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Libertà di domicilio – disciplinata nell'art. 14 della Costituzione. Dal punto di vista costituzionale, il domicilio offre una nozione di luoghi, tenuti anche a titolo precario(camere d’albergo, camera degli ospiti) in cui la persona esercita la propria riservatezza: vale a dire il compimento di azioni e la realizzazione di comportamenti personalissimi con cui il soggetto manifesta profili della propria personalità. Le limitazioni consistono nella previsione della doppia riserva(di legge e di giurisdizione), anche se il comma 3 consente di eseguire accertamenti ed ispezioni per motivi di sanità, incolumità pubblica o per fini economici e fiscali.

Libertà di corrispondenza – art. 15 della Costituzione: dichiarata inviolabile, assieme all’elemento strumentale della segretezza. L’articolo assicura la tutela dell’interesse alla riservatezza in talune manifestazioni degli interessi soggettivi; momento di selezione del modo in cui le informazioni sono posti in rapporto confidenziale, o riservato, con altri, comunicandole con mezzi, che escludono con chiarezza l’intenzione del soggetto di manifestare il proprio pensiero a chiunque.

Libertà di circolazione e di soggiorno – art. 16 della Costituzione. L’interesse maggiore riguarda il rapporto tra cittadino e territorio dello stato; questo rapporto viene ulteriormente provato dall’art. 120, comma 2, il quale pone alle regioni il divieto di adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone fra le regioni(limita fortemente le regioni).

  • L’articolo è retta da una riserva di legge rafforzata. Sono previste tre condizioni in presenza della quali si può impedire l’esercizio della libertà di circolazione e soggiorno: 1)che si provveda con legge. 2)il provvedimento legislativo sia suggerito da motivi di sanità o di sicurezza. 3)quando si tratta di una legge che stabilisce in via generale la limitazione.
  • Per quanto riguarda il diritto di soggiorno, esso è anche preordinato a garantire la libera scelta del luogo di lavoro.

Libertà di riunione – art. 17 della Costituzione. Diritto di ciascuno di convenire, assieme ad altri, volontariamente in un luogo per i fini più vari, utili presupposti tutela e tutelabili, a condizione che detti riunione siano sostenuti da intento pacifico e che sia esercitato senza(portare con sé) armi. Questa libertà deve trarre motivo dal conseguimento di un fine comune, che può consistere nel tenere un comportamento collettivo attivo, per manifestare una opinione di consenso o di protesta; oppure passivo per assistere ad una rappresentazione artistica, di un evento, ecc..

Il regime dei limiti si articola in due differenti tipi, definiti assoluti e relativi. I primi attengono a qualsiasi forma di riunione e sono applicabili ad essa, indipendentemente dal luogo in cui questa si tiene e cioè l’intento pacifico che vi si partecipi senza armi. I limiti relativi attengono alla distinzione tra riunioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, sottintendano la formulazione che esse possano svolgersi in luogo privato. Inoltre, le riunioni promosse in luogo pubblico possono tenersi se sia stato dato un preavviso alle autorità competenti.

Libertà di associazione – art. 18 della Costituzione. Riconosce il diritto di perseguire, in associazione con altri, qualsiasi fine, purché non vietato dalla legge penale al singolo. L’individuazione di questo limite sottolinea la pericolosità sociale di certi gruppi(es: persone che si associano per tenere comportamenti delituosi; lotta alla criminalità organizzata). Il comma 2 vieta la formazione di

  1. associazioni segrete
  2. di quelle che perseguono scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.

Si intendono attività dirette ad interferire con l’esercizio di funzioni di organi costituzionali, di amministrazioni pubbliche, di enti pubblici, anche economico, nonché di servizi pubblici essenziali o di interesse nazionale.

Vanno considerate associazioni a carattere militare quelle strutture mediante l’inquadramento degli associati in corpi, reparti, o nuclei, con disciplina e ordinamento gerarchico interno, analoghi a quelli militari, con l’eventuale adozione di gradi o di uniformi, effettuando azioni di violenza o minacce.

Libertà religiosa – art. 19 della Costituzione

Riconosce pieno e pari diritto ad ogni persona di professare liberamente la propria fede religiosa; assoluto rispetto nei confronti del pluralismo delle fedi religiose e della professione di ognuna. La pienezza di questa libertà è correlata al fatto che, riguardando la sfera di ciascuno, relativa al rapporto con il trascendente, non può venire intercettata dalla pubblica autorità. La conseguenza del riconoscimento della libertà di religione costituisce impegno di tolleranza da parte di chi segue un credo nei confronti di altri che ad esso non aderiscono, ma riguarda anche il divieto per la pubblica autorità di non discriminare ingiustificatamente con i propri atti in relazione alla professione di fede, dovendosi, inoltre, astenere essa dal violare la coscienza con l’esigere prestazioni a questa contrarie. La disposizione tutela anche il suo profilo negativo, affermando il diritto di essere atei. Questo articolo garantisce la professione di fede in qualsiasi forma, assicurando la piena libertà della persona di farlo in maniera esteriore o meno, attraverso i più vari atteggiamenti. La disposizione garantisce, tanto la forma individuale, quanto quella collettiva( attraverso riti); tutela inoltre la facoltà di propaganda e di esercizio in privato o in pubblico del culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume.

  • Libertà di edificare ed aprire templi, intesi come luoghi in cui si esercita in forma singola o associata il culto e nei quali si svolgono i riti.

Libertà di manifestazione del pensiero – art. 21 della Costituzione

Tale libertà si estende alla sua diffusione con la parola, lo scritto ed ogni altro idoneo mezzo, nella quale circostanza consisterebbe il particolare pregio di questa libertà, diretta alla circolazione ed al confronto delle opinioni.

  • Giustificazione di una serie di limiti fatti valere attraverso precetti normativi diretti a tutelare valori costituzionalmente rilevanti (l’onore e la dignità della persona, il segreto legato all’uno o all’altra, o all’interesse della giustizia e della sicurezza dello stato, o alla tutela dell’ ordine pubblico ed economico, contro la diffusione consapevole di notizie false; contro l’istigazione a compiere atti delittuosi o sovversivi, o usuali termini di disprezzo e di irrisione).
  • Il diritto di informazione attiene alla libertà di dare notizie di avvenimenti, fatti, vicende, che in qualche modo possano interessare la collettività; sul diritto di informazione si è innestato il problema del diritto di cronaca, quale racconto di ciò che accade.
  • Il diritto all’informazione inteso come diritto di accesso alla notizia e come pretesa di ottenere singole notizie o di averle in campi che interessano particolarmente. Taluni problemi si profilano a proposito degli altri mezzi di diffusione della manifestazione del pensiero: 1)stampa 2)ed altri mezzi(radiotelevisivo e informatico).
    1. la stampa ha costituito da moltissimi anni il mezzo di diffusione del pensiero maggiormente noto ed utilizzato. Divieto di assoggettare la stampa ad autorizzazione o censura. In una diversa prospettiva, è possibile il sequestro motivato dello stampato, soltanto per atto motivato dall’autorità giudiziaria nel caso di delitti per i quali la legge sulle stampa espressamente lo consenta, o nel caso di violazione delle norme, prevedendo nel caso di assoluta urgenza, quando non sia possibile l’intervento della autorità giudiziaria, possono provvedervi gli ufficiali di polizia giudiziaria(doppia riserva: di legge e di giurisdizione). I limiti sono elencati nel comma 6, che accomuna le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli ed ogni altra manifestazione in cui si fa divieto che tali mezzi di espressione del pensiero siano contrari al buon costume.
    2. la radioteletrasmissione costituisce, oggi, tra i più seguiti strumenti di manifestazione del pensiero. Il fenomeno internet ha assunto sempre maggiore importanza sotto vari profili; controllo di quanto avviene in questo campo, nonché l’esigenza di rendere effettivo il limite contenuto nell’art. 21 che fa esplicito richiamo al buon costume.
Dettagli
Publisher
A.A. 2019-2020
21 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Lorenzoelle di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto pubblico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bologna o del prof Nicodemo Silvia.