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6.1 IL CONTENUTO DELLA DOMANDA
La verifica del passivo è ad oggi, ancora, strutturata nelle due fasi che l'hanno caratterizzata sin dall'inizio: a) La fase preparatoria 17 Consiste nella presentazione della domanda da parte dei soggetti legittimati e ha inizio attraverso un atto di impulso del curatore che deve inviare ai creditori inclusi negli elenchi dallo stesso compilati e depositati, l'AVVISO ex art 92 L.f.: 1) che i creditori possono partecipare al concorso trasmettendo domanda con le modalità indicate nell'articolo 93 L.f.; 2) la data fissata per l'esame dello stato passivo e quella entro cui vanno presentate le domande; 3) ogni utile informazione per agevolare la presentazione della domanda. L'avviso assume un importante ruolo in considerazione della perentorietà dei termini per la presentazione delle domande tempestive, che nell'eventualità diventeranno tardive o non più proponibili. La DOMANDA DI AMMISSIONE ALPASSIVO di un credito, di restituzione o rivendicazione di beni mobili e immobili, si propone nella forma del ricorso da trasmettere (anche in forma telematica pur con prova della trasmissione) almeno trenta giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo (per dare tempo al curatore di esaminare prima dell'udienza tutti i ricorsi presentati), al giudice delegato, considerandosi tardive quelle presentate successivamente.
Il ricorso può essere sottoscritto anche personalmente dal creditore senza necessità di un legale, pur ponendo attenzione all'elezione di domicilio.
Il ricorso dovrà contenere ex art. 93, comma 3 Lf.:
- l'indicazione della procedura (numero di ruolo della procedura fallimentare) cui si intende partecipare e le generalità del creditore;
- il petitum la determinazione della somma che si intende insinuare al passivo, ovvero la descrizione del bene di cui si chiede la restituzione o la rivendicazione;
- la...
La fase di verificazione è strutturata come un procedimento contenzioso, avanti a un giudice terzo (che si limita ad essere il garante della legalità) e imparziale, nel quale assumo il ruolo di parti, da un lato i singoli ricorrenti, dall'altro il curatore e i creditori. Escluso è invece il fallito che può chiedere solo di essere ascoltato o presentare osservazioni al progetto di stato passivo.
La verificazione si svolge allora in una udienza alla quale potranno partecipare tutti i creditori concorsuali.
Il curatore forma e deposita in cancelleria un PROGETTO almeno 15 giorni prima dell'udienza, con facoltà per gli interessati di visionarlo e presentare osservazioni scritte o documenti integrativi. Il progetto suppone l'esame di ciascuna domanda e la formulazione su ciascuna di esse delle "sue motivate conclusioni" (ammissione/esclusione delle domande), al fine di permettere al giudice di formulare la sua decisione.
finale. Le statuizioni del giudice possono essere: - di inammissibilità della domanda la domanda può essere riproposta; - di ammissione riguarda il credito e ove richiesta la prelazione; - di esclusione totale o parziale del credito o della prelazione riguarda il credito e ove richiesta la prelazione; - di ammettere il credito con riserva si riferisce ai crediti condizionati, ai crediti per i quali manca la produzione del titolo per fatto non riferibile al creditore, ai crediti accertati con sentenza del giudice ordinario o speciale consentenza non passata in giudicato per i quali l'accertamento prosegue davanti al giudice per l'impugnazione. A favore del creditore ammesso con riserva, è previsto l'accantonamento delle quote che gli spetterebbero all'atto delle ripartizioni dell'attivo. Il diritto di partecipare al riparto spetta soltanto ai creditori anteriori al fallimento, ossia ai creditori che hanno maturato un diritto di credito.prima del fallimento. Se il credito è fondato su prova scritta, la data della scrittura deve essere certa e le scritture che danno certezza nella data sono le scritture private autenticate, gli atti pubblici, l'apposizione di un timbro postale sull'atto stesso. Il credito può essere stato accertato anche giudizialmente prima della dichiarazione di fallimento mediante sentenza o decreto ingiuntivo passati in giudicato (anche se comunque sarà necessario un giudizio di verifica da parte del curatore che ancora quel credito che risulta da uno o dall'altro abbia ragione di esistere, abbia il suo fondamento), ovvero sentenza non passata in giudicato (il credito va ammesso a meno che il curatore non prosegua o proponga il giudizio di impugnazione). 6.2 LE DOMANDE TARDIVE Le domande di accertamento dei crediti e dei diritti reali o personali su beni mobili o immobili sono considerate tardive se non presentate almeno 30 giorni prima dell'udienza di verifica. Nonrestituzione possono essere presentate in qualsiasi momento, senza limiti di tempo. I creditori chirografari ammessi tardivamente concorrono soltanto alle ripartizioni posteriori alla loro ammissione, salvo che il ritardo sia dipeso da cause ad essi non imputabili. I creditori prelatizi, il cui credito quindi è assistito da cause di prelazione (ipoteca, pegno...), hanno diritto in ogni caso al soddisfacimento preferenziale. Il giudice delegato fissa ogni quattro mesi un'udienza, salvo motivi urgenti. 6.3 DOMANDE DI RIVENDICAZIONE E RESTITUZIONE Le domande di rivendicazione e restituzione possono riguardare beni mobili e immobili; è rilevante non tanto l'appartenenza del bene al patrimonio del terzo quanto piuttosto la sua estraneità al patrimonio del debitore. Le domande di rivendicazione e restituzione possono essere presentate in qualsiasi momento, senza limiti di tempo.restituzione sono trattate diversamente a seconda che si tratti di beni mobili ovvero di beni immobili: - Per i beni mobili, se la domanda è di rivendicazione, oggetto della prova deve essere la proprietà attuale del rivendicante, non essendo sufficiente la prova storica della proprietà da parte del terzo, occorrendo anche la prova che il terzo è tuttora proprietario. Se la domanda è di restituzione e il titolo del possesso del fallito è un contratto restitutorio (es. locazione, comodato), deve ritenersi sufficiente la prova del contratto che deve avere data certa anteriore al fallimento, nelle forme di scrittura privata, atto pubblico... - Per i beni immobili esiste già una garanzia rappresentata dalla Conservatoria dei registri immobiliari nei quali sono annotati tutti i beni e la titolarità degli stessi, con rilevanza, in questo caso, della data della trascrizione che dovrà essere anteriore al fallimento. Pertanto la pretesa...All’accertamento del diritto di proprietà sulla base di un atto negoziale dovrà, non solo risultare dascrittura di data certa anteriore al fallimento, bensì anche dalla trascrizionedella scrittura stessa, anteriore al fallimento.
6.4 LA DECISIONE
Espetterà al giudice infine decidere sulla domanda di accertamento di un credito, direstituzione, di rivendicazione.
Il giudice delegato forma lo stato passivo tenendo conto delle indicazioni delcuratore -infatti egli non potrà rilevare d’ufficio (potere inquisitorio in senso soloformale) eventuali fatti costitutivi, eventi - e lo rende esecutivo con decreto depositatoin cancelleria ex art. 96, comma 4 L.f.
Le statuizioni contenute nel decreto di esecutività dello stato passivo hanno efficaciadi giudicato endofallimentare (= contengono l’accertamento definitivo del diritto dipartecipare al riparto).
Contro il provvedimento del giudice può essere proposta impugnazione mediante:-
opposizione può essere proposta dal creditore o dal titolare di diritti su beni immobili o mobili che contesti il mancato accoglimento della propria domanda; va proposta nei confronti del curatore (soggetto che rappresenta l'interesse della collettività dei creditori).
impugnazione propriamente detta può essere proposta dal curatore (novità curatore in veste di parte), dal creditore o dal titolare di diritti su beni immobili o mobili, i quali contestino che la domanda di un creditore sia stata accolta; va proposta nei confronti del creditore il cui credito è stato accolto, ma al giudizio partecipa anche il curatore. Il termine per proporre impugnazione è fissato in 30 giorni decorrenti dalla comunicazione che il curatore deve inviare ai sensi dell'art. 97 L.f..
revocazione (impugnazione straordinaria) può essere proposta dal curatore, dal creditore o dal titolare di diritti su beni immobili o mobili quando sono decorsi i
scadenza del termine per la proposizione dell'impugnazione, deve notificare il ricorso all'altra parte. Successivamente, entro 20 giorni dalla notificazione del ricorso, l'altra parte può presentare una controdeduzione. Dopo la presentazione della controdeduzione, il presidente del Tribunale deve fissare l'udienza di discussione entro 30 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione della controdeduzione. Durante l'udienza, le parti possono presentare le proprie argomentazioni e richiedere l'assunzione di eventuali mezzi di prova. Al termine dell'udienza, il Tribunale emette la decisione entro 30 giorni. La decisione può essere impugnata con ricorso per cassazione entro 60 giorni dalla notificazione della decisione stessa. Si ricorda che i termini sopra indicati possono variare a seconda del tipo di procedimento e delle norme specifiche applicabili. Si consiglia di consultare le disposizioni di legge pertinenti per ulteriori informazioni.