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PARTE QUARTA

CAP 1: IL REATO OMISSIVO

La responsabilità per omissione è l'eccezione perché si punisce non un'azione, ma una mancanza di azione, per la mancanza di protezione di alcuni beni. Il reato viene meno se il soggetto ha compiuto un serio sforzo e l'insuccesso è dovuto a cause esterne non evitabili (es: la denuncia arriva tardi per uno sciopero postale).

Il reato viene meno inoltre se l'obbligo di agire era nei confronti di più soggetti e uno agisce liberando dall'obbligo gli altri (es: più persone vanno a soccorrere il bambino che sta affogando e quindi le altre persone in spiaggia sono esonerate dall'intervenire).

Diritto penale dell'omissione e bene giuridico. Mentre il diritto penale dell'azione vuole diminuire le condotte lesive, il diritto penale dell'omissione vuole promuovere il progresso. Bisogna per questa fattispecie considerare caso per caso se il bene è meritevole.

di una tutela tale da ammettere il diritto penale omissivo. Reati omissivi propri (puri) e impropri (impuri) I reati omissivi propri consistono nel mancato compimento di un'azione che la legge penale comanda di realizzare (es: omissione di soccorso). I reati omissivi impropri consistono nella violazione dell'obbligo di impedire un evento tipico (es: madre che non soccorre il figlio in pericolo; bagnino che non aiuta nuotatore in difficoltà). La distinzione fra i due è tipizzata dal legislatore per cui ci sono dei reati omissivi propri ed altri impropri. Struttura del reato omissivo Tipicità nel reato omissivo proprio La situazione deve essere tipica, ossia costituita dall'insieme degli elementi che scaturiscono l'obbligo di agire (es: situazione di pericolo che scaturisce l'obbligo di soccorrere). La norma descrive quindi la situazione tipica e lo scopo che l'azione deve avere. L'oggetto può essere pregnante o neutro: nel primo caso, si tratta di un bene giuridico che deve essere protetto; nel secondo caso, si tratta di un interesse che deve essere tutelato. La condotta omissiva deve essere volontaria, ossia il soggetto deve essere consapevole del proprio obbligo di agire e deve poterlo realizzare. La colpevolezza nel reato omissivo proprio La colpevolezza nel reato omissivo proprio si basa sulla violazione del dovere di agire, ossia sulla mancata realizzazione dell'azione che la legge penale comanda di compiere. La colpevolezza può essere intenzionale o colposa, a seconda che il soggetto agisca con volontà di non agire o con negligenza nell'adempimento del proprio obbligo. La punibilità nel reato omissivo proprio La punibilità nel reato omissivo proprio si basa sulla violazione del dovere di agire e può essere sanzionata con una pena detentiva o pecuniaria, a seconda della gravità del reato commesso. La punibilità può essere esclusa o attenuata in presenza di cause di giustificazione o di scusabilità, come ad esempio l'impossibilità di agire o l'errore di fatto scusabile. In conclusione, i reati omissivi propri e impropri sono tipizzati dal legislatore e si basano sulla violazione dell'obbligo di agire o di impedire un evento tipico. La colpevolezza e la punibilità dipendono dalla volontarietà della condotta omissiva e dalla presenza di cause di giustificazione o di scusabilità.casol'obbligo di attivarsi si basa sul fatto che l'obbligo sia immediatamente percepibile indifferentemente dalla conoscenza della norma. Nel secondo caso invece è difficile riconoscere che si è in una situazione in cui si ha l'obbligo di agire senza conoscere la norma. Condotta omissiva tipica e possibilità di agire Altro elemento della fattispecie è la condotta omissiva. Infatti l'omissione è il non compimento da parte di un soggetto di una determinata azione che era da compiere secondo una determinata norma. L'omissione è poi tipica quando la condotta era richiesta in una situazione conforme alla fattispecie incriminatrice (es: mancato soccorso). Il compimento dell'azione comandata presuppone che il soggetto avesse la possibilità materiale di agire. Tale possibilità può essere esclusa dalla mancanza di attitudini psicofisiche necessarie (es: non si può chiedere a chi non sa nuotare di salvare).

Uno che sta affogando) o per la mancanza delle condizioni/mezzi necessari (es: chi è troppo lontano per soccorrere o senza mezzi necessari).

Fattispecie omissiva impropria

Come abbiamo visto si tratta dell'obbligo di impedire che avvenga un evento, infatti si chiama anche reato commissivo mediante omissione poiché cagionare la morte o non impedirla sono molto vicini come concetti (clausola di equivalenza). Infatti in questo caso l'obbligo è di non cagionare con la propria omissione. Per questo motivo è considerata una fattispecie a parte.

Art 40 cpv cp

Con questo articolo viene stabilita la clausola di equivalenza con la quale si considerano uguali "non impedire un evento che si ha l'obbligo di impedire" e "cagionare tale evento". Ovviamente non vale per tutte le condotte commissive, ma solo per quelle che si ha l'obbligo di impedire. Infatti la norma è applicabile soltanto ai reati di evento ai quali non si può

accedere soltanto tramite condotta positiva (reati causali puri, ossia i reati per quali il legislatore non specifica le modalità di produzione del risultato lesivo altrimenti si avrebbe un problema nel nesso causale). Prevalentemente tali reati si circoscrivono a quelli contro la vita, l'integrità fisica e l'incolumità pubblica. Situazione tipica Anche in questo caso un elemento fondamentale è la situazione tipica intesa come insieme delle situazioni che danno vita alla situazione di pericolo per il bene da proteggere e che quindi fanno sì che si crei l'obbligo di impedire l'evento. Omesso impedimento dell'evento Gli altri elementi sono la condotta omissiva e l'evento non impedito ed è pertanto necessario anche in questo caso un nesso di causalità fra condotta ed evento (es: collegamento fra morte della persona annegata e inattività del bagnino). Solo che nei reati omissivi è più difficile da.

provare il nesso di causalità, e quindi si emette un giudizio ipotetico o prognostico (se si fosse verificato o meno l'evento) basandosi su esperienza, dati scientifici, norme, condizioni sine qua non... dati che comunque non possono garantire la stessa certezza che nel reato commissivo.

La posizione di garanzia

Dato che il nesso di causalità non è poi così certo, è necessario che ci sia anche un obbligo giuridico di impedire l'evento perché si è in grado. A tal riguardo vi sono delle posizioni di garanzia ossia delle situazioni tipiche di obbligo penalmente rilevanti (teoria formale) oltre all'obbligo di esplicitare lo scopo dell'obbligo di impedire un evento (integrazione contenutistica). La posizione di garanzia è quindi la titolarità di un dovere di protezione e controllo finalizzato ad impedire un evento che si ha l'obbligo di impedire.

L'obbligo di garanzia ha carattere speciale perché rivolto solo ad

alcuni soggetti, coloro che sono garanti, che si imbattono nel pericolo (es: proprietario dell'edificio in rovina).

Gli obblighi di garanzia:

  1. Posizione di protezione - ha lo scopo di preservare dei beni giuridici.
  2. Posizione di controllo - ha lo scopo di neutralizzare le fonti di pericolo.

Inoltre:

  • Originari - nascono in capo a dei soggetti (es: genitori).
  • Derivati - passano da un altro titolare (es: babysitter).
  • Assunzione volontaria - il soggetto si attiva spontaneamente a protezione e controllo (es: una vicina che spontaneamente si offre di prendersi cura del bimbo in assenza della mamma).

Distinzione fra agire e omettere

In alcuni casi è difficile distinguere fra le due (es: una persona che fa un incidente perché ha i fari spenti di notte, colposo; caiominaccia con la pistola sempronio e ordina di non portare il ferito in ospedale, azione dolosa).

Antigiuridicità

Contrarietà a norme giuridiche senza cause di

giustificazione.

Colpevolezza

La struttura è analoga a quella del reato commissivo ma si comportano diversamente i reati omissivi impropri: se non impedire è uguale a cagionare, anche la sanzione sarà la stessa? Sì, anche se c'è chi pensa che non sia giusto perché si ha meno pericolosità.

Dolo omissivo

Abbiamo visto prima la distinzione fra i reati pregnanti e neutri: nel primo caso l'obbligo di attivarsi si basa sul fatto che l'obbligo sia immediatamente percepibile indifferentemente dalla conoscenza della norma (es: omissione di soccorso). Nel secondo caso invece è difficile riconoscere che si è in una situazione in cui si ha l'obbligo di agire senza conoscere la norma (es: omettere di denunciare un deposito di carburante).

Perché sia un dolo omissivo è necessario che il soggetto sia a conoscenza della situazione tipica (dovere di attivarsi) e la consapevolezza di avere possibilità di

agire.Per il dolo omissivo improprio è inoltre necessaria la conoscenza dell'obbligo extrapenale di agire (es: un contratto) che permetta al soggetto di sapere di essere un garante. Colpa Si può omettere per mancata diligenza (es: mancato riconoscimento della situazione tipica di pericolo; erronea scelta dell'azione doverosa). Anche in questo caso deve esserci la possibilità di agire: a. Riconoscibilità della situazione tipica. b. Possibilità di agire. c. Riconoscibilità dello scopo. d. Riconoscibilità dei mezzi necessari. Conoscenza dell'illiceità Si deve poter conoscere il comando, ma non hai fini della punibilità, così come nel commissivo non si deve conoscere il divieto. È quindi insufficiente la possibilità di conoscere. Tentativo È possibile una configurazione soprattutto in quelli impropri (es: madre che tenta di uccidere il figlio non nutrendolo). In quelli propri invece è dibattuto.si configura quando ci siano oltre all'omissione anche delle azioni (es: pubblico ufficiale che se ne va all'estero al fine di non essere presente dove deve compiere un atto di ufficio - omette al suo dovere compiendo l'azione di andarsene). Partecipazione criminosa È possibile il concorso mediante azione o omissione (es: tizio istigazione a non adempiere; più persone decidono di non soccorrere). PARTE QUINTA La responsabilità oggettiva CAP 1: LA RESPONSABILITÀ OGGETTIVA Si possono avere criteri di imputazione soggettivi (dolo, colpa) (art 42 cp). Oppure oggettivi basati sulla responsabilità oggettiva (È quella fonte di responsabilità secondo la quale si considera solo il rapporto di causalità materiale. Si capisce dal fatto che il codice usa la parola "altrimenti"). Responsabilità oggettiva e principi costituzionali È costituzionale perché si ha la causalità materiale, l'unica.cosaart 27 cost).vietata è la responsabilità per fatto altrui ( I dubbisorgono quindi poiché non sarebbe possibile la funzione rieducativa, infatti non è ammessa dal nostro ordinamento penale poiché dipendente da altri elementi dal soggetto non controllabili (Corte costituzionale) e quindi non rieducabile. Inoltre la preterintenzione è un misto fra dolo e colpa, non fra responsabilità oggettiva e soggettiva. Responsabilità oggettiva pura Si ha la responsabilità pura e quella mista. I casi di responsabilità pura: 1. Aberratio delicti – si applicano le pene per il reato colposo, ma la responsabilità è oggettiva per mancan
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I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher alessandra.trap di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto penale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bologna o del prof Curi Francesca.