→
1. Dalla fondazione della città al III secolo a.C. vi è una economia di tipo
agricolo a carattere essenzialmente autarchico. Lo stato romano ha ancora
dimensioni regionali. Non è ancora potenza egemone nemmeno in Italia.
→
2. Dal III secolo a.C. al III secolo d.C. con le guerre puniche e l’espansione verso
l’Oriente mediterraneo Roma si trasforma in un impero dalle dimensioni vastissime.
Questo determina profonde trasformazioni economico-sociali: diviene
predominante la componente commerciale. L’economia è dinamica e sviluppata, si
sviluppa una vera e propria economia commerciale, basata sulla produzione non per
il consumo bensì per lo scambio, per la vendita di merci, così creando e aumentando
la ricchezza all’interno del sistema economico.
Vi è uno straordinario sviluppo dei commerci e dei traffici, e con essi del capitale
finanziario investito in imprese commerciali e produttive. In questa cornice uno
degli istituti più originali e significativi del diritto privato è il contratto di società.
La societas diventa lo strumento giuridico fondamentale con cui si sviluppa
l’economia dell’Impero romano. L’impresa schiavistica e la societas sono le strutture
portanti dell’economia romana in questo periodo. Il regime giuridico dell’impresa e
quello della societas sollevano fondamentali tematiche:
1. Una prima grande questione giuridica è legata al concetto di rappresentanza,
istituto che si sviluppa in ambito commerciale con l’institor, figura giuridica poi
evolutasi con l’institor in condizione libera e il procurator in campo civile. Il nostro
odierno codice civile contempla le figure dell’institore in campo commerciale e del
procuratore generale o speciale in campo civile.
2. Una seconda grande questione giuridica si trova nel campo dell’impresa peculiare
e riguarda la responsabilità limitata, la limitazione del rischio d’impresa. Tale
questione è risolta dal diritto pretorio mediante una serie azioni. Anche questo
tema ha uno sviluppo nel diritto moderno ma attraverso una via più tortuosa: lo
sviluppo è più complesso perché nel diritto odierno la limitazione di responsabilità si
ottiene agganciando il patrimonio separato alla personalità giuridica della società.
L’idea di responsabilità limitata romana viene mutuata, ma fusa con l’idea di
personalità giuridica della società, soggetto di diritto distinto dai soci. La differenza
risiede nel fatto che nel diritto romano non vi è la necessità di ricorrere ad una
società per beneficiare della limitazione di responsabilità: è sufficiente utilizzare il
[
peculio. Nei diritti commerciali moderni, per lungo tempo, lo strumento del
contratto di società è obbligatorio ed ineludibile. Essendo questo un limite, nel 1993
e poi nel 2003 si è ricorso alla c.d. società unipersonale. La soluzione più coerente
sarebbe stata forse ricorrere non ad una società bensì ad una impresa a ]
responsabilità limitata, esattamente la scelta che avevano operato i romani.
3. Una terza grande questione giuridica riguarda la responsabilità per fatto altrui,
per fatto compiuto dai dipendenti di un imprenditore. Vengono sviluppati principi
che ruotano attorno all’idea per cui dei fatti illeciti risponde l’imprenditore e in
questo senso viene elaborato il concetto di responsabilità oggettiva. Anche in
questo caso il collegamento coi diritti privati moderni è immediato: gli odierni c.c.
europei disciplinano espressamente la responsabilità per fatto altrui secondo le
linee maestre che partono dal diritto romano.
→
3. Dal III secolo d.C. all’età di Giustiniano periodo di progressivo declino
economico che va di pari passo con lo sfaldamento dell’Impero romano d’Occidente
nel 476 d.C. Nel tardo antico si affermano nuove forme di dipendenza. La principale
è il colonato, che preannuncia le servitù della terra di età alto medievale.
LIBRO 1) IMPRESA E RESPONSABILITÀ
CAPITOLO 1 SCHIAVITÙ, FIGURE DI SCHIAVI E RELATIVE AZIONI
Ad ogni periodo storico corrispondono dinamiche economico-sociali molto
differenti. L’aspetto che interessa noi è la costruzione giuridica dell’impresa e della
società, fenomeni che si riferiscono al secondo periodo storico.
Ma un altro aspetto che è importante considerare quando si esamina un sistema
economico riguarda le forze di lavoro. Per il funzionamento delle imprese – nel
mondo antico come nel mondo moderno – è necessaria una organizzazione delle
forze produttive. In questo modo si creano dei rapporti giuridici che, in modo
storicamente variabile, riflettono dei rapporti di dipendenza tra imprenditori e
lavoratori. Nel periodo storico che ci interessa, le forze di lavoro all’interno
dell’Impero romano sono riconducibili a una tipologia di rapporti di dipendenza
legato alla schiavitù, una realtà comune anche a molti altri popoli antichi.
È questa una diretta conseguenza dell’Imperialismo, delle guerre di conquista che
Roma intraprende a partire dal III secolo a.C.
Una larga parte dei popoli conquistati viene ridotta a schiavitù. Chiaramente
esistevano anche lavoratori salariati, in condizione libera. Ma la forma dominante
rimane senz’altro la schiavitù, tanto che si parla di modo di produzione schiavistico
[
per contrassegnare questa fase dell’economia romana. L’istituto della schiavitù
esprime ovviamente anche un aspetto brutale, negativo della civiltà romana e
dell’Imperialismo romano, una discriminazione profonda tra esseri umani: questo
non sfuggiva agli stessi pensatori del mondo antico, che assumeranno
atteggiamenti anche tra loro diversi dinnanzi a questo fenomeno così imponente ed
importante. Aristotele giustificava totalmente la schiavitù come fatto inevitabile e
necessario. Altri – come i sofisti e poi gli stoici – avevano invece dato un giudizio
fortemente negativo: in particolare gli stoici teorizzano l’eguaglianza fra gli uomini
in base al diritto naturale, senza distinzioni fra liberi e schiavi, elaborano il primato
del diritto naturale sul diritto positivo. Questo pensiero verrà poi ripreso nel mondo
]
romano soprattutto da Seneca e Marco Aurelio, imperatore nel II secolo d.C.
Vi è un aspetto ulteriore, che riguarda il modo con cui la schiavitù viene attuata nel
mondo romano. Nel mondo greco, e in particolare nel mondo ateniese, la
distinzione fra liberi e schiavi è sostanzialmente insuperabile. Le cose sono molto
[
diverse nell’Impero romano L’Impero romano comunque trasforma gli schiavi nel
motore economico della società, parliamo di masse di schiavi imponenti: Giulio
Cesare durante le famose campagne galliche deporta e vende più di un milione di ]
persone come schiave. Tuttavia nel mondo romano forza-lavoro significa più cose.
Vi è naturalmente il lavoro manuale più modesto e umile: gli schiavi vengono messi
a coltivare la terra, a volte anche legati in catene, all’interno di grandissimi latifondi
che sono delle vere e proprie imprese agricole che producono per rivendere in
mercati anche distanti, in Italia o nelle province. Altri lavori essenzialmente manuali
consistono nel lavoro in miniera ed altre attività estrattive.
Vi è poi anche il lavoro che si esprime in mansioni di tipo impiegatizio, e qui prevale
la componente intellettuale: in esso sono coinvolti per lo più schiavi provenienti
dall’Oriente, persone colte, con una preparazione culturale significativa.
→ A differenza di ciò che accadeva nel mondo greco (o negli Stati Uniti d’America
sino all’Ottocento) nel mondo romano lo status di schiavo non è permanente. Il
mondo romano rivela un movimento, una dinamica sociale, degli istituti giuridici
che portano gli schiavi alla loro liberazione e quindi al loro inserimento nella società
romana. Non tutti, ma quantomeno la componente più pronta ad integrarsi nella
società romana e a condividerne i valori. Con l’attribuzione della libertà vengono al
contempo conferiti pieni diritti di cittadinanza. Gli schiavi liberati sono chiamati
liberti, e i loro figli sono considerati cittadini romani a tutti gli effetti.
[ Indicativa è la storia di Livio Andronico. Egli alla nascita è solo Andronico, ed è un
libero cittadino di Taranto, città della Magna Grecia. I romani assediano la città nel II
secolo a.C. e riducono in schiavitù i suoi abitanti. Andronico diviene schiavo del
generale romano Livio Salinatore. Essendo una persona colta viene accolto nella
domus, nella casa del generale che, trascorso un po’ di tempo, lo manomette e così
Andronico aggiunge al proprio nome quello del suo antico padrone. Questo è
]
indicativo di come la schiavitù alimenti sino ai più alti livelli la civiltà romana.
I romani più ricchi, quelli che avevano capitali da investire, trovano conveniente
utilizzare persone in condizione servile non solo come manodopera ma in generale
per strutturare ed organizzare l’impresa. Demandano ad essi, anziché ad altri
romani in condizione libera, la gestione dell’impresa stessa: quindi gli schiavi
diventano in qualche modo parte della domus del padrone, vengono utilizzati come
collaboratori, persone di fiducia che si muovono nella società per concludere affari
per conto del dominus. Questo fenomeno si impone anzitutto nella prassi.
Poi nel III secolo a.C. il diritto inizia a prenderne atto. I pretori urbanus e peregrinus
all’interno dei loro editti normano particolari figure di schiavi con le relative azioni.
→ Le cinque azioni intorno alle quali si costruisce l’organizzazione imprenditoriale
romana sono l’actio institoria, l’actio exercitoria, l’actio de peculio legata all’actio de
peculio et de in rem verso, l’actio tributoria e l’actio quod iussu.
Queste cinque azioni disegnano tutto il sistema giuridico dell’impresa.
1. La prima figura è il SERVUS INSTITOR (= schiavo institore). L’institore è lo
schiavo che il dominus pone a capo di una attività imprenditoriale, attribuendogli
tutti i poteri necessari alla gestione di una attività commerciale o produttiva.
→ Si pone un problema dal punto di vista giuridico: il compratore conclude con
l’institor un contratto di compravendita e allo stesso modo l’institor conclude un
contratto di compravendita con i fornitori, quando acquista le merci da rivendere
(l’esempio del contratto di vendita è il più indicativo ma potrebbe trattarsi anche di
un contratto di locazione, di deposito, la costituzione di una garanzia). Gli schiavi, in
quanto tali, non sono soggetti di diritto !! Giuridicamente questi contratti sarebbero
affetti da nullità, in quanto conclusi da un soggetto non idoneo a compiere
validamente atti negoziali. Intervengono i pretori stabilendo una eccezione,
introducendo la ACTIO INSTITORIA in forza della quale per le obbligazioni sorte da
contratto concluso da un servus institor risponde sempre il dominus. I contratti sono
quindi validi e determinano il sorgere di responsabilità per il padrone dello schiavo,
che risponde di tutte le obbligazioni assunte dal suo servo, purché attengano alla
specifica attività imprenditoriale cui egli è preposto.
Questa sorta di procura conferita dal dominus all’institor è una legittimazione di
carattere generale: l’institor ha il potere di concludere tutti gli atti negoziali che
astrattamente rientrano nell’attività imprenditoriale cui è preposto.
Taberna instructa = azienda formata da beni e uomini organizzati per una
negotiatio, ossia per l’esercizio di una impresa commerciale. Con questo termine si
indica l’azienda commerciale. Di solito è una piccola bottega gestita da un solo ed
unico schiavo, è il caso più semplice.
Officina instructa = stabilimento industriale, laboratorio, opificio. Le testimonianze
giuridiche, letterarie, epigrafiche dimostrano l’esistenza di organizzazioni molto più
ramificate, all’interno delle quali l’institor dirige più attività commerciali o
produttive e addirittura può dirigere il lavoro di uomini liberi: un esempio del tutto
comune e normale di inversione dei ruoli.
La funzione dell’actio institoria è quella di consentire ai terzi che hanno concluso un
negozio giuridico con il servus institor di far valere i crediti nati da quel negozio
(ad es. X è un fornitore di un’impresa gestita dal servus institor: sorge in capo ad X
un diritto di credito. Applicando i principi formali dell’antico ius civile, il contratto è
nullo perché concluso da soggetto privo di capacità giuridica. Tuttavia l’actio
institoria attribuisce, di fatto e di diritto, piena efficacia giuridica al negozio).
In caso di inadempimento dello schiavo, i terzi contraenti ottengono la condanna
del dominus, ossia un soggetto con cui NON hanno contrattato direttamente. In
virtù della propositio – il fatto che lo schiavo non è uno schiavo qualsiasi ma è stato
preposto alla gestione di una impresa – gli effetti del negozio si producono in capo
all’imprenditore. Unica condizione è quindi che gli atti compiuti dal servus siano
afferenti all’attività imprenditoriale e non siano atti personali.
Mediante questo meccanismo inizia a diffondersi nel diritto privato romano un
istituto alquanto sofisticato, che consente di riferire gli effetti di un negozio ad un
soggetto che di quel negozio non è stato formalmente parte. Siamo alle origini
dell’istituto della rappresentanza.
In questa fase storica si afferma il processo formulare, strettamente legato alla
attività normativa che i pretori espletano mediante gli editti. È un processo bifasico:
- si svolge davanti al pretore e si conclude con la redazione di una
Prima fase:
formula, uno schema redatto per iscritto che contiene una serie di indicazioni ed
istruzioni che dovranno essere seguite nella seconda fase del processo da parte di
un giudice monocratico o da un collegio di giudici. La formula è il momento centrale
del processo, tant’è che dà il nome a questo tipo di procedura civile.
Lo schema astratto della formula è contenuto nell’editto. Quando si celebra il
singolo processo, le parti davanti al pretore mutuano dall’editto lo schema astratto
della formula, e lo completano con i nomi delle parti e con le circostanze riguardanti
il caso concreto. Ogni formula presenta sostanzialmente tre parti:
→
1. Demostratio contiene l’esposizione dei presupposti di fatto della causa, il fatto
materiale da cui ha origine la controversia. Nel caso dell’actio institoria ci sarà
scritto che X ha concluso con il servus institor di Y un dato negozio giuridico.
→
2. Intentio individua il diritto, la pretesa giuridica che viene azionata da parte
dell’attore. Nel caso dell’actio institoria sarà segnalato il diritto del venditore al
pagamento del corrispettivo e l’obbligazione del compratore a pagare.
→
3. Condemnatio contiene il conferimento, da parte del pretore al giudice
monocratico o al collegio di giudici, del potere di pronunciare la sentenza di
assoluzione o condanna. Il giudice verifica la veridicità della demostratio e
dell’intentio e in caso affermativo condanna il convenuto a risarcire l’attore.
- si svolge davanti ad un giudice o, per le cause di maggiore
Seconda fase:
complessità, davanti ad un collegio di giudici. Essi seguono le istruzioni contenute
nella formula redatta dal pretore. Attenendosi a ciò che ha stabilito il pretore,
esaminano gli atti della causa, eventualmente svolgono una attività istruttoria (ad
es. sentono testimoni, ricercano ulteriori documenti) e pronunciano la sentenza.
Normalmente, gli stessi nomi delle parti sono riscontrabili in tutte e tre le parti della
formula. Invece con riguardo alla actio institoria le cose si complicano, in quanto a
negoziare non vi è il dominus bensì un suo rappresentante: il servus institor.
Quindi le formule di base sono modificate per inserirvi la figura del servus institor.
→
1. Demostratio in ipotesi di contratto di vendita, vi è scritto che X ha concluso il
contratto con Z, il servus institor di Y
→
2. Intentio vi è scritto che dal contratto (in virtù della propositio) sono scaturite
determinate obbligazioni in capo al dominus Y
→
3. Condemnatio il pretore coordina di condannare non Z che è colui che ha
concluso il contratto, ma di condannare Y in quanto dominus di Z.
Si parla di formula con trasposizione di soggetti, per l’ovvia ragione che i soggetti
non sono sempre gli stessi: nelle prime due parti si indica il soggetto che ha
contrattato ossia il servus institor, mentre nell’ultima parte si riferisce la
condemnatio nei confronti del dominus. Mediante questa particolare struttura della
formula, il pretore realizza il meccanismo della rappresentanza.
Questo fenomeno accade in ragione della grandissima disponibilità di manodopera
servile che viene a crearsi dal III secolo a.C.
Tuttavia esiste anche la possibilità – seppur utilizzata in modo meno ampio – che
l’imprenditore intenda mettere a capo della sua impresa un uomo in condizione
libera. Questa possibilità è stimolata dal fenomeno della manomissione, la
liberazione dello schiavo, percepita dal dominus quasi come un dovere morale nei
confronti dello schiavo che ha dato buona prova di sé. La prassi della manomissione
è quindi molto frequente. Così come è comune, soprattutto con riguardo ai romani
più benestanti, riconoscere la libertà ai propri schiavi all’int
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