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SOLIDARIETA’ PARITARIA:

1) il coobbligato è responsabile per aver concorso a realizzare il

presupposto dell’imposta

SOLIDARIETA’ DIPENDENTE: il responsabile d’imposta è responsabile per aver posto in essere

2) una fattispecie ulteriore e diversa, dipendente da quella principale

La solidarietà paritaria

SOLIDARIETA’ PARITARIA: si ha quando il presupposto del tributo è riferibile a più soggetti; essa è

presente soprattutto nelle imposte indirette (es. nell’imposta di registro, quando viene stipulato un contratto

sono obbligate in solido; l’imposta sulle successioni è dovuta

da registrare in termine fisso, le parti contraenti

…).

dagli eredi in solido,

Nel caso di imposte sul reddito, poiché questo è per natura riferibile ad un solo soggetto, essa ha natura

tenuti in solido ad assolvere i debiti d’impresa del de

eccezionale (es. gli eredi del contribuente defunto

cuius).

La solidarietà dipendente e il responsabile d’imposta

SOLIDARIETA’ DIPENDENTE: si ha quando vi è un obbligato principale, che ha posto in essere il

responsabile d’imposta)

presupposto del tributo (fattispecie principale) e un obbligato dipendente (c.d.

che è obbligato in solido per avere posto in essere un’altra fattispecie (fattispecie collaterale); ciò significa

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che il responsabile d’imposta è coobbligato in via dipendente e la sua obbligazione esiste in quanto esiste

quella principale.

Es.

nell’IRES, se è adottato il regime di trasparenza, la società partecipata è obbligata

- (dipendente) come garante del

debito del socio, obbligato principale del debito tributario che scaturisce dal suo reddito

- nel consolidato nazionale, la società capogruppo/controllante è responsabile (dipendente) dei debiti fiscali che

scaturiscono da redditi delle società controllate

nell’imposta di registro, il notaio o altro pubblico ufficiale che redige o autentica

- un atto, è obbligato (dipendente) al

pagamento dell'imposta (principale) insieme con le parti contraenti

- i soci delle s.n.c. e i soci accomandatari delle s.a.s. e delle s.a.p.a. rispondono solidalmente e illimitatamente dei debiti

(anche fiscali) delle società

il rappresentante fiscale ai fini IVA del soggetto non residente risponde, con il rappresentato, dei suoi debiti d’imposta

-

… nei rapporti esterni (con il fisco) il responsabile d’imposta è

Differenze solidarietà paritaria/dipendente

in solido, come nella solidarietà paritaria; nei rapporti interni, il responsabile d’imposta che

un coobbligato

paga il tributo ha diritto di regresso per l’intero nei confronti dell’obbligato principale (solidarietà dipendente),

il coobbligato che paga l’intero invece ha diritto di regresso pro-quota (solidarietà paritaria)

I rapporti interni tra condebitori

RAPPORTI INTERNI TRA CONDEBITORI: si applica la disciplina in materia del cod. civ.:

divisione dell’obbligazione solidale per quote uguali, se non risulta

- diversamente

chi paga l’intero ha diritto di regresso pro-quota

- verso gli altri condebitori.

Le differenze sono che:

- la divisione del debito nei rapporti interni avviene in base al rapporto di ciascun condebitore con il

presupposto dell’imposta (e non in base all’interesse per il quale l’obbligazione è stata contratta)

- quando è possibile imputare per quote il presupposto, tale suddivisione si riflette sulla divisione del debito

nei rapporti interni; quando la suddivisione non è possibile, le quote si considerano uguali (fatte salve

ripartizioni convenzionali dell’onere tributario da parte dei privati).

La sostituzione tributaria si ha quando l’obbligazione tributaria è posta a carico di un soggetto diverso

SOSTITUZIONE TRIBUTARIA:

da colui che realizza il presupposto del tributo; soggetto passivo cioè non è il soggetto che realizza il

presupposto (sostituito), ma un altro soggetto detto sostituto

SOSTITUTO (definizione legislativa): chi in forza di disposizioni di legge è obbligato al pagamento di imposte

in luogo di altri, per fatti o situazioni a questi riferibili ed anche a titolo di acconto.

Sono sostituti obbligati ad operare le ritenute società ed altri enti soggetti passivi IRES, società di persone e

associazioni, imprenditori individuali, esercenti arti e professioni, curatori fallimentari, quando corrispondono:

a) somme o valori costituenti reddito di lavoro dipendente o a questo assimilati

b) compensi di lavoro autonomo

c) provvigioni inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e

procacciamento di affari

d) interessi, dividendi e altri redditi di capitale

e) compensi per avviamento commerciale

f) premi e vincite.

SOSTITUITO: colui che pur realizzando il presupposto non è il debitore.

Il rapporto interno (c.d. di rivalsa) tra i due è un rapporto privatistico, di diritto civile, anche se originato da

una norma fiscale; il sostituto, in posizione debitrice verso il sostituito (es. debito di lavoro del datore di

lavoro verso il dipendente), estingue la sua obbligazione versando al sostituito una somma minore di quella

dovuta, trattenendone una quota; ciò in forza della norma fiscale (che ha rilievo extrafiscale sul regime

dell’obbligazione) che prevede il diritto del sostituto di operare una ritenuta sulle somme che corrisponde al

sostituito (rapporto di rivalsa). 

Operare la ritenuta è un diritto-dovere (in caso di violazione sanzione amministrativa pari al 20%

dell’importo non trattenuto e del 30% dell’importo non versato).

La sostituzione soggettiva si presenta in due forme, come

SOSTITUZIONE A TITOLO D’IMPOSTA

A. (c.d. a titolo definitivo)

SOSTITUZIONE A TITOLO D’ACCONTO

B. La sostituzione a titolo d’imposta

A. D’IMPOSTA: comporta l’applicazione di un’aliquota fissa su un dato provento,

SOSTITUZIONE A TITOLO

che è così sottratto alla sua inclusione nel reddito complessivo del percipiente.

Essa realizza, al tempo stesso, una sostituzione:

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d’imposta, ossia un regime fiscale sostitutivo)

- in senso oggettivo (la ritenuta a titolo

in senso soggettivo (l’obbligazione tributaria è posta a carico di un soggetto diverso da colui che percepisce

-

il reddito). fin dall’origine e non

Giuridicamente, non vi è una vera sostituzione, in quanto il sostituto è obbligato

sostituisce il sostituito, quale soggetto obbligato prima di lui.

Il sostituto, di solito, è una società che corrisponde redditi di capitale o di lavoro, tenuta quando li eroga ad

operare una ritenuta, ossia adempie l’obbligazione verso il sostituito corrispondendogli una minore somma; il

coinvolgimento del terzo, nell’attuazione del tributo, mediante imputazione ad esso di particolari doveri, è per

il fisco notevole garanzia che non vi sarà evasione, essendo il terzo in posizione fiscalmente neutrale (non

ha interesse a violare la norma).

Il sostituto è cioè sì obbligato verso il fisco, ma ha il diritto-dovere di trattenere, dalla somma che corrisponde

al reddituario, un importo pari a quello di cui è debitore verso il fisco.

d’imposta costituisce una deroga rispetto alla tassazione globale e progressiva delle persone

La sostituzione

fisiche.

La sostituzione a titolo d’acconto

SOSTITUZIONE A TITOLO D’ACCONTO: il sostituto non è debitore in luogo di chi realizza il presupposto

(sostituito) ma è soggetto passivo di un autonomo obbligo di versamento, previa effettuazione delle ritenute;

in altre parole, il sostituto a titolo di acconto verso il fisco non è soggetto passivo dell’obbligazione tributaria

commisurata al presupposto, ma è tenuto per obblighi di natura diversa, che hanno come fattispecie

l’erogazione di somme al sostituito e che consistono nell’operare una ritenuta e nel versare al fisco una

somma pari alla ritenuta.

Il sostituito resta obbligato, verso il fisco, per l’intero suo reddito, comprese le somme soggette a ritenuta, ma

ha il diritto di detrarre le ritenute subite dall’imposta complessivamente dovuta (indipendentemente che il

sostituto adempia o no l’obbligo di versamento, e il fisco può agire solo nei confronti di questo).

Il sostituito, subendo le ritenute, viene assoggettato ad una tassazione anticipata, per cui acquista il diritto di

detrarre, dall’imposta l’importo delle ritenute subite, che valgono come pagamento

dovuta per quel periodo,

obbligazione d’imposta (il sostituito acquista una sorta di credito verso il fisco a

in acconto della sua

prescindere dal versamento delle ritenute da parte del sostituto)

Differenze la ritenuta estingue l’obbligazione

SOSTITUZIONE A TITOLO es. nel caso di vincite e premi, chi

D’IMPOSTA: il sostituto paga tutta eroga il premio opera una ritenuta tributaria

l’imposta, azzerando il debito del a carico del vincitore a titolo

d’imposta

sostituito e liberandolo da

qualsiasi adempimento

SOSTITUZIONE A TITOLO es. nel caso del datore di lavoro la ritenuta è un acconto,

D’ACCONTO: l’obbligazione del l’obbligazione tributaria non è

che opera le trattenute IRPEF

sostituito non si estingue, ed egli sullo stipendio del lavoratore, assolta

rimane soggetto passivo questo sarà tenuto al pagamento

dell’imposta dell’IRPEF derivante da redditi

diversi da quello da lavoro

dipendente

RAPPORTO DI RIVALSA: sostanzialmente uguale, salvo, nella sostituzione a titolo d’acconto, l’obbligo per il

sostituto di rilasciare al sostituito un certificato

SOSTITUZIONE A TITOLO D’IMPOSTA il sostituto resta l’unico obbligato verso il fisco, che

SOSTITUTO OPERA LA RITENUTA MA NON VERSA:

può agire solo nei suoi confronti (il rapporto tra fisco e sostituito si è esaurito quando quest’ultimo ha subìto

la ritenuta)

SOSTITUTO NON OPERA LA RITENUTA E NON VERSA: sostituto e sostituito sono obbligati in solido

(sorge un’obbligazione solidale successiva e

verso il fisco per il pagamento di tributo, sanzioni e interessi

dipendente da quella principale resta il diritto di rivalsa del sostituto sul sostituito

[obbligazione principale del sostituto]

[obbligazione dipendente del sostituito]

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SOSTITUZIONE A TITOLO D’ACCONTO

SOSTITUTO OPERA LA RITENUTA MA NON VERSA: il fisco può agire solo nei confronti del sostituto (il

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A.A. 2016-2017
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SSD Scienze giuridiche IUS/12 Diritto tributario

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher AnteoAntei di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto tributario e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Napoli Federico II o del prof Mula Alberto.