Bilancio nelle società di capitali e individuali
Nelle società di capitali il bilancio è regolamentato e obbligatorio; in quelle individuali non è obbligatorio ed è in forma libera. Esistono molti tipi di bilancio, noi tratteremo solo quello d’esercizio; per esempio, quello consolidato dove vengono messi insieme i risultati di due bilanci di due aziende associate (se A possiede B, A farà una somma dei risultati dei 2 bilanci).
Regolamentazione del bilancio in Italia
In Italia il codice civile regola gli schemi dei bilanci per le aziende di capitali: gli articoli 2214 e 2217 sono i pilastri della contabilità. Nel ’78 la CEE ha fatto la prima direttiva per rendere i bilanci delle aziende dei vari paesi uniformi, ma ogni stato ha fatto a modo suo e in tempi lunghi quindi non è servito molto; grazie ad essa in Italia nel c.c. è stata creata la IV direttiva CEE. Nel 2002 invece la UE fa un regolamento (che è obbligatorio per tutti gli stati) dove fissa i paletti per il bilancio comune: vengono creati i IAS/IFRS, detti anche principi contabili internazionali.
Modelli di bilancio in Italia
Quindi ora in Italia vi sono 2 modelli da seguire per il bilancio:
- IAS/IFRS: è obbligatoria per le società quotate in borsa, banche, assicurazioni e società finanziarie;
- IV direttiva CEE nel codice civile: è obbligatorio per le altre società di capitali.
Attori del bilancio
Gli attori del bilancio sono 3:
- Redazione: spetta agli amministratori (non la redazione vera e propria) che la firmano e quindi ne hanno la responsabilità;
- Controllo: esistono 2 tipi di controlli:
- Contabile: che i numeri del bilancio quadrino e che sia a norma di cc o dei principi contabili internazionali;
- Amministrativo: controllo che gli amministratori non violino la legge o il regolamento societario;
- Approvazione: dev’essere approvato dall’assemblea ordinaria dei soci.
Dalla chiusura dell’esercizio si hanno 120 gg (al massimo 180 per i bilanci consolidati) affinché i soci approvino il bilancio, 30 gg prima dell’assemblea i revisori devono avere una copia completa per controllarla e scriverne una relazione infine 15 gg prima dell’assemblea i soci devono avere una copia per poterla consultare.
Schema e suddivisioni
Il cc fissa lo schema e ci dà delle suddivisioni:
- Gruppi: indicate con le lettere maiuscole;
- Classi: indicate con i numeri arabi;
- Voci: indicate con i numeri romani;
- Sottovoci: indicate con le lettere minuscole.
Stato patrimoniale
Attivo: Nell’attivo i punti più importanti sono il B “immobilizzazioni” e il C “attivo circolante” (il punto A “crediti verso soci per versamenti ancora dovuti” lo si trova solo alla creazione dell’azienda e quando vi è un aumento del capitale; il D sono ratei e risconti) il “parametro” determinante per la collocazione di una voce fra i 2 è la provenienza dei soldi.
Le voci dell’attivo devono essere iscritte al netto delle eventuali “rettifiche di valore”, cioè:
- Fondi ammortamento: l’usura dovuta al lavoro;
- Fondi svalutazione: nel caso i beni vengano danneggiati da qualche evento straordinario.
Immobilizzazioni
La voce B “Immobilizzazioni” comprende gli investimenti di carattere durevole; comprende:
- I. Immobilizzazioni immateriali: hanno le seguenti caratteristiche: utilità pluriennale e immaterialità; possono quindi essere: costi pluriennali (campagna pubblicitaria) e beni immateriali (brevetti);
- II. Immobilizzazioni materiali: hanno le seguenti caratteristiche: utilità pluriennale e materialità;
- III. Immobilizzazioni finanziarie: è rappresentata da investimenti di natura finanziaria (NON COMMERCIALE), destinati a permanere durevolmente nel patrimonio della società (obbligazioni, BOT).
Attivo circolante
La voce C “Attivo circolante” comprende gli investimenti di carattere non durevole, in quanto destinati al consumo, allo scambio o all’incasso e soggetti, quindi, ad un continuo rinnovo e ad una costante sostituzione, comprende:
- I. Rimanenze: rappresenta gli investimenti in beni materiali che non costituiscono immobilizzazioni (rimanenza di materie prime e semilavorati);
- II. Crediti: è distinta per categorie di debitori e si intendono solo i crediti di natura commerciale;
- III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni: non la facciamo;
- IV. Disponibilità liquide: denaro a disposizione.
Passivo
I punti fondamentali del passivo sono: A “patrimonio netto” e D “debiti”; il criterio distintivo di classificazione fra i 2 è l’origine delle fonti di finanziamento (B “fondi rischi ed oneri” denaro che si accantona per possibili spese, C “TFR” e E “ratei e risconti passivi”).
In calce allo stato patrimoniale devono risultare le garanzie prestate direttamente o indirettamente, distinguendosi fra fideiussioni, avalli, altre garanzie personali e garanzie reali, ed indicando separatamente, per ciascun tipo, le garanzie prestate a favore di imprese controllate e collegate, nonché di controllanti e di imprese sottoposte al controllo di queste ultime; devono inoltre risultare gli altri conti d'ordine (leasing).
Conto economico
A differenza dello stato patrimoniale che è in sezioni divise e contrapposte, questo è in forma scalare; nelle suddivisioni dei vari punti c’è né una in meno, noi ci fermeremo fino ai numeri arabi. I gruppi più importanti sono i primi due, quelli della gestione operativa: A “valore della produzione” e B “costi della produzione”. In A ci saranno i ricavi di vendita più il valore dai prodotti che sono rimasti invenduti e in B ci saranno i costi degli stipendi, delle materie prime e delle tasse.
Gli altri gruppi (C “proventi e oneri finanziari”, D “rettifiche di valore di attività finanziarie” e E “proventi e oneri straordinari”) sono della gestione finanziaria, cioè operazioni di finanziamento che danno oneri finanziari, ma anche proventi che derivano da investimenti (BOT, BTP); non useremo il gruppo D.
A+B+C = risultato gestione ordinaria (ciò che tende a ripetersi). Una direttiva europea farà presto sparire il gruppo E. 22: costo IRAP e IRES, qui vanno solo queste 2 tasse, le altre vanno tutte in B. Grandezza stock: misurata in un momento preciso. Grandezza flusso: misurata in un arco temporale. La seconda modifica la prima, o in positivo o in negativo.
Rendiconto finanziario
Dal 2016 sarà obbligatorio in Italia, è il documento più importante del bilancio perché ci mostra i flussi di entrata e uscita e se l’azienda può reperire facilmente della liquidità che è essenziale per la vita di un’azienda.
In Italia nel codice civile non è obbligatorio, ma il principio contabile OIC 10 (Organismo Italiano di Contabilità: ente che elabora principi contabili che integrano e interpretano le norme del cc in materia di bilancio; il codice civile è legge e obbligatorio OIC non è legge ma è considerato buona prassi contabile) ne raccomanda la redazione. Invece negli IAS/IFRS è obbligatorio.
Le aziende che non si adeguano ai principi OIC o IAS/IFRS potrebbero redigere altre tipologie di rendiconti (es: capitale circolante netto); infatti, esistono diversi tipi di rendiconto, ma quello riconosciuto dall’OIC e IAS/IFRS è il rendiconto finanziario di liquidità; con una sola forma la classificazione per attività (gestione reddituale/operativa, di investimento e di finanziamento).
Rendiconto finanziario secondo OIC 10 e IAS 7
- Flusso di liquidità della gestione reddituale/attività operativa A
- Flusso di liquidità dell’attività di investimento B
- Flusso di liquidità dell’attività di finanziamento C
- Incremento (o decremento) delle disponibilità liquide D = A+B+C
- Disponibilità liquide all’inizio del periodo E
- Disponibilità liquide alla fine del periodo F = D+E
A: entrate/uscite dell’area operativa; è un indicatore chiave della misura in cui l’impresa ha generato liquidità, senza ricorrere a finanziamenti. B: entrate/uscite di tutti gli investimenti, sia operativi che finanziari, imprese che oggi investono (uscite di denaro) pongono le premesse per avere domani maggiori entrate. C: entrate/uscite relative all'acquisizione o al rimborso di fonti di finanziamento; rappresenta il flusso netto di entrate/uscite relative all’ottenimento di risorse finanziarie da soggetti terzi (soci e creditori). E: grandezza stock. F: liquidità generale.
Criteri e principi per la redazione del bilancio d’esercizio
Esiste uno schema gerarchico da rispettare:
- Clausole generali;
- Principi di redazione;
- Principi di valutazione;
Il vertice rappresenta i principi più importanti. Man mano che si scende le regole sono più pratiche e meno astratte; si parte dal basso e se soddisfo bene i primi soddisfo anche gli altri.
Clausole generali (dette anche postulati del bilancio)
Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio. La norma non è esplicita ma bisogna guardare la prassi (OIC). Sono:
- Chiarezza: nel senso leggibile e intelleggibile, rispetto schemi, divieto raggruppamenti, divieto compensi partite.
- Rappresentazione veritiera e corretta: applicazione di stime “corrette”: cioè uso buona fede, correttezza e attenzione.
Principi di redazione
- Continuità aziendale: un'impresa è in continuità se ha delle caratteristiche che le permettono di svolgere la sua attività per sempre (cioè ha una prospettiva).
- Prudenza: la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza, al fine di evitare una sopravvalutazione del reddito prodotto e del collegato capitale di funzionamento (patrimonio netto); metto solo i ricavi realizzati e non presunti mentre le perdite metto anche quelle ipotizzate (situazione peggiore possibile).
- Competenza economica: bisogna attribuire i ricavi effettivamente conseguiti e i costi effettivamente sostenuti in ogni periodo amministrativo. Un RICAVO è di competenza di un certo esercizio se durante esso l'operazione di vendita è avvenuta (ho spedito il bene). Un COSTO è di competenza di un certo esercizio se durante esso ho consumato le materie prime e le ho poi vendute (correlazione costi/ricavi).
- Valutazione separata degli elementi eterogenei: devo valutare in maniera analitica (dettagliatamente) tutti i punti degli schemi;
- Costanza criteri di valutazione: il codice civile ci da diversi criteri di valutazione dei beni, tutti adeguati, ma si deve sceglierne uno e usarlo costantemente (DEROGHE per casi eccezionali con motivazione in nota integrativa).
Principi di valutazione
Criterio base del costo: gli elementi dell'attivo patrimoniale sono iscritti in bilancio con un valore pari al loro costo; cioè:
- Immobilizzazioni: metto il costo storico ridotto dei vari ammortamenti e delle eventuali perdite di valore;
- Crediti: metto la cifra che penso di incassare dal debitore; molte volte questo valore non coincide col valore nominale del credito;
- Attivo circolante: il costo dev'essere confrontato con il valore di mercato del bene e devo scegliere il più basso.
In sede di chiusura, grazie ai principi di prudenza e competenza (sono i più importanti) devo ottenere:
- Risultato d’esercizio: reddito;
- Capitale di funzionamento: patrimonio netto.
Le scritture di rettifica servono per rispettare questi 2 principi. Servono per calcolare correttamente il reddito e il patrimonio; tra i 2 principi la prudenza è più importante che se si dovesse scegliere quale criterio scegliere dovrei scegliere la prudenza.
Immobilizzazioni
Le immobilizzazioni sono classificate in:
- B.I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI (fattori produttivi ad utilità pluriennale caratterizzati dall’immaterialità)
- B.II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI (fattori produttivi ad utilità pluriennale caratterizzati dalla materialità)
- B.III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE: non lo faremo
È più facile iniziare dalle immobilizzazioni materiali; vengono così suddivise dal cc:
- 1. Terreni e fabbricati
- 2. Impianti e macchinari
- 3. Attrezzature industriali e commerciali
- 4. Altri beni
- 5. Immobilizzazioni in corso e acconti
La rappresentazione in bilancio delle immobilizzazioni materiali deve prendere in considerazione i seguenti aspetti:
- Iscrizione
- Valutazioni successive:
- Ammortamento;
- Svalutazione;
- Eventuale rivalutazione;
Iscrizione
Le immobilizzazioni devono essere iscritte al costo di acquisto o di produzione (criterio del costo storico):
- Acquisto da terzi: costo di acquisto più gli eventuali costi accessori;
- Produzione interna: costo di produzione.
Nei casi in cui è prevista l’indeducibilità, totale o parziale, anche l’IVA rientra tra gli oneri accessori di diretta imputazione.
Ammortamento
L’ultimo giorno d’esercizio mi dedico a fare gli ammortamenti. Il costo pluriennale (di acquisto o di produzione) di una immobilizzazione deve essere ripartito fra tutti gli esercizi di competenza, cioè quelli in cui sarà utilizzata per produrre. Quindi:
- Si imputa nel c/e il costo di utilizzo di una immobilizzazione materiale per ciascuno degli esercizi in cui questa parteciperà al processo produttivo (competenza economica);
- Si riduce il valore di iscrizione dell’immobilizzazione stessa in stato patrimoniale.
A condizione che l’utilizzazione sia limitata nel tempo. Non sono quindi soggetti all’ammortamento le immobilizzazioni di durata illimitata quali, ad esempio, i terreni. Elaborazione di un piano di ammortamento economico/tecnico al momento dell’acquisto o produzione dell’immobilizzazione materiale.
Il costo delle immobilizzazioni materiali la cui utilizzazione è limitata nel tempo deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione con la loro residua possibilità di utilizzazione; ogni anno riguardo se il piano d'ammortamento stimato anni prima va ancora bene o deve essere cambiato.
Gli elementi fondamentali di un piano di ammortamento sono:
- Valore da ammortizzare: costo storico più eventuali oneri accessori;
- Vita utile stimata: numero di esercizi di utilizzo;
- Criteri di ripartizione del valore da ammortizzare: quote costanti (lavoreremo solo con questo) e quote variabili (solo decrescenti).
La norma prevede inoltre che “eventuali modifiche dei criteri di ammortamento e dei coefficienti applicati devono essere motivate nella nota integrativa”.
È importante guardare la data d'acquisto del primo anno per calcolare la % dell'ammortamento; se per esempio lo compro a giugno l'ammortamento relativo a quell'anno sarà del 50%. Il fondo ammortamento è la sommatoria dei vari costi che avrò di anno in anno riguardo alla svalutazione; alla fine della vita utile sarà uguale al costo storico. Il valore netto contabile è il valore reale che ha il bene aggiornato di anno in anno; diminuirà sempre fino ad arrivare a zero.
In pratica quando devo fare la rettifica a fine esercizio avrò due conti: “ammortamento macchinario” dove in dare metto l’importo della cifra che tolgo dal costo storico (c.e.) e “fondo ammortamento macc.” dove in avere metto la stessa cifra, ma questo conto non lo metto nello s.p.; è un conto rettificativo di valore, dev'essere sommato algebricamente al costo storico del bene e il risultato mi dà il valore netto contabile.
Svalutazione
Il principio di prudenza, oltre che nella richiesta dell’iscrizione dei beni in base al costo storico, si concretizza anche nella seguente previsione della norma: “l'immobilizzazione che, alla data della chiusura dell'esercizio, risulti durevolmente di valore inferiore a quello determinato secondo i numeri 1) (criterio del costo storico) e 2) (ammortamento) deve essere iscritta a tale minore valore”.
Per sapere quando farla confronto se il valore effettivo d’uso è minore del valore contabile, se lo è la faccio altrimenti no. Il cc non dà esempi di quando fare la svalutazione, ma l’OIC sì:
- Danneggiamenti;
- Obsolescenza;
- Manifestazione di errori di progettazione o costruzione;
- Cambiamenti tecnologici o nei prodotti decisi dall’impresa;
- Andamento non remunerativo del mercato dei prodotti.
In pratica se per esempio un macchinario viene totalmente distrutto avrò, oltre i soliti conti dell’ammortamento, un altro denominato “fondo svalutazione macchinario” dove in avere avrò il costo della svalutazione cioè la cifra che azzera il macchinario e andrà in c/e in B10.
Rivalutazione
Qualora ricorrano i presupposti per effettuare una rivalutazione economica o monetaria di una immobilizzazione, le modalità di rilevazione contabile e rappresentazione in bilancio dell’operazione sono le medesime: il conto “terreni” già aperto al momento dell’acquisto dove in dare sotto il suo valore netto aggiungo l’aumento di valore (s.p.) e “riserva di rivalutazione” dove in avere avremo l’importo dell’aumento di valore e andrà nel passivo dello s.p in A III.
Al momento della vendita del macchinario che sia in minusvalenza o in plusvalenza oltre ai soliti conti di vendita avrò una “minusvalenza al macchinario” dove in dare la cifra che ho perso (c.e.) e la metterò nel c/e in B 14 oppure in E 21.
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