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LE RIMANENZE DI MAGAZZINO
La variazione delle rimanenze nel conto economico:
- A.2. variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti;
- A.3. variazione delle rimanenze di lavori in corso su ordinazione;
- B.11. variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci.
Variazioni = differenza tra le rimanenze finali e quelle iniziali
Se la variazione RF-RI è positiva va collocata con il segno(+) nella voce A.2 se riferita a prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti, nella voce A.3 se riferita alle rimanenze di lavoro in corso e con il segno(-) se riguarda beni di cui alla voce B.11 variazione delle rimanenze di mat.prime, sussidiarie di consumo e merci poiché in tal caso l'incremento delle rimanenze funge da elemento riduttivo del costo della produzione dell'esercizio.
OIC 13, specificatamente dedicato alle rimanenze di magazzino
I beni sono inclusi nelle rimanenze alla data in cui avviene il trasferimento
dei rischi e benefici connessi all'acquisto di beni, che solitamente avviene con il passaggio del titolo di proprietà.
Rimanenze presso i magazzini della società, ad esclusione di quelle ricevute da terzi in visione, prova;
Le giacenze di proprietà presso terzi in conto deposito, lavorazione;
Beni acquistati ma non ancora pervenuti poiché in viaggio, se la società ha già acquisito il titolo di proprietà.
Rimanenze: iscrizione Art. 2426, Punto 9 "le rimanenze, i titoli e le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni sono iscritti al costo di acquisto o di produzione, calcolato secondo il numero 1), ovvero al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, se minore; tale minor valore non può essere mantenuto nei successivi bilanci se ne sono venuti meno i motivi. I costi di distribuzione non possono essere computati nel costo di produzione;"
Il Codice civile disciplina in modo unitario
la valutazione delle rimanenze, dei titoli e delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni. Le rimanenze sono costi da rinviare al futuro, prudenzialmente svalutati quando il valore di mercato raggiunga livelli inferiori. Regola generale di valutazione del costo o del mercato: Criterio base di valutazione: costo storico di acquisto (materie prime, sussidiarie, di consumo, semilavorati, merci) o di produzione (prodotti in corso di lavorazione, semilavorati di produzione, prodotti finiti). Qualora il valore di realizzo stimato alla chiusura dell'esercizio sia minore, il costo dovrà essere svalutato prudenzialmente. Il criterio base di valutazione è il costo storico di acquisto o di produzione. Si utilizzerà il costo di acquisto per valutare le materie prime, sussidiarie, di consumo, semilavorati di acquisto e per le merci (di sola commercializzazione, cioè acquistati e destinati alla rivendita senza lavorazione), mentre sarà rilevante il costo- di produzione per valutare i prodotti in corso di lavorazione, i semilavorati di produzione e i prodotti finiti. Qualora però il valore di realizzo stimato alla chiusura dell'esercizio sia minore il costo dovrà essere valutato prudenzialmente.
- Costo di produzione
Sono esclusi dal costo di produzione le seguenti classi di costi indiretti:
- Costi di distribuzione commerciale
- Costi di ricerca e sviluppo
- Costi amministrativi
- Oneri straordinari
- Oneri finanziari (la capitalizzazione è ammessa solo con riferimento a beni che richiedono un periodo di produzione significativo - limite della capitalizzazione è il valore realizzabile del bene desumibile dall'andamento del mercato).
Si tratta di un COSTO EFFETTIVO INDUSTRIALE
Metodo di determinazione del costo per beni fungibili Art. 2426, P.to 10 "il costo dei beni fungibili può essere calcolato col metodo della media ponderata o con quelli: "primo entrato, primo uscito" o:
"ultimo entrato, primo uscito"; se il valore così ottenuto differisce in misura apprezzabile dai costi correnti alla chiusura dell'esercizio, la differenza deve essere indicata, per categoria di beni, nella nota integrativa;"
Questa disposizione riguarda quei casi in cui, data l'entità delle scorte e la velocità di rotazione del magazzino, non sia possibile identificare i costi specifici sostenuti per singoli beni, e si devono formulare delle ipotesi sulla dinamica dei flussi di magazzino
OIC 13
I tre metodi sono ugualmente ammissibili.
Per uniformità di metodo la stessa configurazione di costo (LIFO, FIFO O MEDIO PONDERATO) è adottata per tutte le classi componenti le rimanenze di magazzino, salvo casi particolari.
L'adozione di diversi metodi di valutazione per le diverse classi di giacenza è accettabile.
Il passaggio da un criterio all'altro rappresenta un cambiamento di criterio di valutazione.
Rimanenze:
2. PRIMO ENTRATO - PRIMO USCITO "FIFO" (First In First Out): Secondo tale metodo si assume che le quantità acquistate o prodotte in epoca più remota siano le prime ad essere vendute o utilizzate in produzione; per cui restano in magazzino le quantità relative agli acquisti o alle produzioni più recenti.
3. ULTIMO ENTRATO - PRIMO USCITO "LIFO" (Last In First Out): Tale metodo assume che le quantità acquistate o prodotte più recentemente siano le prime ad essere vendute o utilizzate in produzione; per cui restano in magazzino le quantità relative agli acquisti o alle produzioni più remote.
Il legislatore ha lasciato ai redattori del bilancio la libertà di scegliere il metodo da utilizzare per
L'valutazione dei beni fungibili, escludendo però l'impiego di metodi diversi da quelli espressamente indicati. I redattori del bilancio hanno comunque l'obbligo di scegliere il criterio che meglio risponde allarappresentazione veritiera e corretta. Inoltre, in nota integrativa è necessario indicare l'eventuale differenza negativa fra il costo derivante dall'applicazione di uno di questi metodi ed il valore corrente dei beni in magazzino.
LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE
Voce tipica delle imprese che hanno processi produttivi di lunga durata, volti all'ottenimento di beni complessi e di dimensioni rilevanti, eseguiti su ordinazione in base a condizioni contrattualmente predefinite.
Carattere formale: deve esistere un apposito contratto stipulato con il committente;
Durata: la durata delle attività derivanti è normalmente ultrannuale;
oggetto: realizzazione di opere risultanti da unico progetto, eseguite su ordinazione del
committente, secondo le specifiche tecniche da quanto richiesto.Metodo della percentuale di completamento e della commessa completata Il Codice civile stabilisce in deroga alla regola generale del minore tra costo e valore di mercato valida per le rimanenze di magazzino, che la valutazione dei lavori in corso su ordinazione può essere fatta in base ai corrispettivi pattuiti. Questa opzione è riconosciuta come metodo della percentuale di completamento: si attribuisce ad ogni esercizio una quota del ricavo pattuito a contratto, così da distribuire il margine di commessa negli esercizi in cui si è costruito il bene, in proporzione al lavoro svolto. Con il criterio della commessa completata il margine reddituale è attribuito solo nelmomento in cui vi è lacessione definitiva, coerentemente con il criterio di realizzazione. ISCRIZIONE DEI LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONEArt. 2426, 1° COMMA, Punto 11 lavori in corso su ordinazione possono essere iscritti sulla base dei corrispettivi contrattuali maturati con ragionevole certezza;
- CRITERIO DELLA COMMESSA COMPLETATA (OIC 23, p. 80 e ss.)
I ricavi e i margini sono riconosciuti solo quando il contratto è completato, ossia alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici connessi al bene realizzato o i servizi resi. L'adozione di tale criterio comporta la valutazione delle rimanenze per opere eseguite, ma non ancora completate, al loro costo di produzione. Applicando il criterio della commessa completata, i lavori in corso su ordinazione sono valutati al minore tra costo e valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato (OIC13).
Nel conto economico dell'esercizio in cui la commessa si considera completata si rilevano:
- i costi di commessa complessivi costituiti dalle rimanenze iniziali dei lavori in corso,
- dai costi sostenuti durante l'esercizio
- e dagli accantonamenti
per costi da sostenersi dopo la chiusura della commessa; e b) i ricavi di commessa complessivi costituiti dagli anticipi e dagli acconti addebitati negli esercizi precedenti e inclusi tra gli acconti del passivo, i ricavi fatturati nell'esercizio e i ricavi ancora da fatturare ma che riflettono i corrispettivi pattuiti
CRITERIO DELLA PERCENTUALE DI COMPLETAMENTO
L'applicazione del criterio della percentuale di completamento prevede:
- la valutazione delle rimanenze per lavori in corso su ordinazione in misura corrispondente al ricavo maturato alla fine di ciascun esercizio, determinato con riferimento allo stato di avanzamento dei lavori;
- la rilevazione dei ricavi nell'esercizio in cui i corrispettivi sono acquisiti a titolo definitivo;
- la rilevazione dei costi di commessa nell'esercizio in cui i lavori sono eseguiti, fatto salvo il caso delle perdite probabili da sostenere per il completamento della commessa che sono rilevate nell'esercizio in
cuisono prevedibili ai sensi del paragrafo 86.52. La rilevazione a ricavo (voce A1 del conto economico) è effettuata solo quando vi è la certezza che il ricavo maturato sia definitivamente riconosciuto all'appaltatore quale corrispettivo del valore dei lavori eseguiti. Tale certezza normalmente si basa sugli stati di avanzamento lavori (SAL) predisposti in contraddittorio con il committente e accettati dallo stesso committente.
ISCRIZIONE DEI LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE
Condizioni per l'applicazione del criterio della percentuale di completamento
Il criterio della percentuale di completamento è adottato quando sono soddisfatte le seguenti condizioni:
- esiste un contratto vincolante per le parti che ne definisca chiaramente le obbligazioni e, in particolare, il diritto al corrispettivo per l'appaltatore;
- il diritto al corrispettivo per l'appaltatore matura con ragionevole certezza via via che i lavori sono eseguiti;
- non sono presenti
situazioni di incertezza relative a condizioni contrattuali o fattori esterni di entità tale da rendere dubbia la capacità