di cui altrimenti sarebbe priva.

b) Procedura consultiva: si applica quando non si debba ricorrere alla procedura di esame. Consiste in un

parere non vincolante del comitato che comunque la Commissione deve tenere nella massima considerazione. Attività amministrative, anche decisionali, sono svolte da agenzie europee. 3. Altre forme di esecuzione L'ordinamento europeo conosce molteplici forme di esecuzione del diritto europeo, difficilmente possono essere comprese nel binomio di esecuzione diretta/indiretta. Tra tutti tre modelli assumono particolare importanza. Esecuzione congiunta. tre fasi In queste normative il processo decisionale è articolato in: la prima a livello statale; la seconda multilaterale e coinvolge tutte le amministrazioni nazionali e la Commissione; la terza è eventuale e si svolge, in caso di arresto procedurale, innanzitutto la Commissione che agisce con l'assistenza di un comitato permanente e di esperti. ESEMPIO: in base alla direttiva 2001/18/CE chi intende immettere nel mercato prodotti contenenti OGM deve presentare una domanda di autorizzazione allo Stato membro in cui

È prevista la prima commercializzazione. Quest’ultimo deve trasmettere la relativa documentazione alla Commissione e alle autorità degli altri Stati.

Segue l’istruttoria condotta dall’amministrazione interpellata che deve predisporre una relazione di valutazione da inviare, anche questa, alla Commissione e alle altre autorità nazionali.

A questo punto si possono verificare tre evenienze:

  1. L’ufficio procedente conclude che il prodotto non può essere immesso; rigetta la domanda.
  2. L’ufficio procedente ritiene che il prodotto possa essere commercializzato e non vi sono obiezioni degli altri Stati o della Commissione. Rilascia allora l’autorizzazione.
  3. Uno Stato membro o la Commissione solleva un’obiezione circa la relazione di valutazione. Le autorità nazionali e la Commissione possono discutere il problema allo scopo di giungere a un accordo entro 120 giorni; in ipotesi di esito negativo, il procedimento si sposta.
innanzi alla Commissione stessa la quale adotta una decisione sulla domanda. Tale decisione deve essere eseguita dall'amministrazione nazionale procedente. Se uno stato ritiene che un prodotto già autorizzato presenti rischi per la salute umana o l'ambiente può limitarne temporaneamente la vendita o l'utilizzazione sul proprio territorio informandone gli altri Stati membri e la Commissione. La Commissione, a sua volta, nell'ambito del comitato permanente esamina la questione e prende le misure necessarie per confermare, modificare o abrogare il provvedimento nazionale. Un altro esempio di esecuzione congiunta è costituito dalla disciplina prodotti dell'autorizzazione decentrata all'immissione in commercio di farmaceutici. La normativa vigente prevede diverse modalità autorizzative. Analoghe complesse forme di collaborazione sono stabilite per le attività di vigilanza sui farmaci in caso di prodotti dannosi per la salute.

In sintesi, l'esecuzione congiunta presenta i seguenti caratteri:

  • Almeno in prima battuta, il potere decisionale spetta a un'amministrazione nazionale, la quale, per emanare un provvedimento favorevole per il privato, deve ottenere il consenso (anche tramite silenzio) delle altre amministrazioni interessate. Questo modello si fonda sul presupposto che gli apparati amministrativi coinvolti svolgano una funzione decisionale. In caso di mancato assenso è previsto lo spostamento della fase decisionale innanzi alla Commissione, che deve comunque agire in stretta collaborazione con le amministrazioni statali.
  • Esecuzione coordinata. Pur non prevedendo forme di codecisione, alcune norme, per assicurare l'esecuzione ottimale del diritto europeo, stabiliscono meccanismi stringenti di coordinamento tra le amministrazioni nazionali.

ESEMPIO: il regolamento 2006/2004 (cooperazione per la tutela dei consumatori) definisce le...

Dettagli
Publisher
A.A. 2020-2021
124 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/10 Diritto amministrativo

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher CriUniTn di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di diritto amministrativo europeo e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Trento o del prof Marchetti Barbara.