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CAPITOLO 3 GLI AFFARI DI DUE SCHIAVI A POZZUOLI
Oltre al Digestum vi sono anche testimonianze che vengono dalla prassi negoziale,
veri e propri atti negoziali. Questi atti negoziali ci sono pervenuti mediante uno
scavo archeologico ad Ercolano e Pompei. Durante la costruzione dell’autostrada
Napoli-Salerno è stata casualmente scoperta una villa appartenente ai Supici,
una famiglia abbastanza facoltosa. Al suo interno sono stati trovati dei contratti.
Nel I secolo d.C. soprattutto per la redazione di contratti e testamenti vengono
utilizzate delle tavolette di legno ricoperte da un sottile strato di cera.
Lo strato di cera viene inciso con una stilo.
Il medesimo testo dell’atto viene inciso sia nella parte interna (scriptura interior),
destinata ad essere richiusa come fosse un libro, sia nella parte esterna (scriptura
exterior). Lo stesso testo viene scritto due volte perché una volta compilato il
documento esso viene chiuso con nastri di lino che poi vengono sigillati.
In ipotesi di controversia, davanti al giudice si possono rompere i sigilli e leggere
anche la scriptura interior, così confrontandola con la scriptura exterior e stabilire
l’autenticità del contenuto. Questi documenti sono definiti chirografi. Nella villa è
stato ritrovato un gran numero di chirografi ed è stato possibile leggere gran parte
del contenuto di questi documenti. Tra quelli ritrovati ve ne sono cinque di
particolare interesse, perché testimoniano affari, negotia di cui sono protagonisti
due schiavi: DIOGNETUS e HESICUS.
Diognetus è lo schiavo di Caius Novius, che gestisce degli horrea, cioè dei magazzini
[
pubblici. In particolare egli gestisce gli horrea di Futelis, odierna Pozzuoli, un
importante porto della Campania. I municipi come Futelis dispongono di magazzini
portuali per il carico e scarico delle merci che arrivano via mare. Questi magazzini
vengono dati in gestione, dietro pagamento di un corrispettivo, ad un imprenditore
privato, che a sua volta li loca ai privati che intendono caricare e scaricare le merci. I
chirografi in questione risalgono agli anni fra il 37 e il 39 d.C. in cui gli scambi
commerciali più importanti della penisola avvengono proprio nei porti campani:
tutte le merci che, dalle varie parti del Mediterraneo, viaggiano verso Roma,
vengono sbarcati nei porti campani per poi proseguire via terra. Questo perché lo
]
scalo di Ostia non è ancora accessibile alle grandi navi onerarie.
Diognetus svolge l’attività di locazione a privati di magazzini portuali. In uno di
questi chirografi Diognetus dà in locazione il magazzino n.12 a Hesicus, lo schiavo di
un liberto dell’imperatore Tiberio. Nel contratto è presente il motivo per cui Hesicus
ha bisogno del magazzino: deposito di grano alessandrino, cioè proveniente
dall’Egitto. Questa merce non è sua, ma l’ha ricevuta in pegno da un commerciante
di grano che ha un debito nei suoi confronti. Questo documento fornisce
informazioni preziose ma solleva al contempo una serie di problemi giuridici:
1. In che veste questi schiavi intervengono nel contratto ? Hanno agito come
institores oppure sono schiavi che gestiscono una impresa peculiare ? Con riguardo
a Diognetus la soluzione è semplice, perché nel chirografo si dice specificatamente
che egli ha concluso il contratto sulla base di un iussus, quindi gestisce una impresa
peculiare: il suo dominus interviene nel contratto con lo iussus per offrire una
responsabilità illimitata in quanto l’altro è un contraente di riguardo, al quale si dà
perciò una garanzia ulteriore. L’altro contraente in realtà è uno schiavo, ma è
schiavo dell’imperatore Tiberio: gestisce il patrimonio privato della casa imperiale.
Diognetus è uno schiavo cui è affidata la gestione degli horrea in modo permanente
non come institor ma nomine proprio. Egli dispone di un peculio e degli strumenti
per incrementarlo. Invece con riguardo ad Hesicus occorre far riferimento, oltre al
chirografo in questione, anche ad altri quattro chirografi che sono tutti contratti di
mutuo. In tutti e quattro i contratti non è indicato se Hesicus sia un institor o abbia
una prepositio che lo legittima ad intervenire nel contratto. Il contratto è sempre a
suo nome e in suo conto, egli è menzionato sempre come conduttore nomine
proprio. Tutto ciò porta a ritenere che anche Hesicus amministri una impresa
peculiare in modo permanente, gestisca determinati capitali prestando denaro a
commercianti ed operando in piena autonomia.
2. Chi c’è dietro Hesicus ? Hesicus è lo schiavo di un liberto dell’imperatore Tiberio.
I cinque chirografi sono stati trovati nella villa della famiglia dei Supici, ma né
Diognetus né Hesicus sono schiavi dei Supici. Allora come mai i Supici hanno questi
documenti contrattuali? Un indizio è riscontrabile nei contratti di mutuo: in essi si
dice che le somme da restituire ad Hesicus possono essere pagate direttamente a
quest’ultimo oppure a Caius Semplicius Faustus, con effetto liberatorio.
A questo punto possono farsi varie supposizioni: può darsi che Caius Semplicius
Faustus sia un adiectus solutionis causa, un soggetto autorizzato a ricevere il
pagamento per conto di Hesicus. È però più suggestiva l’ipotesi che esista un
rapporto di società fra Hesicus e Caius Semplicius Faustus. Si può ipotizzare che i
Supici siano dei finanzieri che investono i loro denari assieme a delle somme della
casa imperiale. Essi danno tutto in gestione ad Hesicus come schiavo con peculio,
lasciando però l’assolvimento di date incombenze a Caius Semplicius Faustus,
legato a Hesicus da un rapporto societario.
3. Responsabilità. Entrambi gli schiavi NON si presentano come schiavi preposti e
quindi è escluso che, all’occasione, i terzi contraenti possano rivolgersi vs i domini
mediante l’actio institoria. Quindi è esclusa l’actio institoria per mancanza di
prepositio. Siccome il contratto di locazione è stato concluso iussu domini, nasce a
favore del terzo contraente l’actio quod iussu e il dominus risponde illimitatamente.
CAPITOLO 4 RILEVANZA ESTERNA DEL RAPPORTO DI SOCIETÀ
→
Regola generale i l contratto di società romano produce effetti solo nei rapporti
fra i soci, mentre non ha alcun riflesso vs i terzi. I soci agiscono verso i terzi sempre
in nome proprio. La società non può assumere nessun obbligo nei confronti di altri.
→
Eccezioni sono tradizionalmente ammesse due eccezioni, che riguardano le
societas publicanorum, in quanto dotate di personalità giuridica, e le societas
argentariorum in cui vi è un regime speciale di solidarietà fra i soci.
Entrambe rivestono una importanza pubblica tale da conferire loro una certa
rilevanza esprimibile anche verso l’esterno e non soltanto fra i loro soci.
→
Estensione delle eccezioni le eccezioni al principio della non rilevanza esterna del
contratto sociale non si limitano ai due casi tradizionalmente ammessi ma si
estendono anche ad altri due tipi societari: la società venaliciaria (di mercanti di
→
e la società di exercitores. PAVE publicani,argentari,venaliciari,exercitores
schiavi)
CAPITOLO 5 e 6 RESPONSABILITÀ PER FATTO ALTRUI
Sinora abbiamo analizzato casi di responsabilità contrattuale, azioni che servono a
far valere crediti e debiti derivanti dall’impresa, abbiamo visto come l’imprenditore
risponde per le obbligazioni nascenti dagli atti negoziali conclusi da suoi sottoposti.
Esaminiamo ora l’altra faccia della medaglia, ossia il campo della responsabilità
extracontrattuale, i presupposti affinché l’imprenditore risponda per i fatti illeciti ed
in particolare per quelli compiuti dai propri dipendenti.
Le azioni penali private per eccellenza sono azioni in ius, regolate dal diritto civile:
1. Furtum: vi è a tutela l’actio furti
4. Damnum: danno a cosa, animale, schiavo; vi è a tutela l’actio legis aquiliae
3. Iniuria: danno fisico alla persona; vi è a tutela l’actio iniuriariom
2. Rapina: beni sottratti con violenza, furto aggravato da violenza sulla
persona; l’editto pretorio elabora l’actio vi bonorum raptorum in forza della
quale il colpevole è condannato al pagamento di una pena in quadruplum.
Accanto ad esse, il pretore ne aggiunge altre per delitti meno gravi:
→
1. EDITTO DE EFFUSIS VEL DEIECTIS riguarda la sfera del diritto civile. Editto
con cui il pretore stabilisce la responsabilità dell’habitator per il danno cagionato a
cose o persone da oggetti caduti o gettati da un edificio.
Sarebbe problematico per il danneggiato risalire all’autore materiale del fatto
illecito. Per evitare che egli rimanga privo di risarcimento, l’editto stabilisce la
responsabilità dell’habitator in base alla sola circostanza di essere habitator, cioè di
trovarsi nella situazione di godere dell’uso dell’immobile. Egli può essere
proprietario dell’immobile o un conduttore, ossia un soggetto che ha l’immobile
solo in locazione. Il colpevole può essere un suo lavoratore subordinato in
condizione libera, un familiare, un ospite, un servo: l’habitator è comunque sempre
responsabile nei confronti del danneggiato.
Ipotesi. L’editto pretorio prevede le tre ipotesi in cui l’azione è esperibile:
- Danno a cosa inanimata, a animali, a schiavi: è previsto un risarcimento pari al
doppio del valore della cosa, dell’animale, dello schiavo. Questo presuppone una
stima in corso di causa, durante il processo si va a stimare il valore che il bene aveva
nel momento in cui il fatto illecito si è verificato.
- Danno a una persona libera: occorre anche in questo caso procedere con una
estimatio, ossia stimare il danno fisico, biologico che la persona ha sofferto. Un
frammento di Gaio limita il risarcimento ai soli danni patrimoniali, mentre lo nega
per quelli morali. Egli sostiene che il giudice debba quindi tenere conto anche delle
spese di cura, della diminuita capacità lavorativa e reddituale, del danno estetico.
- Uccisione di una persona: l’oggetto cadendo dall’edificio ha provocato la morte di
una persona. È prevista una pena fissa pari a cinquantamila sesterzi.
Tempo. L’editto nulla dice con riguardo al momento in cui il fatto deve verificarsi
affinché venga configurato come illecito. Si è aperto un dibattito con riguardo alle
ore notturne, ma in generale si tende a riconoscere l’applicabilità dell’editto anche
nel caso in cui il fatto si è verificato durante la notte.
Luogo. L’editto riguarda città e villaggi, luoghi pubblici e luoghi priv