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Diritto pubblico

Entrata in vigore delle norme

- Nella Gazzetta ufficiale dello Stato se sono atti statali

- Nel Bollettino Ufficiale della regione se sono atti regionali

- Pubblicazione sui siti internet se sono norme comunali

La pubblicazione ha lo scopo di rendere conoscibile a tutti la nuova disposizione così che sia possibile rispettarla e applicarla. Di solito entrano in vigore dopo il 15esimo giorno dalla sua pubblicazione; il periodo che intercorre tra i due prende il nome di “vacatio legis”. Esse divengono così efficaci e vincolanti. “L’ignoranza non è scusante” è la regola posta dall’art. 5 del codice penale; ma la sentenza n. 364/88 della Corte Costituzionale ha stabilito che l’ignoranza è giustificabile solo nel momento in cui sia inevitabile.

In alcuni casi può essere applicato anche il principio di retroattività (specificato dalla norma) → le leggi si applicano ai casi già accaduti in base alla data stabilita dalla legge stessa. La norma è strutturata in più parti; in pratica collega a certi accadimenti determinate conseguenze.

  • Fattispecie: certi avvenimenti che possono essere astratta (ipotetici) oppure concreta (realmente accaduti)
  • Conseguenza: ciò che succede al verificarsi della fattispecie

L'interpretazione della legge

Con il termine “interpretazione” intendiamo quell’operazione intellettuale mediante le quali si perviene a chiarire quale significato debba attribuirsi alle frasi e parole con le quali la norma è espressa.

NB. Disposizione → prescrizione considerata nel testo normativo. Norma → prescrizione considerata nel suo significato, in ciò che ha voluto dire il legislatore.

Il giudice (soggetto posto in un ordinamento per risolvere controversie e questioni giuridiche) nel:

  • Civil law → svolge la funzione in modo democratico, applicando norme scritte altrui. Applica il diritto posturale ma lo interpreta di volta in volta. Il giudice qui è un creatore ma non ufficializzato.
  • Common law → il giudice applica la regola e, nel caso in cui non ci sia, la produce. Il giudice qui è un normatore.

Abbiamo quindi più tipi di interpretazione:

Secondo l’art. 12 delle preleggi è necessario svolgere precedentemente un’analisi:

  • Letterale: dove si individua un senso palese alle parole secondo la connessione di esse, in pratica si dona alla norma un senso letterale
  • Logica: in cui si cerca attraverso il testo di individuare l’intenzione del legislatore

Inoltre, oltre a queste si possono trovare altri metodi come:

  • Sistematica: in tale caso non si usa una singola norma, ma il significato lo si attribuirà tenendo conto e quindi esaminato altre norme
  • Dottrinale: l’interpretazione viene svolta dagli studiosi specializzati in materia, ma essa non ha alcun valore legale
  • Giurisprudenziale: è la più importante e nei sistemi del common law viene utilizzata come criterio chiave per i vari casi; in pratica si esaminano le attribuzioni dati da giudici precedenti

Abrogazione della norma

L’abrogazione della norma ha come funzione eliminare una disciplina, a seconda della ratio. Vi sono più metodi di abrogazione ed essi sono sanciti dalle preleggi:

  • Tacita: il venir meno si intuisce dall’impossibilità di convivenza di tale norma e una successiva
  • Espressa: la nuova norma individua esplicitamente e precisamente quali articoli o commi vengono abrogati e sostituiti da una nuova legge. Essa, però, è la meno diffusa.
  • Per nuova disciplina dell’intera materia: si verifica nel momento in cui la precedente disciplina della materia è confusionaria ed è quindi, consigliabile, racchiuderla in una sola materia. L’interprete, in questo caso, ha un ruolo creativo.

Lo Stato

L’idea di Stato implica l’esistenza di una comunità organizzata e quindi di un’organizzazione che esercita tutte le funzioni di governo in modo indipendente ed efficace in un determinato territorio. Si inizia a parlare di Stato dopo la metà del primo millennio con la caduta del mondo feudale.

Il potere della forza politica è legale, dato da un’istituzione → può anche essere concessa ad un singolo soggetto ma esso è riconosciuto come un’istituzione. Lo Stato è il passaggio dalle clave (forza bruta) alla delegazione di un potere. Lo Stato è quindi un ente composto da:

  1. Territorio: è il luogo di radicamento del popolo. Per ampliare, troviamo più visioni riguardo questo fattore; per alcuni giuristi è:
    • È qualcosa su cui lo stato esercita il proprio diritto, qualcosa che lo stato possiede
    • È un elemento fondamentale dello stato, qualcosa che lo stato è
    • L’ambito spaziale entro il quale lo stato può esercitare il suo dominio, qualcosa entro la quale lo Stato opera come tale (idea più diffusa)

    I confini del territorio possono essere naturali (delimitate geograficamente da fenomeni idonei come mare o montagne) oppure artificiali (fissati dagli Stati)

  2. Popolo: tutti coloro che, secondo le regole poste dallo Stato stesso, godono della cittadinanza.
    • NB. Popolazione: insieme di coloro che risiedono entro il territorio di uno stato. Nella popolazione sono inclusi anche coloro che non hanno la cittadinanza di quello stato e anche gli apolidi (coloro che non hanno cittadinanza
    • Cittadinanza: qualificazione giuridica, che definisce una persona fisica come membro di una determinata comunità statale. Dalla cittadinanza provengono dei diritti come quello di voto ma anche dei doveri.
    • Nazionalità: è la caratteristica di coloro che sono legati da comuni caratteri di lingua, costumi, religione o simili. Nella Costituzione italiana però il termina “nazione” sta ad indicare la comunità complessiva che si esprime nella Repubblica italiana.
  3. Sovranità: è il potere superiore, nella gerarchia nessun altro sta sopra di lui che possa quindi porgli dei limiti giuridici; ma è superiore solo nel suo territorio. Nei confronti degli altri Stati la sovranità non è superiorità, bensì indipendenza. La sovranità è attribuita in ogni singolo stato in base ad alcuni principi: per esempio in Italia la sovranità è dei cittadini, anche se poi legittimano, mediante votazione, dei rappresentanti.

È bene specificare che i tre poteri principali sono divisi in tre istituzioni diverse; di conseguenza ci troviamo davanti a una tripartizione del potere. Essa è utile solo se si riesce ad apprezzare il suo scopo e l’obiettivo per cui è stato creato, ovvero non dare ad una sola persona tutti i poteri, in modo tale da porre limiti.

La paternità della divisione dei poteri si affida a Montesquieu (il quale scrisse “lo spirito della legge” non guardando l’esperienza francese, ma un’altra) anche se poi riprende la teoria da Locke, cambiando però i componenti. Lo scopo era tentare di sancire la indefettibilità della separazione, cioè nel momento in cui ricostruivano com’era separato e distribuito il potere, al tempo stesso cercavano di individuare un modello ideale che doveva servire per il futuro che doveva far dire “il potere va separato, non affidato ad una sola persona”.

È una teoria che usa, per teorizzare la sua utilità, critica ciò che avviene in quel periodo e sostiene che, l’unico modo per garantire i diritti ai cittadini è la divisione del potere. È una teoria piegata sul conseguimento di un obiettivo: la giustizia dell’attività da parte dei poteri pubblici però avveniva grazie alla visione dell’esistente.

Tripartizione secondo Locke

(aveva come modello l’esperienza, contrassegnata da un binomio di poteri: Parlamento e re):

  • Potere legislativo
  • Potere esecutivo (interno del re)
  • Potere federativo (esterno del re)

NB: i giudici esistevano ma tale potere non si considerava tra i fondamentali. Lo scopo di codesta visione era sottolineare la differenziazione tra il potere politico più evidente: quello del re e quello del parlamento.

Tripartizione secondo Montesquieu

(esperienza vissuta dopo la Rivoluzione Francese; nel suo periodo il parlamento svolge un ruolo centrale poiché è il centro dell’organizzazione costituzionale e bocca del popolo)

  • Potere legislativo (parlamento)
  • Potere esecutivo (del re)
  • Potere giudiziario (apparato burocratico)

Questi tre poteri soggettivi devono essere separati, devono esercitare ciascuno quell’attività e devono rimanere separati perché se in qualche caso quell’attività vengono confuse nello stesso soggetto si provoca l’ingiustizia.

A questo punto, quando si conosce ciò che fanno, si concettualizzano le funzioni che svolgono tenendo conto dei contenuti che hanno e le forme che utilizzano; ecco quindi che:

  • Dal potere del parlamento (soggettivo) si passa al potere oggettivo normativo (la legislazione) che si conosce per contenuti formati da articoli, disposizioni e quant’altro e una forma pubblicata su un atto, una fonte di cognizione. Quindi alla forma corrisponde un potere.
  • Il potere giudiziario: è esercitato dai giudici, lo fanno seguendo regole prestabilite e, alla fine, l’atto che producono prende il nome di sentenza. I criteri formali individuano la funzione di un plesso oggettivo che c’è già.
  • Il potere esecutivo: su di esso c’è già un problema più complicato perché il potere esecutivo abbraccia anche il potere dell’amministrazione, compie una serie di atti che non sono né legislativi, né giudiziari ma che hanno contenuti diversi e anche importanza diversa.
  • Il potere legislativo: Nella ricostruzione Montesquiana, però, i due poteri (esecutivo e giudiziario) sono poteri separati ma non equiordinati al potere legislativo, perché in quella concezione di società il centro del potere politico è il Parlamento, che limita sia i giudici ma anche il re. Nella teoria Lockiana, invece, i due poteri sono separati perfettamente e soprattutto equiordinati. Ognuno è sovrano nel suo campo. Ciò che rimane di questi ordinamenti è la concezione della divisione dei poteri.

Attualmente in Italia il potere è diviso in tale modo:

  • Potere legislativo (funzione normativa): è affidato al Parlamento e consiste nel creare e modificare norme giuridiche destinate a guidare ed orientare i comportamenti dei soggetti che operano all’interno dello Stato. Lo Stato italiano produce norme giuridiche attraverso le leggi del Parlamento e gli atti del Governo con forza di legge, e ancora attraverso altre fonti di vario tipo.
  • Potere esecutivo (funzione esecutiva): si utilizza ancora la dicitura esecutivo, anche se il significato proprio sottolineava l’esecuzione stessa per sottolineare il primato della legge e del potere legislativo sui poteri del re. Le azioni principali del governo sono: deliberazione disegni di legge, predisposizione del bilancio e conduzione vita estera. La funzione esecutiva, però, non è affidata solo al governo ma anche ad altri organi che hanno come scopo l’interesse della collettività. Tutte le attività con cui lo Stato e le altre pubbliche amministrazioni formano il contenuto della funzione amministrativa. Tale istituzione deve però dare garanzie; per tale motivo è stato istituito il principio di legalità. È nella legge che l’amministrazione trova i fini della propria azione e i poteri giuridici che essa può esercitare ma anche i limiti. Oggi il principio di legalità è espressione del principio democratico e della supremazia della volontà popolare, espressa nella legge, su tutti i pubblici apparati. La funzione amministrativa è rivolta al raggiungimento di interessi pubblici e la legge è una fonte di poteri da utilizzare e di limiti da rispettare.
  • Potere giudiziario (funzione giurisdizionale): Esso deve garantire che i rapporti sociali e i conflitti di interessi che si producono tra soggetti svolgano o risolvano secondo delle norme. Si tratta, quindi, di assicurare che la vita si svolga secondo giustizia. L’attuazione delle norme giuridiche è garantita dai giudici che risolvono le controversie sorte tra i soggetti, applicando, se necessario, le sanzioni previste dalle norme dell’ordinamento giuridico. In tale funzione non devono entrare altri interessi, diversi da quello dell’applicazione delle norme; per tali motivi ci sono norme volte a garantire l’indipendenza del giudice, ma è scontato sottolineare che egli debba essere totalmente estraneo alla controversia, in modo da garantire l’imparzialità. Per esprimere ciò si dice che il giudice si trova in posizione di terzietà; davanti di conseguenza solo i diretti interessati, ovvero i controvertenti, possono chiedere di sollevare la richiesta davanti all’organo giurisdizionale.

NB: - nel processo civile uno dei due soggetti cita in giudizio l’altro.

- nel processo penale è il pubblico ministero (organo statale giurisdizionale) ad aprire e sostenere l’accusa. → Qualunque sia il processo esso si chiude con la sentenza contiene la decisione del giudice relativa al caso sottopostogli.

  • Nel processo civile stabilisce i diritti e gli obblighi reciproci tra le parti
  • Nel processo penale l’innocenza o la colpevolezza dell’imputato
  • Nel processo amministrativo l’eventuale illegittimità di un atto dell’amministrazione e le conseguenze di tale illegittimità.

A seconda della sentenza essa può essere:

  • Dichiarativa quando accerta la situazione tra le parti
  • Costitutiva quando stabilisce una nuova situazione giuridica
  • Di condanna quando ordina che all’imputato sia inflitta una determinata pena.

Inoltre ci sono più gradi di sentenza:

  • Primo grado
  • Secondo grado o corte di appello: ci si arriva se la parte non soddisfatta fa ricorso e si chiede un nuovo giudizio a un giudice di grado più elevato
  • Terzo grado o corte di cassazione: è il grado definitivo e non può essere contestata. La sentenza passa quindi in giudicato ed è immutabile.

Più recentemente è venuta a crearsi una quarta funzione la quale prende il nome di:

  • Funzione di indirizzo politico: consiste nel formare ed esprimere le scelte di fondo e le priorità cui si aspirerà l’azione statale. Esso si manifesta nel programma del governo e negli atti del Parlamento, detti mozioni (per esempio la mozione di fiducia.

Tutti gli stati, nel loro complesso, formano la comunità degli Stati. Anche essa è disciplinata da leggi che sono contenute nell’ordinamento internazionale. I soggetti sono gli Stati, ovvero coloro che sono i destinatari. La produzione delle norme giuridiche è affidata alle consuetudini o agli accordi che gli stati stipulano tra di loro.

Le forme di Stato

Si cerca si individuare quali sono i caratteri fondamentali di una società in un determinato periodo storico abbastanza ampio e la confronto con un altro. In particolare, cerco di vedere come viene distribuito il potere in una data collettività e quali sono i rapporti fra le autorità che hanno il potere e la collettività, analizzando i valori e contenuti che vengono che vengono propinati e tutelati. Fare tutto ciò vuol dire provare a descrivere la forma di Stato. La forma di governo e la forma di stato sono un tutt’uno; La forma di governo è strumentale alla forma di Stato.

Forme di Stato → individuare quali sono i caratteri fondamentali di una società in un determinato periodo storico abbastanza ampio. Si prende una caratteristica e gli si dà un’etichetta

La prima forma di Stato si ha nel momento in cui lo stato appare, ovvero tra il 400 e il 500 quando si inizia ad avere i caratteri di “popolo, territorio e sovranità” e ed era uno Stato assoluto.

  • Stato assoluto: realizzata per la prima volta da Luigi XIV e concretizzata con la frase “lo Stato sono io”. Il potere è circoscritto ad un’unica persona, il dominio è del re. Il re non era riconosciuto come persona, bensì come corona e ad essa era affidato il potere. Il re ha un potere di gerarchia con gli altri organi.
  • Stato di polizia: nel 700, prima della Rivoluzione francese, in alcuni stati quali Francia, Austria e Prussia, il re si pone come “primo servitore dello Stato” ed hanno come compito lo sviluppo dello stato e la felicità dei sudditi. Ciò è mosso dal fatto che alcuni organi volessero limitare il re.
  • Stato liberale: è caratterizzato dalla partecipazione di nuovi ceti, quali la borghesia e da nuove garanzie giuridiche. La borghesia ottiene assemblee in cui essa è rappresentata, affermando così la superiorità della legge la quale è espressione della volontà generale (Stato legale). Anche il potere giudiziario nel frattempo acquista potere, quindi si parla di Stato di diritto. Con lo Stato legale di diritto si ha la compiuta espressione istituzionale del liberalismo
  • Stato democratico: esso si sviluppa nel ‘900; i diritti che nello Stato liberale erano garantiti a una piccola percentuale adesso sono per tutti; grande evento è il suffragio universale. Lo stato democratico è interventista: si occupa quindi dell’economia e del sociale, promovendo il benessere collettivo.
  • Stato socialista: essa si sviluppa dopo il 1917 e mirava alla liberazione della società dalla divisione di classi e dallo sfruttamento della classe proletaria. Per fare ciò, però, limitavano le libertà politiche e civili dei cittadini, statalizzando tutte le imprese. Quindi, da una parte hanno migliorato la situazione dei lavoratori.
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Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher maria_teresa98 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto pubblico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Trento o del prof Florenzano Damiano.
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