Appunti del Corso
di
Diritto Penale
del Prof. Roberto Bartoli
Con Integrazione del Libro
Corso di Diritto Penale
Parte Generale
“Sesta edizione”
Prof. Palazzo
Con leggi e artt. di riferimento
Che cosa disciplina il diritto penale? Quali sono i suoi caratteri distintivi?
Per le altre branche del diritto che compongono il nostro ordinamento, diverse dal diritto penale, il loro criterio
di individuazione è offerto dalla materia del diritto che viene disciplinata (dall’oggetto), al tipo di rapporti che
sono disciplinati.
Es. diritto privato disciplina i rapporti tra privati; diritto pubblico i rapporti tra i poteri dello Stato e i
cittadini.
All’opposto il diritto penale non si identifica con la materia che disciplina, non ha una propria materia
specifica e può occuparsi di tutto.
Es. delitto di appropriazione indebita. Un soggetto si appropria di un bene che non gli appartiene. Possiamo
individuare un rapporto tra un soggetto privato ed un altro soggetto privato, oppure contro un bene pubblico,
dove il rapporto è tra il soggetto privato e lo Stato.
Possiamo trarre una prima conclusione di tipo negativo, che cosa non caratterizza il diritto penale non si
identifica per la materia che disciplina, per l’oggetto.
Il diritto penale in positivo si caratterizza per il come, sulla modalità di disciplina.
Il diritto svolge una funzione fondamentale di influire sui comportamenti umani prospettando delle
conseguenze. Es. se tu tieni determinati comportamenti avrai determinate conseguenze positive o negative.
Come interviene? Ha 2 tipologie di norme: NORME POSITIVE E NORME NEGATIVE (divieti)
L’ordinamento interviene attraverso delle norme che prospettano conseguenze positive o negative al fine di
influenzare e condizionare il comportamento umano.
Vi sono delle norme che prospettano delle conseguenze positive (se tieni determinati comportamenti avrai
conseguenze positive), altre che prospettano conseguenze negative (non tenere un certo comportamento,
altrimenti andrai in contro a delle conseguenze negative).
Es. Nel diritto civile c'è una serie infinita di norme positive con conseguenze positive per i soggetti (contratti),
nel diritto amministrativo le norme positive si riscontrano per l'effettuazione di procedimenti. In queste
branche ci sono anche norme negative, che l'ordinamento ha interesse a non far porre in essere.
Le norme che prospettano conseguenze POSITIVE inducono a tenere un determinato comportamento
positivo. L'ordinamento ha interesse che vengono rispettate al fine di consentire il raggiungimento di
determinati risultati.
Le norme che prospettano conseguenze NEGATIVE inducono a non tenere un determinato
comportamento, prospettando conseguenze negative (sanzione) laddove un certo comportamento venga
realizzato (illeciti). che prospettano
All'interno del diritto penale si trovano SOLTANTO norme che hanno un contenuto negativo,
conseguenze negative e che invitano ed inducono i consociati a non tenere quei comportamenti previsti dalle
di norme negative e non ci sono norme positive.
norme. Il diritto penale si compone soltanto di illeciti,
Il fatto che il diritto penale sia costituito soltanto da illeciti non costituisce una componente decisiva per
comprendere le peculiarità e le specificità del diritto penale perché, all’interno delle altre branche del diritto
sono presenti anche illeciti: illecito penale, illecito civile, amministrativo.
DIFFERENZA tra L’ILLECITO PENALE e ALTRI ILLECITI
Quali sono i CRITERI che consentono di distinguere l'illecito penale dagli altri illeciti?
Teniamo in considerazione gli altri illeciti:
Illecito civile contrattuale (art. 1218 c.c.) è si costituito da norme negative, però l’illecito è strettamente
collegato alla norma positiva. 1
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Responsabilità aquiliana (art. 2043 c.c.) norma negativa e non in connessione con norme positive (norma
generica).
I 3 caratteri distintivi del diritto penale:
1) LA SANZIONE (LA PENA): L’illecito penale si contraddistingue per la sanzione. La sanzione è il cuore
distintivo del diritto penale, perché si caratterizza per una particolare sanzione che prende il nome di pena.
2) IL PRECETTO (LA NORMA): è in connessione con la pena, col fatto tipico, il precetto e la condotta che
descrive il fatto.
La norma del diritto penale prevede un fatto di tipo criminoso capace di esprimere un giudizio di disvalore
socio-valoriale.
Descrive un episodio della realtà, della vita che va ad individuare un fatto con un contenuto offensivo. Un
fatto che viene cristallizzato nella norma, con tutti i caratteri ed elementi costitutivi capaci di esprimere un
disvalore del fatto peculiare.
Es. infanticidio. La madre, immediatamente dopo il parto, uccide il figlio. La norma penale descrive
questo fatto e nel descriverlo esprime un fatto che ha un certo disvalore.
3) IL DIRITTO PENALE HA UNA COMPONETE PUBBLICISTICA: il diritto penale è una materia di
competenza esclusiva del monopolio pubblico (Stato).
A differenza di quanto accede per tutti gli altri illeciti, in cui viene riconosciuta l’autonomia privata e il
ricorso alla giurisdizione è un’eccezione (es. illecito contrattuale, extra contrattuale), all’interno della
dimensione penalistica, il conflitto generato dal reato non può essere risolto dai privati, ma è solo nelle
mani dello Stato, del potere pubblico.
Nelle altre branche del diritto se sorge un conflitto può ancora essere composto dai privati e al giudice si
ricorre qualora le parti non trovano un accordo (mediazione).
Diversamente il conflitto penalistico può essere risolto soltanto ed esclusivamente dall’intervento del
potere pubblico statale (perché?).
Il diritto penale ha i seguenti caratteri:
1) non si identifica attraverso la materia, l’oggetto. Può disciplinare tutto.
2) È costituito solo da norme negative
3) Queste norme negative hanno in sè una particolare conseguenza negativa (pena), una condotta e un fatto
disdicevole.
3 caratteri distintivi del diritto penale connessi tra di loro:
1) PENA.
2) PRECETTO del tutto peculiare che va a configurare un fatto, un delitto criminoso, capace di esprimere un
peculiare disvalore.
3) CARATTERE PUBBLICISTICO DEL DIRITTO PENALE: il conflitto cagionato dal reato può essere
risolto soltanto ed esclusivamente dallo Stato e non c’è spazio per i privati.
CAP. I
1) LA PENA
Per capire che cos’è la pena adotteremo una prospettiva pre-legislativa, la quale non tiene in considerazione
la disciplina della pena contenuta nel nostro codice, ma che guarda la pena al di fuori e al di là del dato
positivo legislativo della normativa vigente.
Per capire che cos è la pena, è opportuno confrontarla con le altre sanzioni, attraverso il metodo della
comparazione. 2
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SANZIONI RIPRISTINATORIE, IMPEDITIVE e PUNITIVE
a) SANZIONI RIPRISTINATORIE (Risarcimento del danno art. 2043): consistono in una sorta di
diminuzione di un bene, su cui va ad incidere la sanzione ripristinatoria, e l’incremento del bene verso il
soggetto che beneficia della sanzione ripristinatoria vuol dire una compensazione, trasferimento, ripristino.
Es. civile. La sanzione risarcitoria è la restituzione, il risarcimento del danno patrimoniale o per
equivalente. Amministrativo con la demolizione. Ambiente, remissione in pristino dei luoghi in presenza
di violazione ambientale.
Tutti questi comportamenti sono volti ad eliminare un qualcosa per ricostituire la situazione precedente
(ricostituire lo status quo ante). (funzione ripristinatoria). È una funzione
LA FUNZIONE della sanzione ripristinatoria
strettamente legata al contenuto della sanzione, orientato a ripristinare quello che attraverso l’illecito era
stato compromesso (status quo ante).
Funzione preventiva la sanzione ripristinatoria svolge anche un’altra funzione di tipo preventivo.
L’ordinamento, nel momento in cui dice ai consociati “se costruisci senza i necessari presupposti
un’abitazione abusiva, io ordinamento te la demolisco”, questa minaccia svolge una funzione di
dissuasione nei confronti del destinatario, e il soggetto inizia ad aver paura della sanzione che andrà in
contro e conseguentemente tende ad attenersi ai comportamenti indicati dall’ordinamento.
b) SANZIONI IMPEDITIVE: sono sanzioni per eccellenza, che hanno dei profili molto diversi in ordine al
contenuto. Si basano in una frapposizione di ostacoli aventi carattere fisico-materiale tra il soggetto autore
dell'illecito e l'attività attraverso il cui esercizio l'illecito è stato realizzato.
Es. sospensione della patente (sanzione incapacitive), chiusura di uno stabilimento commerciale,
castrazione.
La confisca dei beni è una sanzione che ha un contenuto impeditivo. Ti tolgano il mezzo, lo strumento
attraverso il cui utilizzo hai realizzato il reato.
Esercizio commerciale con la vendita di alimenti avariati. Viene chiuso l’esercizio commerciale, revocata o
sospesa la licenza.
Si applica una sanzione dove si contrappone un ostacolo tra l’esercizio dell’attività e il soggetto che
attraverso quell’attività ha realizzato il reato.
Le sanzioni impeditive sono in grado già di ottenere uno scopo, che è quello di impedire l’esercizio di
un’attività, ma anche la funzione di tipo preventivo, creando una sorta di ostacolo, impedimento di
esercitare l’attività dove si è realizzato l’illecito.
c) SANZIONI PUNITIVE (la pena): la pena ha un contenuto che consiste nella mera privazione,
diminuzione, compressione, compromissione di un bene. Il contenuto è meramente afflittivo, consiste in
una sofferenza (privazione della libertà personale e pagamento di una sanzione).
Si caratterizzano per un contenuto che non ha alcun tipo di utilità, servono soltanto a cagionare sofferenza,
un pati, un mero patire, soffrire, in assenza di qualsiasi utilità immediata (contenuto afflittivo).
Es. La parte offesa non beneficia della sofferenza del reo.
FUNZIONI DELLE SANZIONI PUNITIVE
Nelle altre sanzioni il profilo ripristinatorio ed impeditivo aveva una sua utilità tangibile, immediata. Mentre
nel penale la sofferenza del reo non ha alcuna utilità, non si può parlare di una vera e propria funzione laddove
c’è una inutilità di un qualcosa, perché non c’è utilità nel rinchiudere un soggetto in una cella per 3 anni
privandolo della sua libertà. 3
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Funzioni che svolgono le sanzioni punitive, la pena:
FUNZIONE PREVENTIVA. Comparando queste sanzioni ci rendiamo conto di 2 profili:
1- la sanzione punitiva non ha una sua funzione propria, in virtù dell’assenza di utilità immediata.
2- Tutte le sanzioni (ripristinatorie, impeditive e punitive) svolgono una funzione preventiva, ma soltanto la
pena svolge la funzione preventiva in modo particolarmente efficace.
Nella pena si esalta la funzione preventiva che è propria anche di tutte le altre tipologie sanzionatorie.
Perchè le ripristinatorie e le impeditive non sono in grado di svolgere questa funzione, mentre la pena
col suo contenuto afflittivo è in grado di svolgere al meglio la funzione preventiva?
La pena ha un contenuto meramente afflittivo, disomogeneo rispetto al contenuto dell’illecito. Tutto dipende
dal contenuto della sanzione. L’effetto preventivo di una sanzione è connesso alla sua inutilità e al suo
carattere disfunzionale, alla sua incoerenza rispetto al contenuto dell’illecito.
Es. all’interno della ripristinatoria e dell’impeditiva abbiamo un contenuto della sanzione omogeneo rispetto al
contenuto dell'illecito, c’è un legame, una omogeneità, una corrispondenza tra il contenuto della sanzione e il
contenuto dell’illecito. C’è un nesso contenutistico-funzionale.
Cosa accade nell’illecito penale?
Nella pena abbiamo una disomogeneita’ tra il contenuto della pena e il contenuto dell'illecito.
Si ha una totale disconnessione: in qualsiasi illecito penale c’è sempre la privazione della libertà personale. È
un illecito il cui contenuto muta costantemente ed una sanzione che non è legato al contenuto dell’illecito.
Questa disomogeneità ha come effetto maggiore la sua inutilità, la sua sofferenza che determina la massima
efficacia preventiva.
Perchè questa disomogeneità?
Il diritto penale, nella sua dimensione punitiva, ha conosciuto fasi storiche in cui esisteva omogeneità tra il
contenuto dell’illecito e la sanzione.
Nel 1400/500, il diritto penale sul piano sanzionatorio si caratterizzava per un contenuto omogeneo. Vigeva la
legge del taglione (ritorsione) aveva un contenuto omogeneo che si caratterizzava per la sua inutilità.
La risposta del perché sulla sua disomogeneità, è data dal secondo carattere specifico del diritto penale è il
precetto (il tipo criminoso). 2) IL PRECETTO (la norma – il tipo criminoso)
La pena viene utilizzata per punire fatti che esprimono un particolare disvalore. Fatti che esprimono un
contenuto offensivo particolarmente significativo. Si prevede pertanto una pena che ha un contenuto afflittivo
con i caratteri di inutilità e disomogeneità.
Disvalore del fatto e afflittività sono 2 profili strettamente legati tra di loro: in presenza di un fatto che
esprime un disvalore, si ricorre alla sanzione che si caratterizza per la maggiore afflittività e capacità
preventiva.
Il giudizio di disvalore, rispetto ad un determinato fatto, si caratterizza per profili altamente relativi da un
punto di vista storico, sociale e culturale. Il contenuto di disvalore è un qualcosa che cambia da società a
società, da Stato a Stato, da fase storica a fase storica.
Es. Fino a pochi anni fa nell’Inghilterra si riteneva il fatto portatore di disvalore il rapporto omosessuale, ed
era penalmente punito, mentre in altri ordinamenti questo fatto era considerato lecito ed espressione della
libertà personale. 4
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Il giudizio di disvalore del fatto è un giudizio altamente valutativo e la sanzione punitiva, afflittiva, si va ad
allegare a fatti che esprimono e presentano un certo disvalore all’interno di una comunità.
- L’illecito punitivo è un illecito chiuso che contiene una descrizione dettagliata del fatto.
- Illecito aquiliano da responsabilità extra contrattuale (art. 2043 c.c.) “Qualunque fatto doloso o
colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.”
Questo illecito ha un contenuto aperto, generico. Nulla è descritto in questo illecito. È un illecito vuoto nel
suo contenuto (“chiunque cagiona un danno”):
a) Non è descritto il soggetto attivo.
b) Non è descritta la condotta (“cagionare” in una molteplicità di modi).
c) Non è descritto il danno/evento, che può avere una miriade di conseguenze diverse.
d) Non è descritto il soggetto che subisce il danno (parte offesa).
Tutti questi elementi descrivono l’illecito, ma si caratterizzano per una genericità che fa di questo illecito un
qualcosa di aperto, indeterminato e per certi aspetti vago. Il legislatore nel 2043 descrive un fatto, una
condotta idonea e capace di produrre un effetto, ma non ci descrive in che cosa consiste l’effetto lesivo.
- Responsabilità contrattuale (art. 1218 c.c.) “Il debitore che non esegue esattamente la prestazione
dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l’inadempimento o il ritardo è stato determinato
da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.”
È un illecito generico, perché si inserisce nella atipicità contrattuale.
- L’ILLECITO PENALE esprime un contenuto di disvalore, si caratterizza per un fatto chiuso, una forte
tipicità da intendersi come una consistente descrizione dettagliata, tipizzata, determinata, specifica e propria
di un determinato fatto.
Es. omicidio art. 575: “chiunque cagiona la morte di un uomo”.
I primi 2 requisiti sono generici e riconducibili all’illecito aquiliano (chiunque cagiona), ma poi si passa
immediatamente ad una tipizzazione: la morte di un uomo.
Perché si va a tipizzare, a descrivere questi requisiti?
Perché il fatto penale descrive un particolare giudizio di disvalore e i requisiti concorrono a determinare il
disvalore del fatto. Quel fatto acquisisce disvalore perché l’evento morte è cagionato rispetto all’evento uomo.
Es. fatto atipico. La morte di un elefante non è tipico e non esprime il disvalore rispetto alla morte di un uomo.
Così come non esprime il disvalore la lesione di un uomo.
Il particolare giudizio di disvalore è destinato a modificarsi nel tempo. Il suo giudizio passa attraverso la
descrizione dettagliata del fatto, di concorrere a delineare il fatto di disvalore.
Perché la descrizione dettagliata?
La ragione della tipizzazione è strettamente legata alla sanzione e in particolare alla funzione preventiva.
Se ho intenzione di prevenire fatti, devo indicarli con una certa puntualità, precisione, altrimenti non abbiamo
disvalore e prevenzione.
Il diritto penale si caratterizza per tipi criminosi, per una peculiare modalità di previsione attraverso precetti
chiusi e tipizzati.
Pone due profili di tipizzazione:
1. Esigenza di frammentarietà: il penale pone dei limiti alla libertà. L’ordinamento seleziona i
comportamenti che hanno
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