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VII – L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA

Giudici ordinari e giudici speciali

Sistema italiano caratterizzato da più giurisdizioni e la loro competenza è stabilita dalla legge,

secondo criteri diversi stabiliti in base alla materia trattata e della posizione giuridica vantata dal

soggetto di diritto. Le giurisdizione sono:

• Giudici ordinari: amministrano la giustizia civile e penale attraverso organi giudicanti e

organi requirenti.

♦ Organi giudicanti civili si dividono in organi di primo grado (giudice di

pace e tribunale) e di secondo grado (corte d'appello); le decisioni del

giudice di pace si possono impugnare in appello dinnanzi al tribunale

mentre le decisioni assunte dal tribunale in primo grado possono essere

impugnate presso la orte d'appello.

♦ Organi giudicanti penali vi sono organi di primo grado (il giudice di

pace, il tribunale, la corte d'assise) e organi di secondo grado (la corte

d'appello, la corte d'assise d'appello,il tribunale della libertà).

♦ Organi requirenti sono i Pubblici ministeri che esercitano l'azione penale

e agiscono nel processo a cura degli interessi pubblici. Perciò, il Pubblico

Ministero (PM) attiva, attraverso l'esercizio dell'azione penale, la

giurisdizione penale per l'accertamento di eventuali reati e la condanna

dei loro autori. Agisce anche le processo civile, nei casi stabiliti dalla

legge a tutela degli interessi pubblici. La differenza tra questi due campi

d'azione è notevole, perchè mentre il ruolo del PM nel processo civile è

interamente rimesso alla legge, nel campo penale nessuna legge può

cancellare o modificare l'obbligo per il PM di esercitare l'azione penale, in

quanto tale obbligo è previsto dalla Costituzione art.112. Obbligo

dell'azione penale significa che il PM non può scegliere

discrezionalmente se avviare o meno l'azione in relazione al tipo di reato,

ma è tenuto a intraprendere la sua azione sempre e comunque in presenza

di una notizia criminis dotata di un certo fondamento. In tal modo la

Costituzione vuole evitare che l'attivazione della giurisdizione penale sia

condizionata da scelte a favore di qualcuno o contro qualcun altro, e

quindi sia caratterizzata dall'imparzialità. Ecco perchè la Costituzione

garantisce l'indipendenza del pubblico ministero art.108.2 e dispone che il

Pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle

norme sull'ordinamento giudiziario art. 107.4.

• Giudici amministrative: sono i tribunali amministrativi regionali istituiti da ciascuna

Regione e il Consiglio di Stato. È affidata la tutela giurisdizione degli interessi legittimi, che

prevede la possibilità che siano annullati gli atti della pubblica amministrazione art.113. Al

giudice ordinario spettano le controversie in materia di diritti soggettivi, al giudice

amministrativo quelle in materia di interessi legittimi. La distinzione tra diritti soggettivi ed

interessi legittimi art. 24 e 113 sopratutto al fine di garantire la tutela giurisdizionale, quale

che sia la situazione soggettiva presa in considerazione. Giurisdizione esclusiva: in alcune

materie anche se comprendono problemi di tutela di diritti soggettivi, sebbene di solito il

campo delle sanzioni amministrative siano affidati alla giurisdizione del giudice civile, sono

affidate alla cognizione del giudice amministrativo.

• Giudici contabili;

• Giudici tributari: esercitano la giurisdizione nelle controversie fra i cittadini e

l'amministrazione finanziaria dello Stato.

• Giudici militari: in tempo di guerra, esercitano la giurisdizione secondo quanto stabilito

dalla legge; in tempo di pace, esercitano la giurisdizione solo sui reati commessi dagli

appartenenti alle forze armate art.103.3.

Pubblico ministero: gli uffici del PM ( chiamati Procure della Repubblica) si rinvengono presso

i tribunali, presso la Corte d'Appello e presso la Corte di Cassazione. Presso quest'ultima, c'è

anche la Direzione nazionale antimafia, composta dal Procuratore nazionale antimafia e dai suoi

istituti con compiti di coordinamento delle indagini sulla criminalità organizzata. Non va

confusa con la Direzione investigativa antimafia istituita presso il ministero dell'interno con il

compito di assicurare lo svolgimento delle investigazioni preventive relative alle criminalità

organizzata ed effettuar indagini di polizia giudiziaria.

Tribunale per i minorenni: organo collegiale formato da due magistrati professionali e da due

esperti. In sede penale esso si configura come giudice unico di prima istanza nei confronti di

tutti i soggetti che al momento della commissione del reato non avevano ancora raggiunto i

diciotto anni. In sede civile, invece, il tribunale per i minorenni è competente a giudicare in una

serie di casi di tassativamente indicati dalla legge in cui il giudice interviene nell'interesse del

minore es. adozione nazionale e adozione internazionale.

Il Consiglio di Stato: assume a sé oltre a poteri giurisdizionali anche poteri consultivi che

possono essere attivati dal Governo dal momento che si tratta di un organo ausiliario del

Governo stesso.

La Corte dei conti: opera attraverso sezioni regionali e sezione centrali. In generale, in tema di

responsabilità dei pubblici amministratori qualora abbiano recato un danno economico ai

soggetti pubblici dai quali dipendono.

Principi costituzionali in tema di giurisdizione

Principio di precostituzione del giudice: (principio del giudice naturale) “nessuno può essere

distolto dal giudice naturale precostituito per legge” art. 25. è una fondamentale garanzia per i

cittadini perchè nessuno può trovarsi ad essere giudicato da n giudice appositamente costituito

dopo la commissione di un determinato fatto. È pure posto il divieto di istituire giudici speciali,

organi che sono formati fuori dall'ordinamento giudiziario; mentre è possibile istituire sezioni

specializzate presso i tribunali ordinari art.102. (vi sono alcune giurisdizioni speciali previste

dalla Costituzione es. giudici amministrativi, tribunali militari, corte dei conti ecc).

Principi generali:

1. la giustizia deve essere amministrata in nome del popolo art.101;

2. s'immagina una partecipazione popolare alla stessa giurisdizione art. 102.3.

3. s'impone al giudice la sola soggezione alla legge art.101.1.

4. Si stabilisce che la disciplina dell'ordinamento giudiziario sia rimessa alla competenza

della legge e che sempre la legge assicuri l'indipendenza delle giurisdizioni speciali e del

pubblico ministero art.108.

5. I provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati e che contro le decisioni dei

giudici ordinari, è ammesso ricorso alla Corte di cassazione che rappresenta il più alto

grado di giudizio.

La Corte di Cassazione: si configura come giudice di legittimità cioè competenze a conoscere le

sole violazioni di legge compiute dagli organi giurisdizionali di grado inferiore. Risolve i conflitti di

competenza insorti fra i giudici ordinari e i conflitti di giurisdizione fra giudice ordinario e giudice

speciale. In questo senso la Corte si configura come organo di chiusura del sistema giudiziario a cui

le disposizioni dell'ordinamento giudiziario affidano la funzione di nomofilachia cioè la soluzione

delle questione interpretative più controverse, al fine di indirizzare l'attività giurisdizionale degli

organi giudicanti e requirenti.

Diritto di difesa e giusto processo: La Costituzione garantisce il diritto di agire in giudizio per la

tutela dei propri diritti e interessi legittimi e afferma che la difesa è un diritto inviolabile in ogni

stato e grado di procedimento art.24. La tutela giurisdizionale di diritti ed interessi è azionabile

contro i privati ma anche contro enti pubblici art.113.

La garanzia del diritto di difesa, unitamente al principio del giudice naturale precostituito per legge

dovrebbero fondare la necessità che il processo si caratterizzi:

1. per il contraddittorio fra le parti, il quale esige che vi sia un confronto dialettico paritario tra

le parti processuali lungo lo svolgimento di tutte le fasi processuali.

2. Per la imparzialità e la terzietà del giudice, la cui decisione può essere accertata dalle parti e

dalla società in quanto provenga da un soggetto competente ad applicare e interpretare il

diritto in modo imparziale e quindi autonomo rispetto agli opposti interessi delle parti, che

affrontano la contesa giudiziaria.

Il giusto processo è stabilito dal nuovo testo art.111 dove si stabilisce che:

1. la giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge;

2. ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti ad un

giudice terzo ed imparziale.

3. Ragionevole durata del processo.

Lo status dei magistrati ordinari

L'accesso alla magistratura: la nomina a magistrato deve avvenire per concorso art. 106.1.

i requisiti per l'accesso al concorso sono indicati dalla legge 111/2007. al concorso sono ammessi:

• i magistrati amministrativi e contabili;

• i procuratori dello Stato;

• i dirigenti della P.A. con almeno cinque anni di anzianità, in possesso della laurea di

giurisprudenza.

• Gli appartenenti al personale universitario di ruolo docente di materie giuridiche in possesso

della laurea di giurisprudenza.

• Gli avvocati

• coloro i quali hanno svolto le funzioni di magistrato onorario per almeno sei anni.

• I laureati in possesso della laurea di giurisprudenza e del diploma conseguito presso le

scuole di specializzazioni per la professioni legali o che hanno conseguito il dottorato di

ricerca in materie giuridiche.

La commissione giudicatrice è ora presieduta da un magistrato che abbia conseguito la sesta

valutazione di professionalità e formata da:

• Venti magistrati che abbiano conseguito almeno la terza professionalità;

• Cinque professori universitari di ruolo di materie in oggetto in esame;

• Tre avvocati inscritti all'albo speciale dei patrocinanti dinanzi alle magistrature superiori.

Vinto il concorso si è nominati uditore giudiziario e inizia il tirocinio.

Art. 104 afferma “la magistratura costituisce un ordine autonomo indipendente da ogni altro

potere”. Prima veniva esercitata una forza dal Governo, in particolare dal ministro della giustizia

ma l'Assemblea costituente ha concluso affidando alla magistratura e al sistema giudiziario piena

autonomia.

Autonomia dell'ordine giudiziario: è una garanzia destinata ad esplicare i suoi effetti all'interno

dell'ordine giudiziario stesso e fa sì che ciascun magistrato possa determinarsi autonomamente

senza ricevere alcun condizionamento.

Indipendenza de

Dettagli
A.A. 2018-2019
119 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher GiacomoRiassuntiUniversitari di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto pubblico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Padova o del prof Pizzolato Filippo.