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QUASI USUFRUTTO
Nel caso in cui veniva lasciato in legato l’usufrutto di un intero patrimonio che
comprendeva anche cose consumabili si ricorse al quasi usufrutto. L’usufrutto di cose
consumabili con il tempo finì per essere assimilato alla proprietà dato che per esercitarlo si
prevedeva la consumazione dei beni oggetti di diritto. Intervenne allora un senatoconsulto
che prevedeva che l’usufruttuario in questi casi dovesse prestare all’erede una cautio
fructuaria, con la quale si impegnava allo scadere del diritto a restituire altrettante cose
dello stesso genere e qualità. Così l’usufruttuario finiva per trovarsi nella stessa situazione
di un mutuatario e il rapporto diventava obbligatorio.
SUPERFICIE
Il diritto di superficie è oggi collegato alla divisione della proprietà in piani orizzontali, che si
verifica là dove si riconosce a soggetti diversi la proprietà dell’edificio e del suolo o dei
singoli piani che costituiscono l’edificio. Vi è una proprietà dell’edificio o del piano
orizzontale a cui si accompagna il diritto di appoggiare la costruzione sul terreno o sulle
costruzioni sottostanti, appartenenti a soggetti diversi.
Nell’esperienza romana vige il principio Superficies solo cedit, per cui è impossibile la
divisione della proprietà in piani orizzontali ma per piani verticali.
l diritto di superficie è un diritto reale di godimento che attribuisce al titolare la facoltà
di edificare e mantenere una costruzione al di sopra o al di sotto di un fondo di proprietà
altrui e di acquistare la proprietà della costruzione.
Furono però mitigate le conseguenze pratiche del principio: in età classica si conosce la
concessione a terzi della possibilità di tenere un edificio sopra il proprio suolo, prima ad
opera dello Stato, poi anche dai privati.
Si usavano dei contratti, di locazione o di compravendita, dietro pagamento di un canone,
detto solarium: Il superficiario non diventa proprietario del bene costruito, ma ne ha il
godimento.
Per ius civile il superficiario era soltanto creditore: se fosse stato molestato nel suo
godimento avrebbe potuto solo agire ex contractu contro il concedente, non contro i terzi.
Il rapporto obbligatorio vincolava solo le parti e i successori a titolo universale lo ius
civile non riconosce la superficie come diritto reale.
Il pretore però concesse un apposito interdetto contro chi avesse arrecato turbative al
godimento della superficie e, più tardi, anche un'actio in rem, in factum da usare contro
chiunque avesse il godimento della superficie al posto del superficiario (non solo contro
chi arrecava le turbative).
ENFITEUSI
Questo istituto trova un suo precedente nel ius in agro vectigali (vectigal, canone per i
possessori di ager publicus.
Nel corso del IV sec. d.C. il sistema della concessione di fondi pubblici a privati si estese
per essere adottato su ampia scala dallo stato riguardo a quei fondi che non voleva
concedere come oggetto di usufrutto o possessio ma su cui voleva mantenere la propria
titolarità, consentendone però lo sfruttamento.
L’enfiteusi consisteva allora in una forma di affitto a lungo termine, relativa ai fondi
patrimoniali (ius perpetuum per i fundi rei privatae, affitto indeterminato). L’enfiteuta aveva
come obblighi verso il concedente quello di pagare il canone annuo e di coltivare il fondo
per tutta la durata del contratto. L’inosservanza degli obblighi determinava l’estinzione del
diritto. Questo diritto era trasmissibile sia mortis causa che inter vivos.
• DIRITTI REALI DI GARANZIA
Danno luogo ad una posizione di controllo o di privilegio del creditore su uno o più beni del
debitore o di un terzo, assicurando in tutto o in parte la soddisfazione dell’interesse
economico sotteso all’obbligazione garantita. Il patrimonio del debitore costituisce una
forma generale di garanzia delle obbligazioni. In caso di inadempimento, il creditore può
aggredire il patrimonio del suo debitore.
IL PEGNO
Diritto reale di garanzia: si costituisce in funzione di un credito; al titolare del diritto di
pegno (creditore-pignoratizio) non si dà un godimento, bensì si attribuisce il diritto di
rivalersi, con preferenza su tutti gli altri, su di una cosa, del debitore (debitore-
pignorante) o di un terzo, per il caso in cui il debitore non adempia. Infatti, il pegno
consiste nella consegna di un bene al creditore senza che gliene venga trasferita la
proprietà ma solo un possesso qualificato. Il creditore pignoratizio acquista un diritto reale
su cosa altrui.
La garanzia reale del credito è caratterizzata dall’accessorietà; il diritto di pegno dipende
dall’esistenza del credito:
1) non viene in essere se il credito non esiste
2) si estingue quando il credito si estingue
Si può trasferire solo insieme alla cosa pignorata (diritto di seguito): perciò anche il diritto
di pegno si può solo costituire e non trasferire autonomamente.
Oggi si parla di:
- Pegno: beni mobili
- Ipoteca: beni immobili
Il pegno, in diritto romano, riguarda qualsiasi cosa, anche incorporale, dunque sia beni
mobili che immobili, sia res mancipi che nec mancipi.
Si distingue tra pignus datum, con conseguente consegna del bene e pignus conventum,
basato unicamente sull’accordo.
Pignus datum (o pegno manuale)
Si costituisce con la consegna del possesso interdettale della cosa al creditore, il quale
però non può usarla e se lo fa verrebbe perseguito come un ladro- non si tratta di un diritto
di godimento ma è una garanzia del credito- (commetterebbe furtum usus) e non può
usucapirla (è un possessore anomalo).
Non è ancora un diritto reale, ma solo una situazione possessoria, che in origine vale
soltanto come coazione indiretta ad adempiere.
Il creditore è obbligato a restituire la cosa pignorata quando il debitore adempia
(quest’ultimo può chiedere la restituzione con l’actio pigneraticia in personam).
Pignus conventum o pegno convenzionale HYPOTHECA
Agli inizi del II sec. a. C. si comincia a costituire il pegno anche con mera conventio,
semplice patto tra creditore e debitore senza passaggio del possesso: l'intesa era che il
creditore avrebbe potuto impossessarsene se il debitore non adempiva. Dunque, né la
disponibilità né detenzione vengono dati al creditore. Si tratta di una forma più evoluta di
garanzia che non avrebbe privato il debitore dei mezzi utili ad agevolare l’adempimento
della prestazione garantita.
Actio Serviana pigneraticia
Il pretore nel 51 a. C. introduce un'azione in rem, actio Serviana (vindicatio pignoris, actio
pigneraticia in rem), in factum, esperibile dal creditore pignoratizio contro qualunque
possessore (erga omnes). era concessa in periodo classico, a tutti i creditori
pignoratizi (titolari di pìgnus convèntum [vedi]), contro chiunque si fosse impossessato
della cosa oggetto del pignoramento.
Da questo momento si può dire che il pegno sia un diritto reale, anche se solo pretorio.
Ius vendendi
Per il caso di inadempimento il creditore può soddisfarsi in vari modi, a seconda
dell'accordo intervenuto col debitore.
Effetto naturale è il ius vendendi, in base al quale il creditore deve vendere la cosa e
soddisfarsi sul ricavato; un’eventuale eccedenza (superfluum) va restituita e può essere
richiesta dal debitore con l’actio pigneraticia in personam.
Lex commissoria
È possibile pattuire un regime diverso tramite il patto (o lex) commissorio, in base al
quale il creditore può trattenersi la cosa in proprietà (quiritaria se nec mancipi, altrimenti
pretoria).
Esso venne vietato da Costantino per tutelare il debitore, che poteva essere indotto a
pignorare un bene di valore molto superiore al debito e rischiare poi di perderne la
proprietà.
LA FIDUCIA
Si tratta di una forma primitiva di garanzia reale
La fiducia nasce nel mondo romano in un’epoca molto antica (tra il V e il IV secolo a.C.),
quando i privati avevano a disposizione pochi strumenti negoziali per realizzare le proprie
esigenze.
L’interpretazione giurisprudenziale, in un’epoca in cui i giuristi erano ancora i pontefici,
suggerisce di adattare le poche strutture negoziali, in modo particolare gli atti traslativi
della proprietà mancipatio e in iure cessio, allo scopo di soddisfare varie esigenze, diverse
da quelle per cui erano sorti quei negozi.
… fiducia contrahitur aut cum creditore pignoris iure aut cum amico, quo tutius nostrae
res apud eum essent ... Da Gaio
(La fiducia si contrae o con un creditore a scopo di pegno o con un amico affinché le
nostre cose siano più protette presso di lui)
Il debitore deve fidarsi molto del creditore, che diventa proprietario. Inizialmente, il dovere
del debitore alla restituzione è un dovere morale che non trova riscontro nella legge.
È un’applicazione della fides
Tende a soddisfare vari tipi di esigenze:
- fiducia cum amico (fiducia-gestione): è un antenato del rispetto del deposito (nato
intorno al III secolo) e del comodato: consiste nel trasferimento della proprietà di un
bene in favore di un terzo (fiduciario) con l’accordo (pactum fiduciae) di ritrasferirlo
al fiduciante al verificarsi di alcune condizioni.
- fiducia cum creditore (fiducia-garanzia): il trasferimento della proprietà di un bene
avviene in funzione della garanzia di un’obbligazione.
Rimase privo di tutela giuridica finché il pretore non accordò un’actio fiduciae in factum.
APPROFONDIMENTO
Strumento molto duttile e flessibile
Inizialmente doveva sorgerne solo un vincolo etico-sociale: l’adempimento del patto
era affidato alle norme del costume e soprattutto alla fides dell’accipiente
Iudicium fiduciae
Regna grande incertezza in ordine all’esistenza di una tutela esperibile già per mezzo
dell’antico processo delle legis actiones.
Sappiamo con sicurezza che intorno alla prima metà del II secolo a.C. venne introdotta
una possibilità di agire nell’ambito del processo formulare. Il suo regime era ispirato a
quello delle azioni di buona fede e la condanna riportata in un iudicium fiduciae
comportava l’infamia, aspetto quest’ultimo diretto a sanzionare la possibilità di abuso
necessariamente connessa col negozio fiduciario.
Documenti della prassi
Quest’istituto arcaico doveva essere molto utilizzato ancora in età classica: ci sono
pervenuti, infatti, vari documenti della prassi attestanti la sua ampia diffusione ancora nel
corso del I secolo d.C. soprattutto nella sua funzione di garanzia reale.
La fiducia cum creditore rimase, dunque,