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Effetti della continuità

L'articolo prevede inoltre una serie di agevolazioni, che il debitore proponente può chiedere nell'attestazione del professionista circa la migliore piano; per ciascuna di queste istanze è necessaria soddisfazione dei creditori grazie a tale procedura, e l'approvazione del tribunale. Vediamole velocemente:
  • Moratoria (sospensione dei pagamenti senza interessi) di un anno dall'omologa per il pagamento dei creditori con diritto di prelazione. La moratoria viene meno se il piano prevede la vendita del bene sul quale grava il privilegio. Questa possibilità è finalizzata ad assicurare un pagamento dilazionato dei privilegiati.
  • Sono inefficaci le clausole contrattuali che prevedono la risoluzione dello stesso, se uno dei due contraenti entra in una procedura concorsuale (elemento già previsto nel fallimento, ma non presente per il concordato liquidatorio).
  • Imprenditore in continuità.

può proseguire nei contratti pubblici e partecipare a gare pubbliche; in questo caso il professionista deve presentare attestazione circa ragionevole capacità di adempimento del contratto e un terzo deve farsi garante del contratto (cioè che subentra a questa se fallisce).

NB: queste tre possibilità sono tutte contenute nel 186 bis.

Art 182 quinquies: Il debitore concordatario può ottenere finanziamenti prededucibili, ovvero diventano prededucibili, primi soddisfatti, se c'è un eventuale fallimento. Anche qui è necessaria attestazione del professionista e approvazione del tribunale. Si vuole così tutelare chi crede nell'impresa in crisi.

Art 182 quinquies: è possibile pagare debiti anteriori alla procedura se sono essenziali alla prosecuzione dell'attività dell'impresa. Eventualità molto particolare perché viene meno alla par conditio creditorum e al principio generale del

concordato che non prevede pagamento creditori durante la procedura (debiti sorti prima dell'inizio della stessa).
Art. 182 sexies: non si applicano all'imprenditore in continuità obblighi previsti per la capitalizzazione delle società in tema di causa scioglimento della società.
REVOCA AMMISSIONE ALLA PROCEDURA
Se in corso della procedura viene meno il requisito della continuazione dell'attività per la migliore soddisfazione dei creditori, o viene meno l'attività stessa, il tribunale revoca l'ammissione alla procedura, dopo aver provato che questo provoca un danno manifesto per i creditori.
Interessante notare come siano minori le prove necessarie per l'ammissione alla procedura, rispetto a quelle necessarie per la revoca (requisito migliore soddisf. vs requisito migliore soddisf. + danno manifesto).
Uscire dalla procedura è più difficile che entrarci.
PERIMETRO APPLICABILITÀ 186 BIS:
La formulazione di

Questo articolo impone due problemi di natura interpretativa:

  1. Interpretazione soggettiva vs Interpretazione oggettiva: la non chiarezza della legge ha portato ad un contrasto nella giurisprudenza circa la possibile interpretazione di questa norma.
  2. Due sono le interpretazioni diffuse: la oggettiva, letterale, secondo la quale gli obblighi previsti per l'imprenditore in continuità (vd. attestazione e obblighi informativi) gravano anche su un eventuale compratore/affittuario dell'impresa in continuità o di un ramo di essa; quella soggettiva invece prevede che gli obblighi di prima non si applicano al terzo compratore o affittuario.

Ovviamente il conflitto non ha un vincitore, ogni tribunale decide come crede (per questo nella pratica professionale conviene prima informarsi da avvocati di quel tribunale quale è l'interpretazione dello stesso!! Dato che se il tribunale da solo 10 gg di tempo per integrare la domanda di concordato in continuità.

qualora lo ritenga incompleto tempo troppobreve); possiamo però provare, tramite tre diverse interpretazioni, a valutare quale interpretazione è da ritenersi preferibile.
  1. Interpretazione letterale: se nel piano, è prevista la cessione di una parte dell'impresa o della sua totalità, ad un terzo, gravano su di esso gli obblighi previsti dal 186 bis??o Interpretazione letterale, lo stesso articolo 186 bis, 1° comma, parla di cessione azienda in "esercizio"; questo termine vuol sottolineare come sia qui rilevante la prosecuzione dell'esercizio dell'attività dell'impresa, quindi tutti gli obblighi successivi vanno riferiti solo all'imprenditore che prosegue l'attività. Inoltre le stesse relazioni di accompagnamento della legge vanno in questo senso, dato che il legislatore voleva escludere dagli obblighi il terzo richiedente non imprenditore.
  2. Interpretazione razionale: ha senso compiere accertamenti su un
terzo che compra azienda in crisi, o un ramo di essa, se esso va ad accollarsi il rischio d'impresa?? La continuità è comunque salvaguardata. Se poi l'impresa venduta va anche male, il giudice secondo l'articolo non può approvare neanche la vendita (combinazione costi ricavi impropria); non si può comprare una azienda in perdita?? Anche nel caso dell'affitto d'azienda, cosa gli importa al tribunale del fabbisogno compra?? Basta che questo paghi i canoni dell'affitto. finanziario di chi 37o Interpretazione sistematica: guardiamo al contesto nel quale è inserito il comma di riferimento: quali sono le conseguenze del concordato?? Moratoria di un anno su debiti privilegiati, prosecuzione contratti pubblici, possibilità di pagare prima i creditori essenziali… Tutte queste possibilità interessano solo all'imprenditore che deve continuare la propria attività; chi compra è ovvio che

Potrà pagare come vuole i propri debitori come che subentrerà nei contratti in essere. La interpretazione corretta è senza dubbio quella soggettiva; norma 186 bis si applica all'imprenditore che prosegue la propria attività. La prosecuzione dell'attività finalizzata al miglior soddisfacimento dei creditori, è la ratio legis.

2. Il concordato in continuità è ammesso anche per la domanda prenotativa?? Dal 182 quinquies sembra di si (possibilità di finanziamenti prededucibili anche per domanda preventiva), ma nella realtà è ovvio che non ci può essere un concordato senza il piano (che nella domanda preventiva non c'è). Quindi va considerato come un errore del legislatore, una fattispecie a formazione progressiva: la domanda mi permette di poter presentare il piano; solo ad avvenuta presentazione si può parlare di continuità.

38 - CAPITOLO

TERZO I PRESUPPOSTI DEL FALLIMENTO

OBBIETTIVI DELLA RIFORMA LEGGE FALLIMENTARE

La legge fallimentare è stata prodotta con un regio decreto nel 1942, ancorata al concetto punitivo dell'impresa); il primo obiettivo era che l'imprenditore del fallito (totale disinteresse nei confronti dell'impresa) non facesse più questo ruolo.

La riforma ha il principale obiettivo di modernizzare questo insieme di norme; possiamo proporre una breve sintesi degli obiettivi che si voleva perseguire:

  1. l'emersione della crisi, Anticipare così da minimizzare perdite di valore; necessario predisporre meccanismi di incentivo per la denuncia della crisi d'impresa.

Via sanzioni afflittive sull'imprenditore in crisi; vengono mantenute solo quelle alle procedure. Si scinde l'imprenditore che nasconde la crisi (dato il comportamento fraudolento, sono mantenute le sanzioni) da quello che la fa emergere salvaguardando il patrimonio dell'impresa.

incentivare l'imprenditore a manifestare la crisi prima possibile; inoltre lo strumento di prevenzione più usato, il concordato preventivo, diventa più moderno, eliminando alcuni requisiti di accesso: obbligo di offerta totale ai chirografari, requisiti soggettivi di accesso, abolizione della norma di pagamento del 100% ai privilegiati e del 40% ai chirografari (questo requisito limitava fortemente l'accesso alla procedura!! Infatti molti creditori cercavano di ottenere una garanzia anche di minimo valore, così da ottenere poi il pagamento per il totale del loro debito perché avevano ottenuto la qualifica di privilegiati). Oggi nel concordato il debitore offre la percentuale di soddisfazione che vuole ai suoi creditori; questa deve però essere uguale nella stessa classe di creditori. La revocatoria fallimentare è più selettiva: oggi la revocatoria può colpire solo quegli atti che hanno avuto lo scopo di

Favorire un creditore a scapito di altri. Inoltre è stato ridotto il periodo sospetto ante fallimento nel quale gli atti possono essere oggetto della revocatoria (da 6 mesi ad un anno; prima variava da uno a due anni) e sono stati introdotti sette tipologie di atti che sono esenti dalla revocatoria (vd. art. 66 LF).

Prima la revocatoria poteva colpire tutti gli atti antecedenti al fallimento fino a due anni da questo; con l'effetto di velocizzare la morte dell'impresa (perché chiunque smetteva di prestare soldi, fornire materiali all'impresa al minimo segnale di crisi, dato che vedeva in pericolo i pagamento ricevuti).

2) Salvaguardia attività imprenditore perde parte dei poteri gestori perché sta gestendo un patrimonio che di fatto non è più suo (spetta ai creditori). Scissione impresa dall'imprenditore. Trasferire i poteri dall'autorità giudiziaria ai creditori;

3) per questo viene creato il

Comitato dei Creditori. Il comitato è composto da tre a cinque persone nominate dal giudice delegato, che viene nominato contestualmente alla sentenza di fallimento. I componenti vengono nominati entro trenta gg dal fallimento, sulla base delle segnalazioni pervenute al curatore (il curatore invia ai creditori comunicazione del fallimento chiedendogli se vogliono fare parte o meno del comitato; è lo stesso curatore poi a girare le candidature ricevute al giudice delegato); tipicamente il comitato è formato dalle categorie più rilevanti del pessivo. Il comitato dei creditori deve approvare ogni operazione del curatore. Nella realtà, il comitato dei creditori non viene quasi mai fatto (in tal caso i suoi poteri passano tutti in capo al giudice delegato) perché nessun creditore ne vuole fare parte!! Come mai?? È associata una responsabilità a tale ruolo, anche nei confronti degli altri creditori. Per questo i creditori non sono incentivati a far

parte del comi

Dettagli
A.A. 2012-2013
89 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher tommaso.ceccarelli di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto fallimentare e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Firenze o del prof Quagliotti Leonardo.