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I MODI DI ACQUISTO DELLA PROPRIETA’
Art. 922 c.c. “La proprietà si acquista per occupazione, per
invenzione, per accessione, per specificazione, per unione o
commistione, per usucapione, per effetto di contratti, per
successione a causa di morte e negli altri modi stabiliti dalla legge”.
L'articolo individua modi di acquisto del diritto di proprietà sia a
titolo originario sia a titolo derivativo.
Nei modi di acquisto a titolo originario, il proprietario diviene
titolare di un diritto nuovo che non gli viene trasferito da un'altra
persona. Costituiscono modi di acquisto a titolo originario:
l'occupazione, l'invenzione, l’accessione, la specificazione, la
commistione e l'usucapione.
L'acquisto a titolo derivativo si verifica quando vi è un
trasferimento di un diritto da un soggetto (cedente) ad un altro
(cessionario) in virtù di un atto giuridico, come in caso di vendita,
donazione o successione per morte.
Solo i primi trovano disciplina nel terzo libro del codice civile; al
contrario, gli istituti della successione e del contratto si collocano
rispettivamente nel secondo e nel quarto libro del codice.
L’OCCUPAZIONE
L'occupazione costituisce un modo di acquisto a titolo originario
della proprietà dei beni mobili che non appartengono a nessuno
(res nullius), perché abbandonati o perché “formano oggetto di
caccia e di pesca”.
I beni immobili abbandonati appartengono invece allo Stato.
Bisogna distinguere tra cose abbandonate e cose semplicemente
smarrite, che devono essere restituite nel caso in cui si conosca la
persona proprietaria.
Nell'ipotesi in cui il proprietario rimanga ignoto, trascorso un anno
dal rinvenimento, la proprietà della cosa è attribuita al ritrovatore.
Ancora diversa è la disciplina nel caso della scoperta di un tesoro,
cioè qualunque cosa mobile di pregio, nascosta o sotterrata, di cui
nessuno può provare di essere proprietario (art. 932 c.c.).
Tranne le ipotesi in cui oggetto di ritrovamento siano cose
sottoposte a leggi speciali (ad esempio cose di interesse storico,
artistico, archeologico) il tesoro diviene di proprietà dello scopritore
se è anche il proprietario del fondo. Se invece la scoperta si
deve ad un soggetto diverso ed è frutto del caso la proprietà viene
attribuita ad entrambi i soggetti.
L’ACCESSIONE
Nell’accessione la proprietà di una cosa qualificata come cosa
principale fa acquistare la proprietà delle cose accessorie ad essa.
Art. 934 c.c. “Qualunque piantagione, costruzione od opera
esistente sopra o sotto il suolo appartiene al proprietario di questo”.
Un caso di “accessione invertita” si ha nell’articolo 938 del codice.
Art. 938 c.c. “Se nella costruzione di un edificio si occupa in buona
fede una porzione del fondo attiguo, e il proprietario di questo non
fa opposizione entro tre mesi dal giorno in cui ebbe inizio la
costruzione, l'autorità giudiziaria, tenendo conto delle circostanze,
può attribuire al costruttore la proprietà dell'edificio e del suolo
occupato. Il costruttore è tenuto a pagare al proprietario del suolo il
doppio del valore della superficie occupata, oltre al risarcimento dei
danni”.
UNIONE, COMMISTIONE E SPECIFICAZIONE
Sono tre ipotesi ricondotte all’accessione di mobile a mobile.
Art. 939 c.c. “Quando più cose appartenenti a diversi proprietari
sono state unite in modo da formare una cosa sola, ma sono
separabili senza notevole deterioramento, ciascuno conserva la
proprietà della cosa sua e ha diritto di ottenerne la separazione. In
caso diverso, la proprietà ne diventa comune in proporzione del
valore delle cose spettanti a ciascuno. Quando
però una delle cose si può riguardare come il principale o è di molto
superiore per valore, il proprietario della cosa principale acquista la
proprietà del tutto. Egli ha l'obbligo di pagare all'altro il valore della
cosa che vi è unita o mescolata; ma se l'unione è avvenuta senza il
suo consenso, il proprietario della cosa accessoria è tenuto a pagare
il risarcimento dei danni”.
La commistione riguarda solo la mescolanza di cose solide.
La specificazione, invece, è regolata dall’art. 940 del codice civile.
Art. 940 c.c. “Se taluno ha adoperato una materia che non gli
apparteneva per formare una nuova cosa ne acquista la proprietà
pagando al proprietario il prezzo della materia, a meno che il valore
della materia sorpassi notevolmente quello della manodopera. In
quest'ultimo caso la cosa spetta al proprietario della materia, il
quale deve pagare però il prezzo della manodopera”.
ALLUVIONE, AVULSIONE E TERRENI ABBANDONATI DALLE
ACQUE CORRENTI
Sono casi in cui l’accessione avviene per un fatto naturale e si
verifica da immobile ad immobile.
Sono situazioni disciplinate dal codice civile agli articoli 942, 945,
946 e 947.
COMUNIONE E CONDOMINIO
Art. 1102 c.c. “Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune,
purché non ne alteri la destinazione e non ne impedisca agli altri
partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. A tal fine
può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il
migliore godimento della cosa”
Ad ogni comunista viene assegnata una quota pro indiviso, ciò
significa che NON viene attribuita una parte materiale
dell'immobile.
La comunione è considerata una situazione temporanea,
destinata a venir meno attraverso lo scioglimento, che costituisce
un diritto del comunista. Attraverso lo scioglimento a ciascun
comunista viene attribuita una porzione concreta del bene,
corrispondente alla quota del diritto di cui era titolare.
La comunione ordinaria si distingue dal condominio negli edifici
dove coesistono unità immobiliari di proprietà individuale con parti,
impianti e servizi che sono oggetto di contitolarità tra i partecipanti
al condominio, in quanto destinati all'utilizzazione comune.
Art. 1119 c.c. “Le parti comuni dell'edificio non sono soggette a
divisione … “.
Da questo articolo si può capire che la contitolarità delle parti
condominiali è in alcuni casi necessaria e permanente.
Altra caratteristica del condominio è l'importanza attribuita
all'interesse comune, in vista della cui realizzazione vengono
predisposti dei limiti alle iniziative dei singoli condomini.
Nei condomini con più di 8 partecipanti è obbligatoria la nomina di
un amministratore.
Quando i condomini sono più di 10 è obbligatoria l'adozione di un
regolamento che disciplini il godimento e l'amministrazione delle
parti condominiali.
La contribuzione agli oneri condominiali è commisurata al valore
della proprietà di ciascuno. Se si tratta di cose destinate a servire i
condomini in misura diversa, le spese sono ripartite in proporzione
all’uso che ciascuno può farne.
LA MULTIPROPRIETA’
La multiproprietà è simile alla comunione pro indiviso, perché
caratterizzata come questa da una pluralità di diritti spettanti a più
soggetti su un unico bene, che però, diversamente da quella, hanno
natura turnaria.
Ciò significa che ciascun titolare può godere del bene solo per un
periodo di tempo predeterminato.
Con la multiproprietà immobiliare il soggetto che acquista il diritto
si garantisce il godimento di un’unità immobiliare in maniera
temporanea.
Dalla multiproprietà immobiliare si distingue quella alberghiera
dove il diritto del multiproprietario ha per oggetto un bene con
destinazione ricettiva.
LE AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETA’
Si parla di azioni petitorie che sono disciplinate dagli articoli 948,
949, 950 e 951 del codice civile.
Queste azioni sono: l’azione di rivendicazione, l’azione negatoria,
l’azione di regolamento dei confini e l’azione per apposizione di
termini.
Esse non solo proteggono la proprietà, ma traggono ragione dalla
titolarità stessa del bene.
In ragione di ciò, il potere di agire in giudizio (la cosiddetta
legittimazione attiva) spetta al proprietario. Il proprietario può
agire contro chiunque rechi lesione al proprio diritto.
Le azioni petitorie non si prescrivono, cioè chi ne ha il diritto non
perde mai la facoltà di esercitarle.
L’AZIONE DI RIVENDICAZIONE
Il proprietario, non trovandosi in possesso della cosa, chiede il
riconoscimento giudiziale del proprio diritto e la conseguente
condanna alla restituzione nei confronti di chiunque la possiede o la
detiene.
Art. 948 c.c. “Il proprietario può rivendicare la cosa da chiunque la
possiede o detiene e può proseguire l'esercizio dell’azione anche se
costui, dopo la domanda ha cessato di possedere o detenere la
cosa, per fatto proprio. In tal caso il convenuto è obbligato a
recuperarla per l'attore a proprie spese, o, in mancanza, a
corrispondergliene il valore e a risarcirgli il danno”.
Chi agisce in rivendica ha l’onere di dimostrare il diritto di proprietà
sul bene, dando la prova del proprio acquisto.
L’azione di rivendicazione è imprescrittibile.
L'azione di rivendica si distingue dall'azione di restituzione che
anche se tende al medesimo risultato (quello di recuperare la
materiale disponibilità del bene), ha natura e presupposti diversi.
Infatti nell’azione di restituzione non occorre dare la prova della
proprietà del bene, ma è sufficiente quella del diritto alla
restituzione, ovvero dimostrare un obbligo del convenuto di
consegnare il bene.
L’AZIONE NEGATORIA
L’azione negatoria è un’azione di accertamento negativo, in cui il
proprietario vuole essere certo che nessun terzo vanti pretese sul
bene di sua proprietà.
Art. 949 c.c. “Il proprietario può agire per far dichiarare l'inesistenza
di diritti affermati da altri sulla cosa, quando ha motivo di temerne
pregiudizio. Se sussistono anche turbative o
molestie, il proprietario può chiedere che se ne ordini la cessazione,
oltre la condanna al risarcimento del danno”.
Poter chiedere la cessazione delle molestie e la condanna al
risarcimento del danno è una tutela inibitoria.
In questo caso, a differenza dell’azione di rivendicazione, è il
convenuto a dover dimostrare di essere titolare di un diritto sul
bene dell’attore e deve darne la prova.
Anche l’azione negatoria &egr