Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
Sono quattro le competenze della Corte Costituzionale:
1. giudica sulla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti con forza di legge, assicurandosi che non
siano in contrasto con la Costituzione. Non è un potere autonomo, infatti ci sono due procedimenti attraverso i
quali si possono rimettere le leggi alla Corte;
2. giudica sui conflitti di attribuzione che possono nascere fra Stato e regioni, fra regioni o fra poteri dello
Stato, quando uno di questi ritiene che l’altro soggetto abbia esercitato poteri che non gli spettano (es fino a
qualche anno fa il potere di grazia era esercitato dal Presidente della Repubblica consultandosi con il Ministro
della Giustizia, una volta Ciampi provò a fare così ma il Ministro della Giustizia si rifiutò addirittura di avviare la
pratica, così ci fu un conflitto di attribuzione dove però la Corte Costituzionale giudicò il Presidente della
Repubblica come unico detentore del potere di grazia);
3. giudica il Presidente della Repubblica quando dia stato messo in stato di accusa dal Parlamento in
seduta comune; in questo caso la Corte Costituzionale giudica in composizione integrata, cioè se ne
aggiungono altri sedici giudici non togati, che sono estratte a sorte da una lista di quarantacinque
periodicamente aggiornata e approvata dal Parlamento in seduta comune. Questo perché: all’interno della Corte
Costituzionale cinque giudici sono di nomina presidenziale + se il Presidente della Repubblica ha compiuto uno
dei due reati, si vuole che a giudicare il Presidente siano delle persone che rappresentino nel loro giudizio il
pericolo che la collettività avverte nei confronti del Presidente;
4. giudica sulla ammissibilità dei referendum abrogativi di legge o di atto avente forza di legge, cioè abbia
ad oggetto materia che non siano in contrasto con quanto concerne la Costituzione.
Parlamento
Il Parlamento è composto da due camere: la Camera dei Deputati (630 deputati) e il Senato della Repubblica
(315 senatori elettivi + i senatori a vita). Il Parlamento italiano è detto un sistema bicamerale perfetto, perché
8
tutti gli atti che fuoriescono dal Parlamento devono essere approvati da entrambe le Camere con lo stesso testo.
All’inizio, in Assemblea Costituente, fu avanzata la proposta che una delle due camere rappresentasse le
diverse componenti professionali, ma questa ricordava la Camera dei Fasci e delle Corporazioni; oppure la
proposta che il Senato rappresentasse le regioni, riferendosi ai sistemi dove si ha un’articolazione territoriale
come gli stati federali, ma anche questa soluzione fu scartata. Le scelte della Costituente hanno così portato
all’adozione di un modello di bicameralismo eguale, paritario e indifferenziato anche se al tempo non fu
considerata la possibilità che tale modello avrebbe potuto soffrire di crisi di funzionalità interna, motivo per cui le
più attuali proposte di modifica del sistema si sono mosse nella differenziazione del tipo di rappresentanza
interna al Senato che ospiterebbe quindi le autonomie regionali e locali.
Le differenze tra una camera e l’altra sono poche: il numero dei componenti; il sistema elettorale, infatti in
genere questi presentano sempre delle differenze; le condizioni di elezione, per eleggere i deputati bisogna aver
raggiunto la maggiore età, per eleggere i senatori invece bisogna aver raggiunto i venticinque anni; le condizioni
di eleggibilità, per essere eletti deputati bisogna avere almeno 25 anni, per essere eletti senatori bisogna averne
almeno quaranta.
Affinché una seduta di Camera o Senato sia considerata valida è necessaria la presenza del 50%+1 dei membri.
Per poter deliberare è sufficiente la maggioranza semplice dei presenti e non di tutta la camera, a meno che la
Costituzione o i regolamenti parlamentari non prevedano delle maggioranze più elevate. Di regola le decisioni
vengono prese con voto palese ma quando si vota sulle persone si applica il voto segreto per garantire non solo
l’indipendenza di chi viene eletto ma anche per garantire anche chi esprime il voto.
• Presidente della Camera e Presidente del Senato
Una volta svolte le elezioni del Parlamento, il primo atto che svolgono i deputati e i senatori è quello di eleggere
il proprio presidente, che ha alcuni poteri peculiari come quello di convocare l’Assemblea, di dirigere i lavori
dell’Assemblea, di stabilire assieme ai gruppi parlamentari il calendario dei lavori. Questa attività è svolta con il
supporto dell’Ufficio di Presidenza, organo composto da persone che appartengono ai diversi gruppi
parlamentari e questi membri possono sostituire il Presidente se assente.
• Gruppi Parlamentari
Sono la proiezione partitica in seno al Parlamento, cioè, dopo che si sono svolte le elezioni, i deputati e i
senatori devono identificarsi in un gruppo parlamentare di solito in base al partito di provenienza. Se non
indicano nessun gruppo parlamentare, questi confluiscono nel gruppo misto. Questa appartenenza è importante
perché all’interno del Parlamento la composizione degli altri organi, come le commissioni parlamentari, viene
definita in base alla consistenza dei gruppi parlamentari.
• Commissioni Parlamentari
Possono essere di diverso tipo: permanenti, create all’inizio della legislatura e durano in carica finché dura la
legislatura, hanno una competenza per materia e svolgono un ruolo importante nel procedimento di formazione
delle leggi; temporanee, non durano tutta la legislatura ma vengono create per motivi specifici e la loro
creazione avviene con legge e durano il tempo stabilito nella legge (es. commissione di inchiesta), e servono per
capire se i fenomeni per cui sono state create richiedono l’intervento del Parlamento; bicamerali, composta
eccezionalmente da un egual numero di deputati e di senatori (es. progetti di riforma della Costituzione).
• Giunte
Hanno una competenza strettamente connessa all’organizzazione interna rispettivamente di Camera e Senato.
Infatti possono essere di tre tipi:
per il regolamento: sia la Camera che il Senato hanno un proprio regolamento interno, cioè l’atto che
o
disciplina il funzionamento interno delle camere. Quando si vogliono fare delle modifiche a questi regolamenti
viene convocata la giunta che poi presenterà il suo lavoro dinanzi a tutta l’Assemblea.
per le elezioni: per essere eletti sia deputati che senatori, bisogna anche che non ci siano delle cause di
o
ineleggibilità, come il ricoprire alcune cariche (es. i prefetti). Una volta svolte le elezioni, la giunta controllano che
tutti gli eletti abbiano i requisiti per essere in carica, cioè effettua la verifica dei poteri, e poi presenta il suo lavoro
all’Assemblea. 9
per le autorizzazioni a procedere: fra le tante prerogative dei parlamentari vi è anche quella che non
o
possono essere sottoposti a misure restrittive della libertà personale senza la previa autorizzazione della
camera di provenienza tranne due eccezioni: colto in flagranza di reato o in caso di sentenza passata
ingiudicata. Questa autorizzazione è appunto data da questa giunta che raccoglie le informazioni riguardanti la
pratica, presenta i risultati in Assemblea che, sulla base di questa documentazione, deciderà se concedere o
meno l’autorizzazione.
• Funzione Legislativa
È la funzione principale che caratterizza il Parlamento ed esplica come questo organo approva una legge. Il
procedimento di approvazione di una legge consta di diverse fasi.
Nella prima fase, iniziativa, alcuni soggetti presentano un progetto di legge di fronte ad una camera o di fronte
all’altra. Si può scegliere liberamente di fronte a quale camera presentare il progetto di legge scegliendo di solito
la camera con cui si ha una maggiore probabilità di trovare favore. I soggetti che possono presentare un
progetto di legge sono molteplici:
a. governo: essendo l’organo esecutivo ha la maggior percezione di cosa deve essere proposto come
legge, anzi in taluni casi e in determinate materie è l’unico a poter avanzare delle proposte di legge (es.
legge di bilancio);
b. singolo parlamentare: la proposta di legge può essere presentata anche firmata da più parlamentari
dimostrando da subito che quel testo ha maggiori probabilità di andare avanti;
c. corpo elettorale (50.000 firme): questi progetti di iniziativa popolare non decadono alla fine della
legislatura del Parlamento anche se non sono ancora stati approvati;
d. Consiglio Nazionale per l’Economia e il Lavoro (CNEL)
e. comuni: solo in determinate materie, usate soprattutto quando un Comune vuole passare da una
provincia ad un’altra o vuole istituire nuove provincie.
La seconda fase, esame, discussione e votazione, è quella centrale e può svolgersi secondo differenti modalità:
• procedura normale o della commissione in sede referente: il progetto presentato dinanzi a una delle due
camere viene affidato alla commissione competente per materia. La commissione esamina il progetto, inizia il
dibattito sul testo, possono essere apportate delle modifiche, dette emendamenti, dopodiché viene approvato un
testo finale. Questo testo finale verrò presentato dalla commissione in Assemblea accompagnato da una
relazione di maggioranza, cioè stilata da coloro che hanno approvato quel testo, e da una relazione di
minoranza, stilata da coloro che invece non condividono quel testo. A questo punto inizia l’esame in Assemblea,
con la discussione e la possibilità di nuovi emendamenti fino a quando l’Assemblea non approverà il testo prima
articolo per articolo e poi con una votazione finale nel testo nel suo insieme.
Questa è la procedura più lunga anche perché si prevede che l’esame in commissione debba svolgersi entro
quatto mesi per il senato o due mesi per la camera, ma la discussione in Assemblea non ha limiti temporali. Si
può cercare di abbreviare i tempi se il governo, il soggetto che ha presentato la proposta di legge o il presidente
della commissione avanza la richiesta d’urgenza su quel testo dimezzando così i tempi di esame in
commissione. La procedura normale però deve essere sempre seguita in determinati casi previsti in
costituzione: legge costituzionale o di revisione costituzionale, legge elettorale, legge di delega del governo,
legge di ratifica dei trattati internazionali e leggi di bilancio sia preventivo che consuntivo. Si aggiunge poi a
queste l’eccezione prevista dai regolamenti parlamentari, cioè quando il Presidente della Repubblica rinvia la
legge in Parlamento;
• procedura della commissione legislativa o in sede deliberante: il progetto viene dato alla commissione
competente per materia ma la procedura di approvazione inizia e termina in commissione senza mandarla in
aula. Può accadere che quel progetto c