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A. giudici ordinari del contenzioso amministrativo
B. giudici speciali del contenzioso amministrativo (speciali perche’ muniti di competenza piu’ ristretta”
contabilita’ pubblica alla Corte dei Conti e pensioni al Consiglio di Stato)
C. giudice ordinario (proprieta’, imposte dirette, contratti della PA diversi da quelli rimessi alla
cognizione dei giudici ordinari del contenzioso amministrativo)
→ la somma delle competenze non esauriva l’ambito delle controversie suscettibili di insorgere tra privato
e PA
→ residua la cd amministrazione economica = attivita’ amministrativa non disciplinata da norme di
legge/regolarmento o rimessa a valutazioni (discrezionali o tecniche) dell’amministrazione
→ cittadino non aveva altra tutela al di fuori di quella concessa dalla stessa amminsitrazione, alla quale
poteva rivolgersi con i ricorsi in via amministrativa
3 - La legge abolitiva del contenzioso amministrativo.
Scelta tra
- mantenimento del sistema contenzioso amministrativo
devoluzione al giudice ordinario delle controversie in cui fosse parte una PA
✓
→ L 20 marzo 1865 n. 2248 = abolizione tribunali speciali investiti della giurisdizione del contenzioso
amministrativo in materia civile e penale (art 1)
→ riparto tra giurisdizione ordinaria ed autorita’ amministrativa → criterio di delimitazione della
giurisdizione ordinaria = diritto civile o politico
○ art 2 = devolute alla giurisdizione ordinaria tutte le cause per contravvenzione e tutte le materie
nelle quali si faccia questione di un diritto civile o politico
→ sufficiente che la questione astrattamente considerata sia configurabile in termini di diritto
soggettivo perche’ si abbia giurisdizione del giudice ordinario
○ art 3 = gli affari non compresi nell’articolo precedente saranno attribuiti alle autorita’ amministrative
→ ammesse le osservazioni scritte delle parti interessate, provvedono con decreti motivati previo
parere dei consiglio amministrativi stabiliti dalla legge per i diversi casi
→ contro tali decreti (scritti in calce del parere motivato) e’ ammesso il ricorso in via gerarchica in
conformita’ delle leggi amministrative
Natura amministrativa degli organi del contenzioso non era pacifica → diffuso il convincimento che questi
organi (organi amministrativi, giudici speciali) fossero incompatibili con l’idea dello Stato di diritto, ossia
con l’idea che lo Stato e’ soggetto al diritto e deve essere sottoposto alla giurisdizione del medesimo
giudice che e’ chiamato a decidere le controversie fra privati
Combinazione artt 2 e 3
A. dove c’e’ un diritto soggettivo da difendere = garanzia del diritto obiettivo e’ data dalla funzione
giurisdizionale
B. dove non c’e’ un diritto soggettivo = garanzia del diritto obiettivo e’ data dal beneplacito delle
supreme podesta’ amministrative
→ in conformita’ con la legge → giustificazione delle deliberazioni con motivazioni
Obiezione → ad ancorare la giurisdizione del giudice ordinario al diritto soggettivo, rimangono prive di
protezione situazioni soggettive che invece ricevevano protezione presso i tribunali del contezioso (la cui
giurisdizione era definita per materia, a prescindere dalla situazione soggettiva fatta valere)
Si distinguono
A. diritti
B. interessi = quando si contesti
1. merito
2. opportunita’
3. giustizia di un provvedimento preso da Governo/amministrazione discrezionalmente
→ art 3 (“affari non compresi”) assicura al cittadino un’efficiente (anche se non esaustiva) tutela
amministrativa
diritto al contraddittorio = “deduzioni e osservazioni in iscritto delle parti interessate”
✓ generalizzazione della funzione consultiva affidata a organi collegiali = “previo parere dei consigli
✓ amministrativi”
obbligo di motivazione = “decreti motivati e parere ugualmente motivato”
✓ ricorso gerarchico
✓
Progetto rimasto inattuato per oltre un secolo → L 241/90 da’ un concreto sviluppo a questi principi
(soprattutto contraddittorio e motivazione)
4 - La separazione dei poteri e i suoi riflessi sulla giurisdizione ordinaria contro la pubblica
amministrazione.
Regno di Sardegna → organi del contenzioso amministrativo (secondo la giurisprudenza) non potevano
revocare gli atti amministrativi
→ garanzia a favore dell’amministrazione viene riprodotta nell’art 4.2 della legge cont. = atto
amministrativo non potra’ essere revocato o modificato se non dietro ricorso alle autorita’ amministrative
competenti, le quali si conformeranno al giudicato dei tribunali in quanto riguarda il caso deciso
→ anche se i tribunali del contenzioso avessero potuto togliere di mezzo atti amministrativi, tale facolta’
sarebbe stata inconcepibile per un giudice ordinario
→ la disposizione che stabilisce il divieto in questione discende dall’abolizione della giurisdizione
amministrativa e dalla necessaria indipendenza del potere esecutivo rispetto al giudiziario
→ convinzione universale che la legge non avrebbe potuto attribuire al magistrato il diritto di riformare o
modificare la’tto senza investirlo di un uffizio di amministrazione attiva
→ occorreva impedire che l’autorita’ giudiziaria prendesse occasione dall’esercizio del suo ufficio (di
dichiarare e proteggere il diritto individuale) per esercitare la funzione amministrativa di reggere gli
interessi pubblici quasi per continenza di causa
Alla base della regola ex art 4 c’e’ una rigida concezione del principio della separazione dei poteri, che
verrebbe leso se un giudice potesse annullare un atto della PA = il potere esecutivo non sarebbe
separato dal potere giudiziario
5 - Gli artt 4 e 5 della legge abolitiva.
Poteri del giudice ordinario nei riguardi della PA
○ art 4.1 = quando la contestazione cade sopra un diritto che si pretende leso da un atto
dell’autorita’ amministrativa, i tribunali si limiteranno a conoscere degli effetti dell’atto in relazione
all’oggetto dedotto in giudizio
○ art 5 = le autorita’ giudiziarie applicheranno gli atti amministrativi e i regolamenti generali e locali in
quanto siano conformi alle leggi
→ il caso in cui l’attore agisca assumendo di essere stato leso in un suo diritto da un atto dell’autorita’
amministrativa viene distinto da ogni altro caso
→ esulano dalla previsione ex 4.1 l’ipotesi che
● la controversia non riguardi un atto amministrativo
● l’atto amministrativo venga in rilievo non come fatto lesivo del diritto, ma come fatto costitutivo del
diritto
● l’atto amministrativo venga in rilievo in via incidentale anziche’ formare oggetto di attacco diretto
Quando c’e’ di mezzo un atto amministrativo (contestato come lesivo di un diritto o invocato come
costitutivo di un diritto) il giudice lo
○ applichera’ = se conforme alla legge
○ disapplichera’ = si difforme
→ si nega all’amministrazione il potere di sacrificare il diritto o ad altri la possibilita’ di far valere
l’atto come titolo
→ quando l’atto e’ contestato come lesivo, il giudice si limita a conoscere gli effetti dell’atto in relazione
all’oggetto dedotto in giudizio → formula con cui la legge ribadisce i principi in tema di limitazione
soggettiva e oggettiva del giudicato che sono validi in qualunque processo civile
→ conoscere gli effetti dell’atto (4) e applicarlo o disapplicarlo (5) sono operazioni mentali che poggiano
su un giudizio di legittimita’/illegittimita’
→ giudice
● non puo’
revocare l’atto amministrativo
➢ modificare l’atto amministrativo
➢ annullare l’atto amministrativo
➢
● puo’ (e deve) accertarne la legittimita’ → su questo accertamento si forma il giudicato al quale
l’autorita’ amministrativa e’ tenuta a conformarsi, revocando o modificando l’atto dichiarato
illegittimo, anche se il privato non dispone di alcun rimedio per costringerla a farlo
Art 5 → interpretazione controversa
→ si discute se l’atto possa essere disapplicato in malam partem o se la disapplicazione possa essere
disposta solo a protezione del privato
→ art 5 contiene la prima enunciazione del principio di legalita’ = nel contrasto tra regolamento e legge o
atto amministrativo e legge, il giudice e’ tenuto ad osservare la legge, disapplicando il R/AA che vi
contrasti
Art 4 (e in parte il 5) presuppone che vi sia un atto amministrativo
→ la legge abolitivo non prevede nulla in ordine ai poteri del giudice per i casi in cui manchi un atto
amministrativo (casi ai quali fa riferimento l’art 2 quando ammette la possibilita’ che nessun atto
amministrativo sia stato adottato)
→ in base a tale clausola la presenza del provvedimento e’ solo eventuale
→ silenzio circa i poteri del giudice e’ stato sempre interpretato nel senso che vanno applicate le regole
generali = giudice dispone degli stessi poteri di cui dispone nelle controversie fra privati
→ non e’ l’appartenenza dell’agente ad una PA che sta a base delle limitazioni ex art 4, ma il fatto che
egli abbia agito mediante un provvedimento amministrativo
→ quando c’e’ un provvedimento, il giudice non puo’ emettere contro la PA
○ sentenze costitutive (annullamento dell’atto)
○ sentenze di condanna a un facere che implichi l’esercizio di una pubblica funzione
→ quando non c’e’ un provvedimento, il giudice puo’ emettere tutte le specie di sentenze che sono
ammesse nelle controversie fra privati:
○ sentenze dichiarative o di mero accertamento
○ sentenze costitutive
○ sentenze di condanna
6 - L’interpretazione della giurisprudenza.
Dopo l’entrata in vigore della legge abolitiva del contenzioso → sottoposta a interpretazioni riduttive che
ne circoscrivono l’applicazione con l’aggiunta di ulteriori limiti (oltre art 4)
Art 2 = devolve al giudice ordinario tutte le materie nelle quali si faccia questione di un diritto civile o
politico comunque vi possa essere interessata la pubblica amministrazione e ancorche’ siano emanati
provvedimenti del potere esecutivo o dell’autorita’ amministrativa
→ principio = e’ irrilevante ai fini della giurisdizione del giudice ordinario
che l’amministrazione agisca in regime di diritto pubblico o privato → il diritto del privato resta
➢ diritto, comunque la PA possa essere interessata alla controversia
che la PA abbia emanato o meno un provvedimento amministrativo
➢
Giurisprudenza civile (dietro suggerimento dell’Avvocatura dello Stato, organo istituzionalmente preposto
alla difesa dei ministeri in gi