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CORTE COSTITUZIONALE
Organo di garanzia che garantisce il rispetto della Costituzione.
Le sue competenze costituiscono la giustizia costituzionale.
La Corte è disciplinata dal titolo VI della Costituzione "Garanzie costituzionali" e
dalla legge cost. n. 1/1948 , n. 1/1953, n. 87/1953 .
1. Composizione e funzionamento
La Corte è composta di 15 giudici, nominati per un terzo ciascuno dal PdR, dal
parlamento in seduta comune, dalle supreme Magistrature ordinaria e
amministrative (corte di cassazione, consiglio di stato, corte dei conti).
I giudici sono scelti tra tecnici del diritto, ovvero:
- Magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni superiori
- Avvocati con più di venti anni di esercizio della professione forense
- Professori universitari in materie giuridiche
La durata della carica è pari a 9 anni senza possibilità di rielezione.
In questo modo la Corte è sottoposta a rinnovi parziali.
I giudici eleggono tra di loro un proprio presidente, cui spetta dirigire l'attività. Egli
non è il capo ma un primo inter pares. In caso di parità di voti, il suo è prevalente.
Le decisioni della Corte sono sentenze. Sono quindi obbligatorie per tutti, sono
definitive cioè non possono essere impugnate di fronte ad altri organi e nemmeno
di fronte alla Corte stessa.
2. Competenze
Giudizio sulle controversie relative alla legittimità costituzionale
• Giudizio sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello stato, su quelli tra lo
• stato e le regioni, e tra le regioni
Giudizio sulle accuse promosse contro il PdR
• Giudizio sull'ammissibilità del referendum abrogativo, controllando che la
• richiesta non contrasti con l'art. 75 Cost.
3. Giudizio sulla costituzionalità delle leggi
Prima competenza della Corte Costituzionale.
Il fondamento del giudizio di costituzionalità sulle leggi sta nel principio di gerarchia
delle fonti del diritto. Le leggi stanno su un gradino gerarchico inferiore rispetto alla
Costituzione, quindi se la contraddicono non sono valide, sono incostituzionali.
Vie di accesso al giudizio di costituzionalità:
Procedimento incidentale : inizia da un qualsiasi giudice (civile, penale,
• amministrativo) che deve emettere un giudizio. Può accadere che il giudice
ritenga, di sua iniziativa o su proposta delle parti, che la legge da applicare sia
di dubbia costituzionalità. Può quindi sospendere il processo e chiedere alla
Corte di verificare la validità della legge. Il giudice rinvia la questione alla
Corte solo se ritiene che essa sia rilevante per il giudizio e non infondata.
Procedimento principale o diretto : riguarda le controversie sulle leggi
• promosse dallo stato contro le regioni , o dalle regioni contro lo stato , per
difendere le proprie competenze legislative. La Corte è chiamata a decidere
se la legge regionali ecceda la competenza della regione, o se la legge statale
leda la sfera di competenza della regione. Tutto ciò in base all'art. 117 Cost.
Le vie di accesso al giudizio della Corte sono strette, circoscritte, in quanto in nessun
caso vi è un accesso diretto da parte dei singoli individui. Se un soggetto si ritiene
leso in un suo diritto da una legge incostituzionale, può cercare un giudizio di fronte
ad un giudice. Quest'ultimo non è però obbligato a sollevare la questione di
illegittimità costituzionale. Nel caso in cui si rifiuti, il soggetto non può fare altro che
riproporre la questione nel successivo grado del giudizio.
La decisione della Corte può essere una ordinanza o una sentenza:
Ordinanza: decisione breve, motivata sinteticamente, con la quale la Corte
• rigetta la questione di legittimità costituzionale senza entrare nel merito,
oppure dichiarandola inammissibile, o ancora manifestamente infondata
Sentenza: decisione sul merito della questione di legittimità costituzionale
• - Di accoglimento, quando il dubbio sulla costituzionalità risulta fondato.
La legge annullata è erga omnes. Se sono in corso giudizi nei quali dovrebbe
applicarsi la legge annullata e si tratta di casi avvenuti prima dell'intervento
della Corte, la sentenza che annulla la legge ha effetti retroattivi.
Limite dei rapporti esauriti ed eccezione a tale limite
- Di rigetto, quando il dubbio sulla costituzionalità risulta infondato. Gli effetti
di questo tipo di sentenza sono inter partes e hanno carattere preclusivo.
Non è tuttavia esclusa la possibilità che un altro giudice risollevi la medesima
questione o che lo stesso giudice la risollevi in un altro grado di giudizio.
La Corte potrebbe cambiare opinione e annullare la legge precedentemente
apparsa conforme alla Costituzione.
Altre decisioni: sentenza interpretativa (la Corte si pronuncia su una specifica
• norma di una legge) , sentenza manipolativa (elimina la norma
incostituzionale ed introduce una nuova norma ritenuta necessaria).
Oggetto e parametro del giudizio
Oggetto : atto della cui legittimità si dubita.
• Possono essere oggetto di giudizio:
- Leggi costituzionali e di revisione costituzionale
- Leggi dello stato e delle regioni, decreti legge e decreti legislativi
- Norme di diritto consuetudinario internazionale
Sono invece esclusi dal controllo di costituzionalità i regolamenti europei,
gorvenativi e parlamentari e gli atti amministrativi.
Parametro : norma della Costituzione che si reputa violata.
• Rientrano nel parametro la Costituzione e le leggi costituzionali.
Sono escluse le fonti primarie ad eccezione dell norme interposte, ovvero
norme che, richiamate dalla Costituzione, ne integrano il contenuto.
4. Giudizio sui conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato e tra Stato e regioni
Seconda competenza della Corte Costituzionale.
Conflitto tra poteri dello Stato
• I poteri dello stato sono quegli organi che godono di attribuzioni garantite
dalla Costituzione, ovvero gli organi che esercitano i poteri esecutivo,
legislativo, giudiziario, ma anche il PdR e la Corte, nonchè la Corte dei Conti.
Essi sono i soggetti legittimati a promuovere o sollevare un conflitto di
attribuzione dei poteri, attraverso un ricorso.
L'oggetto è un qualunque atto, anche omissivo, imputabile a un potere.
Il parametro è dato da tutte le norme costituzionali che disciplinano e
determinano la sfera di attribuzioni. La decisione della Corte dichiara qual è il
potere al quale spetta la competenza controversa.
Conflitto tra Stato e regioni
• Sono casi assai meno frequenti. In questo caso l'oggetto è un qualsiasi atto
dello Stato o delle regioni che invada la sfera di competenza altrui.
Il parametro è dato da tutte le disposizioni della Costituzione.
Il procedimento viene avviato attraverso un ricorso da parte dello Stato o
della regione. La decisione individua l'ente cui spetta la competenza.
MAGISTRATURA
1. Giudici di civil law e di common law
A seguito della Rivoluzione francese, in Europa continentale si è affermato il
sistema di civil law , in cui i giudici sono subordinati al potere legislativo.
Essi hanno la mera funzione di applicare la legge ai casi concreti per risolvere la
controversia. La loro decisione non crea vincoli nei confronti degli altri giudici.
Nel Regno Unito si è invece sviluppato il sistema di common law, in cui i giudici non
si limitano ad applicare meramente la legge ma, attraverso l'interpretazione, la
innovano. Le loro decisioni sono vincolanti nei confronti degli altri giudici, che
hanno l'obbligo di conformarsi al loro contenuto quando decidono casi analoghi.
Le decisioni dei giudici si configurano come fonti del diritto.
2. Principi costituzionali della magistratura
I principi relativi alla magistratura e alla giurisdizione sono contenuti nella parte
prima (con riferimento all'individuo) e nella parte seconda (con riferimento alle
istituzioni) della Costituzione.
Diritto di difesa art. 24 Cost. stabilisce l'inviolabilità in ogni stato e grado del
• diritto di difesa, riconoscendo a tutti il diritto di agire in giudizio per la tutela
dei propri diritti ed interessi legittimi.
Modalità di svolgimento del processo art. 111 Cost. afferma anzitutto che la
• giurisdizione si attua mediante giusto processo, ovvero imputato e parte lesa
dal reato sono posti in condizioni di parità, davanti ad un giudice terzo ed
imparziale, ed hanno le stesse garanzie di difesa. Inoltre l'articolo stabilisce il
principio dell'obbligo di motivazione di tutti i provvedimenti giurisdizionali.
Tale obbligo è funzionale alla garanzia del doppio grado di giudizio.
Precostituzione del giudice art. 25 Cost. stabilisce che nessuno può essere
• distolto dal giudice naturale precostituito: il giudice competente a risolvere la
controversia deve essere determinato prima che sia avvenuto il fatto dal
quale la controversia ha avuto origine.
Principi della funzione giurisdizionale che principalmente sono il principio di
• autonomia: la magistratura costituisce un ordine autonomo ed indipendente
da ogni altro potere art. 104 Cost. ed il principio di indipendenza: i giudici
sono soggetti soltanto alla legge. L'indipendenza dei giudici distingue
- Indipendenza interna, non esistono vincoli di gerarchia o subordinazione tra
i giudici e la sentenza di un giudice, se non impugnata, rappresenta la
decisione definitiva sulla controversia.
- Indipendenza esterna, ovvero l'indipendenza dagli altri poteri dello stato.
Il meccanismo principale che garantisce autonomia ed indipendenza alla
CSM
magistratura è il (Consiglio Superiore della Magistratura).
Il CSM è composto da 27 membri di cui tre sono membri di diritto – PdR, il
primo presidente e il procuratore della Corte di Cassazione – i restanti sono
eletti tra professori ordinari in materie giuridiche e avvocati dopo quindici
anni di esercizio dell'attività forense.
Durano in carica 9 anni e non sono immediatamente rieleggibili.
Il CSM adotta tutte le decisioni relative allo status e alla carriera dei
magistrati: decide per le assunzioni, le assegnazioni, i trasferimenti, le
promozioni, i provvedimenti disciplinari. Il procedimento disciplinare è
integrato dalla partecipazione del ministro della giustizia.
Inoltre, a garantire l'indipendenza esterna vi sono anche altri meccanismi.
- L'art. 106 comma 1 Cost. stabilisce l'accesso alla carriera giudiziaria solo in
seguito ad un concorso pubblico.
- L'art. 98 comma 2 Cost. prevede l'introduzione di limitazioni al diritto dei
magistrati ad iscriversi a partiti politici o movimenti.
- La legge n. 150/2005 vieta la partecipazione ad associazioni i cui vincoli sono
oggettivamente incompatibili con la funzione giudiziaria. Questo in quanto lo
svo