Costituzione repubblicana
Prima dell'attuale costituzione c'era lo Statuto Albertino del 1848, una costituzione flessibile, ed è rimasto formalmente in vigore fino al 31 dicembre del 1947. Alla fine della Seconda Guerra Mondiale, il 2 giugno 1946, venne chiesto al corpo elettorale di scegliere la forma istituzionale (repubblicana o monarchica) e i componenti dell'Assemblea Costituente, cioè quell'organo che avrebbe dovuto elaborare la costituzione del nuovo stato.
Assemblea costituente e Commissione dei 75
In particolare, l'Assemblea Costituente è un organo all'interno del quale erano rappresentate tutte le forze politiche presenti al momento nel paese. All'interno dell'Assemblea fu creata la Commissione dei 75 che aveva il compito di redigere la bozza della nuova costituzione articolandosi in tre sotto-commissioni. I lavori iniziarono nel giugno del 1946 e nel marzo del 1947 fu presentata la prima bozza all'intera Assemblea Costituente. Da allora iniziò l'esame della bozza all'interno dell'intero organo e durante questo esame ovviamente il testo fu ampiamente modificato. Ci furono soprattutto degli scontri nella primavera del 1947 quando fu varato il Piano Marshall (estromissione delle sinistre dal governo).
La costituzione del 1948
La Costituzione del '48 è definita come una costituzione di compromesso, ciò vuol dire che quando furono redatti gli articoli della Costituzione si cercò di creare delle previsioni che non fossero sbilanciate in un senso a vantaggio di un'ideologia piuttosto che di un'altra creando così un equilibrio tra tutte le ideologie presenti nell'Assemblea Costituente, quindi tra l'ideologia marxista, cattolica e laico-liberale (es. La Pira suggerì di far riferimento in Costituzione alla tradizione cattolica cristiana del nostro paese ma le forze di sinistra gli obbiettarono che non tutta la popolazione si riconosceva in quel valore). Il 1 gennaio del 1948 la Costituzione entrò in vigore.
Sovranità del popolo
La Costituzione fonda la legittimazione dello Stato sulla sovranità del popolo: nessun organo di governo può vantare una legittimazione autonoma all'esercizio delle massime funzioni statali, infatti il popolo può attribuire l'esercizio ad altri soggetti nel rispetto delle specifiche disposizioni costituzionali. Sono così definiti gli organi costituzionali: Parlamento, corpo elettorale, Presidente della Repubblica, Governo e Corte Costituzionale. Questi sono detti organi rappresentativi, cioè hanno un rapporto più o meno diretto con il popolo; titolari della funzione di indirizzo politico, cioè hanno il compito di determinare gli obiettivi della politica nazionale nel quadro dei principi costituzionali; organi necessari, cioè indispensabili al corretto funzionamento del sistema costituzionale; e organi indefettibili, cioè non possono essere sostituiti nell'esercizio delle loro funzioni.
Caratteristiche della costituzione repubblicana
- Votata: mentre lo Statuto Albertino fu donato dal sovrano verso i propri sudditi (costituzione ottriata), la Costituzione attuale è stata creata e approvata dai rappresentanti che erano stati scelti direttamente dal corpo elettorale, quindi nasce dal basso;
- Scritta: nel mondo esiste una grande distinzione tra ordinamento di common law e ordinamento di civil law, dove il primo, tipico del mondo anglosassone, è un ordinamento non scritto dove la gran parte delle norme nascono da consuetudini, cioè da dei comportamenti ripetuti costantemente nel tempo tanto da diventare regole obbligatorie. Inoltre in questi paesi è molto importante l'attività che viene svolta dall'attività giudiziaria infatti vale il principio del precedente giudiziario. Gli ordinamenti del civil law sono quelli dell'Europa continentale e sono legati alla tradizione romanistica e si caratterizzano per essere quasi esclusivamente basati sul diritto scritto creati da organi ad hoc. Ci sono sempre delle consuetudini (es consultazioni prima della nomina del presidente del consiglio) ma non se ne fa riferimento nella costituzione;
- Lunga: quando disciplina singoli istituti e quando riconosce e disciplina i diritti e le libertà non pone delle regole generiche, come ad esempio nello Statuto Albertino, ma sono regolate nel dettaglio ponendo delle garanzie per evitare che lo stesso legislatore possa stravolgere questi diritti;
- Rigida: lo Statuto Albertino era una costituzione flessibile perché questo testo poteva essere modificato con una semplice legge ordinaria del Parlamento, motivo per cui è stato così longevo. Ad ora invece, come tutte le costituzioni moderne, la costituzione è rigida, quindi: per modificare la costituzione occorre una legge di revisione costituzionale, cioè una legge che oviene adottata attraverso un processo particolarmente complesso ed elaborato come indicato nell'art. 138: “Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione. Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi. Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti”; ci sono delle parti intangibili considerate come elementi essenziali che hanno dato vita al patto sociale che ha dato vita alla nostra repubblica e che quindi non possono essere toccati dal processo di revisione costituzionale. Come dice l'art. 139, la forma repubblicana non può essere oggetto di revisione. Oltre a questo limite ci sono altri valori che non sono suscettibili di modifica costituzionale e sono stati individuati dalla corte costituzionale e sono i cosiddetti principi supremi dell'ordinamento costituzionale, cioè i primi dodici articoli, e i diritti e le libertà quanto meno nel loro nucleo essenziale perché questi sono riconosciuti; è previsto un organo, la Corte Costituzionale, che deve preservare e garantire il rispetto della costituzione e quindi che gli atti adottati all'interno del nostro paese non si pongano in contrasto e non violino la costituzione.
Quest'ultima parte mostra come si sia ricercata una razionalizzazione del potere, quindi con delle regole di funzionamento delle istituzioni e delle libertà individuali e collettive più analitiche. Lo Stato quindi ha una principale funzione strumentale di garanzia e di pieno sviluppo dei valori personalistici e comunitari, come afferma l'art 2: “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”. Nel nuovo testo della Costituzione acquistano importanza e vengono tutelate le libertà collettive precedentemente ignorate. Ciò si traduce nell'attribuzione di poteri ad alcune essenziali formazioni sociali di cui si riconosce un ruolo in certa misura incomprimibile (es famiglia).
Va considerato che l'art 1, che definisce l'Italia come una “Repubblica fondata sul lavoro”, individua in quest'ultimo il valore sociale primario polemizzando quindi sui sistemi statali in sostanza fondati sulla preminenza sociale dei possessori di beni. Similmente vanno interpretati anche i principi della costituzione economica, cioè i principi che disegnano il rapporto tra lo Stato e l'economia. In particolare si fa riferimento a quelli che toccano i rapporti di lavoro, riconoscendo non solo la libertà sindacale ma anche il diritto di sciopero, e a quelli che attengono da un lato alla disciplina dei diritti di proprietà e di libera iniziativa economica e dall'altro la disciplina dell'intervento diretto dei pubblici poteri nell'economia. La linea di fondo della costituzione economica è volta all'istituzione di un sistema misto nel quale iniziative pubbliche ed iniziative private contribuiscano al perseguimento delle finalità di riequilibrio economico e sociale.
Sistemi politici regionali e locali
Al sistema politico centrale si affiancano i sistemi politici regionali e locali, introdotti sia al fine di adeguare meglio la amministrazione pubblica alle diverse esigenze locali, sia al fine di arricchire il quadro istituzionale con la formazione di sedi di mediazione. Al merito è stata fondamentale la riforma costituzionale del 2001 che ha dato una maggior valorizzazione al principio autonomistico degli enti di governo locale (Comuni, Provincie, Città Metropolitane). Così facendo lo Stato trattiene la titolarità solo di alcune competenze fondamentali di interesse generale.
Descrizione della forma di Stato e di governo
In Costituzione viene descritta la forma di Stato e la forma di governo. Nel mondo, le forme di stato e le forme di governo sono molto differenziate e ci sono diverse tipologie. La forma di Stato fa riferimento al modo in cui è risolto il rapporto tra autorità e libertà da cui nasce e si sviluppa ogni esperienza statuale. Possiamo quindi dire che la forma di Stato descrive l'insieme delle finalità che uno stato intende perseguire e i valori a cui aspira la propria azione. Per quanto riguarda la nostra forma di stato, la possiamo descrivere come:
- Repubblicana: l'autorità non è nelle mani di un sovrano;
- Democratica: la sovranità appartiene al popolo, quindi non ci sono organi di vertice che possono vantare una legittimazione autonoma;
- Di diritto: tutti gli organi statali hanno poteri limitati, cioè le loro attribuzioni, le loro competenze e come vengono svolte sono descritte o in costituzione o in leggi;
- Regionale: anche le regioni hanno un determinato potere legislativo;
- Sociale: come spiegato nell'art 3 “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali” dove viene enunciato il principio di eguaglianza liberale. Ciò ha portato a numerose critiche, visto che non tutti i cittadini sono effettivamente uguali (es. tasse universitarie), motivo per cui il continuo dell'art 3 è: “È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese”. L'obiettivo di questo secondo comma è quello di rendere il punto di partenza degli individui uguali tra tutti, per questo detto principio di eguaglianza sostanziale. Quindi la nostra è una forma di Stato sociale perché si impegna a garantire un'eguaglianza sostanziale.
Forma di governo
La forma di governo è descritta dagli elementi che contraddistinguono il modello organizzativo, quindi come l'insieme degli strumenti e dei mezzi mediante i quali una determinata organizzazione statuale persegue le sue finalità. In sostanza la forma di governo individua quali sono gli organi di vertice di uno stato, le funzioni svolte dagli organi e che rapporti sussistono tra di loro, descrivendo gli organi costituzionali del nostro paese. Questi organi hanno delle caratteristiche comuni:
- Sono rappresentativi in maniera più o meno diretta del popolo;
- Svolgono o possono incidere sull'indirizzo politico del paese, cioè quegli obbiettivi politici che il paese si prefigge di raggiungere;
- Sono necessari tutti affinché la macchina dello stato funzioni in maniera corretta;
- Sono indefettibili, cioè non sono sostituibili;
Possiamo quindi definire la nostra come una forma di governo parlamentare razionalizzata. Parlamentare: fra governo e Parlamento sussiste un rapporto di fiducia, cioè nel nostro paese il governo rimane in carica e può svolgere le sue funzioni soltanto fino a quando conserva la fiducia del Parlamento. Razionalizzata perché ci sono tre peculiarità della nostra forma di governo: 1) normalmente il Parlamento fa le leggi e il governo le attua, la peculiarità è che eccezionalmente in determinati casi, il governo può adottare atti che hanno la medesima forza delle leggi del Parlamento; 2) il Presidente della Repubblica è definito un potere neutro però non svolge un ruolo puramente rappresentativo dello Stato ma ha poteri talvolta molto incisivi (es. rinviare le leggi, risolvere le crisi di governo o sciogliere anticipatamente una o entrambe le camere); 3) la nostra è una democrazia rappresentativa perché le scelte politiche sono fatte dai rappresentati del corpo elettorale in Parlamento, ma non è pura perché in alcuni limitati casi, il corpo elettorale può esprimere una volontà che ha una ricaduta immediata sulle scelte del Parlamento o del governo; i casi, detti istituti di democrazia diretta, sono: petizione (ciascun cittadino può manifestare un problema affinché si provveda nel risolverlo), iniziativa legislativa (quando 50.000 firme sono raccolte per presentare una proposta di legge dinanzi ad una delle due camere) e referendum, in particolare quello sospensivo/confermativo e quello abrogativo di legge o di atto avente forza di legge.
Fonti del diritto
Le fonti del diritto sono quell'atto giuridico o quel fatto che sono in grado di creare regole giuridiche, in particolare si parla di atti giuridici quando ci sono organi ad hoc ai quali l'ordinamento attribuisce il compito di fare regole (es. Parlamento fa le leggi che è un atto fonte), mentre per fonti fatto si intendono le regole che nascono dai comportamenti e dalla consuetudine.
Sistema delle fonti
Il sistema delle fonti è l'insieme delle fonti presenti in un ordinamento visto che le regole del nostro sistema sono create attraverso varie fonti del diritto, in particolare il nostro sistema è molto complesso. Possiamo piuttosto definirlo come una scala gerarchica, quindi ci sono fonti che hanno forza maggiore rispetto alle altre:
- Costituzione, le leggi costituzionali e le leggi di revisione costituzionale.
- Fonti primarie, in particolare le leggi del Parlamento, gli atti con forza di legge del governo e le leggi regionali.
- Fonti secondarie, in particolare i regolamenti fatti dal governo, i regolamenti regionali e i regolamenti degli enti locali.
- Fonti consuetudinarie.
Il nostro sistema è così complesso che ha come rischio che una fonte affermi una regola mentre un'altra ne affermi una completamente contraria. In questi casi, detti antinomie delle fonti, vengono seguiti tre criteri da seguire a seconda dei casi:
- Il contrasto è tra fonti del medesimo tipo (es. legge del Parlamento vs legge del Parlamento) o fonti che hanno la medesima forza (es. legge vs decreto legge) → si applica il criterio cronologico che dà la precedenza alla fonte più recente;
- Il contrasto è tra fonti collocate tra gradini differenti → si applica il criterio gerarchico che dà la precedenza alla fonte di grado superiore e quella inferiore verrà dichiarata illegittima;
- Il contrasto è tra fonti sul medesimo gradino ma hanno una forza differente (es. legge statale vs legge regionale) → si applica il criterio di competenza che dà la precedenza a quale dei soggetti la Costituzione affida il potere legislativo secondo l'articolo 117.
Unione Europea
Storia
Con il Trattato di Parigi del 1951 venne istituita la Comunica Economica Carbone e Acciaio (CECA), un'organizzazione voluta da sei stati: Germania, Francia, Italia, Belgio, Olanda, Lussemburgo. Si voleva creare un mercato comune senza frontiere tra i sei stati per quanto riguardava la circolazione di questi due beni tipici dell'industria pesante, l'obbiettivo ulteriore era quello di regolare la circolazione di questi beni per evitare di ricadere in problemi economici simili a quelli da cui scaturì la Seconda Guerra Mondiale.
Con il Trattato di Roma del 1957 venne istituito l'EURATOM, che voleva un mercato comune per l'energia atomica, e la Comunità Economica Europea (CEE), per creare un mercato comune senza frontiere tra gli stati per quanto riguarda la circolazione delle persone e dei capitali. Entrambe le organizzazioni erano state create per volontà dei sei stati precedenti. Nel corso degli anni, a questi due trattati istitutivi, se ne sono aggiunti altri sia perché alcuni erano necessari per consentire l'ingresso di nuovi stati sia perché nel corso del tempo queste organizzazioni hanno acquisito maggiori funzioni rispetto alle originarie.
Il Trattato di Bruxelles del 1965 sancisce l'unificazione delle tre organizzazioni precedenti dando così vita alla Comunità Europea. L'Atto Unico Europeo del 1986 elimina molte barriere che impedivano la libera circolazione delle merci, delle persone e dei capitali all'interno di un mercato unico, amplia le competenze delle istituzioni a nuovi settori, istituzionalizza un Consiglio europeo come organo di scelta di indirizzo politico (intenzione di dar vita all'Unione Europea), potenzia il Parlamento europeo e avvia la cooperazione in materia di politica estera.
Il Trattato di Maastricht del 1992 determina un incremento significativo dei compiti della Comunità Europea, che se prima si occupava solo di questioni economiche riguardanti la libera circolazione dei mercati, ora inizia a toccare argomenti come l'istruzione e l'educazione professionale per rendere effettivamente possibile la libera circolazione.
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