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Trasformazione di società di capitali in società di persone

La trasformazione di società di capitali in società di persone richiede una deliberazione, salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, con le maggioranze previste per le modifiche dello statuto. Tuttavia, è necessario ottenere il consenso dei soci che, a causa della trasformazione stessa, assumono una responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali. Tale responsabilità si estende anche alle obbligazioni sociali sorte anteriormente alla trasformazione. Per garantire l'efficacia della delibera e prevenire possibili abusi, è richiesto il consenso dei soci. Tuttavia, i soci che non hanno acconsentito al cambiamento del tipo sociale hanno il diritto di recedere.

In questo specifico caso di trasformazione, è previsto un ulteriore strumento informativo. La decisione di trasformazione deve essere assunta

Sulla base di una relazione, predisposta dagli amministratori, che illustri le motivazioni e gli effetti della trasformazione. Copia di questa relazione deve rimanere presso la sede sociale durante i 30 giorni che precedono l'assemblea convocata per deliberare la trasformazione. I soci, onde esercitare con maggiore consapevolezza il loro voto, hanno il diritto di prenderne visione e di ottenere gratuitamente una copia. 3. La trasformazione eterogenea Un ulteriore gruppo di disposizioni viene dedicato alla disciplina della cd. "trasformazione eterogenea" con la quale il legislatore permette in via generale e salvo eccezioni, la trasformazione "da" società di capitali "in" enti associativi aventi una connotazione causale o addirittura in "situazioni" prive di una struttura associativa o non organizzate in formazioni sociali. Per quanto riguarda la trasformazione "da" società di capitali, l'art. 2500 cc.

dispone che: la(s.p.a.; la s.a.p.a.;e la s.r.l.) possono trasformarsi in consorzi, società consortili, società cooperative, comunioni d’azienda, associazioni non riconosciute e fondazioni.

La deliberazione deve essere assunta con il voto favorevole dei 2/3 degli aventi diritto e comunque con il consenso dei soggetti che a seguito della trasformazione assumono responsabilità illimitata.

Ai soci che non acconsentono la trasformazione è riconosciuto il diritto di recesso.

Anche qui al fine di soddisfare le esigenze informative dei soci, gli amministratori sono tenuti a predisporre una relazione con gli stessi contenuti di quella prima esaminata. Essa deve rimanere depositata presso la sede sociale durante i 30 giorni che precedono l’assemblea, in modo che i soci ne possano prendere visione ed ottenerne copia.

Particolare attenzione merita anche qui (l’art. 2500 sexies 3 comma) in virtù del quale ciascun socio ha diritto alla assegnazione di una

partecipazione proporzionale al valore della sua quota o delle sue azioni, con la eterogeneità delle forme di trasformazione.

Conclusioni parzialmente diverse valgono nel caso di trasformazione in comunione d'azienda, nel qual caso, il patrimonio sociale diviene oggetto di una comunione ed alle quote di partecipazione si sostituiscono quote di proprietà indivisa sul patrimonio sociale, distribuite nella stessa proporzione della precedente partecipazione al capitale sociale.

Trova applicazione il principio della <<continuità dei rapporti giuridici>> (art. 2498 cc.), e la disposizione dell'art. 2499 cc. secondo la quale: <<può farsi luogo alla trasformazione anche in pendenza di procedura concorsuale, purché non vi siano incompatibilità con le finalità o lo stato della stessa>>.

Nel caso di trasformazione eterogenea l'efficacia della trasformazione non consegue immediatamente al compimento dell'ultimo

degli adempimenti pubblicitari obbligatori per legge, salvo che consti il consenso dei creditori ovvero il pagamento di coloro che non hanno dato il consenso. Gli effetti di tale tipo di trasformazione si producono invece a partire dal sessantesimo giorno successivo all'adempimento delle forme di pubblicità previste dall'art. 2500 cc. in quanto entro tale termine i creditori possono proporre opposizione alla trasformazione.

In caso di opposizione si applica l'ultimo comma dell'art. 2445 cc. il quale attribuisce al tribunale il potere di dar corso egualmente all'operazione nonostante la opposizione dei creditori, quando ritenga infondato il pericolo di pregiudizio ovvero la società abbia prestato idonea garanzia.

Nell'ambito della trasformazione eterogenea vanno ricondotte anche le ipotesi speculari di trasformazione in società di capitali, di consorzi, comunioni di azienda, società consortili, associazioni riconosciute e fondazioni.

che costituisce un'assoluta novità della riforma. Non è possibile peraltro la trasformazione di associazioni laddove l'atto costitutivo lo escluda ovvero sia la legge stessa ad inibirla per determinate categorie di associazioni. Es. (per quelle associazioni che abbiano ricevuto contributi pubblici oppure liberalità o oblazioni dal pubblico). Ancora, non è possibile la trasformazione di fondazioni bancarie. La trasformazione in società di capitali è consentita ad associazioni e fondazioni costituite prima del primo gennaio 2004, soltanto quando essa non comporti la distrazione dalle originarie finalità di fondi o valori creati con contributi di terzi o ottenuti in virtù di particolari regimi fiscali di agevolazione. In tali casi la trasformazione è consentita purché siano state versate le relative imposte. Anche nella ipotesi di trasformazione eterogenea si applica la regola generale in virtù della

Capitolo nono. LA FUSIONE

L'ambito di applicazione

Quale devono essere presenti gli elementi necessari per la costituzione dell'ente originato alla trasformazione. A seguito della trasformazione, la distribuzione delle partecipazioni sociali assume regole particolari e diverse dalla partecipazione del principio di proporzionalità rispetto alla precedente partecipazione dell'ente trasformando per il caso di associazioni e fondazioni. Nel caso di trasformazione di associazione, le partecipazioni al capitale della società risultante dalla trasformazione sono assegnate in parti uguali tra gli associati, salvo loro diverso accordo. Nella seconda ipotesi, le azioni o quote sono generalmente distribuite secondo le disposizioni dell'atto di fondazione. Infine espressamente vietata si ritiene la trasformazione di una società cooperativa a mutualità prevalente in società lucrativa, anche se deliberata all'unanimità.

è un operazione con la quale si realizza la compenetrazione in un unico ente di più società. Essa può attuarsi mediante la confluenza delle società preesistenti in una nuova costituita (fusione propriamente detta), oppure mediante l’incorporazione di una o più società in un’altra preesistente.

Nell’uno e nell’altro caso ai soci delle società fuse o incorporate sono distribuite quote o azioni della nuova società o della incorporante in base al rapporto di cambio prefissato.

Lo scopo della fusione spesso risponde ad esigenze di potenziamento dell’attività e, talvolta, anche per eliminare la concorrenza in maniera più drastica di quanto si possa ottenere mediante altre operazioni, quali ad esempio la costituzione di consorzi.

Importante è l’art. 2504 bis cc. secondo il quale la società incorporante o quella che risulta dalla fusione, assume i diritti e gli obblighi.

delle società partecipanti alla fusione, proseguendo in tutti i loro rapporti anche processuali, anteriori alla fusione. Si sottolinea che la "fusione", sul piano normativo, non è più considerata come (causa discioglimento) della società ma come (modificazione) dell'atto costitutivo. Infatti nella fusione non vi è la formazione di un nuovo contratto sociale, né la perdita di qualità di socio. Le maggioranze richieste, tra l'altro, sono quelle necessarie per la modifica dell'atto costitutivo. È importante precisare che nelle società di persone la decisione può essere adottata, salvo diversa disposizione statutaria, con il consenso dei soci che rappresentino la maggioranza determinata secondo la parte attribuita a ciascuno negli utili, fermo restando il diritto di recesso per i soci non consenzienti. Anche per i soci di s.r.l. che non abbiano consentito all'operazione vi è ladelprogetto di fusione, alle delibere delle società partecipanti, alla stipula e iscrizione dell'atto difusione. Inoltre, il procedimento si caratterizza per una molteplicità di adempimenti documentali, aiquali si attribuisce, di volta in volta, valore informativo per i soci ed i terzi, a seconda dei casi.
  1. il progetto di fusione
La fase preparatoria della fusione ha, in ogni caso, il suo primo importante punto di riferimento nella redazione del progetto di fusione da parte degli amministratori delle società interessate. In tale progetto si prefigurano, con precisione, tutti gli aspetti dell'operazione con riguardo sia ai tempi che alle modalità della fusione. L'art. 2501 ter cc., indica gli elementi che devono necessariamente risultare dal progetto e quindi il <> del progetto, che le parti possono arricchire con proprie ulteriori determinazioni. In particolare è necessario che risulti:
  1. il tipo,

1) La denominazione o ragione sociale, la sede delle società partecipanti alla fusione;

2) L'atto costitutivo delle società risultante dalla fusione ovvero di quella incorporante.

Dettagli
A.A. 2012-2013
57 pagine
10 download
SSD Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher lucettamarino85 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale avanzato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Sassari o del prof Ibba Carlo Massimo Giorgio.