Capitolo 1 GLI ISTITUTI
IL DIRITTO TRIBUTARIO
Il diritto tributario è quel settore dell'ordinamento che disciplina i tributi.
Questo settore però è tutt'altro che omogeneo poiché non dispone di un codice come accade per gli altri settori come codice
civile, amministrativo, penale ecc.
L'insieme di norme che regolano i tributi appartengono a due discipline:
• Disciplina SOSTANZIALE: sono le norme che stabiliscono il presupposto le esenzioni i soggetti passivi la misura
del tributo e i crediti di imposta ( diciamo le norme che disciplinano la STRUTTURA DEL TRIBUTO). Tra tali
norme bisogna distinguere a sua volta quelle che hanno fini FISCALI (cioè quelle che riguardano la struttura) e
quelle che hanno fini EXTRAFISCALI che riguardano l'esclusione o la riduzione delle imposte.
• Disciplina FORMALE: sono tutte quelle norme che disciplinano il processo tributario come l' accertamento e la
riscossione dei tributi.
Tornando al problema che il diritto tributario non dispone di un codice a questo proposito possiamo dire che c'èc'è un
insieme di norme ""autonome"" del diritto tributariotributario e un altro insieme di norme che provengono dagli altri settori
( diritto privato, penale ecc) che hanno ad oggetto situazioni tributarie.
NOZIONE DI TRIBUTO
Il tributo comporta il sorgere di un obbligazione chiamata obbligazione tributaria che ha effetti definitivi e irreversibili nel
senso che da essa nasce un rapporto che non si estingue fin quando non si adempie all' obbligo.
STRUTTURA del tributo:
È un'entrata coattiva
La coattività significa che viene imposto con la forza anche senza il consenso di colui che deve pagarla
Il presupposto, cioe ciò che genera il tributo, è un fatto eeconomico
FUNZIONE del tributo:
Realizzare il concorso alla spesa pubblica
Procurare entrate allo stato ed enti pubblici
Il finanziamento delle spese pubbliche è un mezzo per realizzare i fini dettati dalla Costituzione
( per esempio capacità contributiva, uguaglianza tributaria ecc)
CLASSIFICAZIONE DEI TRIBUTI: imposta tasse contributi
• IMPOSTA: È il tributo per eccellenza perché ha come presupposto un fatto economico realizzato dal soggetto
passivo. Ciò che distingue l' imposta dalla tassa è il fatto che nell imposta non esiste alcun rapporto tra soggetto
passivo ed ente pubblico essa infatt è data a titolo di solidarietà e non perché l' ente pubblico ha effettuato un
servizio nei confronti del soggetto. Quindi l' imposta non ha una destinazione pre-definita.
• TASSA: ha come presupposto l 'attività pubblica o lo svolgimento di un servizio pubblico nei confronti di
determinati soggetti. Si dice che la tassa è un istituto di confine tra diritto pubblico e privato poiché ha natura di
corrispettivo ma bisogna tenere ben distinti i due concetti perché è tassa quella prestazione imposta coattivamente
per un servizio pubblico anche se non si usufruisce di tale servizio. Non è una tassa alcune entrate di diritto pubblico
come canoni tariffe che sono corrisposte da chi usufruisce di un servizio pubblico che però non hanno natura fiscale
• CONTRIBUTI: è ciò che si da per raggiungere un fine comune i contributi sono prelievi coattivi che hanno come
fine anche l' arricchimento essi sono per lo piu praticati dagli enti locali .
• MONOPOLI FISCALI: possono essere considerati tributi solo se si fa riferimento alla funzione e cioè quella di
procurare entrate allo stato quanto alla struttura non
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