LE LEGGI PROVVEDIMENTO.
Si tratta di leggi statali e regionali prive dei caratteri della generalità e astrattezza . la
Costituzione non contiene un principio di riserva dell’amministrazione che metta al riparo il
potere esecutivo da invasioni di campo ad opera del legislatore.
I REGOLAMENTI GOVERNATIVI.
La legge costituzionale 3/2001 ha introdotto il principio del PARALLELISMO TRA
COMPETENZA LEGISLATIVA E COMPETENZA REGOLAMENTARE dello Stato. Lo Stato è
cioè titolare di un potere regolamentare esclusivamente nelle materie che l’art 117 attribuisce
alla sua competenza legislativa esclusiva. Tale potere può essere delegato alle Regioni.
5 tipi di regolamenti:
- ESECUTIVI pongono norme di dettaglio necessarie per l’applicazione concreta di una
legge.
- PER L’ATTUAZIONE E L’INTEGRAZIONE possono essere emanati nelle materie non
coperte da riserva di legge assoluta nei casi in cui la legge si limiti ad individuare i
principi generali della materia e autorizzi espressamente il governo a porre la
disciplina in dettaglio.
- Cd INDIPENDENTI intervengono nelle materie non soggette a riserva di legge la
dove manchi una disciplina di rango primario.
- Di ORGANIZZAZIONE disciplinano l’organizzazione e il funzionamento delle PA
secondo le disposizioni dettate dalla legge.
- DELEGATI o AUTORIZZATI sono previsti nelle materie non coperte da riserva
assoluta di legge ed attuano la cd delegificazione. Sostituiscono, cioè, la disciplina
posta da una fonte primaria con una disciplina posta da una fonte secondaria .
CENNI ALLE FONTI NORMATIVE REGIONALI, DEGLI ENTI LOCALI E DI ALTRI ENTI
PUBBLICI.
La Costituzione indica 3 fonti normative REGIONALI: gli statuti, le leggi e i regolamenti.
Lo STATUTO delle regioni ordinarie determina la forma di governo e i principi fondamentali di
organizzazione e funzionamento. Lo statuto delle regioni speciali è approvato con legge
costituzionale.
Le LEGGI REGIONALI sono approvate dal Consiglio regionale e promulgate dal Presidente
nelle materie attribuite dall’art 117 alla competenza CONCORRENTE e RESIDUALE.
In base al PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETA’ (art 118) che presiede all’allocazione delle
funzioni amministrative dal basso verso l’alto tra i vari livelli di governo, ove una funzione
richieda di essere esercitata in modo unitario a livello statale, anche la funzione legislativa
viene ATTRATTA nell’ambito di competenza statale. (Corte Costituzionale, sentenza
303/2003 che ha posto il principio della chiamata in sussidiarietà).
I REGOLAMENTI REGIONALI sono adottati dalla Giunta regionale e possono essere
emanati, secondo il principio del parallelismo tra funzioni legislative e funzioni regolamentari,
nelle materie attribuite alla competenza legislativa concorrente e residuale delle regioni.
Le fonti normative di Comuni, Provincie e città metropolitane sono gli STATUTI e i
REGOLAMENTI.
Capitolo 3
IL RAPPORTO GIURIDICO AMMINISTRATIVO.
LE FUNZIONI E L’ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA.
Funzione di amministrazione attiva. Essa consiste nell’esercizio, attraverso moduli
procedimentali, dei poteri amministrativi attribuiti dalla legge ad apparati pubblici al fine di
curare, nella concretezza dei rapporti giuridici con soggetti privati, l’interesse pubblico.
Quanto alle funzioni amministrative, va precisato che il termine funzione ha una molteplicità
di significati. Per FUNZIONI AMMINISTRATIVE si intendono i compiti che la legge individua
come propri di un determinato apparato amministrativo, in coerenza con la finalità ad esso
affidata. L’apparato è tenuto ad esercitarle per la cura in concreto dell’interesse pubblico. In
relazione ad esse, la legge conferisce agli apparati amministrativi i poteri necessari
(attribuzioni) e distribuisce la titolarità di questi ultimi tra gli organi che compongono
l’apparato (competenze).
L’ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA. L’esercizio delle funzioni amministrative comporta lo
svolgimento da parte dell’apparato pubblico di una varietà di attività materiali e giuridiche.
Emerge qui la nozione di ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA: insieme delle operazioni,
comportamenti e decisioni posti in essere o assunti da una PA nell’esercizio di funzioni
affidate ad essa da una legge.
L’attività amministrativa è rivolta a uno scopo o fine pubblico, cioè alla cura di un interesse
pubblico e, per questo, anch’essa è dotata del carattere della DOVEROSITA’. Il mancato
esercizio dell’attività può essere fonte di responsabilità.
Sotto il profilo giuridico, l’attività amministrativa assume una rilevanza autonoma rispetto a
quella dell’atto o provvedimento amministrativo. Essa si presta a qualificazioni che
consentono di valutare in modo globale e unitario l’operato delle singole amministrazioni sia
in termini di legalità, sia di efficienza, efficacia ed economicità.
La giurisprudenza tende a ritenere che l’amministrazione svolge attività amministrativa non
solo quando esercita pubbliche funzioni e poteri autoritativi, ma anche quando, nei limiti
consentiti dall’ordinamento, persegue le proprie finalità istituzionali mediante un’attività
disciplinata in tutto o in parte dal DIRITTO PRIVATO.
IL POTERE, IL PROVVEDIMENTO, IL PROCEDIMENTO.
L’attività amministrativa può esprimersi nell’adozione di atti o provvedimenti amministrativi
che sono la manifestazione e la concretizzazione dei poteri amministrativi previsti dalla
legge.
IL POTERE. I poteri amministrativi conferiscono agli apparati che ne assumono la titolarità
una capacità giuridica speciale di diritto pubblico che si concretizza nell’emanazione di
provvedimenti produttivi di effetti giuridici nella sfera dei destinatari.
Va posta la distinzione fra POTERE IN ASTRATTO e POTERE IN CONCRETO. La legge
definisce glli elementi costitutivi di ciascun potere (potere in astratto). Potere in concreto
quando provvede alla cura dell’interesse pubblico.
L’ATTO E IL PROVVEDIMENTO. Nell’ordinamento italiano manca una definizione di atto o
provvedimento amministrativo.
La PA agisce di regola secondo le norme del diritto privato nell’adozione di atti di NATURA
NON AUTORITATIVA. L’art 3 l 241/90 stabilisce che ogni provvedimento amministrativo deve
essere motivato. L’art 7 prevede che l’avvio del procedimento deve essere comunicato ai
soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, e
l’art 21 bis specifica che il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati acquista
efficacia nei confronti di ciascun destinatario con la comunicazione allo stesso effettuata.
Queste disposizioni richiamano implicitamente un’altra caratteristica dei provvedimenti:
l’AUTORITARIETA’ (o IMPERATIVITA’), intesa come attitudine a determinare in modo
unilaterale la produzione degli effetti giuridici nei confronti dei terzi.
Infine, l’art 2 pone in capo all’amministrazione il dovere di concludere il procedimento avviato
in seguito a un’istanza o domanda presentata alla PA da un privato oppure d’ufficio, cioè per
iniziativa della PA, mediante l’adozione di un provvedimento espresso.
Costituiscono ATTI amministrativi es quelli endoprocedimentali, come i pareri, le valutazioni
tecniche, le proposte, le intimazioni, oppure le certificazioni che spesso hanno una funzione
strumentale o accessoria al provvedimento amministrativo.
IL PROCEDIMENTO. Sequenza di operazioni e di atti strumentali all’emanazione di un
provvedimento amministrativo produttivo degli effetti giuridici tipici nei rapporti esterni.
(insieme di atti e comportamenti che portano a scegliere la PA).
IL RAPPORTO GIURIDICO AMMINISTRATIVO.
I rapporti giuridici interprivati vengono riconosciuti partendo dalla coppia DIRITTO
SOGGETTIVO- OBBLIGO, i cui termini si imputano rispettivamente al soggetto attivo e
passivo del rapporto.
È il rapporto che intercorre tra la PA che esercita un potere e il soggetto privato titolare di un
interesse legittimo. In una concezione più moderna: relazione giuridica bilaterale.
Il DIRITTO SOGGETTIVO consiste in un potere di agire riconosciuto e garantito
dall’ordinamento giuridico, per soddisfare un proprio interesse. Alla titolarità del diritto
soggettivo corrisponde, in capo al soggetto passivo del rapporto giuridico, a seconda dei
casi: un dovere generico e negativo di astensione, cioè di non interferire o turbare l’esercizio
del diritto (diritti assoluti, come i diritti reali e della personalità); oppure un vero e proprio
obbligo giuridico, cioè i dovere specifico e positivo di porre in essere un determinato
comportamento o attività (prestazione) a favore di un titolare del diritto (es diritto di credito),
cui corrisponde dal lato del soggetto attivo una pretesa, cioè il potere di esigere una
prestazione.
Situazione giuridica soggettiva attiva, la POTESTA’, che, a differenza di quanto accade per il
diritto soggettivo, è attribuita al singolo soggetto per il soddisfacimento, anziché di un
interesse proprio, di un interesse altrui.
Una particolare categoria di diritti soggettivi è costituita dal DIRITTO POTESTANTIVO, che
consiste nel potere di produrre un effetto giuridico con una propria manifestazione unilaterale
di volontà. Ciò sul presupposto di una prevalenza attribuita dalla norma all’interesse del
titolar del potere rispetto a quello del soggetto che subisce una modificazione della propria
sfera giuridica. Esempi: diritto di recesso, diritto di prelazione, diritto di riscatto nella
compravendita.
La produzione degli effetti giuridici segue usualmente lo schema NORMA- FATTO-
EFFETTO GIURIDICO. La norma individua in termini astratti gli elementi della fattispecie e
l’effetto giuridico che ad essa si ricollega, ponendo direttamente essa stessa la disciplina
degli interessi in conflitto in relazione ad un determinato bene. (es fatto illecito, dal quale
consegue, come effetto giuridico, il risarcimento del danno)
Il diritto conosce anche un’altra tecnica di produzione degli effetti che segue lo schema
NORMA- FATTO- POTERE- EFFETTO GIURIDICO. Tra il fatto e l’effetto giuridico si
interpone il potere, e il titolare di quest’ultimo è pienamente libero di decidere se provocare
con una propria manifestazione di volontà l’effetto giuridico tipizzato dalla norma (potere
sull’AN)
I DIRITTI POTESTANTIVI STRAGIUDIZIALI: la produzione dell’effetto giuridico tipico
discende in modo diretto dalla manifestazione di volontà del titolare del potere.
I DIRITTI POTESTANTIVI A NECESSARIO ESERCIZIO GIUDIZIALE: il prodursi dell’effetto
giuridico tipico presuppone un previo accertamen
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