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I MODI DI ACQUISTO DELLA PROPRIETA’

Art. 922 c.c. “La proprietà si acquista per occupazione, per

invenzione, per accessione, per specificazione, per unione o

commistione, per usucapione, per effetto di contratti, per

successione a causa di morte e negli altri modi stabiliti dalla legge”.

L'articolo individua modi di acquisto del diritto di proprietà sia a

titolo originario sia a titolo derivativo.

Nei modi di acquisto a titolo originario, il proprietario diviene

titolare di un diritto nuovo che non gli viene trasferito da un'altra

persona. Costituiscono modi di acquisto a titolo originario:

l'occupazione, l'invenzione, l’accessione, la specificazione, la

commistione e l'usucapione.

L'acquisto a titolo derivativo si verifica quando vi è un

trasferimento di un diritto da un soggetto (cedente) ad un altro

(cessionario) in virtù di un atto giuridico, come in caso di vendita,

donazione o successione per morte.

Solo i primi trovano disciplina nel terzo libro del codice civile; al

contrario, gli istituti della successione e del contratto si collocano

rispettivamente nel secondo e nel quarto libro del codice.

L’OCCUPAZIONE

L'occupazione costituisce un modo di acquisto a titolo originario

della proprietà dei beni mobili che non appartengono a nessuno

(res nullius), perché abbandonati o perché “formano oggetto di

caccia e di pesca”.

I beni immobili abbandonati appartengono invece allo Stato.

Bisogna distinguere tra cose abbandonate e cose semplicemente

smarrite, che devono essere restituite nel caso in cui si conosca la

persona proprietaria.

Nell'ipotesi in cui il proprietario rimanga ignoto, trascorso un anno

dal rinvenimento, la proprietà della cosa è attribuita al ritrovatore.

Ancora diversa è la disciplina nel caso della scoperta di un tesoro,

cioè qualunque cosa mobile di pregio, nascosta o sotterrata, di cui

nessuno può provare di essere proprietario (art. 932 c.c.).

Tranne le ipotesi in cui oggetto di ritrovamento siano cose

sottoposte a leggi speciali (ad esempio cose di interesse storico,

artistico, archeologico) il tesoro diviene di proprietà dello scopritore

se è anche il proprietario del fondo. Se invece la scoperta si

deve ad un soggetto diverso ed è frutto del caso la proprietà viene

attribuita ad entrambi i soggetti.

L’ACCESSIONE

Nell’accessione la proprietà di una cosa qualificata come cosa

principale fa acquistare la proprietà delle cose accessorie ad essa.

Art. 934 c.c. “Qualunque piantagione, costruzione od opera

esistente sopra o sotto il suolo appartiene al proprietario di questo”.

Un caso di “accessione invertita” si ha nell’articolo 938 del codice.

Art. 938 c.c. “Se nella costruzione di un edificio si occupa in buona

fede una porzione del fondo attiguo, e il proprietario di questo non

fa opposizione entro tre mesi dal giorno in cui ebbe inizio la

costruzione, l'autorità giudiziaria, tenendo conto delle circostanze,

può attribuire al costruttore la proprietà dell'edificio e del suolo

occupato. Il costruttore è tenuto a pagare al proprietario del suolo il

doppio del valore della superficie occupata, oltre al risarcimento dei

danni”.

UNIONE, COMMISTIONE E SPECIFICAZIONE

Sono tre ipotesi ricondotte all’accessione di mobile a mobile.

Art. 939 c.c. “Quando più cose appartenenti a diversi proprietari

sono state unite in modo da formare una cosa sola, ma sono

separabili senza notevole deterioramento, ciascuno conserva la

proprietà della cosa sua e ha diritto di ottenerne la separazione. In

caso diverso, la proprietà ne diventa comune in proporzione del

valore delle cose spettanti a ciascuno. Quando

però una delle cose si può riguardare come il principale o è di molto

superiore per valore, il proprietario della cosa principale acquista la

proprietà del tutto. Egli ha l'obbligo di pagare all'altro il valore della

cosa che vi è unita o mescolata; ma se l'unione è avvenuta senza il

suo consenso, il proprietario della cosa accessoria è tenuto a pagare

il risarcimento dei danni”.

La commistione riguarda solo la mescolanza di cose solide.

La specificazione, invece, è regolata dall’art. 940 del codice civile.

Art. 940 c.c. “Se taluno ha adoperato una materia che non gli

apparteneva per formare una nuova cosa ne acquista la proprietà

pagando al proprietario il prezzo della materia, a meno che il valore

della materia sorpassi notevolmente quello della manodopera. In

quest'ultimo caso la cosa spetta al proprietario della materia, il

quale deve pagare però il prezzo della manodopera”.

ALLUVIONE, AVULSIONE E TERRENI ABBANDONATI DALLE

ACQUE CORRENTI

Sono casi in cui l’accessione avviene per un fatto naturale e si

verifica da immobile ad immobile.

Sono situazioni disciplinate dal codice civile agli articoli 942, 945,

946 e 947.

COMUNIONE E CONDOMINIO

Art. 1102 c.c. “Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune,

purché non ne alteri la destinazione e non ne impedisca agli altri

partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. A tal fine

può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il

migliore godimento della cosa”

Ad ogni comunista viene assegnata una quota pro indiviso, ciò

significa che NON viene attribuita una parte materiale

dell'immobile.

La comunione è considerata una situazione temporanea,

destinata a venir meno attraverso lo scioglimento, che costituisce

un diritto del comunista. Attraverso lo scioglimento a ciascun

comunista viene attribuita una porzione concreta del bene,

corrispondente alla quota del diritto di cui era titolare.

La comunione ordinaria si distingue dal condominio negli edifici

dove coesistono unità immobiliari di proprietà individuale con parti,

impianti e servizi che sono oggetto di contitolarità tra i partecipanti

al condominio, in quanto destinati all'utilizzazione comune.

Art. 1119 c.c. “Le parti comuni dell'edificio non sono soggette a

divisione … “.

Da questo articolo si può capire che la contitolarità delle parti

condominiali è in alcuni casi necessaria e permanente.

Altra caratteristica del condominio è l'importanza attribuita

all'interesse comune, in vista della cui realizzazione vengono

predisposti dei limiti alle iniziative dei singoli condomini.

Nei condomini con più di 8 partecipanti è obbligatoria la nomina di

un amministratore.

Quando i condomini sono più di 10 è obbligatoria l'adozione di un

regolamento che disciplini il godimento e l'amministrazione delle

parti condominiali.

La contribuzione agli oneri condominiali è commisurata al valore

della proprietà di ciascuno. Se si tratta di cose destinate a servire i

condomini in misura diversa, le spese sono ripartite in proporzione

all’uso che ciascuno può farne.

LA MULTIPROPRIETA’

La multiproprietà è simile alla comunione pro indiviso, perché

caratterizzata come questa da una pluralità di diritti spettanti a più

soggetti su un unico bene, che però, diversamente da quella, hanno

natura turnaria.

Ciò significa che ciascun titolare può godere del bene solo per un

periodo di tempo predeterminato.

Con la multiproprietà immobiliare il soggetto che acquista il diritto

si garantisce il godimento di un’unità immobiliare in maniera

temporanea.

Dalla multiproprietà immobiliare si distingue quella alberghiera

dove il diritto del multiproprietario ha per oggetto un bene con

destinazione ricettiva.

LE AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETA’

Si parla di azioni petitorie che sono disciplinate dagli articoli 948,

949, 950 e 951 del codice civile.

Queste azioni sono: l’azione di rivendicazione, l’azione negatoria,

l’azione di regolamento dei confini e l’azione per apposizione di

termini.

Esse non solo proteggono la proprietà, ma traggono ragione dalla

titolarità stessa del bene.

In ragione di ciò, il potere di agire in giudizio (la cosiddetta

legittimazione attiva) spetta al proprietario. Il proprietario può

agire contro chiunque rechi lesione al proprio diritto.

Le azioni petitorie non si prescrivono, cioè chi ne ha il diritto non

perde mai la facoltà di esercitarle.

L’AZIONE DI RIVENDICAZIONE

Il proprietario, non trovandosi in possesso della cosa, chiede il

riconoscimento giudiziale del proprio diritto e la conseguente

condanna alla restituzione nei confronti di chiunque la possiede o la

detiene.

Art. 948 c.c. “Il proprietario può rivendicare la cosa da chiunque la

possiede o detiene e può proseguire l'esercizio dell’azione anche se

costui, dopo la domanda ha cessato di possedere o detenere la

cosa, per fatto proprio. In tal caso il convenuto è obbligato a

recuperarla per l'attore a proprie spese, o, in mancanza, a

corrispondergliene il valore e a risarcirgli il danno”.

Chi agisce in rivendica ha l’onere di dimostrare il diritto di proprietà

sul bene, dando la prova del proprio acquisto.

L’azione di rivendicazione è imprescrittibile.

L'azione di rivendica si distingue dall'azione di restituzione che

anche se tende al medesimo risultato (quello di recuperare la

materiale disponibilità del bene), ha natura e presupposti diversi.

Infatti nell’azione di restituzione non occorre dare la prova della

proprietà del bene, ma è sufficiente quella del diritto alla

restituzione, ovvero dimostrare un obbligo del convenuto di

consegnare il bene.

L’AZIONE NEGATORIA

L’azione negatoria è un’azione di accertamento negativo, in cui il

proprietario vuole essere certo che nessun terzo vanti pretese sul

bene di sua proprietà.

Art. 949 c.c. “Il proprietario può agire per far dichiarare l'inesistenza

di diritti affermati da altri sulla cosa, quando ha motivo di temerne

pregiudizio. Se sussistono anche turbative o

molestie, il proprietario può chiedere che se ne ordini la cessazione,

oltre la condanna al risarcimento del danno”.

Poter chiedere la cessazione delle molestie e la condanna al

risarcimento del danno è una tutela inibitoria.

In questo caso, a differenza dell’azione di rivendicazione, è il

convenuto a dover dimostrare di essere titolare di un diritto sul

bene dell’attore e deve darne la prova.

Anche l’azione negatoria &egr

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A.A. 2024-2025
86 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher vani07 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Siena o del prof Renna Mario.