Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
BENE GIURIDICO
cosiddetto (concetto giuridico proprio del diritto penale, è l'espressione con cui la
l'interesse leso dal reato)
scienza penalistica indica offeso dal reato. Con il criterio cronologico si cerca
di dare alla norma il signi cato che la rende in grado di dare una tutela ef cace del bene giuridico.
Il criterio teleologico porta ad incriminare quei comportamenti che mirano a ledere in qualche modo il
bene giuridico preso in considerazione.
ES: delitto di violenza sessuale (art. 609 bis). Il bacio dato furtivamente o la "'mano morta' sui mezzi
pubblici integrano la violenza sessuale? Hanno un contenuto sessuale, sono compiuti senza consenso di
chi li subisce e dunque se stiamo al piano letterale la norma si presta ad incriminare anche questi
comportamenti. Ma resta il dubbio se incriminare anche questi fatti bagatellari. Ci sono sentenze che
hanno incriminato anche questi casi come forme di violenza sessuale, questa posizione è stata però
criticata da dottrina a causa della gravità delle pene previste per la violenza sessuale 7 è necessario che
sussista una proporzionalità tra il fatto compiuto e la pena prevista, per cui non si ritiene corretto
considerare atteggiamenti di questo tipo al pari di una violenza
sessuale 22 di 111
fi
fi fi fi fi fi fi fi fi fi fi fi Lez 8 12-10-2023 Gio
LEGGE PENALE NEL TEMPO
Irretroattività delle norme penali di sfavore
Art. 2 c.p : «Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo la legge del tempo in cui fu
commesso, non costituiva reato» necessità che la norma sia posta da una legge dello stato e sia
Sancito il principio di legalità, cioè la
in vigore al momento del fatto.
non può irretroattivamente,
La legge penale operare quindi per esigenze legate a principio di legalità e
colpevolezza, aspetto garantistico.
Punire sulla base di una norma che entrata in vigore dopo il fatto, dunque che opera irretroattivamente
non è un atto di giustizia, bensì autoritario. Perché il cittadino deve essere messo a conoscenza di tutti i
limiti del proprio agire, al ne di autodeterminarsi.
valore costituzionale
L’articolo 25 della costituzione attribuisce al dispositivo di cui all’articolo 2 del
codice penale, dunque il principio di irretroattività è un principio costituzionale, che appartiene a tutti gli
ordinamenti penali e costituzionali moderni.
Inoltre è un principio inderogabile.
Il principio di irretroattività esclude l’applicazione di leggi successive, ma bisogna precisare che il
nuova incriminazione sfavorevole:
principio di irretroattività si espleta per quanto riguarda la punisce
nuovi fatti, prima non puniti oppure punisce fatti già puniti ma più severamente.
Dunque esclude l’applicazione retroattiva delle norme penali sfavorevoli, cioè norme che introducono
nuove fattispecie di reato o ne modi cano alcune, rendendo punibili anche fatti che prima non lo erano.
Ma sono sfavorevoli anche le norme che riguardano la parte sanzionatoria, cioè che sostituiscono la
pena precedente con una più grave.
norme che incidono negativamente sugli istituti del diritto penale.
Ad ogni modo sono sfavorevoli le
es. causa di giusti cazione, operano a favore di un soggetto —> una modi ca sfavorevole che ne
limitasse l’applicazione sarebbe sfavorevole. Mettiamo che il legislatore modi chi la disciplina della
legittima difesa dicendo che questa opera solo se il soggetto deve difendere un diritto personalissimo
(es. vita)
--> L’irretroattività è connesse al principio di legalità.
Retroattività delle norme penali più favorevoli
Il principio di uguaglianza (art. 3 Cost.) costituisce fondamento e limite del principio di retroattività
favorevole.
Lo scopo di garanzia che sta a fondamento dell’irretroattività ne segna anche il limite, ha senso
l’irretroattività di norme sfavorevoli.
norme favorevoli introdotte dopo il fatto trovino applicazione.
Mentre è possibile che Principio che
rafforza la tutela dell’uguaglianza dei cittadini davanti alla legge, dice la corte costituzionale in diverse
sentenze. collegamento del principio di retroattività favorevole al
Sempre la corte costituzionale dice che il
principio di uguaglianza ne segna anche il limite.
Es: se giudice accerta responsabilità penale dell’imputato, ma il reato viene depenalizzato si è dinanzi
ad una norma di favore, che dunque opera retroattivamente - nonostante al tempo in cui il soggetto a
commesso il fatto questo costituiva reato, il giudice non può condannarlo perché ad oggi quel fatto non
viene più considerato tale.
L’ordinamento ha mutato il fatto non ritenendolo più illecito, e l’ordinamento applica la norma più
favorevole al soggetto
Il principio della irretroattività è di carattere costituzionale, in quanto discende dal principio di legalità (art
25 comma 2 cost)
Mentre il principio della retroattività favorevole si fonda sul principio di uguaglianza che giusti ca il
trattamento simile di situazioni analoghe, fatte prima o dopo l’entrata in vigore delle norme. 23 di 111
fi fi fi fi fi fi
A differenza del principio d’irretroattività della norma sfavorevole, che è inderogabile; il principio della
retroattività può subire deroghe, che blocchino l’operatività retroattiva della nuova norma più
favorevole.
Le deroghe sono legittime sempre che vi sia una ragione costituzionale che le giusti chi.
ES. Se entra una nuova norma per regola generale si applica a tutti anche a chi ha commesso il fatto
legislatore può derogare al principio di retroattività favorevole.
prima, ma il
Art. 2. Codice penale - Successione di leggi penali
“Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce reato; e, se
vi è stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti penali”
Bisogna distinguere tra:
A) abolitio criminis: una fattispecie di reato esistente perde rilevanza penale, un reato viene abolito
B) Sostituzione pena detentiva con pecuniaria
C) Successione di leggi favorevoli: tutte le altre ipotesi in cui una nuova norma introduca un
miglioramento della precedente.
A) Abolitio criminis
Art 2 comma 2
Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce reato; e, se
vi è stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti penali
È l’abrogazione di una fattispecie di reato che, per il principio secondo cui nessuno può essere punito
di condanna per il reato abrogato la
per un fatto che non costituisce reato, comporta in caso
cessazione dell’esecuzione della pena e degli effetti penali discendenti dalla condanna.
Si ha quando una norma successiva determina il venir meno la quanti cazione penalistica del fatto.
ef cacia IPER-RETROATTIVA,
La norma favorevole ha in quanto di questo istituto ne potrà usufruire
anche chi è stato già condannato con sentenza irrevocabile (sentenza non più impugnabile).
andare oltre il giudicato limite
Si parla di iper-retroattività perché ha l’ef cacia di che non costituisce
alla legge penale abrogativa.
Dottrina e giurisprudenza distinguono due fattispecie:
1. Abolitio criminis totale: totale abrogazione di un reato. Quando la fattispecie non può più essere fatta
ricadere in un’altra fattispecie di reato.
2. es. se il legislatore dovesse abolire il delitto di furto. La persona che si impossessasse di una cosa
mobile altrui, senza violenza, non verrebbe punito.
2. Abolitio criminis parziale: sostituzione di una norma incriminatrice generale con una norma
incriminatrice speciale. La norma speciale punisce un fatto che è comprensivo non solo degli
ulteriore elemento specializzante.
elementi della norma principale, ma ha anche un
es. Oltraggio a pubblico uf ciale è di fatto un’ipotesi di delitto di ingiuria (offende onore), più si compone
di un ulteriore elemento speciale/quali cante, ossia la veste di pubblico uf ciale.
La norma che disciplina l’oltraggio è speciale rispetto a quella d’ingiuria.
abrogato il delitto d’ingiuria, norma speciale
Mettiamo che il legislatore abbia sostituendolo con la
dell’oltraggio, a questo punto l’ingiuria è punita solo se realizzata a carico di un pubblico uf ciale, se a
carico di altre persone non costituisce reato.
Dunque abolitio criminis parziale perché nella fattispecie generale perdono rilevanza penale, dunque
vengono abrogati solo alcuni fatti, solo le ipotesi di ingiuria rivolte a persone che non rivestono la quali ca
pubblicistica.
se la nuova norma è più sfavorevole, NON opera RETROATTIVAMENTE; se è più
Anche qui mentre
favorevole OPERA RETROATTIVAMENTE.
Tuttavia, non sempre l’abrogazione equivale all’abolizione della rilevanza penale dei fatti in essa compresi
infatti non si ha un abolitio criminis quando viene eliminata una norma incriminatrice speciale. 24 di 111
fi fi fi fi fi fi fi fi fi
B) Sostituzione pena detentiva con pecuniaria
ART 2 COMMA 3
“Se vi è stata condanna a pena detentiva e la legge posteriore prevede esclusivamente la pena
pecuniaria, la pena detentiva in itta si converte immediatamente nella corrispondente pena pecuniaria, ai
sensi dell'articolo 135.” modi ca legislativa
Il Codice penale prevede un’altra ipotesi, oltre ai casi di abolitio criminis, in cui la
favorevole è fatta operare retroattivamente oltre al giudicato. Infatti, nell’ipotesi di successione di leggi
condanna a un pena detentiva reato legge successiva non
in cui vi è stata una per un per cui una
prevede più tale tipo di pena, la pena detentiva in itta si converte immediatamente nella
corrispondente pena pecuniaria.
riforma del 2006,
Fino alla in questi casi, se la sentenza di condanna era passata in giudicato il soggetto
doveva scontare la pena detentiva,
comunque perché il passaggio in giudicato costituiva un ostacolo.
uguaglianza:
Anche qui vi sono esigenze di se con la nuova legge, per quel reato il soggetto non andrà
più in carcere, non è giusto che chi era stato condannato alla pena detentiva prevista per quel reato,
prima dell’introduzione della nuova legge la sconti.
Giudicato come limite alla retroattività
COMMA 4
“Se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui
disposizioni sono più favorevoli al reo, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile.”
Non ritrova applicazioni nelle ipotesi nel comma 3 ma:
- quando la nuova norma incide