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GIURIDICHE SOGGETTIVE
IL PRINCIPIO DI LEGALITÀ E LA RISERVA DI LEGGE
Legalità, legittimità e legittimazione: una introduzione.
principio di legalità
Punto cruciale del diritto amministrativo è l’affermazione del :
da un lato come argine del potere esecutivo rispetto alle situazioni giuridiche dei singoli
dall’altro lato come definizione delle attribuzioni proprie del potere esecutivo (e con esso
dell’amministrazione pubblica), rispetto alle attribuzioni riservate dall’ordinamento al
potere legislativo e giudiziario
Nei rapporti tra cittadini e pubbliche amministrazioni, queste ultime possono esercitare
soltanto poteri che hanno fondamento nella legge che le istituisce, seguendo le
prescrizioni e perseguendo i fini che la legge impone.
L’effettività del principio di legalità è stata peraltro assicurata dal presidio di organi
legittimità
giurisdizionali titolari del potere di verificare la degli atti assunti dal potere
esecutivo, verificando che tali atti fossero stati assunti nel rispetto delle disposizioni di
legge o dei fini perseguiti dalla legge e nel rispetto dei limiti delle attribuzioni che la
legge stessa riconosce al potere esecutivo.
L’agire dei pubblici poteri (del potere esecutivo e del suo apparato), quindi, si fonda sulle
disposizioni di legge che, da un lato, definiscono la portata e i limiti delle attribuzioni di
tali poteri e, dall’altro, definiscono le regole e individuano i fini a cui è preordinato
l’esercizio concreto di tali poteri.
Il rapporto tra l’amministrazione e la legge è quindi uno dei pilastri fondanti su cui è
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edificato l’intero esercizio dei poteri delle pubbliche amministrazioni.
legittimazione
L’altro pilastro è quello della dei pubblici poteri. Sin dal primo Novecento,
la democrazia pone il popolo al centro della decisione sulla forma e sulla specie dell’unità
politica. Ma è con l’affermarsi delle costituzioni successive al secondo conflitto mondiale
principio di democraticità
che negli ordinamenti statali si è affermato il , come
fondamento stesso dell’ordinamento costituzionale. Questo principio postula la necessità
che la Costituzione e poi il potere legislativo ordinario siano legittimati sulla base della
volontà popolare. Le fonti del diritto amministrativo.
LEGGE E ATTI AVENTI FORZA DI LEGGE
Fonti del diritto UE. Trattati
Seguendo l’ordine della gerarchia delle fonti sovvengono in primo luogo i e le
altre fonti del diritto dell’Unione europea .
Gli altri atti normativi dell’unione sono indicati dall’art. 288 TFUE e sono:
regolamenti
direttive
decisioni
raccomandazioni
pareri
Le istituzioni dell’Unione europea possono adottare atti giuridici di questo tipo solo se i
principio di attribuzione,
Trattati conferiscono loro la dovuta competenza. Il su cui si fonda
la delimitazione delle competenze anche nell’Unione, è sancito dall’art. 5 TFUE. Esso
precisa la portata delle competenze dell’unione, suddividendole in tre categorie:
competenze esclusive, competenze concorrenti e competenze di sostegno, in base alle
quali l’Unione europea adotta misure a sostegno o a complemento delle politiche degli
Stati membri.
Trattati
I si trovano al vertice della gerarchia delle norme e sono considerati diritto
primario. A seguito dell’entrata in vigore del trattato di Lisbona (2009) lo stesso valore è
riconosciuto dalla Carta dei diritti fondamentali.
Regolamenti
I hanno portata generale, sono obbligatori in tutti i loro elementi e
direttamente applicabili. Essi devono essere pienamente rispettati dai destinatari.
I regolamenti sono direttamente applicabili in tutti gli Stati membri a partire dalla loro
entrata in vigore, senza necessità di recepimento nel diritto nazionale.
Direttive
Le vincolano lo Stato membro o gli Stati membri cui sono rivolte per quanto
riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la competenza degli organi nazionali
in merito alla forma e ai mezzi. Il legislatore nazionale deve adottare un atto di
recepimento, ossia una “misura nazionale di esecuzione” nel diritto interno che adatta la
legislazione nazionale rispetto agli obiettivi definiti nella direttiva. In sostanza, ai singoli
cittadini vengono attribuiti diritti e imposti obblighi solo una volta adottato l’atto di
recepimento.
In linea di principio, le direttive non sono direttamente applicabili. La Corte di giustizia ha
• statuito però che alcune disposizioni di una direttiva possono, in via eccezionale, produrre
effetti diretti in uno Stato membro senza che quest’ultimo abbia in precedenza adottato un
atto di recepimento se: 24
la direttiva non è stata recepita o è stata recepita in modo errato nell’ordinamento
• nazionale
se le disposizioni della direttiva sono incondizionate e sufficientemente chiare e precise
• se le disposizioni della direttiva conferiscono diritti ai singoli
• qualora sussistano tali presupposti, i singoli possono invocare le disposizioni della direttiva
• dinanzi alle autorità pubbliche.
Decisioni
Le sono obbligatorie in tutti i loro elementi. Se designano i destinatari (Stati
membri, persone fisiche o persone giuridiche), sono obbligatorie soltanto nei confronti di
essi e trattano situazioni specifiche a detti Stati membri o a dette persone. Il privato può
far valere diritti attribuiti mediante una decisione destinata a uno Stato membro solo se
quest’ultimo ha adottato un atto di recepimento.
Le decisioni possono essere direttamente applicabili alle stesse condizioni previste per le
• direttive.
Le fonti del diritto europeo, quindi, sono idonee sia a fondare attribuzioni amministrative
esclusive o concorrenti per le pubbliche amministrazioni nazionali, sia a definire e
vincolare l’agire delle pubbliche amministrazioni nazionali, offrendo sostanza al principio
di legalità nella sua duplice accezione.
La Costituzione, le leggi costituzionali e i principi.
Le previsioni della Carta costituzionale incidono nella definizione del principio di legalità
nell’amministrazione.
Costituzione
La , infatti, oltre ad enunciare in termini generali la valenza del principio di
democraticità legalità, imparzialità buon andamento
e dei principi di e delle pubbliche
amministrazioni, da un lato introduce un’articolata serie di riserve di legge (assolute e
relative) che precisano in modo dettagliato l’ambito e i limiti delle attribuzioni del potere
esecutivo rispetto all’area riservata al potere legislativo; dall’altro, individuano le
attribuzioni del potere esecutivo. competenze riservate alla legge
Quanto alle numerose materie e , la Costituzione assicura
materia di libertà personali o di prestazioni o diritti
al legislatore un’espressa riserva in
personali e patrimoniali. Analoga riserva di legge vale per l’organizzazione degli uffici e
per l’articolazione delle competenze delle pubbliche amministrazioni.
Le fonti di rango costituzionale, da un lato, segnano i confini invalicabili delle attribuzioni
delle pubbliche amministrazioni e, dall’altro, costituiscono il primo e più solenne
parametro di legittimità nell’esercizio quotidiano dei pubblici poteri.
È proprio grazie a tali parametri che la Corte costituzionale ha concorso a configurare
un vero e proprio Statuto costituzionale della pubblica amministrazione e della sua
azione, sia con riguardo alla legalità delle forme attraverso le quali si svolge l’esercizio
del potere, sia e soprattutto riguardo alla legalità sostanziale nell’esercizio dei poteri
amministrativi, in particolar modo dei poteri discrezionali. In questi termini si segnala in
particolare l’uso della clausola generale di ragionevolezza da parte della
giurisprudenza costituzionale come parametro di sintesi e misura ultima della legalità
sostanziale delle scelte amministrative.
Le leggi statali e regionali.
Storicamente, tuttavia, la portata garantistica del principio di legalità, e quella
legittimante del principio di democraticità, traggono principale alimento soprattutto nella
legislazione ordinaria. 25
La legge e gli altri atti aventi forza di legge costituiscono gli strumenti attraverso i quali si
legge
articola e si sostanzia il principio di legalità nell’agire dei pubblici poteri. Infatti, la
costituisce sia il fondamento primo nell’attribuzione del potere amministrativo e
nell’articolazione delle competenze amministrative, sia il binario lungo il quale si svolge
l’esercizio di tale potere. decreti legge decreti
Oltre alle leggi in senso formale, vanno considerati altresì i e i
legislativi cui la Costituzione riconosce forza e valore di legge.
Occorre inoltre considerare la previsione dell’art. 117 Cost., secondo cui la potestà
legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché
dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario. Il riferimento alla legge, quindi, vale
sia con riguardo alle leggi statali, sia alle leggi regionali, espressione dell’autonomia
regionale, nell’ambito delle competenze esclusive o concorrenti che la Costituzione
assegna alle Regioni.
In quanto manifestazione immediata e diretta della volontà popolare, la legge costituisce
il fondamento quasi “carismatico” della pretesa di obbedienza che essa richiede alle
pubbliche amministrazioni nell’esercizio del proprio potere.
Bisogna però osservare che negli ultimi decenni si assiste ad un significativo processo di
crisi della legge
“ ”, derivante dalla inevitabile necessità delle amministrazioni di
formulare scale di valori, preferenze e scelte politiche per definire la concreta fattispecie
precettiva caso per caso.
LA NORMAZIONE SECONDARIA
Le norme secondarie e il principio di legalità. norme di
All’esigenza di disciplina puntuale “oltre la legge” rispondono in primo luogo le
rango secondario , espressione dell’autonomia normativa delle stesse pubbliche
amministrazioni, a cominciare dal Governo.
L’insieme della normazione secondaria rispetto alla legge è molto ampio e raccoglie fonti
con caratteristiche molto diverse fra loro sotto il profilo:
Soggettivo: in ragione dei diversi soggetti e organi che le emanano
• oggettivo: in ragione del loro contenuto
• degli effetti: cioè, della loro capacità di vincolare in modo più o meno significativo l’agire
• dei destinatari delle medesime
Per trovare un minimo comune denominatore a questa ampia famiglia della
normazione secondaria si potr&a