Libertà di domicilio
Disciplina nell’art. 14 della Costituzione. Dal punto di vista costituzionale, il domicilio offre una nozione dei luoghi, tenuti anche a titolo precario (camere d’albergo, camera degli ospiti) in cui la persona esercita la propria riservatezza: vale a dire il compimento di azioni e la realizzazione di comportamenti personalissimi con cui il soggetto manifesta profili della propria personalità. Le limitazioni consistono nella previsione della doppia riserva (di legge e di giurisdizione), anche se il comma 3 consente di eseguire accertamenti ed ispezioni per motivi di sanità, incolumità pubblica o per fini economici e fiscali.
Libertà di corrispondenza
Art. 15 della Costituzione: dichiarata inviolabile, assieme all’elemento strumentale della segretezza. L’articolo assicura la tutela dell’interesse alla riservatezza in talune manifestazioni dei rapporti intersoggettivi; momento di selezione del modo in cui ciascuno intende porsi in rapporto confidenziale, o riservato, con altri, comunicando con mezzi che escludono con chiarezza l’intenzione del soggetto di manifestare il proprio pensiero a chiunque.
Libertà di circolazione e di soggiorno
Art. 16 della Costituzione. L’interesse maggiore riguarda il rapporto tra cittadino e territorio dello stato; questo rapporto viene ulteriormente provato dall’art. 120, comma 2, il quale pone alle regioni il divieto di adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone fra le regioni (limita fortemente le regioni). L’articolo è retto da una riserva di legge rafforzata. Sono previste tre condizioni in presenza delle quali si può impedire l’esercizio della libertà di circolazione e soggiorno:
- Che si provveda con legge.
- Il provvedimento legislativo sia suggerito da motivi di sanità o di sicurezza.
- Quando si tratta di una legge che stabilisce in via generale la limitazione.
Per quanto riguarda il diritto di soggiorno, esso è anche preordinato a garantire la libera scelta del luogo di lavoro.
Libertà di riunione
Art. 17 della Costituzione. Diritto di ciascuno di convenire, assieme ad altri, volontariamente in un luogo per i fini più vari, tutti ugualmente tutelabili e tutelabili, a condizione che il suo svolgersi resti sostenuto da intento pacifico e che sia esercitato senza (portare con sé) armi. Questa libertà deve trarre motivo dal conseguimento di un fine comune, che può consistere nel tenere un comportamento collettivo attivo, per manifestare un’opinione di consenso o di protesta; oppure passivo per assistere ad una rappresentazione artistica, di un evento, ecc.
Il regime dei limiti si articola in due differenti tipi, definiti assoluti e relativi. I primi attengono a qualsiasi forma di riunione e sono applicabili ad essa, indipendentemente dal luogo in cui questa si tiene e cioè d’intento pacifico che vi si partecipi senza armi. I limiti relativi attengono alla distinzione tra riunioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, sottintendendo la formulazione che esse possano svolgersi in luogo privato. Inoltre, le riunioni promosse in luogo pubblico possono tenersi se sia stato dato un preavviso alle autorità competenti.
Libertà di associazione
Art. 18 della Costituzione. Riconosce il diritto di perseguire, in associazione con altri, qualsiasi fine, purché non vietato dalla legge penale al singolo. L’individuazione di questo limite sottolinea la pericolosità sociale di certi gruppi (es: persone che si associano per la commissione di determinati delitti; lotta alla criminalità organizzata). Il comma 2 vieta la formazione di:
- Associazioni segrete.
- Quelle che perseguono scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.
- Si intendono attività dirette ad interferire con l’esercizio di funzioni di organi costituzionali, di organi amministrativi, di enti pubblici, di aziende, concessionari, nonché di servizi pubblici essenziali di interesse nazionale.
- Vengono considerate associazioni a carattere militare quelle strutture mediante l’inquadramento degli associati in corpi, reparti, o nuclei, con disciplina e ordinamento gerarchico interno, analoghi a quelli militari; con l’evoluzione da gradi o di uniformi, effettuando azioni di violenza o minacce.
Libertà di domicilio... disciplinata nell’art. 14 della Costituzione. Dal punto di vista costituzionale, il domicilio offre una nozione dei luoghi, tenuti anche a titolo precario (camere d’albergo, camera degli ospiti) in cui la persona esercita la propria riservatezza: vale a dire il compimento di azioni e la realizzazione di comportamenti personalissimi con cui il soggetto manifesta profili della propria personalità. Le limitazioni consistono nella previsione della doppia riserva (di legge e di giurisdizione), anche se il comma 3 consente di eseguire accertamenti ed ispezioni per motivi di sanità, incolumità pubblica o per fini economici e fiscali.
Libertà di corrispondenza... art. 15 della Costituzione: dichiarata inviolabile, assieme all’elemento strumentale della segretezza. L’articolo assicura la tutela dell’interesse alla riservatezza in talune manifestazioni dei rapporti intersoggettivi; momento di selezione del modo in cui ciascuno intende porsi in rapporto confidenziale, o riservato, con altri, comunicando con mezzi, che escludono con chiarezza l’intenzione del soggetto di manifestare il proprio pensiero a chiunque.
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