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ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO
DIRITTO COSTITUZIONALE
1) INTRODUZIONE, ORDINAMENTO GIURIDICO E STATO.
Introduzione Possiamo definire il diritto in senso:
- oggettivo/norme giuridiche: regole che sono vincolanti per i destinatari. Si distingue ad esempio dalle regole etiche, della morale, ecc.. queste sono obbligatorie perché pretese dalla comunità in cui si vive per la pacifica convivenza).
- soggettivo(pretesa di cui io sono titolare, rispetto agli altri, ad oggetti, ecc.. Per soddisfare un personale interesse. Es.: diritto di essere proprietario dell'abitazione in cui vivo.
DIRITTO PUBBLICO: insieme di norme che regolano i rapporti tra due o più soggetti di cui almeno uno agisce con poteri autoritativi, ovvero essere capaci di modificare unilateralmente la sfera giuridica del destinatario.
DIRITTO PRIVATO: insieme di norme giuridiche che regolano i rapporti tra due o più soggetti che agiscono in condizioni di tendenziale parità. Nessuno è costretto a fare qualcosa, nessuno prevarica sugli altri.
Ordinamento giuridico Le norme devono essere interpretate le une in relazion e alle altre in modo sistematico(in modo che non risulti conflittualità tra le norme). L'insieme di norme forma l'ordinamento giuridico(deve fornire certezza alle regole da applicare). Esistono altri ordinamenti giuridici che si affiancano a quello tradizionale(statale)--> ad esempio quello europeo o quello che nasce dallo statuto di una associazione.
Lo Stato è una forma di organizzazione politica che appare nell'Europa occidentale tra il XVI ed il XVII secolo; lo Stato persegue i fini generali che sono strumentali alla conservazione della propria esistenza ed alla soddisfazione dei bisogni degli amministrati, ponendo un ordinamento giuridico a tal fine. L'organizzazione statale è composta una pluralità di organi di governo ed è dotata di personalità giuridica, cioè è titolare di diritti e di obblighi ed entra in relazione con le situazioni giuridiche dei cittadini. Lo stato è costituito da tre elementi fondamentali: un popolo, un territorio e sovranità.
- popolo: utilizzato per indicare l'insieme dei soggetti che hanno un rapporto di stabile appartenenza (cittadinanza) con lo stato e che giustifica la facoltà di potere dello stato di esercitare nei loro confronti la sovranità interna.
- territorio: è l'ambito spaziale entro i cui confini il popolo ha sede stabile e lo Stato esercita in maniera permanente la propria sovranità. Esso è composta dalla terraferma
e comprende il mare territoriale, il sottosuolo e lo spazio aereo sovrastante, le navi e gli aerei militari.
c) sovranità: sono i poteri assunti dall'istituzione statale, ponendo una supremazia interna su altri ordinamenti minori e nei confronti del proprio popolo, e all'esterno nella relazione con gli altri Stati.
2) FORME DI STATO, TIPI DI STATO, UNIONE EUROPEA, ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI E FORME DI GOVERNO
La nozione "forma di Stato" riassume i valori ed i principi sui quali si fonda una determinata comunità politica e descrive il rapporto tra governanti e governati e la correlazione tra le autorità e libertà.
- Alcuni ritengono che la prima forma di stato sia quella feudale, la quale prevedeva una relazione tra feudatari e i propri sudditi.
- La prima forma di stato moderna è lo Stato assoluto, che è la trasformazione dello stato feudale. Unificazione del feudo per arrivare all'impero. In questo caso abbiamo una relazione secondo cui il governato è un suddito, sottoposto alle volontà del sovrano. Il governante non ha legittimazione da parte dei governati(scelte per dinastia, tramite Dio o autoassunto il potere). Oggi troviamo lo stato confessionale(dove l'elemento religioso costituìsce l'esperienza stessa dello stato); prima lo troviamo ad esempio nello stato fascista/nazista.
- Poi si passa allo Stato liberale, che deriva dalle monarchie illuminate; si caratterizza in quanto il sovrano comincia a concedere alcuni diritti di libertà ai suoi sudditi, riducendo la propria sfera di potere. Continua comunque a non essere scelto per volontà popolare; si affianca però ad organi che ascoltano i sudditi. Il passaggio si ha quando nasce il primo Parlamento(es: Inghilterra-->il popolo chiede al sovrano di limitare i tributi). Talvolta il Parlamento viene concesso dal sovrano per evitare lo scoppio di rivoluzioni.
- Si passa alla rappresentanza(partecipazione al governo dello stato) e al riconoscimento delle prime libertà individuali(habeas corpus, di circolare, di autodeterminazione, ecc..). Una delle libertà dello stato è la manifestazione del pensiero, la quale seppure riconducibile allo stato liberale, ha avuto una certa libertà ad affermarsi; in quanto ci si può porre in maniera opposta al pensiero dello stato.
- Le prime assemblee elettive inizialmente erano espressione dei ceti più elevati; solo dopo ci si allarga al suffragio universale. Queste rappresentano le volontà differenziate che esistono nel corpo elettorale; sono espressione di maggioranze e minoranze(prime forme democratiche). Mandato imperativo-->incarico specifico che viene dato ad un rappresentante per mandare avanti una certa scelta.
- Le assemblee non devono rappresentare solamente i propri elettori, ma anche occuparsi dei problemi a livello nazionale.
- Diritto politico-->è il riconoscimento del diritto dei cittadini di scegliere i proprio governanti, o comunque esprimere la propria volontà ad indirizzo pubblico.
- Stato liberal-democratico che passa al riconoscimento dei diritti sociali(diritti ad ottenere delle prestazioni da parte dello stato per renderlo effettivo); tutto questo a fine '800, dopo
parlamento, e viceversa. In Svizzera ampio uso del referendum, idoneo a condizionare le scelte del Parlamento(serve per unificare costantemente la tenuta del Parlamento dal punto di vista democratico).
3) LE FONTI
Per fonte del diritto si intende un atto(un documento scritto) o un fatto(un comportamento) idoneo a produrre norme giuridiche-->regola generale(si rivolge a un numero indeterminato e indeterminabile di persone) ed astratta(descrive un fatto prima che questo si verifichi) vincolante secondo un ordinamento giuridico, che deve essere necessariamente rispettato dai propri destinatari, per permettere una convivenza pacifica.
Abbiamo quindi le fonti-atto(es: Costituzione)e le fonti-fatto(es: consuetudine, uso, ecc...). Le fonti-fatto sono comportamenti, azioni ripetute nel tempo da un numero indeterminato ma rilevante di persone, dove gli individui sono convinti che il comportamento sia giuridicamente vincolante-->produce una fonte giuridica nuova. (Es: Stati Uniti e la mancia nei ristoranti)
Fonti-atto:
COSTITUZIONE: La Costituzione di uno Stato è la legge fondamentale nella quale vengono racchiusi i valori primari della società organizzata ed i principi su cui poggia l'assetto essenziale dello Stato.
La Costituzione italiana entra in vigore l'1 gennaio 1948, elaborata dall'assemblea costituente eletta nelle elezioni politiche del 2 giugno 1946, contemporaneamente alla proposta del referendum che segnò il passaggio dalla Monarchia alla Repubblica. La nostra costituzione è rigida(per essere modificata richiede un procedimento più complesso rispetto al procedimento per la formazione della legge ordinaria). L'assemblea costituente decise di realizzarla rigida per evitare che qualsiasi indirizzo politico di maggioranza mettesse in discussione i valori originali(art. 138). In tutto è formata da 139 articoli.
È una costituzione lunga(contiene l'elenco dei diritti fondamentali, disciplina l'organizzazione dello stato, ha caratteristiche politiche, sociali ed economiche).
È una costituzione votata, ovvero è stata redatta e approvata dal corpo elettorale(al contrario si direbbe ‘concessa’ dal sovrano).
È una costituzione elastica--> è suscettibile di interpretazione evolutiva, cioè le disposizioni(una parte dell'articolo, una frase che troviamo all'interno di un atto) possono essere soggette a una interpretazione che si adegua ai tempi.
Legge di Revisione Costituzionale--> permette di intervenire su alcuni(non tutti) articoli della costituzione per renderli più attuali o corretti.
Ci sono anche le leggi costituzionali: leggi che vengono ad esistenza mediante un procedimento aggravato(art. 138) senza modificare la costituzione, ma affiancandosi ad essa.
Questo procedimento è più lungo di quello ordinario. C’è una prima fase identica: viene proposta una iniziativa legislativa a ciascun parlamentare(chi può proporla? Il consiglio dei