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Capitolo 1: Gli istituti

Il diritto tributario

Il diritto tributario è quel settore dell'ordinamento che disciplina i tributi. Questo settore però è tutt'altro che omogeneo poiché non dispone di un codice come accade per gli altri settori come codice civile, amministrativo, penale ecc. L'insieme di norme che regolano i tributi appartengono a due discipline:

  • Disciplina sostanziale: sono le norme che stabiliscono il presupposto, le esenzioni, i soggetti passivi, la misura del tributo e i crediti di imposta (diciamo le norme che disciplinano la struttura del tributo). Tra tali norme bisogna distinguere a sua volta quelle che hanno fini fiscali (cioè quelle che riguardano la struttura) e quelle che hanno fini extrafiscali che riguardano l'esclusione o la riduzione delle imposte.
  • Disciplina formale: sono tutte quelle norme che disciplinano il processo tributario come l'accertamento e la riscossione dei tributi.

Tornando al problema che il diritto tributario non dispone di un codice, a questo proposito possiamo dire che c'è un insieme di norme "autonome" del diritto tributario e un altro insieme di norme che provengono dagli altri settori (diritto privato, penale ecc) che hanno ad oggetto situazioni tributarie.

Nozione di tributo

Il tributo comporta il sorgere di un'obbligazione chiamata obbligazione tributaria che ha effetti definitivi e irreversibili nel senso che da essa nasce un rapporto che non si estingue fin quando non si adempie all'obbligo.

Struttura del tributo

È un'entrata coattiva. La coattività significa che viene imposto con la forza anche senza il consenso di colui che deve pagarla. Il presupposto, cioè ciò che genera il tributo, è un fatto economico.

Funzione del tributo

  • Realizzare il concorso alla spesa pubblica
  • Procurare entrate allo stato ed enti pubblici
  • Il finanziamento delle spese pubbliche è un mezzo per realizzare i fini dettati dalla Costituzione (per esempio capacità contributiva, uguaglianza tributaria ecc.)

Classificazione dei tributi

I tributi si distinguono in imposte, tasse e contributi.

  • Imposta: È il tributo per eccellenza perché ha come presupposto un fatto economico realizzato dal soggetto passivo. Ciò che distingue l'imposta dalla tassa è il fatto che nell'imposta non esiste alcun rapporto tra soggetto passivo ed ente pubblico; essa infatti è data a titolo di solidarietà e non perché l'ente pubblico ha effettuato un servizio nei confronti del soggetto. Quindi l'imposta non ha una destinazione pre-definita.
  • Tassa: Ha come presupposto l'attività pubblica o lo svolgimento di un servizio pubblico nei confronti di determinati soggetti. Si dice che la tassa è un istituto di confine tra diritto pubblico e privato poiché ha natura di corrispettivo, ma bisogna tenere ben distinti i due concetti perché è tassa quella prestazione imposta coattivamente per un servizio pubblico anche se non si usufruisce di tale servizio. Non è una tassa alcune entrate di diritto pubblico come canoni e tariffe che sono corrisposte da chi usufruisce di un servizio pubblico che però non hanno natura fiscale.
  • Contributi: È ciò che si dà per raggiungere un fine comune. I contributi sono prelievi coattivi che hanno come fine anche l'arricchimento; essi sono per lo più praticati dagli enti locali.
  • Monopoli fiscali: Possono essere considerati tributi solo se si fa riferimento alla funzione, cioè quella di procurare entrate allo stato; quanto alla struttura, non sarebbe giusto classificare...
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Scienze giuridiche IUS/12 Diritto tributario

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher sci93 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto tributario e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università della Calabria o del prof Fava Claudio.
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