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A. giudici ordinari del contenzioso amministrativo

B. giudici speciali del contenzioso amministrativo (speciali perche’ muniti di competenza piu’ ristretta”

contabilita’ pubblica alla Corte dei Conti e pensioni al Consiglio di Stato)

C. giudice ordinario (proprieta’, imposte dirette, contratti della PA diversi da quelli rimessi alla

cognizione dei giudici ordinari del contenzioso amministrativo)

→ la somma delle competenze non esauriva l’ambito delle controversie suscettibili di insorgere tra privato

e PA

→ residua la cd amministrazione economica = attivita’ amministrativa non disciplinata da norme di

legge/regolarmento o rimessa a valutazioni (discrezionali o tecniche) dell’amministrazione

→ cittadino non aveva altra tutela al di fuori di quella concessa dalla stessa amminsitrazione, alla quale

poteva rivolgersi con i ricorsi in via amministrativa

3 - La legge abolitiva del contenzioso amministrativo.

Scelta tra

- mantenimento del sistema contenzioso amministrativo

devoluzione al giudice ordinario delle controversie in cui fosse parte una PA

→ L 20 marzo 1865 n. 2248 = abolizione tribunali speciali investiti della giurisdizione del contenzioso

amministrativo in materia civile e penale (art 1)

→ riparto tra giurisdizione ordinaria ed autorita’ amministrativa → criterio di delimitazione della

giurisdizione ordinaria = diritto civile o politico

○ art 2 = devolute alla giurisdizione ordinaria tutte le cause per contravvenzione e tutte le materie

nelle quali si faccia questione di un diritto civile o politico

→ sufficiente che la questione astrattamente considerata sia configurabile in termini di diritto

soggettivo perche’ si abbia giurisdizione del giudice ordinario

○ art 3 = gli affari non compresi nell’articolo precedente saranno attribuiti alle autorita’ amministrative

→ ammesse le osservazioni scritte delle parti interessate, provvedono con decreti motivati previo

parere dei consiglio amministrativi stabiliti dalla legge per i diversi casi

→ contro tali decreti (scritti in calce del parere motivato) e’ ammesso il ricorso in via gerarchica in

conformita’ delle leggi amministrative

Natura amministrativa degli organi del contenzioso non era pacifica → diffuso il convincimento che questi

organi (organi amministrativi, giudici speciali) fossero incompatibili con l’idea dello Stato di diritto, ossia

con l’idea che lo Stato e’ soggetto al diritto e deve essere sottoposto alla giurisdizione del medesimo

giudice che e’ chiamato a decidere le controversie fra privati

Combinazione artt 2 e 3

A. dove c’e’ un diritto soggettivo da difendere = garanzia del diritto obiettivo e’ data dalla funzione

giurisdizionale

B. dove non c’e’ un diritto soggettivo = garanzia del diritto obiettivo e’ data dal beneplacito delle

supreme podesta’ amministrative

→ in conformita’ con la legge → giustificazione delle deliberazioni con motivazioni

Obiezione → ad ancorare la giurisdizione del giudice ordinario al diritto soggettivo, rimangono prive di

protezione situazioni soggettive che invece ricevevano protezione presso i tribunali del contezioso (la cui

giurisdizione era definita per materia, a prescindere dalla situazione soggettiva fatta valere)

Si distinguono

A. diritti

B. interessi = quando si contesti

1. merito

2. opportunita’

3. giustizia di un provvedimento preso da Governo/amministrazione discrezionalmente

→ art 3 (“affari non compresi”) assicura al cittadino un’efficiente (anche se non esaustiva) tutela

amministrativa

diritto al contraddittorio = “deduzioni e osservazioni in iscritto delle parti interessate”

✓ generalizzazione della funzione consultiva affidata a organi collegiali = “previo parere dei consigli

✓ amministrativi”

obbligo di motivazione = “decreti motivati e parere ugualmente motivato”

✓ ricorso gerarchico

Progetto rimasto inattuato per oltre un secolo → L 241/90 da’ un concreto sviluppo a questi principi

(soprattutto contraddittorio e motivazione)

4 - La separazione dei poteri e i suoi riflessi sulla giurisdizione ordinaria contro la pubblica

amministrazione.

Regno di Sardegna → organi del contenzioso amministrativo (secondo la giurisprudenza) non potevano

revocare gli atti amministrativi

→ garanzia a favore dell’amministrazione viene riprodotta nell’art 4.2 della legge cont. = atto

amministrativo non potra’ essere revocato o modificato se non dietro ricorso alle autorita’ amministrative

competenti, le quali si conformeranno al giudicato dei tribunali in quanto riguarda il caso deciso

→ anche se i tribunali del contenzioso avessero potuto togliere di mezzo atti amministrativi, tale facolta’

sarebbe stata inconcepibile per un giudice ordinario

→ la disposizione che stabilisce il divieto in questione discende dall’abolizione della giurisdizione

amministrativa e dalla necessaria indipendenza del potere esecutivo rispetto al giudiziario

→ convinzione universale che la legge non avrebbe potuto attribuire al magistrato il diritto di riformare o

modificare la’tto senza investirlo di un uffizio di amministrazione attiva

→ occorreva impedire che l’autorita’ giudiziaria prendesse occasione dall’esercizio del suo ufficio (di

dichiarare e proteggere il diritto individuale) per esercitare la funzione amministrativa di reggere gli

interessi pubblici quasi per continenza di causa

Alla base della regola ex art 4 c’e’ una rigida concezione del principio della separazione dei poteri, che

verrebbe leso se un giudice potesse annullare un atto della PA = il potere esecutivo non sarebbe

separato dal potere giudiziario

5 - Gli artt 4 e 5 della legge abolitiva.

Poteri del giudice ordinario nei riguardi della PA

○ art 4.1 = quando la contestazione cade sopra un diritto che si pretende leso da un atto

dell’autorita’ amministrativa, i tribunali si limiteranno a conoscere degli effetti dell’atto in relazione

all’oggetto dedotto in giudizio

○ art 5 = le autorita’ giudiziarie applicheranno gli atti amministrativi e i regolamenti generali e locali in

quanto siano conformi alle leggi

→ il caso in cui l’attore agisca assumendo di essere stato leso in un suo diritto da un atto dell’autorita’

amministrativa viene distinto da ogni altro caso

→ esulano dalla previsione ex 4.1 l’ipotesi che

● la controversia non riguardi un atto amministrativo

● l’atto amministrativo venga in rilievo non come fatto lesivo del diritto, ma come fatto costitutivo del

diritto

● l’atto amministrativo venga in rilievo in via incidentale anziche’ formare oggetto di attacco diretto

Quando c’e’ di mezzo un atto amministrativo (contestato come lesivo di un diritto o invocato come

costitutivo di un diritto) il giudice lo

○ applichera’ = se conforme alla legge

○ disapplichera’ = si difforme

→ si nega all’amministrazione il potere di sacrificare il diritto o ad altri la possibilita’ di far valere

l’atto come titolo

→ quando l’atto e’ contestato come lesivo, il giudice si limita a conoscere gli effetti dell’atto in relazione

all’oggetto dedotto in giudizio → formula con cui la legge ribadisce i principi in tema di limitazione

soggettiva e oggettiva del giudicato che sono validi in qualunque processo civile

→ conoscere gli effetti dell’atto (4) e applicarlo o disapplicarlo (5) sono operazioni mentali che poggiano

su un giudizio di legittimita’/illegittimita’

→ giudice

● non puo’

revocare l’atto amministrativo

➢ modificare l’atto amministrativo

➢ annullare l’atto amministrativo

● puo’ (e deve) accertarne la legittimita’ → su questo accertamento si forma il giudicato al quale

l’autorita’ amministrativa e’ tenuta a conformarsi, revocando o modificando l’atto dichiarato

illegittimo, anche se il privato non dispone di alcun rimedio per costringerla a farlo

Art 5 → interpretazione controversa

→ si discute se l’atto possa essere disapplicato in malam partem o se la disapplicazione possa essere

disposta solo a protezione del privato

→ art 5 contiene la prima enunciazione del principio di legalita’ = nel contrasto tra regolamento e legge o

atto amministrativo e legge, il giudice e’ tenuto ad osservare la legge, disapplicando il R/AA che vi

contrasti

Art 4 (e in parte il 5) presuppone che vi sia un atto amministrativo

→ la legge abolitivo non prevede nulla in ordine ai poteri del giudice per i casi in cui manchi un atto

amministrativo (casi ai quali fa riferimento l’art 2 quando ammette la possibilita’ che nessun atto

amministrativo sia stato adottato)

→ in base a tale clausola la presenza del provvedimento e’ solo eventuale

→ silenzio circa i poteri del giudice e’ stato sempre interpretato nel senso che vanno applicate le regole

generali = giudice dispone degli stessi poteri di cui dispone nelle controversie fra privati

→ non e’ l’appartenenza dell’agente ad una PA che sta a base delle limitazioni ex art 4, ma il fatto che

egli abbia agito mediante un provvedimento amministrativo

→ quando c’e’ un provvedimento, il giudice non puo’ emettere contro la PA

○ sentenze costitutive (annullamento dell’atto)

○ sentenze di condanna a un facere che implichi l’esercizio di una pubblica funzione

→ quando non c’e’ un provvedimento, il giudice puo’ emettere tutte le specie di sentenze che sono

ammesse nelle controversie fra privati:

○ sentenze dichiarative o di mero accertamento

○ sentenze costitutive

○ sentenze di condanna

6 - L’interpretazione della giurisprudenza.

Dopo l’entrata in vigore della legge abolitiva del contenzioso → sottoposta a interpretazioni riduttive che

ne circoscrivono l’applicazione con l’aggiunta di ulteriori limiti (oltre art 4)

Art 2 = devolve al giudice ordinario tutte le materie nelle quali si faccia questione di un diritto civile o

​ ​ ​

politico comunque vi possa essere interessata la pubblica amministrazione e ancorche’​ siano emanati

provvedimenti del potere esecutivo o dell’autorita’ amministrativa

→ principio = e’ irrilevante ai fini della giurisdizione del giudice ordinario

che l’amministrazione agisca in regime di diritto pubblico o privato → il diritto del privato resta

➢ diritto, comunque la PA possa essere interessata alla controversia

che la PA abbia emanato o meno un provvedimento amministrativo

Giurisprudenza civile (dietro suggerimento dell’Avvocatura dello Stato, organo istituzionalmente preposto

alla difesa dei ministeri in gi

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A.A. 2016-2017
105 pagine
10 download
SSD Scienze giuridiche IUS/10 Diritto amministrativo

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher studentunitn di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto amministrativo e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Trento o del prof Marchetti Barbara.