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Una forte presa di posizione su questa teoria, da parte della Corte di Giustizia, vi è stata con la sentenza Melloni.
Analizziamo il caso. La Corte Costituzionale spagnola affermava che l'art. 53 della Carta permetteva ad uno Stato membro di proteggere i propri diritti fondamentali riconosciuti nella Costituzione quando questa protezione risultava essere più elevata di quella della Carae quindi, in pratica, si opponeva alla applicazione dei diritti della UE.
La Corte di Giustizia risponde che tale interpretazione non può essere accolta perché lesiva del principio del primato della UE poiché siffatto orientamento permetterebbe ad uno Stato membro di ostacolare l'applicazione di atti comunitari conformi alla Carta sulla base che questi atti non rispetterebbe i diritti sanciti e garantiti dalla Costituzione dello Stato.
Segue: dal primo rinvio pregiudiziale della nostra Corte Costituzionale alla Corte di giustizia UE, alla saga Taricco.
Costituzionale si è sempre astenuta a rinviare le sentenze alla Corte di giustizia ed aveva apertamente affermato che nella Corte Costituzionale non vi è quella giurisprudenza nazionale poiché non è inclusa fra gli organi giudiziari ordinari especiali e che ci sono molte e profonde differenze tra i compiti della prima e quelli consolidati dei secondi. Per questo motivo le varie ordinanze di rinvio sono di rilevanza storica:
- 103/2008. Il valore di questo rinvio non è svalutato dal fatto che sia nato in giudizio in via principale (= la Corte era l'unica che poteva sollevare la questione alla Corte di giustizia). Ed è qui che si afferma ciò che abbiamo detto nel paragrafo precedente.
- 20/2013. In questo caso il rinvio è avvenuto in via incidentale: la Corte ha affermato la sua natura di giurisdizione nazionale, ha sospeso il giudizio e rinviato la questione alla Corte di Giustizia.
- 24/2017. È della Saga Taricco, esattamente la
Taricco I. La Corte dimostra e conferma di voler aprire e mantenere un dialogo diretto con la Corte di Giustizia. 4. 42/2017. È la Taricco II. La Corte di Giustizia conferma che l'art. 325 (TFUE) impone al giudice nazionale di disapplicare le norme interne sulla prescrizione almeno che tale disapplicazione non violi il principio di legalità dei reati e delle pene a causa dell'insufficiente determinazione della legge applicabile. 11. (Segue) La più recente fase della giurisprudenza costituzionale. Ed ora analizziamo cosa è accaduto nella fase più recente dalla giurisprudenza costituzionale. Analizziamo le pronunce della Corte e notiamo subito come le prime possono essere definite "sovraniste". 1. Sentenza 2269/2017. "La violazione dei diritti delle persone rendono necessario l'intervento della Corte e questa giudicherà secondo i propri parametri interni ed eventualmente di quelli europei secondo l'ordine appropriato."
anche al fine di assicurare che idiritti garantiti dalla Carta di Nizza siano conformi alla Costituzione”.Si nota che un tentativo di accentrare su di sé il controllo e la protezione deidiritti fondamentali anche se la fonte è la Corte della UE.Tale sentenza attribuisce alla Corte di Giustizia una affermazione che è in realtàsoltanto sua.
2. Sentenza 20/2019.In questo caso la Corte afferma che essa contribuisce per la propria parte allaidentificazione di quelle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri: talitradizioni devono essere identificate dalla Corte di Lussemburgo perché solocosì tali tradizioni possono divenire patrimonio costituzionale europeo.
3. Sentenza 63/2019.Si conferma che spetta alla Corte il controllo dei diritti fondamentali anche se lafonte di questi diritti è la Carta di Nizza. Essa afferma che la Corte non puòesaminare le questioni di legittimità costituzionale sollevate con un
riferimentosia ai parametri interni sia a parametri esterni che sono le norme presenti nella Carta. In questa sentenza si specifica che il giudice comune può effettuare il rinvio alla Corte di Giustizia anche dopo il giudizio della Corte e quindi può non applicare le norme nazionali in contrasto con il contenuto della Carta: i giudici comunipossono rinviare i giudici direttamente ed immediatamente Corte di Giustizia ed anche quelli che abbiano oggetto questioni che riguardano il contrasto con i diritti fondamentali. 4. Sentenza 117/2019, in questa sentenza compie un passo avanti verso il dialogo costruttivo con la Corte di Giustizia. La Corte dovrà valutare se la disposizione violi le garanzie sia della Costituzione sia della Carta di Nizza: potrà rinviare alla Corte di Giustizia nel momento in cui risulti necessario chiarire il significato e gli effetti delle norme della Carta. Ad un esito positivo della Corte di Giustizia, la Corte Costituzionale potràderivarne l'illegittimità costituzionale e dichiararla illegittima così da rimuoverla dall'ordinamento con efficacia erga omnes. La sentenza precisa che i giudici comuni possono sottoporre la stessa disciplina ai giudici della Corte di Giustizia anche al termine del procedimento incidentale di illegittimità costituzionale. C'è sempre il dovere di non applicare, al caso concreto, la norma nazionale in contrasto con i principi della Carta. Capitolo VII La gestione e lo scambio di dati del settore pubblico nel contesto dell'UE. 1. Cenni sulla rilevanza dello scambio di informazioni tra le amministrazioni dell'UE. La direttiva 2019/1024/UE ha aggiornato il concetto di data e conferma la inarrestabile trasformazione in atto in tutti gli Stati membri. Il considerando 11 afferma che l'evoluzione delle società verso una basata su dati incide nella vita di ogni cittadino perché permette loro di ottenere scoprire nuove vie per acquisire emantenere nuove conoscenze. La diffusione delle ICT (tecnologie della comunicazione e dell'informazione) produce uno scambio di dati ineguagliabile nel tempo. È proprio il considerando 8 che afferma che il settore pubblico degli Stati membri raccoglie, produce, riproduce e diffonde molte informazioni nei più svariati campi come es. sociale, politico, economico, giuridico, geografico, meteorologico, etc.
L'uso delle ICT permette, quindi, di ottenere più trasparenza, di far nascere nuovi modi di acquisizione di informazioni e permette di migliorare i dati raccolti attraverso l'analisi dei dati stessi.
Un carattere dei dati digitali è la velocità e l'efficienza: queste permettono di creare collegamenti tra enti in modo da far interscambiare i dati in modo istantaneo cosa che può incidere positivamente sul procedimento amministrativo e nella fase istruttoria. Più è veloce questo scambio e più agevole sarà.
L'interconnessione tra i diversi enti pubblici. Questa capacità di scambiare i dati in tempo reale va a vantaggio dei singoli, delle imprese e della amministrazione perché può essere conseguito un efficiente trattamento delle informazioni utili alle fasi procedimentali (= miglioramento dell'efficienza dell'azione amministrativa).
Si deve tener presente, inoltre, che le informazioni che si ricavano da un insieme di dati sono più importanti di quelle che si potrebbero ricavare dai singoli e ciò è confermato dalla nostra Corte di Cassazione la quale afferma che colui che compia operazioni di trattamenti di tali informazioni possa ricavare ulteriori informazioni che si rivelino un valore aggiuntivo informativo che non potrebbe essere ricavabile dai singoli dati.
2. La differenza tra il concetto di dato e quello di informazione. Il concetto di dato si differenzia da quello di informazione e per definirli ci rifacciamo al vocabolario ISO
(International Organization for Standardization) il quale definisce:Il dato come rappresentazione reinterpretabile di informazioni in modo formalizzato, idoneo alla loro comunicazione, interpretazione od elaborazione.L'informazione è, invece, il frutto della reinterpretazione del dato quindi i dati diventano informazioni solo nel momento in cui sono interpretati (Appunto) dall'essere umano o da un'intelligenza artificiale.Il dato è, ancora, un bene immateriale che può essere immagazzinato, duplicato, redistribuito ed utilizzato più volte da uno o più soggetti allo scopo di estrarne e carpirne il contenuto senza l'utilizzo da parte di un soggetto ne comprometta l'uso e la fruizione da parte di un altro.Simile al dato è il documento elettronico: esso è un qualsiasi contenuto conservato in forma elettronica (registrazione sonora, visiva, audiovisiva o testo), sono beni immateriali nei quali sono presente delleInformazioni le quali possono essere, anche queste, estratte solo attraverso l'interpretazione di un essere umano o di un'intelligenza artificiale. Questi documenti sono elaborati in bit (= serie di dati) e quindi può essere ben assimilabile al dato: ciò è confermato dal decreto legislativo 82/2005 che parifica gli stessi qualificandoli come informazione primaria ed originale.
La nozione di open data e di dati leggibili meccanicamente. Una importante categoria di dati è quella degli open data o dati di tipo aperti. Secondo il 16esimo considerando della Direttiva ISP si definiscono tali i dati che possono esser utilizzati, riutilizzati e condivisi liberamente da chiunque e per qualsiasi finalità poiché la modalità di accesso ai dati consente a tutti di accedervi e permette il loro libero riutilizzo senza vincoli di natura legale, tecnica o finanziaria. La direttiva in questione non fornisce una definizione riferita agli open data.
Possiamo ricavarne il significato da tutta una serie di nozioni legate a questo concetto:
Licenza standard (art. 2, par. 1, n.15).
Essa deve contenere una serie di condizioni di riutilizzo in formato digitale di preferenza compatibili con le licenze pubbliche standardizzate disponibili online. Questa è una caratteristica degli open data che consiste nel possibile riutilizzo del dato senza alcuna restrizione e quindi, in pratica, il soggetto che lo rilascia rinuncia ai diritti di privativa che potrebbe vantare su questi dati (es. diritto d'autore).
Concetto di formato aperto (art. 2, par. 1, n. 14).
È un formato di file indipendente dalla piattaforma e messo a disposizione del pubblico senza restrizioni che possano impedire il riutilizzo dei documenti. Questo concetto ci permette di dire che affinché i dati possano essere disponibili è necessario che siano in formato aperto quindi presentati in formati che consentano un libero e pieno accesso ai dati.