Appunti del Corso di diritto penale del Prof. Roberto Bartoli
Con integrazione del libro Corso di diritto penale, parte generale, “Sesta edizione”, Prof. Palazzo, con leggi e artt. di riferimento.
Che cosa disciplina il diritto penale? Quali sono i suoi caratteri distintivi?
Per le altre branche del diritto che compongono il nostro ordinamento, diverse dal diritto penale, il loro criterio di individuazione è offerto dalla materia del diritto che viene disciplinata (dall’oggetto), al tipo di rapporti che sono disciplinati.
Es. diritto privato disciplina i rapporti tra privati; diritto pubblico i rapporti tra i poteri dello Stato e i cittadini.
All’opposto il diritto penale non si identifica con la materia che disciplina, non ha una propria materia specifica e può occuparsi di tutto.
Es. delitto di appropriazione indebita. Un soggetto si appropria di un bene che non gli appartiene. Possiamo individuare un rapporto tra un soggetto privato ed un altro soggetto privato, oppure contro un bene pubblico, dove il rapporto è tra il soggetto privato e lo Stato.
Possiamo trarre una prima conclusione di tipo negativo: che cosa non caratterizza il diritto penale? Non si identifica per la materia che disciplina, per l’oggetto.
Il diritto penale in positivo si caratterizza per il come, sulla modalità di disciplina.
Il diritto svolge una funzione fondamentale di influire sui comportamenti umani prospettando delle conseguenze. Es. se tu tieni determinati comportamenti avrai determinate conseguenze positive o negative.
Norme positive e norme negative
Come interviene? Ha 2 tipologie di norme: norme positive e norme negative (divieti).
L’ordinamento interviene attraverso delle norme che prospettano conseguenze positive o negative al fine di influenzare e condizionare il comportamento umano.
Vi sono delle norme che prospettano delle conseguenze positive (se tieni determinati comportamenti avrai conseguenze positive), altre che prospettano conseguenze negative (non tenere un certo comportamento, altrimenti andrai incontro a delle conseguenze negative).
Es. nel diritto civile c'è una serie infinita di norme positive con conseguenze positive per i soggetti (contratti), nel diritto amministrativo le norme positive si riscontrano per l'effettuazione di procedimenti. In queste branche ci sono anche norme negative, che l'ordinamento ha interesse a non far porre in essere.
Le norme che prospettano conseguenze positive inducono a tenere un determinato comportamento positivo. L'ordinamento ha interesse che vengano rispettate al fine di consentire il raggiungimento di determinati risultati.
Le norme che prospettano conseguenze negative inducono a non tenere un determinato comportamento, prospettando conseguenze negative (sanzione) laddove un certo comportamento venga realizzato (illeciti).
All'interno del diritto penale si trovano soltanto norme che hanno un contenuto negativo, conseguenze negative e che invitano ed inducono i consociati a non tenere quei comportamenti previsti dalle norme negative e non ci sono norme positive.
Il diritto penale si compone soltanto di illeciti.
Il fatto che il diritto penale sia costituito soltanto da illeciti non costituisce una componente decisiva per comprendere le peculiarità e le specificità del diritto penale perché, all’interno delle altre branche del diritto sono presenti anche illeciti: illecito penale, illecito civile, amministrativo.
Differenza tra l’illecito penale e altri illeciti
Quali sono i criteri che consentono di distinguere l'illecito penale dagli altri illeciti?
Teniamo in considerazione gli altri illeciti.
Illecito civile contrattuale (art. 1218 c.c.) è sì costituito da norme negative, però l’illecito è strettamente collegato alla norma positiva.
Appunti di Denise Gazzarrini – Corso di Diritto Penale Prof. Roberto Bartoli - Integrazione libro Prof. Palazzo
Responsabilità aquiliana (art. 2043 c.c.) norma negativa e non in connessione con norme positive (norma generica).
I 3 caratteri distintivi del diritto penale
- La sanzione (la pena): l’illecito penale si contraddistingue per la sanzione. La sanzione è il cuore distintivo del diritto penale, perché si caratterizza per una particolare sanzione che prende il nome di pena.
- Il precetto (la norma): è in connessione con la pena, col fatto tipico, il precetto e la condotta che descrive il fatto.
La norma del diritto penale prevede un fatto di tipo criminoso capace di esprimere un giudizio di disvalore socio-valoriale.
Descrive un episodio della realtà, della vita che va ad individuare un fatto con un contenuto offensivo. Un fatto che viene cristallizzato nella norma, con tutti i caratteri ed elementi costitutivi capaci di esprimere un disvalore del fatto peculiare.
Es. infanticidio. La madre, immediatamente dopo il parto, uccide il figlio. La norma penale descrive questo fatto e nel descriverlo esprime un fatto che ha un certo disvalore.
- Il diritto penale ha una componente pubblicistica: il diritto penale è una materia di competenza esclusiva del monopolio pubblico (Stato).
A differenza di quanto accede per tutti gli altri illeciti, in cui viene riconosciuta l’autonomia privata e il ricorso alla giurisdizione è un’eccezione (es. illecito contrattuale, extra contrattuale), all’interno della dimensione penalistica, il conflitto generato dal reato non può essere risolto dai privati, ma è solo nelle mani dello Stato, del potere pubblico.
Nelle altre branche del diritto se sorge un conflitto può ancora essere composto dai privati e al giudice si ricorre qualora le parti non trovano un accordo (mediazione).
Diversamente il conflitto penalistico può essere risolto soltanto ed esclusivamente dall’intervento del potere pubblico statale (perché?).
Caratteri del diritto penale
- Non si identifica attraverso la materia, l’oggetto. Può disciplinare tutto.
- È costituito solo da norme negative.
- Queste norme negative hanno in sé una particolare conseguenza negativa (pena), una condotta e un fatto disdicevole.
3 caratteri distintivi del diritto penale connessi tra di loro:
- Pena.
- Precetto del tutto peculiare che va a configurare un fatto, un delitto criminoso, capace di esprimere un peculiare disvalore.
- Carattere pubblicistico del diritto penale: il conflitto cagionato dal reato può essere risolto soltanto ed esclusivamente dallo Stato e non c’è spazio per i privati.
Cap. I: la pena
Per capire che cos’è la pena adotteremo una prospettiva pre-legislativa, la quale non tiene in considerazione la disciplina della pena contenuta nel nostro codice, ma che guarda la pena al di fuori e al di là del dato positivo legislativo della normativa vigente.
Per capire che cos’è la pena, è opportuno confrontarla con le altre sanzioni, attraverso il metodo della comparazione.
Sanzioni ripristinatorie, impeditive e punitive
a) Sanzioni ripristinatorie (Risarcimento del danno art. 2043): consistono in una sorta di diminuzione di un bene, su cui va ad incidere la sanzione ripristinatoria, e l’incremento del bene verso il soggetto che beneficia della sanzione ripristinatoria vuol dire una compensazione, trasferimento, ripristino.
Es. civile. La sanzione risarcitoria è la restituzione, il risarcimento del danno patrimoniale o per equivalente. Amministrativo con la demolizione. Ambiente, remissione in pristino dei luoghi in presenza di violazione ambientale.
Tutti questi comportamenti sono volti ad eliminare un qualcosa per ricostituire la situazione precedente (ricostituire lo status quo ante). È una funzione ripristinatoria.
La funzione della sanzione ripristinatoria è strettamente legata al contenuto della sanzione, orientato a ripristinare quello che attraverso l’illecito era stato compromesso (status quo ante).
Funzione preventiva: la sanzione ripristinatoria svolge anche un’altra funzione di tipo preventivo.
L’ordinamento, nel momento in cui dice ai consociati “se costruisci senza i necessari presupposti un’abitazione abusiva, io ordinamento te la demolisco”, questa minaccia svolge una funzione di dissuasione nei confronti del destinatario, e il soggetto inizia ad aver paura della sanzione che andrà incontro e conseguentemente tende ad attenersi ai comportamenti indicati dall’ordinamento.
b) Sanzioni impeditive: sono sanzioni per eccellenza, che hanno dei profili molto diversi in ordine al contenuto. Si basano in una frapposizione di ostacoli aventi carattere fisico-materiale tra il soggetto autore dell'illecito e l'attività attraverso il cui esercizio l'illecito è stato realizzato.
Es. sospensione della patente (sanzione incapacitiva), chiusura di uno stabilimento commerciale, castrazione.
La confisca dei beni è una sanzione che ha un contenuto impeditivo. Ti tolgono il mezzo, lo strumento attraverso il cui utilizzo hai realizzato il reato.
Esercizio commerciale con la vendita di alimenti avariati. Viene chiuso l’esercizio commerciale, revocata o sospesa la licenza.
Si applica una sanzione dove si contrappone un ostacolo tra l’esercizio dell’attività e il soggetto che attraverso quell’attività ha realizzato il reato.
Le sanzioni impeditive sono in grado già di ottenere uno scopo, che è quello di impedire l’esercizio di un’attività, ma anche la funzione di tipo preventivo, creando una sorta di ostacolo, impedimento di esercitare l’attività dove si è realizzato l’illecito.
c) Sanzioni punitive (la pena): la pena ha un contenuto che consiste nella mera privazione, diminuzione, compressione, compromissione di un bene. Il contenuto è meramente afflittivo, consiste in una sofferenza (privazione della libertà personale e pagamento di una sanzione).
Si caratterizzano per un contenuto che non ha alcun tipo di utilità, servono soltanto a cagionare sofferenza, un pati, un mero patire, soffrire, in assenza di qualsiasi utilità immediata (contenuto afflittivo).
Es. la parte offesa non beneficia della sofferenza del reo.
Funzioni delle sanzioni punitive
Nelle altre sanzioni il profilo ripristinatorio ed impeditivo aveva una sua utilità tangibile, immediata. Mentre nel penale la sofferenza del reo non ha alcuna utilità, non si può parlare di una vera e propria funzione laddove c’è una inutilità di un qualcosa, perché non c’è utilità nel rinchiudere un soggetto in una cella per 3 anni privandolo della sua libertà.
Appunti di Denise Gazzarrini – Corso di Diritto Penale Prof. Roberto Bartoli - Integrazione libro Prof. Palazzo
Funzioni che svolgono le sanzioni punitive, la pena:
Funzione preventiva. Comparando queste sanzioni ci rendiamo conto di 2 profili:
- La sanzione punitiva non ha una sua funzione propria, in virtù dell’assenza di utilità immediata.
- Tutte le sanzioni (ripristinatorie, impeditive e punitive) svolgono una funzione preventiva, ma soltanto la pena svolge la funzione preventiva in modo particolarmente efficace.
Nella pena si esalta la funzione preventiva che è propria anche di tutte le altre tipologie sanzionatorie.
Perché le ripristinatorie e le impeditive non sono in grado di svolgere questa funzione, mentre la pena col suo contenuto afflittivo è in grado di svolgere al meglio la funzione preventiva?
La pena ha un contenuto meramente afflittivo, disomogeneo rispetto al contenuto dell’illecito. Tutto dipende dal contenuto della sanzione. L’effetto preventivo di una sanzione è connesso alla sua inutilità e al suo carattere disfunzionale, alla sua incoerenza rispetto al contenuto dell’illecito.
Es. all’interno della ripristinatoria e dell’impeditiva abbiamo un contenuto della sanzione omogeneo rispetto al contenuto dell'illecito, c’è un legame, una omogeneità, una corrispondenza tra il contenuto della sanzione e il contenuto dell’illecito. C’è un nesso contenutistico-funzionale.
Che cosa accade nell’illecito penale?
Nella pena abbiamo una disomogeneità tra il contenuto della pena e il contenuto dell'illecito.
Si ha una totale disconnessione: in qualsiasi illecito penale c’è sempre la privazione della libertà personale. È un illecito il cui contenuto muta costantemente ed una sanzione che non è legata al contenuto dell’illecito.
Questa disomogeneità ha come effetto maggiore la sua inutilità, la sua sofferenza che determina la massima efficacia preventiva.
Perché questa disomogeneità?
Il diritto penale, nella sua dimensione punitiva, ha conosciuto fasi storiche in cui esisteva omogeneità tra il contenuto dell’illecito e la sanzione.
Nel 1400/500, il diritto penale sul piano sanzionatorio si caratterizzava per un contenuto omogeneo. Vigeva la legge del taglione (ritorsione), aveva un contenuto omogeneo che si caratterizzava per la sua inutilità.
La risposta del perché sulla sua disomogeneità, è data dal secondo carattere specifico del diritto penale: il precetto (il tipo criminoso).
Il precetto: la norma e il tipo criminoso
La pena viene utilizzata per punire fatti che esprimono un particolare disvalore. Fatti che esprimono un contenuto offensivo particolarmente significativo. Si prevede pertanto una pena che ha un contenuto afflittivo con i caratteri di inutilità e disomogeneità.
Disvalore del fatto e afflittività sono 2 profili strettamente legati tra di loro: in presenza di un fatto che esprime un disvalore, si ricorre alla sanzione che si caratterizza per la maggiore afflittività e capacità preventiva.
Il giudizio di disvalore, rispetto ad un determinato fatto, si caratterizza per profili altamente relativi da un punto di vista storico, sociale e culturale. Il contenuto di disvalore è un qualcosa che cambia da società a società, da Stato a Stato, da fase storica a fase storica.
Es. fino a pochi anni fa nell’Inghilterra si riteneva il fatto portatore di disvalore il rapporto omosessuale, ed era penalmente punito, mentre in altri ordinamenti questo fatto era considerato lecito ed espressione della libertà personale.
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Il giudizio di disvalore del fatto è un giudizio altamente valutativo e la sanzione punitiva, afflittiva, si va ad allegare a fatti che esprimono e presentano un certo disvalore all’interno di una comunità.
- L’illecito punitivo è un illecito chiuso che contiene una descrizione dettagliata del fatto.
- Illecito aquiliano da responsabilità extra contrattuale (art. 2043 c.c.) “Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.”
Questo illecito ha un contenuto aperto, generico. Nulla è descritto in questo illecito. È un illecito vuoto nel suo contenuto (“chiunque cagiona un danno”):
- Non è descritto il soggetto attivo.
- Non è descritta la condotta (“cagionare” in una molteplicità di modi).
- Non è descritto il danno/evento, che può avere una miriade di conseguenze diverse.
- Non è descritto il soggetto che subisce il danno (parte offesa).
Tutti questi elementi descrivono l’illecito, ma si caratterizzano per una genericità che fa di questo illecito un qualcosa di aperto, indeterminato e per certi aspetti vago. Il legislatore nel 2043 descrive un fatto, una condotta idonea e capace di produrre un effetto, ma non ci descrive in che cosa consiste l’effetto lesivo.
- Responsabilità contrattuale (art. 1218 c.c.) “Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.”
È un illecito generico, perché si inserisce nella atipicità contrattuale.
L’illecito penale esprime un contenuto di disvalore, si caratterizza per un fatto chiuso, una forte tipicità da intendersi come una consistente descrizione dettagliata, tipizzata, determinata, specifica e propria di un determinato fatto.
Es. omicidio art. 575: “chiunque cagiona la morte di un uomo”.
I primi 2 requisiti sono generici e riconducibili all’illecito aquiliano (chiunque cagiona), ma poi si passa immediatamente ad una tipizzazione: la morte di un uomo.
Perché si va a tipizzare, a descrivere questi requisiti?
Perché il fatto penale descrive un particolare giudizio di disvalore e i requisiti concorrono a determinare il disvalore del fatto. Quel fatto acquisisce disvalore perché l’evento morte è cagionato rispetto all’evento uomo.
Es. fatto atipico. La morte di un elefante non è tipico e non esprime il disvalore rispetto alla morte di un uomo. Così come non esprime il disvalore la lesione di un uomo.
Il particolare giudizio di disvalore è destinato a modificarsi nel tempo. Il suo giudizio passa attraverso la descrizione dettagliata del fatto, di concorrere a delineare il fatto di disvalore.
Perché la descrizione dettagliata?
La ragione della tipizzazione è strettamente legata alla sanzione e in particolare alla funzione preventiva. Se ho intenzione di prevenire fatti, devo indicarli con una certa puntualità, precisione, altrimenti non abbiamo disvalore e prevenzione.
Il diritto penale si caratterizza per tipi criminosi, per una peculiare modalità di previsione attraverso precetti chiusi e tipizzati.
Pone due profili di tipizzazione:
- Esigenza di frammentarietà: il penale pone dei limiti alla libertà. L’ordinamento seleziona i comportamenti che hanno
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