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Riassunto esame Diritto Tributario, prof. Fava, libro consigliato Diritto Tributario, Tesauro Pag. 1
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IL DIRITTO TRIBUTARIO

Il diritto tributario è quel settore dell'ordinamento che disciplina i tributi.

Questo settore però è tutt'altro che omogeneo poiché non dispone di un codice come accade per gli altri settori come codice

civile, amministrativo, penale ecc.

L'insieme di norme che regolano i tributi appartengono a due discipline:

• Disciplina SOSTANZIALE: sono le norme che stabiliscono il presupposto le esenzioni i soggetti passivi la misura

del tributo e i crediti di imposta ( diciamo le norme che disciplinano la STRUTTURA DEL TRIBUTO). Tra tali

norme bisogna distinguere a sua volta quelle che hanno fini FISCALI (cioè quelle che riguardano la struttura) e

quelle che hanno fini EXTRAFISCALI che riguardano l'esclusione o la riduzione delle imposte.

• Disciplina FORMALE: sono tutte quelle norme che disciplinano il processo tributario come l' accertamento e la

riscossione dei tributi.

Tornando al problema che il diritto tributario non dispone di un codice a questo proposito possiamo dire che c'èc'è un

insieme di norme ""autonome"" del diritto tributariotributario e un altro insieme di norme che provengono dagli altri settori

( diritto privato, penale ecc) che hanno ad oggetto situazioni tributarie.

NOZIONE DI TRIBUTO

Il tributo comporta il sorgere di un obbligazione chiamata obbligazione tributaria che ha effetti definitivi e irreversibili nel

senso che da essa nasce un rapporto che non si estingue fin quando non si adempie all' obbligo.

STRUTTURA del tributo:

È un'entrata coattiva

 La coattività significa che viene imposto con la forza anche senza il consenso di colui che deve pagarla

 Il presupposto, cioe ciò che genera il tributo, è un fatto eeconomico

FUNZIONE del tributo:

Realizzare il concorso alla spesa pubblica

 Procurare entrate allo stato ed enti pubblici

 Il finanziamento delle spese pubbliche è un mezzo per realizzare i fini dettati dalla Costituzione

( per esempio capacità contributiva, uguaglianza tributaria ecc)

CLASSIFICAZIONE DEI TRIBUTI: imposta tasse contributi

• IMPOSTA: È il tributo per eccellenza perché ha come presupposto un fatto economico realizzato dal soggetto

passivo. Ciò che distingue l' imposta dalla tassa è il fatto che nell imposta non esiste alcun rapporto tra soggetto

passivo ed ente pubblico essa infatt è data a titolo di solidarietà e non perché l' ente pubblico ha effettuato un

servizio nei confronti del soggetto. Quindi l' imposta non ha una destinazione pre-definita.

• TASSA: ha come presupposto l 'attività pubblica o lo svolgimento di un servizio pubblico nei confronti di

determinati soggetti. Si dice che la tassa è un istituto di confine tra diritto pubblico e privato poiché ha natura di

corrispettivo ma bisogna tenere ben distinti i due concetti perché è tassa quella prestazione imposta coattivamente

per un servizio pubblico anche se non si usufruisce di tale servizio. Non è una tassa alcune entrate di diritto pubblico

come canoni tariffe che sono corrisposte da chi usufruisce di un servizio pubblico che però non hanno natura fiscale

• CONTRIBUTI: è ciò che si da per raggiungere un fine comune i contributi sono prelievi coattivi che hanno come

fine anche l' arricchimento essi sono per lo piu praticati dagli enti locali .

• MONOPOLI FISCALI: possono essere considerati tributi solo se si fa riferimento alla funzione e cioè quella di

procurare entrate allo stato quanto alla struttura non sarebbe giusto classificarli come tributi perche ciò che si paga l'

acquisto di un genere di monopolio è un normale corrispettivo derivante da contratto sappiamo che se l entrata è

coattiva è un tributo se deriva da contratto non lo è ma un semplice corrispettivo disciplinato dal diritto privato).

Capitolo 2 LE FONTI

Abbiamo detto che il diritto tributario si estende anche ad altri settori . Le fonti su cui si basa sono molteplici, la fonte

primaria è costituita dalla costituzione a questoquesto proposito uno dei principi da ricordare è l'art. 23 della cost:

《nessuna 《

L'art dispone che prestazione puòpuò essere imposta se non in base alla legge quindi riserva al Parlamento il

potere di disporre in materia di entrate. Tale articolo però pone tre problemi per quanto riguarda alcune nozioni:

1. Nozione di ""legge"" : cioè non si impedisce che in materiamateria tributaria vi siano leggi derivanti dall' UE.

Secondo l'art.11 cost. Con l' adesione all UE l' Italia ha limitato di fatto la sua potestà legislativa soprattutto per

quanto riguarda i regolamenti dell' unione europea che sono direttamente applicabili negli stati membri ma

nonostante ciò le fonti dell' UE non si pongono in contrasto con la riserva di legge.

2. Nozione di ""base"" legislativa : l' art. 23 cost. È una riserva di legge relative poiché la prestazione che viene

imposta non deve essere regolata interamente con la legge,come avviene nelle riserve di legge assolute, ma basta che

la legge disciplini solo gli aspetti sostanziali mentre tutti gli altri aspetti possono essere disciplinati con atti

regolamentari. Quindi tale articolo non riguarda e non disciplina gli aspetti formali come i procedimenti.

3. Nozione di prestazione imposta: una prestazione è imposta nei casi in cui, un'obbligazione, pur nascendo da un

contratto costituisce il corrispettivo di un servizio pubblico. Per esempio: l' assicurazione delle auto, il cittadino è

libero di stipulare il contratto di assicurazione oppure no ma nel caso in cui non lo fa allora non potrà utilizzare l'

auto quindi si riduce la possibilità di scegliere tra rinunciare a soddisfare un bisogno essenziale o accettare obblighi

prefissati in modo unilaterale e autoritativo.

LE LEGGI DELLO STATO:

in materia di leggi dello Stato è stato stabilito che :

• le leggi tributarie non possono essere approvate con la legge di bilancio e

• Non possono essere abrogate con referendum popolare

• Gli aiuti di stato devono essere autorizzati dalla Commissione europea attraverso l' obbligo di notifica e lo stato non

può agire se non riceve l autorizzazione della Commissione.

LO STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE

lo statuto è una legge ordinaria approvata con L.27/luglio/ 2000 n.212.

Lo statuto dispone di 4enunciati due auto qualificazioni e due auto limitazioni.

AUTOQUALIFICAZIONI:

1. Pone in attuazione i principi della costituzione: art. 3, 23, 53, 97

2. Portatore di principi generali dell'ordinamento tributario.

AUTOLIMITAZIONI:

1.Per le norme tributarie non sono ammesse modifiche o deroghe tacite o implicite

2. Sono vietate modifiche e deroghe attraverso leggi speciali.

DECRETI LEGGE E DECRETI LEGISLATIVI:

La funzione legislativa spetta al Parlamento però il Governo può emanare decreti con forza di legge cioè decreti legge e

decreti legislativi.

DECRETI LEGGE: sono provvedimenti provvisori con forza di leggelegge adottati in casi straordinari di necessità e urgenza

di essi vi è un frequente uso in materia tributaria perche si possono presentare esigenze finanziarie che richiedono di essere

soddisfatte con urgenza. Però attraverso di essi non si possono istituire nuovi tributi.

DECRETI LEGISLATIVI (DELEGATI):

Il Parlamento può delegare al Governo l'esercizio della funzione legislativa dterminando i principi e i criteri direttivi per un

tempo limitato e per questioni definite. Le norme tributarie sono caratterizzate da un elevato tecnocismo per cui non si

prestano bene ad essere elaborate in Parlamento, quindi si ricorre ai decreti legislativi.

Con la riforna del 1971 attuata atraverso u decreto legislativo ha costituito l'emanazione di alcuni testitesti unici come il

T.U.I.R. testo unico delle imposte sui redditi.

I TESTITESTI UNICI:

Sono testi normativi caratterizzati dall insieme di molte norme provenienti da più testi. Il contenuto dei testi unici può essere

compilativo o innovativo. Dopo la riforma del1971 i testi unici non sono più compilativi ma innovativi in quanto contengono

disposizioni integrative e correttive delle norme preesistenti.

REGOLAMENTI STATALI:

-Regolamenti del Governo

Il Governo dispone di una potestà regolamentare generale che può essere esercitata anche senza autorizzazione legislativa.

Dato che il diritto tributario sostanziale èè oggetto di riserva di legge relativa possono aversi in tale materia:

-regolamenti esecutivi : riguardano l'esecuzione di leggi e decreti legislativi. Possono essere enessi anche senza

autorizzazione di una norma.

-regolamenti deleganti o legislativi: cioè quei regolamenti delegati al governo attraverso un'autorizzazione che possono

abrogare norme di legge per cui sono chiamati anche delegificanti.

-Regolamenti ministeriali

Soni adottati nelle materie di competenza di uno o più ministri . I regolamenti ministeriali sono adottati con decreto

ministeriale quelli inter ministeriali con decreto del presidente della Repubblica essi non possono dettare norme contrarie ai

regolamenti governativi.

RIPARTO DELLA POTESTÀ LEGISLATIVA TRA STATO E REGIONI

allo stato è riservata la potestà legislativa esclusiva per quanto riguarda il sistema tributario e contabile dello stato e la

perequazione delle risorse finanziarie.

Alla regione èè riservata la potestà legislativa concorrente che trovatrova dei limiti nei principi stabiliti dallo stato. Inoltre

alle regioni spetta la potestà legislativa residuale in cui ricadono materie che non sono riservate alla competenza esclusiva

dello stato.

Quindi le regione seco do l'art 119 cost godono di potestà legislativa e possono legiferare ma solo in materia di tributi

regionali e locali rispettando i principi fissati dalle leggi dello Stato ed esso ha il compito di indicare quali oggetti imponibili

e quali tributi possobi essere oggetto di legislazione regionale. I tributi locali possono essere creati e disciplinati o da leggi

statali o da leggi regionali

FEDERALISMO FISCALE

il federalismo fiscale viene attuato da una delega al Governo in materia di tributi e finanza pubblica in base a tale delega

abbiamo tre tipi di tributi regionali:

1. Tributi propri derivati: regolati da leggi statali ma il loro gettito e attribuito alle regioni che possono modificarne le

aliquote e disporre esenzioni

2. Addizionali: operate sulle basi imponibili dei tributi statali e le regioni possono modificare le aliquote delle

addizionali e disporre detrazioni

3. Tributi propri: istituti da leggi regionali non assoggettati a imposizione erariale.

Sul piano degli enti locali la legge delega individua:

1. Tributi propri di comuni e provin

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A.A. 2013-2014
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SSD Scienze giuridiche IUS/12 Diritto tributario

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher katiapaky93 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto tributario e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università della Calabria o del prof Fava Claudio.