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Diritto privato

Università Bocconi Pietro Bologna Anno 2016-2017

Introduzione ............................................................................................................................................. 2

Le fonti del diritto (I, c.3) ............................................................................................................................... 2

L’efficacia delle norme (I, c.2) ....................................................................................................................... 2

Soggetti di diritto (II, c.6) .............................................................................................................................. 3

Gli oggetti di diritto (II, c.7) ........................................................................................................................... 5

La tutela delle situazioni giuridiche (II, c.8) ................................................................................................... 5

LIBRO I ...................................................................................................................................................... 6

La famiglia (VI, c.44) ..................................................................................................................................... 6

LIBRO II ................................................................................................................................................... 10

Le successioni (VI, c.45) ............................................................................................................................... 10

Le donazioni (VI, c.46) ................................................................................................................................. 13

LIBRO III .................................................................................................................................................. 14

La proprietà (III, c.11) .................................................................................................................................. 14

I diritti su cosa altrui (III, c.12) .................................................................................................................... 15

La comunione (III, c.13) ............................................................................................................................... 16

Il possesso (III, c.14) .................................................................................................................................... 16

La tutela della proprietà e del possesso (III, c.15) ....................................................................................... 17

LIBRO IV .................................................................................................................................................. 17

Le obbligazioni (III, c.16) ............................................................................................................................. 17

Disciplina e vicende del rapporto obbligatorio (III, c.17) ............................................................................. 18

LIBRO V ................................................................................................................................................... 21

Il contratto (IV, c.19) ................................................................................................................................... 21

Elementi del contratto (IV, c.20) ................................................................................................................. 21

Effetti del contratto (IV, c. 21) ..................................................................................................................... 22

L’invalidità del contratto (IV, c. 22) ............................................................................................................. 24

Lo scioglimento del contratto (IV, c. 23) ..................................................................................................... 25

I singoli contratti (IV, c.24-25-26-27) .......................................................................................................... 26

Le promesse unilaterali (IV, c. 28) ............................................................................................................... 30

Il fatto illecito (IV, c. 30) .............................................................................................................................. 30

Responsabilità civile (IV, c. 30) .................................................................................................................... 31

Pietro Bologna – Università Bocconi 1

Diritto Privato

Il diritto ha lo scopo di evitare che i soggetti facciano giustizia da soli, induce i consociati a vivere onestamente, senza danneggiare il prossimo, riconoscendo a ciascuno ciò che gli spetta (questo è il senso positivo). Esistono regole legali e non legali, cioè quelle morali, non riconosciute dal diritto.

Le caratteristiche del diritto sono la generalità e l’astrattezza. La regola giuridica nasce dalle fonti del diritto, quali il precedente giudiziario e l’atto legislativo. Le norme di produzione individuano le fonti del diritto e disciplinano la formazione delle norme in un certo ordinamento (Art. 70 e ss. Costituzione; Art. 1 “Disposizione sulla legge in generale” o “Preleggi”).

Le fonti del diritto (I, c.3)

  • Costituzione e leggi costituzionali
  • Leggi ordinarie, a cui sono equiparate
    • Decreti legislativi
    • Decreti-legge
    • Leggi regionali

I Codici (codice civile, codice penale, …) rappresentano i più importanti corpi normativi dell’ordinamento, le altre leggi sono dette leggi speciali e sono individuate mediante data, numero e titolo. Il Codice Civile (1942) contiene 6 libri con materie diverse. Il parlamento esercita il potere legislativo dello Stato, ma può fare leggi – delega e delegare al governo la funzione legislativa (solo con determinazione di principi e criteri direttivi e per un periodo di tempo limitato e per oggetti definiti, vedi Art. 76). Il governo può quindi emanare decreti legge, che però perdono efficacia se non convertiti in legge entro 60 giorni dalla loro pubblicazione.

Fonti secondarie

  • Regolamenti emanati da governo, Regioni, comuni, Autorità indipendenti (A. garante della privacy, Consob, …)
  • Consuetudini
    • In virtù di un richiamo da parte della legge o dei regolamenti
    • In una materia non regolata da leggi e regolamenti, purché vi siano una generale e costante uniformità di comportamento, nonché la convinzione di osservare un obbligo giuridico.

Fonti esterne

  • Convenzioni internazionali (Art. 10 Costituzione)
  • Fonti provenienti dall’Unione Europea: trattati, regolamenti, direttive, decisioni vincolanti, raccomandazioni e pareri non vincolanti.

Rapporti tra le fonti

  • Competenza: ambito di validità.
  • Gerarchia: prevale la norma superiore per grado.
  • Concorrenza: la stessa materia può essere regolata da più norme provenienti da fonti identiche oppure da fonti non identiche ma di pari grado.

Si fa ricorso al criterio cronologico, a meno che si possa applicare il criterio di specificità.

L’efficacia delle norme (I, c.2)

Nel tempo.

  • Promulgazione: del Presidente della Repubblica, a seguito dell’approvazione di Camera e Senato.
  • Pubblicazione: riproduzione del testo sulla Gazzetta Ufficiale.
  • Entrata in vigore: dopo la vacatio legis (15 giorni solitamente, ma può essere abbreviato fino al giorno stesso della pubblicazione).
  • Irretroattività: generalmente la legge non dispone che per l’avvenire. La norma generale è sempre irretroattiva, le altre leggi possono essere retroattive per qualificazione espressa del legislatore oppure nel caso di leggi interputative).

Abrogazione (espressa o tacita, art. 15): referendum abrogativi, esclusi per alcune materie (vedi leggi tributarie); dichiarazione di illegittimità costituzionale.

Nello spazio.

Se una fattispecie presenta elementi di estraneità, come può essere regolata?

  • Diritto uniforme (es. vendita internazionale di merci)
  • Diritto internazionale privato: costituito da norme di rinvio che determinano la legge applicabile (lex personali, lex loci)

L’interpretazione.

Se si verifica un determinato fatto, allora vi sono determinati effetti o conseguenze giuridiche.

  • Fattispecie: situazione.
  • Fattispecie astratta: situazione-tipo descritta dalla norma.
  • Fattispecie concreta: situazione pratica in cui si applica la regola.
  • Sussunzione: riportare i fatti concreti sotto la fattispecie astratta prevista dalla norma. È necessaria un’interpretazione non solo della norma ma anche dei fatti.

La disposizione normativa è il testo scritto, la norma giuridica è il significato della disposizione; il procedimento di attribuzione del significato è l’interpretazione.

Tipologie di norme

  • Norme cogenti: indipendenti dalla volontà dei soggetti (sono imposte).
  • Norme derogabili: l’applicazione può essere evitata con accordo.

Tipologie di interpretazione

  • Letterale
  • Logica: coerente con lo scopo.
  • Sistematica: in relazione con le altre norme del sistema.
  • Analogica: fondata sul postulato della completezza dell’ordinamento, secondo cui ogni caso può essere risolto sulla base delle regole dell’ordinamento giuridico.

Rapporto giuridico: relazione disciplinata dalla legge, tra parte attiva e passiva:

  • Diritto soggettivo assoluto → Dovere
  • Diritto soggettivo relativo → Obbligo
  • Diritto potestativo → Soggezione

Diritto soggettivo

Potere di agire per il soddisfacimento di un proprio interesse individuale, protetto dall’ordinamento giuridico.

  • Diritti soggettivi assoluti: si possono far valere verso chiunque (diritti della persona).
  • Diritti soggettivi relativi: si fanno valere nei confronti di uno o più soggetti determinati (diritto di credito).

Diritto potestativo

Il titolare non fa valere una pretesa, ma determina direttamente una modificazione, a proprio vantaggio, della situazione giuridica di un altro soggetto.

Soggetti di diritto (II, c.6)

Uomini o enti che costituiscono centri di imputazione di rapporti giuridici:

Persone fisiche

Capacità

  • Capacità giuridica: capacità di essere titolare di situazioni giuridiche attive e passive (nascita-morte). Si parla di capacità giuridica speciale con riferimento all’idoneità ad essere titolari di un determinato rapporto giuridico.
  • Capacità di agire: capacità di disporre validamente dei propri diritti mediante il compimento di atti giuridici (dalla maggiore età).
  • Casi di incapacità di agire: minore età, interdizione giudiziale (grave infermità mentale), interdizione legale (persone che hanno commesso atti penali di un certo tipo). Vengono sostituiti nelle funzioni giuridiche da un tutore.
  • Casi di capacità di agire limitata: inabilitazione (infermità mentale meno grave; persone che abusano abitualmente di bevande alcoliche o sostanze stupefacenti o per prodigalità), emancipazione (minore età, ma più di 16 anni, può essere emancipato), amministrazione di sostegno (persona che, per infermità fisica o psichica, si trovi nell’impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi). Un curatore si affianca al soggetto e compie insieme a lui gli atti di straordinaria amministrazione. Nel terzo caso, vi sarà un amministratore di sostegno nominato dal giudice.
  • Casi di incapacità di fatto (o naturale): incapacità momentanea di intendere e di volere.

Luoghi

  • Domicilio: centro principale degli affari ed interessi di una persona. Può essere eletto un domicilio speciale per particolari affari (assistenza in giudizio).
  • Residenza: luogo normale di abitazione, dove un soggetto ha la sua dimora abituale. L’indicazione anagrafica non determina la residenza in senso civilistico, ma può valere a favore di terzi.
  • Dimora: luogo in cui la persona permane in modo non abituale.

Scomparsa, assenza, morte presunta

  • La persona fisica si considera scomparsa quando risulta mancante dal domicilio ed all’ultima residenza per un ragionevole periodo di tempo senza che se ne abbiano notizie.
  • Dopo due anni dalla scomparsa, si può procedere alla dichiarazione di assenza, che ha effetto dell’immissione nel possesso temporaneo dei beni.
  • Dopo dieci anni dalla scomparsa, si può procedere alla dichiarazione di morte presunta. Essa determina l’apertura della successione con riferimento alla data della presunta morte.

Diritti della personalità

  • Vita (Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, carta europea dei diritti umani)
  • Integrità fisica: gli atti di disposizione del proprio corpo sono vietati quando cagionino una diminuzione permanente della integrità fisica (deroghe per i trapianti di organi).
  • Autodeterminazione (Art. 2 e 13 Cost.): diritto di scegliere ciò che è bene o male per se stessi. Libertà fondamentali (libertà personale, libertà di circolazione, libertà di riunione, libertà di fede religiosa e di manifestazione del pensiero); trapianti di organi del cadavere; consenso informato per trattamenti sanitari; testamento biologico.
  • Nome (art. 6-9 c.c.)
  • Immagine (art. 10 c.c. e art. 96 legge diritto d’autore)
  • Identità personale: diritto a non essere presentato in modo falsato rispetto ai caratteri fondamentali della propria persona.
  • Identità genetica: riguarda la tutela contro la manipolazione, la tutela rispetto all’accesso ai dati genetici e il diritto a conoscere le proprie origini genetiche.
  • Vita privata e riservatezza (privacy): tutela di una zona di intimità, controllo sulle informazioni che riguardano la persona (D.lgs. 196/2003)

Persone giuridiche

Fictio iuris caratterizzata dall’autonomia patrimoniale.

  • Persone giuridiche pubbliche: enti pubblici costituiti tramite legge o da un atto dell’autorità amministrativa.
  • Persone giuridiche private: nascono tramite un atto di autonomia privata e perseguono interessi particolari, con il contratto di società due o più persone conferiscono i beni o servizi per l’esercizio in comune di un’attività economica allo scopo di dividerne gli utili.
    • Società di capitali: società dotate di autonomia patrimoniale perfetta (S.p.A., Società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata). Il patrimonio dei soci costituenti è inattaccabile dai creditori della società, in quanto persona giuridica.
    • Associazione riconosciuta: costituito da contratto a associativo avente la forma dell’atto pubblico. Devono essere sottoposte al controllo dell’autorità.
    • Fondazione: consiste in un patrimonio che il fondatore ha destinato al perseguimento di uno scopo non lucrativo di carattere generale. Fondamentale è la volontà del fondatore e non degli amministratori.

Altri enti non dotati di personalità giuridica

  • Società di persone: società dotate di autonomia patrimoniale imperfetta (Società semplice, società in nome collettivo, società in accomandita semplice). Il patrimonio dell’ente è in qualche modo collegato a quello dei soci.
  • Associazione non riconosciuta: non è prevista una forma particolare per l’atto costitutivo; è soggetto di diritto perché ha un fondo comune; l’ordinamento interno e l’amministrazione sono rimessi agli accordi degli associati.
  • Comitato: prevale l’elemento personale.
  • Istituzione: prevale l’aspetto patrimoniale o funzionale.

Gli oggetti di diritto (II, c.7)

“Sono beni le cose che possono formare oggetto di diritti” (Art. 810 c.c.)

  • Beni immobili: tutto ciò che naturalmente o artificialmente è incorporato al suolo.
  • Beni mobili: tutti gli altri beni. (Art. 812 c.c.)

Le pertinenze sono beni destinati in modo durevole al servizio o all’ornamento di un altro bene. La pertinenza segue il bene principale ma può essere oggetto di autonomo atto di disposizione (garage-casa). Le universalità sono pluralità di cose che appartengono ad una stessa persona e hanno una destinazione unitaria (gregge, raccolta di libri, …). Sono considerate come un unico bene ma i singoli beni che la compongono possono essere oggetto di separati atti di disposizione (es. Azienda? Eredità? Universalità di diritto).

I frutti sono beni che provengono direttamente dalla cosa (frutti naturali) o che costituiscono il corrispettivo del godimento della cosa (frutti civili; es. canone di locazione).

La tutela delle situazioni giuridiche (II, c.8)

Pubblicità

Forme di pubblicità

  • Pubblicità-notizia: ai fini della conoscibilità legale, ma non influisce sull’efficacia del fatto o dell’atto reso pubblico.
  • Dichiarativa: ai fini dell’efficacia nei confronti di determinati soggetti terzi.
  • Costitutiva: ai fini dell’efficacia dell’atto.

Strumenti di pubblicità

  • Registri immobiliari
  • Registri per beni mobili registrati
  • Registri delle persone giuridiche
  • Registro delle imprese
  • Registro dello stato civile

Trascrizione: l’effetto consiste nell’opponibilità degli atti trascritti ai terzi che vantino diritti sullo stesso bene in base ad un atto non trascritto in data posteriore. Vige il principio della continuità delle trascrizioni (art. 2650 c.c.: le successive trascrizioni o iscrizioni a carico dell’acquirente non producono effetto...)

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher pb19_unib di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano o del prof Gennari Giuseppe.
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