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ATTIVITA’

schema ex art. 2424 c.c., raggruppando le in 4 grandi classi di valori:

A) Crediti v/soci per versamenti ancora dovuti (con separata indicazione della parte già richiamata)

B) Immobilizzazioni;

C) Attivo circolante;

D) Ratei e risconti.

La struttura dello SP è informata al principio della disponibilità crescente: ad es. le partecipazioni (azioni o

durevole, appartengono all’Attivo

quote) appartengono alle Immobilizzazioni se costituiscono un fatto

circolante se rappresentano un impiego transitorio di liquidità (la diversa classificazione ne determina il

regime fiscale). degli elementi dell’attivo: ad es., le immobilizzazioni

Il c.c. disciplina i criteri di valutazione sono iscritte al

costo di acquisto, e il costo delle immobilizzazioni la cui utilizzazione è limitata nel tempo deve essere

ammortizzato in ogni esercizio di residua utilizzazione.

Nel passivo dello SP sono iscritti il PATRIMONIO NETTO e le PASSIVITA’; i raggruppamenti sono:

A) Patrimonio netto;

B) Fondi per rischi e oneri;

C) TFR;

D) Debiti;

E) Ratei e risconti.

La sezione Patrimonio netto va distinta dalle altre; in essa devono essere inseriti:

- il capitale sociale

- le riserve

- gli utili (o perdite) degli esercizi precedenti portati a nuovo

l’utile (o perdita) dell’esercizio.

-

Le voci del patrimonio netto sono iscritte nel passivo non perché designano delle passività, ma per ragioni

misura in cui l’attivo supera le passività.

puramente contabili: esse bilanciano lo SP, esprimendo la

Tra le passività occorre distinguere tra iscrizione di debiti (certezza dell’an e del quantum del debito) e

iscrizione di fondi (debito certo nell’an ma non nel quantum o comunque conseguenza probabile di un

verificatosi nell’esercizio).

evento

Civilisticamente, vanno iscritte non solo le passività certe ma anche quelle probabili (perché fanno venir

meno la certezza della corrispondente frazione di utile). Fiscalmente, invece, sono computabili solo le

passività certe; i fondi o accantonamenti sono deducibili solo in ipotesi tassativamente previste.

CE: contiene la rappresentazione di spese/costi sostenuti e di ricavi/proventi conseguiti riferiti ad un dato

periodo di tempo (periodo amministrativo o esercizio).

Il CE deve essere redatto in forma scalare, secondo la schema ex art. 2425 c.c.:

A) Valore della produzione;

B) Costi della produzione;

Differenza tra valore e costo della produzione.

C) Proventi e oneri finanziari;

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie (e passività finanziarie)

Risultato prima delle imposte.

sul reddito d’esercizio;

Imposte

Utile (o perdita) d’esercizio.

L’esposizione in forma scalare e progressiva di componenti negativi e positivi consente di porre in evidenza i

e intermedi attraverso cui si perviene al risultato d’esercizio; lo

risultati settoriali schema adottato aggrega le

componenti positive e negative di reddito in 4 classi di valori, che evidenziano il contributo delle varie aree di

gestione (caratteristica/tipica, patrimoniale/accessoria/atipica, finanziaria).

A) Valore della produzione: comprende i ricavi e le variazioni delle rimanenze; il totale indica la produzione

ottenuta dalla gestione

B) Costi della produzione: si tratta di costi operativi (acquisti di beni, salari e stipendi, ammortamenti,

svalutazioni, affitti e canoni di leasing, …); tutto ciò che non rientra in queste voci deve rientrare tra le spese

per servizi e tra gli oneri diversi di gestione.

non rilevante ai fini dell’analisi di

La differenza A - B, bilancio e non definita dal legislatore, costituisce il c.d.

reddito operativo

C) Proventi e oneri finanziari

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie (e passività finanziarie)

gruppo di valori concerne l’attività finanziaria

Questo 2° cui si riferisce l’art. 83

Il risultato di tali calcolo (A-B+/-C+/-D) costituisce il Risultato prima delle imposte,

TUIR quale elemento costitutivo dell’imponibile, con le variazioni applicative delle norme fiscali.

(correnti, differite e anticipate) in un’apposita voce;

Vanno poi annotate le imposte sul reddito di esercizio

segue l’utile o perdita dell’esercizio.

Il sistema tradizionale di formulazione dei bilanci sta subendo una profonda trasformazione, perché la

imponendone l’adozione

normativa comunitaria ha recepito i princìpi contabili internazionali IAS e IFRS,

alle società quotate.

I soggetti obbligati a redigere il bilancio consolidato e il bilancio annuale in base agli IAS/IFRS sono:

- le società quotate;

- le società con strumenti finanziari diffusi presso il pubblico;

- le banche e gli intermediari finanziari;

- le imprese assicurative quotate e non obbligate a redigere il bilancio consolidato.

L’applicazione degli IAS/IFRS è invece possibile, su base facoltativa, per le società incluse in un bilancio

consolidato redatto secondo tali principi, nonché per le società che redigono il bilancio consolidato.

Sono invece escluse dall’applicazione degli IAS/IFRS le società di capitali ammesse alla redazione del

bilancio in forma abbreviata (ex. art. 2435-bis c.c.), le società di persone e le imprese individuali.

Le disposizioni del d.lgs. che introduce in Italia i principi contabili internazionali definiscono le regole di

valutazione per l’iscrizione in bilancio di alcune categorie di attività e passività finanziarie (criterio di

valutazione: fair value - valore corrente - coincidente spesso col valore di mercato e che fa emergere

plusvalori/minusvalori non realizzati prevalenza della sostanza sulla forma), nonché gli obblighi di

informazione aggiuntiva, da fornire nella nota integrativa e nella relazione sulla gestione.

L’applicazione degli IAS solleva rilevanti problemi di coordinamento con la disciplina italiana (civilistica e

fiscale), in rapporto a:

- spese pluriennali: sono iscrivibili tra le immobilizzazioni immateriali solo le spese di sviluppo

- immobilizzazioni immateriali: valutazione iniziale al costo, valutazione successiva al costo o al fair value

(verificando annualmente il valore con impairment test)

- avviamento: no ammortamento e verifica annuale con impairment test

- strumenti finanziari: valutazione iniziale al costo o al fair value del corrispettivo dato in cambio o ricevuto,

valutazione successiva al fair value

- rimanenze: valutazione al minore tra il costo e il valore netto di realizzo.

di vista fiscale l’adozione dei

Dal punto principi contabili internazionali influisce sulla determinazione del

reddito imponibile, rendendo rilevanti i criteri di qualificazione, imputazione temporale, classificazione in

bilancio e valutazione delle passività previsti dagli IAS.

sul reddito d’impresa

Le norme fiscali

Le norme sul reddito d’impresa dettate dal TUIR possono esser classificate da diversi punti di vista.

a) FUNZIONE: non tutte le norme sono a tutela del fisco, vi sono anche norme a tutela del contribuente (che

una riduzione dell’imponibile fiscale rispetto all’utile civilistico:

comportano agevolazioni fiscali) e norme

neutre (che mirano a dare certezza al rapporto d’imposta stabilendo parametri rigidi in luogo dei criteri

civilistici - elastici - di valutazione; ciò al fine di prevenire controversie tra fisco e contribuente)

PRINCIPIO CIVILISTICO: quasi tutte le norme sul reddito d’impresa possono essere inquadrate a

b)

seconda dei principi generali cui si riferiscono (cui derogano o che puntualizzano). Molte norme che

escludono in tutto o in parte la deducibilità di taluni costi sono da correlare al principio di inerenza; altre sono

da correlare al principio di competenza (lo precisano o derogano); altre infine, riguardano i criteri da seguire

e le modalità da osservare nella determinazione e quantificazione di certe voci.

c) CONTENUTO FORFETARIO: alcuni componenti reddituali (non derivano da corrispettivi contrattuali o altri

valori numerari, v. norme sui ricavi o sul costo di acquisizione dei beni, ma) sono frutto di una stima; le

norme civilistiche dettano per essi criteri di massima (elastici), la normativa fiscale invece detta criteri

forfetari e parametri oggettivi, al fine di eliminare motivi di contrasto.

l’iscrizione in base al costo e l’ammortamento

es. il c.c. stabilisce in bilancio delle immobilizzazioni di questo

in ogni esercizio di durata di vita utile residua; fiscalmente invece non sono ammessi ammortamenti superiori

a determinati coefficienti, e non sono sindacabili gli ammortamenti conformi ai coefficienti

d) VARIAZIONI: le norme fiscali comportano delle variazioni rispetto ai dati di bilancio; possono aversi:

rispetto all’utile civilistico in quanto variano in

- variazioni fiscali che aumentano il reddito imponibile aumento

un componente positivo del CE o variano in diminuzione un componente negativo del CE;

rispetto all’utile civilistico in quanto variano in

- variazioni fiscali che diminuiscono il reddito imponibile

diminuzione un componente positivo del CE o consentono di tener conto (deducendoli) di componenti

negativi presenti in misura minore o assenti nel CE.

e) DURATA DEGLI EFFETTI: vi sono norme che determinano una variazione definitiva, con effetti

permanenti (es. in caso di proventi esenti o di partecipazioni che fruiscono del regime di esenzione, i relativi

costi sono definitivamente indeducibili) e norme che comportano una variazione temporanea (es. il

nell’an e nel quantum

differimento di un costo non certo produce una variazione in aumento temporanea

perché sarà controbilanciata poi quando il costo, divenuto certo e determinabile, sarà dedotto ai fini fiscali).

del reddito imponibile rispetto all’utile civilistico

Le variazioni in aumento

Le variazioni fiscali in aumento:

• dipendono da norme fiscali che impongono di includere nel calcolo del reddito imponibile componenti

positivi non inclusi nel CE o inclusi in misura minore di quanto prescritto dalla norma fiscale.

es. le norme che assimilano ai ricavi i beni merce (per il loro valore normale) assegnati ai soci o destinati

all’autoconsumo o a finalità estranee all’impresa; la norma che impone di tener conto del valore normale dei

beni che una società italiana ha venduto ad una società estera controllata, in luogo del corrispettivo pattuito

e contabilizzato (transfer price), se il 1° è superiore al 2°

• più spesso dipendono dal fatto che il CE contiene componenti negativi che:

a) non sono ammessi o sono ammessi entri certi limiti in sede fiscale (tutte le norme fiscali in tema di costi

spese di rappresentanza, …]; della deduzione in sede fiscale di un costo

[interessi passivi, l’inammissibilità

può dipendere dal

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Scienze giuridiche IUS/12 Diritto tributario

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher AnteoAntei di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto tributario e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Napoli Federico II o del prof Mula Alberto.
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