Anteprima
Vedrai una selezione di 20 pagine su 128
Riassunto esame Istituzioni di diritto romano, Prof. Lambrini Paola, libro consigliato Il diritto nell'esperienza di Roma antica, Paola Lambrini Pag. 1 Riassunto esame Istituzioni di diritto romano, Prof. Lambrini Paola, libro consigliato Il diritto nell'esperienza di Roma antica, Paola Lambrini Pag. 2
Anteprima di 20 pagg. su 128.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Istituzioni di diritto romano, Prof. Lambrini Paola, libro consigliato Il diritto nell'esperienza di Roma antica, Paola Lambrini Pag. 6
Anteprima di 20 pagg. su 128.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Istituzioni di diritto romano, Prof. Lambrini Paola, libro consigliato Il diritto nell'esperienza di Roma antica, Paola Lambrini Pag. 11
Anteprima di 20 pagg. su 128.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Istituzioni di diritto romano, Prof. Lambrini Paola, libro consigliato Il diritto nell'esperienza di Roma antica, Paola Lambrini Pag. 16
Anteprima di 20 pagg. su 128.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Istituzioni di diritto romano, Prof. Lambrini Paola, libro consigliato Il diritto nell'esperienza di Roma antica, Paola Lambrini Pag. 21
Anteprima di 20 pagg. su 128.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Istituzioni di diritto romano, Prof. Lambrini Paola, libro consigliato Il diritto nell'esperienza di Roma antica, Paola Lambrini Pag. 26
Anteprima di 20 pagg. su 128.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Istituzioni di diritto romano, Prof. Lambrini Paola, libro consigliato Il diritto nell'esperienza di Roma antica, Paola Lambrini Pag. 31
Anteprima di 20 pagg. su 128.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Istituzioni di diritto romano, Prof. Lambrini Paola, libro consigliato Il diritto nell'esperienza di Roma antica, Paola Lambrini Pag. 36
Anteprima di 20 pagg. su 128.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Istituzioni di diritto romano, Prof. Lambrini Paola, libro consigliato Il diritto nell'esperienza di Roma antica, Paola Lambrini Pag. 41
Anteprima di 20 pagg. su 128.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Istituzioni di diritto romano, Prof. Lambrini Paola, libro consigliato Il diritto nell'esperienza di Roma antica, Paola Lambrini Pag. 46
Anteprima di 20 pagg. su 128.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Istituzioni di diritto romano, Prof. Lambrini Paola, libro consigliato Il diritto nell'esperienza di Roma antica, Paola Lambrini Pag. 51
Anteprima di 20 pagg. su 128.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Istituzioni di diritto romano, Prof. Lambrini Paola, libro consigliato Il diritto nell'esperienza di Roma antica, Paola Lambrini Pag. 56
Anteprima di 20 pagg. su 128.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Istituzioni di diritto romano, Prof. Lambrini Paola, libro consigliato Il diritto nell'esperienza di Roma antica, Paola Lambrini Pag. 61
Anteprima di 20 pagg. su 128.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Istituzioni di diritto romano, Prof. Lambrini Paola, libro consigliato Il diritto nell'esperienza di Roma antica, Paola Lambrini Pag. 66
Anteprima di 20 pagg. su 128.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Istituzioni di diritto romano, Prof. Lambrini Paola, libro consigliato Il diritto nell'esperienza di Roma antica, Paola Lambrini Pag. 71
Anteprima di 20 pagg. su 128.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Istituzioni di diritto romano, Prof. Lambrini Paola, libro consigliato Il diritto nell'esperienza di Roma antica, Paola Lambrini Pag. 76
Anteprima di 20 pagg. su 128.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Istituzioni di diritto romano, Prof. Lambrini Paola, libro consigliato Il diritto nell'esperienza di Roma antica, Paola Lambrini Pag. 81
Anteprima di 20 pagg. su 128.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Istituzioni di diritto romano, Prof. Lambrini Paola, libro consigliato Il diritto nell'esperienza di Roma antica, Paola Lambrini Pag. 86
Anteprima di 20 pagg. su 128.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Istituzioni di diritto romano, Prof. Lambrini Paola, libro consigliato Il diritto nell'esperienza di Roma antica, Paola Lambrini Pag. 91
1 su 128
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Disdici quando
vuoi
Acquista con carta
o PayPal
Scarica i documenti
tutte le volte che vuoi
Estratto del documento

QUASI USUFRUTTO

Nel caso in cui veniva lasciato in legato l’usufrutto di un intero patrimonio che

comprendeva anche cose consumabili si ricorse al quasi usufrutto. L’usufrutto di cose

consumabili con il tempo finì per essere assimilato alla proprietà dato che per esercitarlo si

prevedeva la consumazione dei beni oggetti di diritto. Intervenne allora un senatoconsulto

che prevedeva che l’usufruttuario in questi casi dovesse prestare all’erede una cautio

fructuaria, con la quale si impegnava allo scadere del diritto a restituire altrettante cose

dello stesso genere e qualità. Così l’usufruttuario finiva per trovarsi nella stessa situazione

di un mutuatario e il rapporto diventava obbligatorio.

SUPERFICIE

Il diritto di superficie è oggi collegato alla divisione della proprietà in piani orizzontali, che si

verifica là dove si riconosce a soggetti diversi la proprietà dell’edificio e del suolo o dei

singoli piani che costituiscono l’edificio. Vi è una proprietà dell’edificio o del piano

orizzontale a cui si accompagna il diritto di appoggiare la costruzione sul terreno o sulle

costruzioni sottostanti, appartenenti a soggetti diversi.

Nell’esperienza romana vige il principio Superficies solo cedit, per cui è impossibile la

divisione della proprietà in piani orizzontali ma per piani verticali.

l diritto di superficie è un diritto reale di godimento che attribuisce al titolare la facoltà

di edificare e mantenere una costruzione al di sopra o al di sotto di un fondo di proprietà

altrui e di acquistare la proprietà della costruzione.

Furono però mitigate le conseguenze pratiche del principio: in età classica si conosce la

concessione a terzi della possibilità di tenere un edificio sopra il proprio suolo, prima ad

opera dello Stato, poi anche dai privati.

Si usavano dei contratti, di locazione o di compravendita, dietro pagamento di un canone,

detto solarium: Il superficiario non diventa proprietario del bene costruito, ma ne ha il

godimento.

Per ius civile il superficiario era soltanto creditore: se fosse stato molestato nel suo

godimento avrebbe potuto solo agire ex contractu contro il concedente, non contro i terzi.

Il rapporto obbligatorio vincolava solo le parti e i successori a titolo universale lo ius

civile non riconosce la superficie come diritto reale.

Il pretore però concesse un apposito interdetto contro chi avesse arrecato turbative al

godimento della superficie e, più tardi, anche un'actio in rem, in factum da usare contro

chiunque avesse il godimento della superficie al posto del superficiario (non solo contro

chi arrecava le turbative).

ENFITEUSI

Questo istituto trova un suo precedente nel ius in agro vectigali (vectigal, canone per i

possessori di ager publicus.

Nel corso del IV sec. d.C. il sistema della concessione di fondi pubblici a privati si estese

per essere adottato su ampia scala dallo stato riguardo a quei fondi che non voleva

concedere come oggetto di usufrutto o possessio ma su cui voleva mantenere la propria

titolarità, consentendone però lo sfruttamento.

L’enfiteusi consisteva allora in una forma di affitto a lungo termine, relativa ai fondi

patrimoniali (ius perpetuum per i fundi rei privatae, affitto indeterminato). L’enfiteuta aveva

come obblighi verso il concedente quello di pagare il canone annuo e di coltivare il fondo

per tutta la durata del contratto. L’inosservanza degli obblighi determinava l’estinzione del

diritto. Questo diritto era trasmissibile sia mortis causa che inter vivos.

• DIRITTI REALI DI GARANZIA

Danno luogo ad una posizione di controllo o di privilegio del creditore su uno o più beni del

debitore o di un terzo, assicurando in tutto o in parte la soddisfazione dell’interesse

economico sotteso all’obbligazione garantita. Il patrimonio del debitore costituisce una

forma generale di garanzia delle obbligazioni. In caso di inadempimento, il creditore può

aggredire il patrimonio del suo debitore.

IL PEGNO

Diritto reale di garanzia: si costituisce in funzione di un credito; al titolare del diritto di

pegno (creditore-pignoratizio) non si dà un godimento, bensì si attribuisce il diritto di

rivalersi, con preferenza su tutti gli altri, su di una cosa, del debitore (debitore-

pignorante) o di un terzo, per il caso in cui il debitore non adempia. Infatti, il pegno

consiste nella consegna di un bene al creditore senza che gliene venga trasferita la

proprietà ma solo un possesso qualificato. Il creditore pignoratizio acquista un diritto reale

su cosa altrui.

La garanzia reale del credito è caratterizzata dall’accessorietà; il diritto di pegno dipende

dall’esistenza del credito:

1) non viene in essere se il credito non esiste

2) si estingue quando il credito si estingue

Si può trasferire solo insieme alla cosa pignorata (diritto di seguito): perciò anche il diritto

di pegno si può solo costituire e non trasferire autonomamente.

Oggi si parla di:

- Pegno: beni mobili

- Ipoteca: beni immobili

Il pegno, in diritto romano, riguarda qualsiasi cosa, anche incorporale, dunque sia beni

mobili che immobili, sia res mancipi che nec mancipi.

Si distingue tra pignus datum, con conseguente consegna del bene e pignus conventum,

basato unicamente sull’accordo.

Pignus datum (o pegno manuale)

Si costituisce con la consegna del possesso interdettale della cosa al creditore, il quale

però non può usarla e se lo fa verrebbe perseguito come un ladro- non si tratta di un diritto

di godimento ma è una garanzia del credito- (commetterebbe furtum usus) e non può

usucapirla (è un possessore anomalo).

Non è ancora un diritto reale, ma solo una situazione possessoria, che in origine vale

soltanto come coazione indiretta ad adempiere.

Il creditore è obbligato a restituire la cosa pignorata quando il debitore adempia

(quest’ultimo può chiedere la restituzione con l’actio pigneraticia in personam).

Pignus conventum o pegno convenzionale HYPOTHECA

Agli inizi del II sec. a. C. si comincia a costituire il pegno anche con mera conventio,

semplice patto tra creditore e debitore senza passaggio del possesso: l'intesa era che il

creditore avrebbe potuto impossessarsene se il debitore non adempiva. Dunque, né la

disponibilità né detenzione vengono dati al creditore. Si tratta di una forma più evoluta di

garanzia che non avrebbe privato il debitore dei mezzi utili ad agevolare l’adempimento

della prestazione garantita.

Actio Serviana pigneraticia

Il pretore nel 51 a. C. introduce un'azione in rem, actio Serviana (vindicatio pignoris, actio

pigneraticia in rem), in factum, esperibile dal creditore pignoratizio contro qualunque

possessore (erga omnes). era concessa in periodo classico, a tutti i creditori

pignoratizi (titolari di pìgnus convèntum [vedi]), contro chiunque si fosse impossessato

della cosa oggetto del pignoramento.

Da questo momento si può dire che il pegno sia un diritto reale, anche se solo pretorio.

Ius vendendi

Per il caso di inadempimento il creditore può soddisfarsi in vari modi, a seconda

dell'accordo intervenuto col debitore.

Effetto naturale è il ius vendendi, in base al quale il creditore deve vendere la cosa e

soddisfarsi sul ricavato; un’eventuale eccedenza (superfluum) va restituita e può essere

richiesta dal debitore con l’actio pigneraticia in personam.

Lex commissoria

È possibile pattuire un regime diverso tramite il patto (o lex) commissorio, in base al

quale il creditore può trattenersi la cosa in proprietà (quiritaria se nec mancipi, altrimenti

pretoria).

Esso venne vietato da Costantino per tutelare il debitore, che poteva essere indotto a

pignorare un bene di valore molto superiore al debito e rischiare poi di perderne la

proprietà.

LA FIDUCIA

Si tratta di una forma primitiva di garanzia reale

La fiducia nasce nel mondo romano in un’epoca molto antica (tra il V e il IV secolo a.C.),

quando i privati avevano a disposizione pochi strumenti negoziali per realizzare le proprie

esigenze.

L’interpretazione giurisprudenziale, in un’epoca in cui i giuristi erano ancora i pontefici,

suggerisce di adattare le poche strutture negoziali, in modo particolare gli atti traslativi

della proprietà mancipatio e in iure cessio, allo scopo di soddisfare varie esigenze, diverse

da quelle per cui erano sorti quei negozi.

… fiducia contrahitur aut cum creditore pignoris iure aut cum amico, quo tutius nostrae

res apud eum essent ... Da Gaio

(La fiducia si contrae o con un creditore a scopo di pegno o con un amico affinché le

nostre cose siano più protette presso di lui)

Il debitore deve fidarsi molto del creditore, che diventa proprietario. Inizialmente, il dovere

del debitore alla restituzione è un dovere morale che non trova riscontro nella legge.

È un’applicazione della fides

Tende a soddisfare vari tipi di esigenze:

- fiducia cum amico (fiducia-gestione): è un antenato del rispetto del deposito (nato

intorno al III secolo) e del comodato: consiste nel trasferimento della proprietà di un

bene in favore di un terzo (fiduciario) con l’accordo (pactum fiduciae) di ritrasferirlo

al fiduciante al verificarsi di alcune condizioni.

- fiducia cum creditore (fiducia-garanzia): il trasferimento della proprietà di un bene

avviene in funzione della garanzia di un’obbligazione.

Rimase privo di tutela giuridica finché il pretore non accordò un’actio fiduciae in factum.

APPROFONDIMENTO

Strumento molto duttile e flessibile

Inizialmente doveva sorgerne solo un vincolo etico-sociale: l’adempimento del patto

era affidato alle norme del costume e soprattutto alla fides dell’accipiente

Iudicium fiduciae

Regna grande incertezza in ordine all’esistenza di una tutela esperibile già per mezzo

dell’antico processo delle legis actiones.

Sappiamo con sicurezza che intorno alla prima metà del II secolo a.C. venne introdotta

una possibilità di agire nell’ambito del processo formulare. Il suo regime era ispirato a

quello delle azioni di buona fede e la condanna riportata in un iudicium fiduciae

comportava l’infamia, aspetto quest’ultimo diretto a sanzionare la possibilità di abuso

necessariamente connessa col negozio fiduciario.

Documenti della prassi

Quest’istituto arcaico doveva essere molto utilizzato ancora in età classica: ci sono

pervenuti, infatti, vari documenti della prassi attestanti la sua ampia diffusione ancora nel

corso del I secolo d.C. soprattutto nella sua funzione di garanzia reale.

La fiducia cum creditore rimase, dunque,

Dettagli
Publisher
A.A. 2023-2024
128 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher virgitorritz di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto romano e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Padova o del prof Lambrini Paola.