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SOLIDARIETA’ PARITARIA:
1) il coobbligato è responsabile per aver concorso a realizzare il
presupposto dell’imposta
SOLIDARIETA’ DIPENDENTE: il responsabile d’imposta è responsabile per aver posto in essere
2) una fattispecie ulteriore e diversa, dipendente da quella principale
La solidarietà paritaria
SOLIDARIETA’ PARITARIA: si ha quando il presupposto del tributo è riferibile a più soggetti; essa è
presente soprattutto nelle imposte indirette (es. nell’imposta di registro, quando viene stipulato un contratto
sono obbligate in solido; l’imposta sulle successioni è dovuta
da registrare in termine fisso, le parti contraenti
…).
dagli eredi in solido,
Nel caso di imposte sul reddito, poiché questo è per natura riferibile ad un solo soggetto, essa ha natura
tenuti in solido ad assolvere i debiti d’impresa del de
eccezionale (es. gli eredi del contribuente defunto
cuius).
La solidarietà dipendente e il responsabile d’imposta
SOLIDARIETA’ DIPENDENTE: si ha quando vi è un obbligato principale, che ha posto in essere il
responsabile d’imposta)
presupposto del tributo (fattispecie principale) e un obbligato dipendente (c.d.
che è obbligato in solido per avere posto in essere un’altra fattispecie (fattispecie collaterale); ciò significa
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che il responsabile d’imposta è coobbligato in via dipendente e la sua obbligazione esiste in quanto esiste
quella principale.
Es.
nell’IRES, se è adottato il regime di trasparenza, la società partecipata è obbligata
- (dipendente) come garante del
debito del socio, obbligato principale del debito tributario che scaturisce dal suo reddito
- nel consolidato nazionale, la società capogruppo/controllante è responsabile (dipendente) dei debiti fiscali che
scaturiscono da redditi delle società controllate
nell’imposta di registro, il notaio o altro pubblico ufficiale che redige o autentica
- un atto, è obbligato (dipendente) al
pagamento dell'imposta (principale) insieme con le parti contraenti
- i soci delle s.n.c. e i soci accomandatari delle s.a.s. e delle s.a.p.a. rispondono solidalmente e illimitatamente dei debiti
(anche fiscali) delle società
il rappresentante fiscale ai fini IVA del soggetto non residente risponde, con il rappresentato, dei suoi debiti d’imposta
-
… nei rapporti esterni (con il fisco) il responsabile d’imposta è
Differenze solidarietà paritaria/dipendente
in solido, come nella solidarietà paritaria; nei rapporti interni, il responsabile d’imposta che
un coobbligato
paga il tributo ha diritto di regresso per l’intero nei confronti dell’obbligato principale (solidarietà dipendente),
il coobbligato che paga l’intero invece ha diritto di regresso pro-quota (solidarietà paritaria)
I rapporti interni tra condebitori
RAPPORTI INTERNI TRA CONDEBITORI: si applica la disciplina in materia del cod. civ.:
divisione dell’obbligazione solidale per quote uguali, se non risulta
- diversamente
chi paga l’intero ha diritto di regresso pro-quota
- verso gli altri condebitori.
Le differenze sono che:
- la divisione del debito nei rapporti interni avviene in base al rapporto di ciascun condebitore con il
presupposto dell’imposta (e non in base all’interesse per il quale l’obbligazione è stata contratta)
- quando è possibile imputare per quote il presupposto, tale suddivisione si riflette sulla divisione del debito
nei rapporti interni; quando la suddivisione non è possibile, le quote si considerano uguali (fatte salve
ripartizioni convenzionali dell’onere tributario da parte dei privati).
La sostituzione tributaria si ha quando l’obbligazione tributaria è posta a carico di un soggetto diverso
SOSTITUZIONE TRIBUTARIA:
da colui che realizza il presupposto del tributo; soggetto passivo cioè non è il soggetto che realizza il
presupposto (sostituito), ma un altro soggetto detto sostituto
SOSTITUTO (definizione legislativa): chi in forza di disposizioni di legge è obbligato al pagamento di imposte
in luogo di altri, per fatti o situazioni a questi riferibili ed anche a titolo di acconto.
Sono sostituti obbligati ad operare le ritenute società ed altri enti soggetti passivi IRES, società di persone e
associazioni, imprenditori individuali, esercenti arti e professioni, curatori fallimentari, quando corrispondono:
a) somme o valori costituenti reddito di lavoro dipendente o a questo assimilati
b) compensi di lavoro autonomo
c) provvigioni inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e
procacciamento di affari
d) interessi, dividendi e altri redditi di capitale
e) compensi per avviamento commerciale
f) premi e vincite.
SOSTITUITO: colui che pur realizzando il presupposto non è il debitore.
Il rapporto interno (c.d. di rivalsa) tra i due è un rapporto privatistico, di diritto civile, anche se originato da
una norma fiscale; il sostituto, in posizione debitrice verso il sostituito (es. debito di lavoro del datore di
lavoro verso il dipendente), estingue la sua obbligazione versando al sostituito una somma minore di quella
dovuta, trattenendone una quota; ciò in forza della norma fiscale (che ha rilievo extrafiscale sul regime
dell’obbligazione) che prevede il diritto del sostituto di operare una ritenuta sulle somme che corrisponde al
sostituito (rapporto di rivalsa).
Operare la ritenuta è un diritto-dovere (in caso di violazione sanzione amministrativa pari al 20%
dell’importo non trattenuto e del 30% dell’importo non versato).
La sostituzione soggettiva si presenta in due forme, come
SOSTITUZIONE A TITOLO D’IMPOSTA
A. (c.d. a titolo definitivo)
SOSTITUZIONE A TITOLO D’ACCONTO
B. La sostituzione a titolo d’imposta
A. D’IMPOSTA: comporta l’applicazione di un’aliquota fissa su un dato provento,
SOSTITUZIONE A TITOLO
che è così sottratto alla sua inclusione nel reddito complessivo del percipiente.
Essa realizza, al tempo stesso, una sostituzione:
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d’imposta, ossia un regime fiscale sostitutivo)
- in senso oggettivo (la ritenuta a titolo
in senso soggettivo (l’obbligazione tributaria è posta a carico di un soggetto diverso da colui che percepisce
-
il reddito). fin dall’origine e non
Giuridicamente, non vi è una vera sostituzione, in quanto il sostituto è obbligato
sostituisce il sostituito, quale soggetto obbligato prima di lui.
Il sostituto, di solito, è una società che corrisponde redditi di capitale o di lavoro, tenuta quando li eroga ad
operare una ritenuta, ossia adempie l’obbligazione verso il sostituito corrispondendogli una minore somma; il
coinvolgimento del terzo, nell’attuazione del tributo, mediante imputazione ad esso di particolari doveri, è per
il fisco notevole garanzia che non vi sarà evasione, essendo il terzo in posizione fiscalmente neutrale (non
ha interesse a violare la norma).
Il sostituto è cioè sì obbligato verso il fisco, ma ha il diritto-dovere di trattenere, dalla somma che corrisponde
al reddituario, un importo pari a quello di cui è debitore verso il fisco.
d’imposta costituisce una deroga rispetto alla tassazione globale e progressiva delle persone
La sostituzione
fisiche.
La sostituzione a titolo d’acconto
SOSTITUZIONE A TITOLO D’ACCONTO: il sostituto non è debitore in luogo di chi realizza il presupposto
(sostituito) ma è soggetto passivo di un autonomo obbligo di versamento, previa effettuazione delle ritenute;
in altre parole, il sostituto a titolo di acconto verso il fisco non è soggetto passivo dell’obbligazione tributaria
commisurata al presupposto, ma è tenuto per obblighi di natura diversa, che hanno come fattispecie
l’erogazione di somme al sostituito e che consistono nell’operare una ritenuta e nel versare al fisco una
somma pari alla ritenuta.
Il sostituito resta obbligato, verso il fisco, per l’intero suo reddito, comprese le somme soggette a ritenuta, ma
ha il diritto di detrarre le ritenute subite dall’imposta complessivamente dovuta (indipendentemente che il
sostituto adempia o no l’obbligo di versamento, e il fisco può agire solo nei confronti di questo).
Il sostituito, subendo le ritenute, viene assoggettato ad una tassazione anticipata, per cui acquista il diritto di
detrarre, dall’imposta l’importo delle ritenute subite, che valgono come pagamento
dovuta per quel periodo,
obbligazione d’imposta (il sostituito acquista una sorta di credito verso il fisco a
in acconto della sua
prescindere dal versamento delle ritenute da parte del sostituto)
Differenze la ritenuta estingue l’obbligazione
SOSTITUZIONE A TITOLO es. nel caso di vincite e premi, chi
D’IMPOSTA: il sostituto paga tutta eroga il premio opera una ritenuta tributaria
l’imposta, azzerando il debito del a carico del vincitore a titolo
d’imposta
sostituito e liberandolo da
qualsiasi adempimento
SOSTITUZIONE A TITOLO es. nel caso del datore di lavoro la ritenuta è un acconto,
D’ACCONTO: l’obbligazione del l’obbligazione tributaria non è
che opera le trattenute IRPEF
sostituito non si estingue, ed egli sullo stipendio del lavoratore, assolta
rimane soggetto passivo questo sarà tenuto al pagamento
dell’imposta dell’IRPEF derivante da redditi
diversi da quello da lavoro
dipendente
RAPPORTO DI RIVALSA: sostanzialmente uguale, salvo, nella sostituzione a titolo d’acconto, l’obbligo per il
sostituto di rilasciare al sostituito un certificato
SOSTITUZIONE A TITOLO D’IMPOSTA il sostituto resta l’unico obbligato verso il fisco, che
SOSTITUTO OPERA LA RITENUTA MA NON VERSA:
può agire solo nei suoi confronti (il rapporto tra fisco e sostituito si è esaurito quando quest’ultimo ha subìto
la ritenuta)
SOSTITUTO NON OPERA LA RITENUTA E NON VERSA: sostituto e sostituito sono obbligati in solido
(sorge un’obbligazione solidale successiva e
verso il fisco per il pagamento di tributo, sanzioni e interessi
dipendente da quella principale resta il diritto di rivalsa del sostituto sul sostituito
[obbligazione principale del sostituto]
[obbligazione dipendente del sostituito]
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SOSTITUZIONE A TITOLO D’ACCONTO
SOSTITUTO OPERA LA RITENUTA MA NON VERSA: il fisco può agire solo nei confronti del sostituto (il