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OBBLIGAZIONI
De nizione che si trova nelle Istituzioni di Giustiniano, la quale appartiene al giurista Paniniano.
L’OBBLIGAZIONE è UN VINCOLO GIURIDICO PER EFFETTO DEL QUALE SIAMO NECESSARIAMENTE TENUTI A SVOLGERE UNA CERTA ATTIVITÀ IN BASE ALLE REGOLE DEL NOSTRO ORDINAMENTO GIURIDICO.
IV- DA UN LATO: emerge l’idea che dal vincolo giuridico si crea il debito in capo alla parte debitore del rapporto —> Il debito che nasce dal VINCULUM, letteralmente: “essere trattenuto in catene”
- DALL’ALTRO: il debito rappresenta la condizione per la soddisfazione del creditore, no al realizzarsi della prestazione quell’attività rimane un’aspettativa e conseguentemente rimane inaspettativa anche la soddisfazione del creditore —> nche il debitore non esegue quella prestazione non è nella concreta disponibilità del creditore.
Paradossalmente la
gura del debitore si trova al centro dell'obbligazione, nel rapporto di debito-credito il lato passivo è al centro. —> la centralità del debitore ha una sua conseguenza, ovvero una particolare e cacia che il VINCULUM CREA: la RESPONSABILITÀ —> il DEBITORE è RESPONSABILE. DEBITO E RESPONSABILITÀ COSTITUISCONO LA POSIZIONE DEL DEBITORE OBBLIGATO; secondo la Pandettistica tedesca. La responsabilità in origine è la SCHIAVITÙ. FONTI DELLE OBBLIGAZIONI, Art.1173 del Nostro Ordinamento. A. FONTE DELL'OBBLIGAZIONE: Atto o fatto idoneo a produrre un rapporto di debito-credito, rapporto obbligatorio; B. FONTI DELL'OBBLIGAZIONI: si prendono in considerazione le classificazioni che i giuristi romani hanno formulato per catalogare/mettere in ordine le diverse ipotesi di atti o fatti produttivi di rapporti obbligatori/ obbligazioni. IVTRE DIVERSE CLASSIFICAZIONI, due sono di un medesimo autore mentre l'altraè di un altrosoggetto. - Le prime due sono opera di GAIO, inserite in due opere diverse:
- Una nelle Istituzioni;
- Mentre l’altra si trova in un’opera scienti ca di Gaio conservata nel Digesto chiamata “Resquotidianae o Libri aurea”
L’ultima ci viene dalle Istituzioni di Giustiniano.
CLASSIFICAZIONE dalle ISTITUZIONI DI GAIO: egli prevede due sole categorie di fonti delleobbligazioni —>“Tutte le obbligazioni nascono o da contrato o da delitto”:
CONTRATTO:per arrivare a tale signi cato è necessario partire dalla parola Delitto; il contratto è tutto ciò che non è delitto, nello schema bipartito/ delle Istituzioni il signi cato di contratto è OGNI ATTO LECITO PRODUTTIVO DI OBBLIGAZIONE, DUNQUE ANCHE UN ATTO UNILATERALE FONTE DI OBBLIGAZIONE:
- Il Legato, la disposizione a titolo particolare ad e etti obbligatori;
- Larappresentanzaindirettaobbligaaritrasferireglie etti.
DELITTO: è
Delitto è l'atto illecito per lo Ius Civile, che è fonte di obbligazione in quanto obbliga l'autore dell'illecito a pagare alla vittima una somma di denaro a titolo di pena -> crea un rapporto di debito-credito che ha ad oggetto il pagamento della pena. Vi sono 4 delitti, non sono presenti in questa opera: A. FURTO B. RAPINA, aggravante del furto per l'uso delle armi C. INGIURIA D. DANNEGGIAMENTO. DOLO E VIOLENZA sono delitti dello Ius Honorarium.
SECONDA CLASSIFICAZIONE DI GAIO: uno schema diverso. Tutte le obbligazioni nascono da contratto, da male cioè delitto e EX VARIS CAUSARUM FIGURIS (e da varie figure di cause altre obbligazioni).
Pag 269-280 (Capitolo quinto) Diritto romano
Interdetti
Gli interdetti erano ordini di fare o non fare qualcosa, emessi su richiesta di un privato contro un altro privato, previo sommario accertamento. Si trattava di ordinanze di urgenza con cui il magistrato ingiungeva determinati comportamenti.
erano strumenti diretti a dare tutela a situazioni che il ius civile non proteggeva. La tutela del possesso rimase il campo principale di applicazione degli interdetti.
In epoca più recente il pretore cominciò a inserire nell'editto vari schemi tipici di interdetti che potevano essere chiesti dai privati.
Gli interdetti si distinguevano in:
- Interdetti il cui ordine era rivolto al solo convenuto: Due tipi. Interdetti restitutori (Il pretore imponeva di ristabilire una situazione di fatto che era stata modificata dal convenuto), interdetti inhibitori (Il pretore ordinava di esibire in giudizio una cosa o una persona).
- Interdetti il cui ordine era rivolto a entrambe le parti presenti in iure: Un tipo. Interdetti proibitori (il pretore vietava di usare la violenza per raggiungere un certo risultato).
Stipulazioni o cauzioni pretorie
L'editto prevedeva che in determinate circostanze il pretore potesse invitare una persona ad assumere un'obbligazione mediante
stipulatio nei confronti del postulante a scopo di garanzia. Il convenuto doveva obbligarsi a pagare una somma di denaro per il caso in cui avesse compiuto una certa attività vietata o viceversa si fosse astenuto da un comportamento doveroso o ancora si fossero verificati eventi pregiudizievoli per il richiedente. La promessa poteva anche essere assistita dall'intervento di garanti. Alcune stipulazioni pretorie servivano ad assicurare un migliore andamento del processo. Cautiones praetoriae: Erano strumenti integrativi o adiutori del diritto civile. Immissioni nel possesso Le immissioni nel possesso erano provvedimenti con cui il pretore autorizzava l'immissione del richiedente nella disponibilità di un bene o di un patrimonio del convenuto, con poteri di controllo e di amministrazione. La missio era una misura provvisoria che assicurava solo la detenzione del bene o del patrimonio. Restituzioni in integro Qualora il pretore ritenesse che un determinato effetto giuridicogià veri catosi, pur essendo lecitoin base al ius civile, fosse palesemente iniquo, poteva emanare un provvedimento con cui ripristinava lo stato di diritto anteriore al fatto, all'atto o al negozio che tale effetto aveva prodotto. La procedura esecutiva pretoria La procedura esecutiva pretoria si svolgeva attraverso strumenti che si potrebbero chiamare amministrativi, nello svolgimento dei quali non vi era spazio per un'opposizione all'esecuzione da parte del condannato che volesse sollevare contestazioni in merito alla validità del titolo esecutivo. L'actio iudicati Essa serviva solo per far accertare l'esistenza di una corretta obligatio iudicati, e cioè per verificare che il giudicato esistesse davvero, non fosse affetto da vizi così gravi da renderlo nullo e non fosse già stato eseguito. La bonorum venditio La vendita dei beni era utilizzata per il caso di confessio nel giudizio principale, in ipotesi di indefensio o assenza.La latitanza la si usava a scopo di coazione e garanzia ed era quindi irrevocabile. La procedura iniziava con la richiesta dell'attore al magistrato di essere immesso nel processo del patrimonio del convenuto, allo scopo di custodirlo e conservarlo nello stato in cui si trovava onde evitare alienazione o deterioramenti.
Il creditore, entrato in possesso dei beni, doveva farne un inventario e renderlo pubblico, dando in tal modo comunicazione che si era messa in moto la procedura esecutiva contro quella persona, per permettere a eventuali altri creditori di partecipare e di soddisfarsi a loro volta sul patrimonio del debitore.
Dopo 30 giorni dall'immissione nel patrimonio, il debitore diveniva infamis e veniva dichiarato fallito e i creditori potevano procedere alla vendita dei beni.
Si procedeva normalmente a un'asta, in cui i partecipanti non offrivano un prezzo per il patrimonio, ma piuttosto proponevano di pagare l'intera somma dovuta ai creditori privilegiati.
I beni erano
aggiudicati al miglior offerente, detto bonorum emptor, che era considerato come un successore universale pretorio del debitore fallito: acquistava tutto il patrimonio, quindi tutte le proprietà, i crediti e i debiti. Le azioni Serviane e Rutiliane Le azioni Serviane: Si utilizzavano quando il fallito fosse nel frattempo morto e contenevano l'actio che il bonorum emptor fosse erede civile del fallito. Le azioni Rutiliane: Erano azioni con trasposizione di soggetti e indicavano nell'intentio il nome del fallito e nella condemnatio quello del bonorum emptor. Poiché l'intera procedura era di diritto pretorio, il fallito restava ancora debitore per ius civile e, se fosse riuscito a rifarsi un patrimonio, i creditori avrebbero potuto iniziare un'altra esecuzione per la quota di credito rimasta insoddisfatta. Cessio bonorum e bonorum distractio La bonorum venditio era considerata una successione universale tra vivi. In epoca classica il suo regimepoteva essere mitigato grazie alla possibilità di utilizzare due istituti ad essa alternativi: lacessio bonorum e la bonorum distractio.
La cessio bonorum era accordata al debitore cittadino romano, al quale l’insolvenza non fosseimputabili dal punto di vista morale: egli era autorizzato a cedere tutti i propri beni ai creditori,anch’essi cittadini romani, evitando in tal modo la conseguenza negativa della dichiarazione diinfamia.
L’infamia si evitava anche con la bonorum distractio, una vendita dei singoli beni no alraggiungimento della somma dovuta ai creditori; questa si poteva utilizzare qualora il debitorefosse un incapace d’agire oppure una persona di rango senatorio.
Rimedi contro la frode ai creditoriTalvolta il debitore, consapevole del rischio di insolvenza, cercava di diminuire dolosamente talegaranzia, alienando alcuni beni ovvero assumendo ulteriori obbligazioni.
Il pretore introdusse nell’editto vari strumenti con i quali creditori
potevano far venir menol'e cacia di tali atti, quando fossero stati compiuti proprio con l'intenzione di frodare i creditori.
I presupposti per l'applicabilità dei rimedi pretori erano:
- l'eventus damni: L'atto doveva cioè avere oggettivamente ridotto il patrimonio in misura tale da rendere impossibile la soddisfazione di tutti i creditori.
- Il consilium fraudis: La cosciente volontà del debitore di arrecare pregiudizio ai creditori ponendo in essere quell'atto.
- La scientia fraudis: Cioè la consapevolezza della frode da parte del terzo acquirente a titolo oneroso, il quale doveva sapere che quell'atto era posto in essere proprio per ledere i creditori dell'alienante.
Per rescindere eventuali alienazioni fraudolente, una volta avviata la procedura esecutiva, il curator bonorum poteva chiedere una re