B)
parte, tramite avvocato e per mezzo di pec.
Risoluzione di due esigenze: tutela del notificante (evitando che il notificando si sottragga alla
conoscenza legale di un atto) + tutela del notificato (evitando che questi subisca conseguenze di cui sia
all’oscuro). La notizia che perviene attraverso la notificazione è sgradita per chi la riceve ed è essenziale
che il notificante dimostri di aver ricevuto il messaggio.
L’ufficiale
1) giudiziario esegue la notificazione mediante consegna al destinatario (notificazione in
di copia conforme all’originale dell’atto da notificarsi (art. 137 cpc)
mani proprie) l’eseguita un’apposita
2) Una volta consegnata la copia certifica notificazione con relazione, da lui
datata e sottoscritta, apposta in “calce” all’originale e alla copia dell’atto. La relazione indica la
alla quale è consegnata la copia, il luogo, i motivi della mancata consegna…
persona
3) Le copie degli atti notificati, ove non consegnate materialmente al destinatario, vengano inserite in
buste chiuse.
→Le notificazioni non possono farsi prima delle ore 7 e dopo le ore 21
→ l’atto
Se possibile, da notificare va consegnato direttamente al destinatario, con la prima presunzione,
ammette che la notificazione possa essere fatta nel luogo di residenza o di lavoro del destinatario,
ritiene la consegneranno all’interessato:
consegnando la copia a persone che si
● c’è →
Se non nessuna persona deposito della copia all'ufficio del comune + avviso del deposito alla
porta dell’abitazione + raccomandata al destinatario
● all’irreperibile) → nell’ufficio
Se non si conosce la residenza (notificazione deposito del comune
dell’ultima residenza o del luogo di nascita
● l’ultima → dell’atto
Se non si conosce neanche residenza consegna copia al PM e la notificazione si
considera eseguita nel 21° giorno
→Se il destinatario è una persona giuridica, la notificazione si esegue nei modi descritti presso la sede
della persona giuridica, con consegna della copia al legale rappresentante.
→Il livello di presunzioni aumenta in base alla difficoltà nel reperire il destinatario.
→Se l’atto →
il destinatario si rifiuta di ricevere il rifiuto equivale alla notificazione in mani proprie
4) La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, al momento della consegna del plico
all’ufficiale giudiziario e, per il destinatario, dal momento in cui lo stesso ha la legale conoscenza
dell’atto con la consegna.
→La notificazione è nulla, quando non sono osservate le disposizioni circa la persona alla quale
deve essere consegnata la copia o comunque vi è incertezza assoluta sulla persona.
→La notificazione è inesistente se effettuata a soggetto diverso dal notificando.
Forme diverse di notificazione
1. Notificazione a mani l’ufficiale
2. Notificazione a mezzo del servizio postale: giudiziario spedisce la copia al destinatario
Il postino è il terminale dell’iniziativa giudiziaria.
con avviso di ricevimento.
3. Notificazione per pubblici proclami: quando sono tanti i destinatari può essere autorizzato sal
dell’organo dell’atto
presidente giudiziario. Es: pubblicazione di un annuncio su quotidiani. Una copia
è depositata presso l’apposito ufficio del comune del luogo in cui ha sede l’ufficio giudiziario in
oggetto e un estratto dell’atto è inserito nella Gazzetta. Correttamente eseguita quando copia
depositata anche presso la cancelleria dell’organo giudiziario.
d’ufficio
4. Il giudice può prescrivere modi diversi di notificazione 42
→Notificazione l’ufficiale giudiziario esegue la notificazione a mezzo pec
telematica: quando il
destinatario è soggetto per il quale la legge prevede l’obbligo di munirsi di un indirizzo pec e ha eletto
domicilio digitale. La notificazione si intende perfezionata nel momento in cui il gestore rende disponibile
il documento informatico nella casella di posta elettronica certificata del destinatario.
→Notificazione all’estero: l’atto all’ufficiale
il notificante italiano consegna giudiziario, il quale lo
consegna all’autorità centrale italiana, che a sua volta lo trasmette all’autorità giudiziaria
dell’altro paese, il quale a sua volta lo affida ai competenti organi interni. Nel quadro
dell’Unione dell’atto
europea: sistema di consegna diretta tra le singole autorità giudiziarie
interessate I TERMINI PROCESSUALI
I termini sono quelle scansioni temporali entro le quali o non prima delle quali deve essere compiuta
una determinata attività:
● →
Termini legali i termini sono normalmente fissati dalla legge
● →
Termini giudiziali in alcune circostanze possono essere fissati dal giudice, solo se la legge lo
permette l’inosservanza dell’atto
Termini PERENTORI: comporta decadenza ed è definito in modo esplicito
1)
dalla legge. Possono essere innescati dal giudice solo se la legge lo permette espressamente e
riguardano soprattutto i momenti di impulso, instaurazione di nuove fasi del processo, termini per
impugnare. Non possono essere abbreviati o prorogati
l’inosservanza dell’atto
Termini ORDINATORI: non comporta decadenza e perdita dei diritti. In casi di
2)
incertezza si propende per il carattere ordinario del termine. Sono modificabili e prorogabili per una
durata non superiore al termine originario e solo una volta.
Termini ACCELERATORI O FINALI: specificano il momento temporale entro il quale e non oltre il
3) l’attività
quale va compiuta in oggetto (es. il termine per impugnare una sentenza). Soltanto per i termini
finali vale la distinzione tra termini ordinatori e termini perentori.
Termini DILATORI: fissano uno spazio temporale non prima del quale può essere compiuta una data
4) il termine per la fissazione dell’udienza di prima comparizione).
attività (es.
Modo di calcolo dei termini
→
a) ore e giorni non si conta il giorno in cui prende avvio lo spazio temporale, ma si conta il giorno di
conclusione
→
b) mesi il termine scade nel giorno che porta la stessa data del mese (anche se mesi con giorni
differenti). Si esclude il mese di partenza e si include quello di arrivo.
→
c) anni scade nel giorno e nel mese che portano la stessa data del momento di inizio
→Se il giorno di scadenza è un giorno festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno
l’attività
seguente non festivo. Il sabato è semifestivo: giudiziaria viene svolta regolarmente, ma la
scadenza dei termini è prorogata.
→Termini delle attività processuali svolte in via telematica: le attività compiute in via telematica
sono tempestive se la ricevuta elettronica di avvenuta consegna al sistema viene generata entro le ore
24 del giorno di scadenza.
La sospensione feriale dei termini: dal 1° agosto al 31° agosto. Vale per i termini relativi alle attività
defensionali interne al processo (e quindi a quelli che danno vita a nuove istanze successive) e non per
quelle che riguardano i diritti sostanziali o casi di emergenza (questione alimenti, procedimenti cautelari)
Sospensione o proroga dei termini processuali: in casi di calamità naturali, epidemie con apposito 43
provvedimento. IL TEMPO NEL PROCESSO
>RIMESSIONE IN TERMINI (art. 153 cpc) = la parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per
cause ad essa non imputabile può chiedere al giudice istruttore di essere rimessa in termini. è un
istituto applicabile a qualsiasi attività processuale, senza eccezioni.
La causa non imputabile può essere:
● →
caso fortuito e forza maggiore fattispecie che indice in maniera soggettiva solo su una parte
● → all’altra
ius superveniens e fatto nuovo sono elementi comuni anche parte perciò se questa si è
attivata, compiendo atti che tengano conto di tali fattori sopravvenuti, l’altra parte non può ottenere
la rimessione in termini
→La richiesta di rimessione in termini deve essere presentata subito dopo il venire meno della causa
ostativa e quindi nella prima attività difensiva successiva.
>PRECLUSIONE = perdita di potere nel processo di compiere atti, a carico di una parte in relazione
all’esercizio o al mancato esercizio, proprio o altrui, di una certa attività processuale.
→Decadenza: in caso di previsione di un termine, è la perdita di potere di esercitare un proprio diritto che
dall’inosservanza
deriva del termine
La preclusione si collega alla consumazione (perdita) di una facoltà che può essere:
● →
consumazione fisiologica perché quel dato potere è stato esercitato
● →
consumazione sanzionatoria perché quel potere non è stato esercitato, ma non vi è più tempo
per farlo
→Es: si supponga che le prove devono essere dedotte entro una certa data. La parte A omette di
indicarle: decorre il termine ed essa decade dalla relativa facoltà. La parte B, invece, utilizza la facoltà
difensiva ed indica il testimone C a conferma dei fatti che sostiene: ha, quindi, rispettato il termine e non
è decaduta, ma si è, però, preclusa la possibilità di indicare altri testimoni. Infatti, se più tardi scopre che
C ignorava quei fatti e vuole, quindi, indicare a testimone D, che, invece, li conosce benissimo, non lo
può più fare per effetto della preclusione.
LA RAGIONEVOLE DURATA
Il principio della ragionevole durata del processo è divenuto un principio di rango costituzionale
“Ogni
Art. 111.2 Cost: processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità,
davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata”
La ragionevole durata è una nozione elastica, ma la Cedu ha individuato come standard medio che il
processo abbia una durata di 3 anni. Alla non ragionevole durata corrisponde un pregiudizio delle parti
diritto all’equa riparazione
coinvolte e sorge un a livello europeo e nazionale.
→Tutela europea: la parte può fare ricorso e lamentare la violazione della ragionevole durata alla Corte
di Strasburgo che, nel caso accerti la violazione, condanna lo Stato a versare alla parte che ha subito un
torto una somma di denaro. Prima di ricorrere alla Corte Europea, la parte deve aver esaurito le vie di
ricorso interne.
→Tutela interna: l’equa d’appello
La domanda per ottenere riparazione si propone, con ricorso, dinanzi alla Corte del
1)
distretto in cui ha sede il giudice che ha conosciuto in primo grado del proc
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