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LA COSTITUZIONE DELLE PARTI

La costituzione è l’atto attraverso il quale la parte rende effettiva la propria partecipazione al

processo, con cui il procuratore-difensore diventa il naturale destinatario di tutte le comunicazioni e

le notificazioni dirette alla parte e una volta compiuta vale per tutto il giudizio.

La costituzione si attua attraverso il deposito in cancelleria del fascicolo di parte contenente:

 l’originale del primo atto processuale (citazione per l’attore e comparsa di risposta per il

convenuto)

 le copie per il fascicolo d’ufficio

 la procura

 i documenti offerti in comunicazione 7 Procedura civile Il processo ordinario

Il fascicolo delle parti resta conservato nel fascicolo d’ufficio. Col processo telematico per ciascuna

causa si ha un unico FASCICOLO VIRTUALE, in cui confluiscono tutti i documenti in formato

elettronico depositati dalle parti in modalità telematica.

 ART. 165 La costituzione dell’attore deve avvenire entro i 10 giorni successivi alla

notificazione della citazione o entro 5 giorni se l’attore abbia usufruito dell’abbreviazione

dei termini di comparizione

 ART. 166 Il convenuto deve costituirsi almeno 20 giorni prima dell’udienza di

comparizione o almeno 10 giorni prima della medesima in caso di abbreviazione dei termini

di comparizione.

Nel caso in cui l’udienza di prima comparizione sia differita il termine per la costituzione

del convenuto si calcola con riferimento alla nuova data effettiva dell’udienza.

La comparsa di risposta deve contenere:

 gli elementi che possono essere contenuti solo in tale comparsa, in quanto

corrispondenti ad attività difensive soggette a decadenza,

 gli elementi che, anche se contenuti nella comparsa di risposta, potrebbero essere

introdotti anche in un momento successivo;

 tutte le sue difese prendendo posizione sui fatti posti dall’attore a fondamento della

domanda

 le proprie generalità, codice fiscale, i mezzi di prova di cui intende avvalersi e i

documenti che offre in comunicazione; la richiesta di mezzi di prova e la produzione di

documenti è ammessa fino alla conclusione della prima fase di trattazione della causa.

 le proprie conclusioni.

Le attività che il convenuto può compiere solo con la comparsa di risposta sono (ART. 167):

a) la proposizione di domande riconvenzionali e le domande di accertamento

accidentale, attraverso cui chiede che una questione pregiudiziale sia decisa con

efficacia di giudicato;

b) la proposizione delle eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili

d’ufficio (eccezioni in senso stretto);

c) la chiamata di un terzo.

L’iscrizione della causa a ruolo (artt. 168 e 168 bis) è l’attività con cui l’ufficio giudiziario adito

prende formalmente in carico la controversia: vi provvede il cancelliere su richiesta della parte che

si costituisce per prima, la quale deve presentare la nota d’iscrizione della causa nel ruolo generale,

contenente l’indicazione:

 delle parti,

 del procuratore che si costituisce

 dell’oggetto della domanda

 della data di notifica della citazione

 della data dell’udienza di prima comparizione

Il ruolo generale è un registro in cui le cause vengono annotate secondo l’ordine cronologico e cui

viene attribuito un proprio numero di ruolo generale che la contrassegna.

Il cancelliere provvede a formare il fascicolo d’ufficio in cui sono inseriti man mano:

 la nota d’iscrizione

 copia dell’atto di citazione

 fascicoli delle parti

 verbali di udienza 8 Procedura civile Il processo ordinario

 i provvedimenti del giudice

 gli atti di istruzione

 la copia del dispositivo della sentenza

Il cancelliere deve, senza indugio, presentare il fascicolo d’ufficio al presidente del tribunale,

affinché questi possa designare il giudice istruttore, con decreto.

Dopodiché il cancelliere provvede all’iscrizione della causa

* sul ruolo della sezione e

* sul ruolo del giudice istruttore, cui è trasmesso il fascicolo.

Viene quindi determinata la data effettiva dell’udienza di prima comparizione; se nella data indicata

nella citazione il giudice istruttore non ha udienza, l’udienza di prima comparizione viene spostata

d’ufficio alla prima immediatamente successiva tenuta dal giudice, senza che le parti abbiano

comunicazione; tuttavia queste possono verificare per via telematica il giudice designato e la data

dell’udienza.

Il giudice istruttore può differire, con decreto da emettere entro 5 giorni dalla presentazione del

fascicolo, l’udienza fino a un massimo di 45 giorni: la nuova data deve essere comunicata dal

cancelliere alle parti.

ART. 171 comma 2 prevede che se una delle parti si è costituita nei termini, l’altra può costituirsi

successivamente fino alla prima udienza. Una parte può costituirsi anche dopo la prima udienza, nel

corso del procedimento; se è il convenuto a farlo, restano per lui ferme le decadenze ex art. 167, per

cui non può più:

 proporre domande riconvenzionali,

 proporre eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d’ufficio,

 chiamare in causa terzi.

La contumacia è la situazione derivante dalla mancata costituzione della parte entro l’udienza di

prima comparizione e non va confusa con la mera assenza della parte già costituita: il giudice deve

dichiararla nell’udienza stessa con ordinanza.

ART. 170 L’avvocato delle parti deve eleggere domicilio nel luogo in cui ha sede il giudice adito,

ciò per evitare che le notificazioni e le comunicazioni lui dirette possono eseguirsi presso la

cancelleria dell’ufficio giudiziario.

Se la parte è costituita personalmente, le notificazioni e comunicazioni si fanno alla residenza o

domicilio indicato al momento della costituzione.

Le comparse e le memorie consentite dal giudice si comunicano mediante

 deposito in cancelleria oppure

 notificazione o

 scambio documentato con l'apposizione sull'originale, in calce o in margine, del visto della

parte o del procuratore. 9 Procedura civile Il processo ordinario

L’UDIENZA DI PRIMA COMPARIZIONE

L’udienza di prima comparizione rappresenta il primo contatto fra le parti e il giudice e segna

l’inizio della fase di trattazione della causa. All’udienza di prima comparizione il giudice deve

provvedere alle VERIFICHE PRELIMINARI:

 ART. 182 comma 1, il giudice istruttore deve verificare d’ufficio la regolarità delle parti e

invitare queste ultime a completare o mettere in regola gli atti e i documenti che riconosce

difettosi;

 ART. 183 comma 1, considera le vere e proprie nullità che potrebbero essersi verificate

nella fase introduttiva del processo e prevede che il giudice debba verificare la regolarità del

contraddittorio, ossia controllare se le parti si sono costituite oppure nel caso in cui la

mancata costituzione sia dipesa da qualche vizio può:

 Ordinare l’integrazione del contradditorio

 Fissare una nuova udienza,

 Fissare un termine perentorio per rinnovare la citazione o integrare la domanda

 Fissare un termine perentorio per integrare l’oggetto o titolo della domanda

riconvenzionale

 Fissare un termine per la costituzione legale del rappresentante o assistente

 Ordinare la rinnovazione della citazione

Se il convenuto non si sia costituito entro la prima udienza, prima della dichiarazione di

contumacia, il giudice deve verificare che la citazione gli sia stata regolarmente notificata e se

ravvisa un vizio che implichi nullità, ordina all’attore la rinnovazione con una nuova citazione,

fissando un termine perentorio e una nuova udienza. La rinnovazione sana la nullità ex tunc

(efficacia retroattiva) e impedisce ogni decadenza: il convenuto deve costituirsi almeno 20 giorni

prima della nuova udienza, altrimenti sarà dichiarato contumace.

Se l’ordine di rinnovazione non viene rispettato il giudice ordina la cancellazione della causa dal

ruolo e il processo si estingue.

L’atto di citazione può essere invalido per due categorie di vizi (art. 164):

1. vizi inerenti alla vocatio in ius:

a) omessa o assolutamente incerta indicazione del tribunale adito,

b) omessa o assolutamente incerta indicazione della generalità di una della parti, tale da

impedire la sicura e univoca individuazione dell’attore o del convenuto;

c) omessa/erronea/contraddittoria/assoluta incertezza dell’indicazione della data

dell’udienza in cui il convenuto è chiamato a comparire;

d) assegnazione di un termine a comparire inferiore a quello minimo (90 giorni) ex art.

163 bis;

e) omissione del formale avvertimento al convenuto che la costituzione oltre i termini

previsti dalla legge, determina le decadenze ex artt. 38 e 167 (art. 163 n.7).

 Regime dei vizi di vocatio in ius.

A. La costituzione del convenuto sana i vizi di citazione e restano salvi gli effetti

sostanziali e processuali dell’atto introduttivo nullo. Si tratta di una sanatoria ex tunc,

come se la costituzione determinasse una retrodatazione degli effetti della domanda.

B. La sanatoria elimina la nullità della citazione, a prescindere dalla volontà del convenuto,

a eccezione che la nullità dipenda da inosservanza del termine minimo di comparizione

o da omissione dell’avvertimento ex art, 163 n. 7).

10 Procedura civile Il processo ordinario

In questi casi il convenuto, costituendosi all’udienza di prima comparizione, potrebbe

dedurre il vizio al fine di ottenere che il giudice fissi una nuova udienza.

Si ritiene che questo regime valga solo nel caso in cui il convenuto si costituisca

all’udienza di prima comparizione.

Nel caso in cui si costituisca dopo, il convenuto può dedurre che la contumacia sia

dipesa da nullità della citazione o della relativa notificazione e può essere ammesso a

compiere attività che gli sarebbero state precluse purchè dimostri che la nullità gli ha

impedito di aver la conoscenza del processo.

Quindi si ritiene che:

 la costituzione tardiva sana il processo ex tunc,

 il convenuto, qualora eccepisca il vizio al momento della costituzione, ha diritto

alla rinnovazione degli atti istruttori compiuti anteriormente alla sua costituzione

e colpiti dall’invalidità della citazione,

 il convenuto, qualora intenda svolgere ulteriori attività per le quali siano

maturate le preclusioni deve dimostrare che

 la nullità della citazione o della sua notificazione gli abbia impedito di aver

conoscenza del processo,

 la costituzione è stata impedita per causa a lui non imputabile.

C. Se il convenuto non si costituisce spontaneam

Dettagli
Publisher
A.A. 2016-2017
55 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/15 Diritto processuale civile

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Francy6683 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Procedura civile e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bari o del prof Balena Giampiero.