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TURISTICA, DI ORGANIZZAZIONE DI VIAGGIO TURISTICO, DI ORGANIZZAZIONE TURISTICA E DI TRASFERIMENTO
TURISTICO. Tutti questi contratti hanno in comune, oltre alla finalità turistico-ricreativa, la presenza di una pluralità di prestazioni, che si
articolano in vario modo e che possono essere fornite da diversi soggetti. Ad essi si aggiunge il contratto di intermediazione turistica, concluso
normalmente da un'agenzia di viaggi, che può assistere a tutti e quattro i sottotipi.
Nel contratto di crociera turistica, l'organizzatore della crociera, con una nave da lui esercitata o noleggiata, si obbliga a trasportare i passeggeri per
un viaggio di piacere di solito circolare, ossia con ritorno nel punto di partenza, e a fornire loro altre prestazioni a bordo. Si differenzia dal contratto
di passaggio perché la finalità turistica assurga ad elemento funzionale e caratterizzante, e l'obbligazione del trasporto non è in posizione di
supremazia rispetto alle altre prestazioni.
Le altre tipologie contrattuali sono chiamate per comodità “contratti di viaggio”. All'interno di questo gruppo si individuano due distinte figure
contrattuali: il contratto di organizzazione di viaggio e il contratto di intermediazione di viaggio. Col primo l'organizzatore si obbliga nei confronti
del viaggiatore a fornire un insieme di prestazioni combinate comprendenti il trasporto e il soggiorno separato dal trasporto, più altri eventuali
servizi, dietro corrispettivo di un prezzo globale: si tratta del prima citato “contratto di organizzazione di viaggio”. Il contratto di intermediazione
di viaggio è quello mediante il quale l'intermediario si obbliga a procurare al viaggiatore un contratto di organizzazione di viaggio organizzato da
altri oppure uno o più servizi separati forniti da altri. Il codice del consumo usa l'espressione “contratto di vendita di pacchetti turistici”: il
pacchetto ha per oggetto i viaggi, le vacanze e i circuiti, risultanti dalla prefissata combinazione di almeno due tra i servizi fondamentali di
trasporto, alloggio o servizi turistici accessori al trasporto o all'alloggio, come visite o escursioni.
La responsabilità dell'organizzatore e dell'intermediario (detto venditore) è distinta in relazione a due differenti fattispecie. La prima concerne
l'inadempimento o la mancata esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico, fornito o dagli stessi organizzatore o
venditore, oppure da altri soggetti ai quali l'organizzatore ne abbia affidato l'esecuzione. In tali ipotesi, l'organizzatore ed il venditore sono
responsabili a meno che non provino che la mancata o inesatta esecuzione sia imputabile al viaggiatore o sia dipesa dal fatto di un terzo a carattere
imprevedibile o inevitabile, oppure da caso fortuito o forza maggiore, tutto ciò nel solo caso di danni alla persona. La seconda fattispecie riguarda
il mancato o inesatto inadempimento delle obbligazioni personali dell'organizzatore e del venditore, diverse dalle prestazioni che formano oggetto
del pacchetto turistico. In tal caso, l'organizzatore o il venditore sono responsabili parzialmente, cioè ciascuno secondo le rispettive responsabilità,
a meno che non provino che il mancato o inesatto adempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a loro non
imputabile. È ammesso il risarcimento dei danni morali. Per i danni alla persona la responsabilità è illimitata; per quelli diversi dai danni alla
persona, solo la prima delle due fattispecie di responsabilità dell'organizzatore e del venditore è assoggettata a limitazioni risarcitorie. Ogni
mancanza nell'esecuzione del contratto deve essere contestata dal viaggiatore in loco oppure entro 10 giorni dal rientro. Il diritto di risarcimento al
danno alla persona si prescrive in tre anni dalla data del rientro del viaggiatore nel luogo di partenza, mentre per gli altri danni il termine di
prescrizione è di un anno.
Il trasporto di cose in generale
Il contratto di trasporto di cose (contratto a favore di terzi) è un contratto consensuale, con cui il vettore si obbliga, dietro corrispettivo, a trasferire
cose da un luogo ad un altro; il vettore, assumendo la detenzione delle cose e obbligandosi a riconsegnarle a destinazione, è anche tenuto a
custodirle, assumendo quella che è comunemente detta responsabilità ex recepto. La diversità dell'oggetto introduce nella struttura soggettiva del
contratto, oltre ai contraenti, che sono il vettore e il mittente, un terzo soggetto: il destinatario.
Il trasporto marittimo di cose può avere diversa esecuzione a seconda che si tratti di trasporto di carico (totale o parziale) e trasporto di cose
determinate. Del trasporto aereo invece è prevista solo la seconda modalità, alla quale si applicano le norme del trasporto marittimo. Mentre nel
trasporto di cose determinate l'interesse del caricatore si esaurisce col trasferimento di un certo quantitativo di merce, nel trasporto di carico si
riscontra inoltre una sua particolare ingerenza o attenzione nei riguardi della nave e del suo viaggio. Ulteriori modalità di trasporto marittimo di
cose previste dal codice della navigazione sono: slot charter, trip charter, consecutive voyage charter e contract of affreightment. Nello SLOT
CHARTER il vettore mette a disposizione del caricatore un certo numero di spazi (slots) della nave destinati a ricevere container, di solito per
viaggi di linea. Il nolo è stabilito a viaggio, ma anche talvolta a tempo. Lo SLOT è, da una parte, un corridoio aereo, cioè una tratta da un dato
aeroporto ad un altro in quella determinata ora in quel determinato giorno (uno spazio aereo dedicato), dall'altro è la possibilità di utilizzare lo scalo
aeroportuale sia per la partenza che per l'arrivo per un determinato viaggio. Con la liberalizzazione dei cieli, è aumentata molto la richiesta di slot,
perché sono molti di più quelli che svolgono un'attività in questo campo. Il TRIP CHARTER è un ibrido fra time e voyage charter. Il nolo è fissato
a tempo, però il viaggio o i viaggi che la nave dovrà compiere sono prefissati nel contratto. Il CONSECUTIVE VOYAGE CHARTER è un
trasporto di carico col quale il vettore si obbliga ad effettuare un numero determinato di viaggi consecutivi, oppure tanti viaggi consecutivi quanti
la nave potrà effettuare entro un determinato periodo di tempo; potrebbero essere anche non consecutivi, ma intermittenti (una volta a settimana).
Altro tipo di contratto è il TONNAGE AGREEMENT, dove in un arco di tempo il vettore di preoccupa di fare un tot di viaggi non in relazione del
tempo, ma in relazione alla quantità di carico (appunto tonnellaggio). In base al CONTRACT OF AFFREIGHTMENT, il vettore si obbliga ad
effettuare, entro un certo periodo di tempo relativamente lungo, una pluralità indeterminata di viaggi secondo un programma prestabilito, per il
trasporto di un elevato quantitativo di merce.
Il contratto di trasporto marittimo e aereo di cose deve essere provato per iscritto, altrimenti non perde di validità, ma diventa più difficile da
provare in giudizio.
L'obbligazione principale del caricatore è il pagamento del nolo, che può essere una somma prestabilita, oppure variabile in funzione della quantità
o del volume di carico. Le parti possono trasferire le obbligazioni di pagamento del nolo dal caricatore al destinatario mediante la clausola del nolo
pagabile a destino. Il codice della navigazione garantisce i crediti del vettore facendoli assistere da un privilegio sulle cose caricate e consentendo
inoltre al comandante, previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria del luogo di scaricazione, di depositare o, se sia necessario, di vendere tanta
parte delle cose caricate quanta ne occorre per coprire il nolo, a meno che il destinatario non provveda al deposito di una somma pari all'ammontare
del credito del vettore.
Prima della partenza, il caricatore deve apporre sulla merce e sugli imballaggi marche di contrassegno e deve consegnare al vettore le bollette
doganali. Egli è responsabile dei danni derivati al vettore dall'imperfetta apposizione delle marche e dall'omessa consegna delle bollette doganali. Il
caricatore è tenuto a dichiarare la merce caricata. Se omette di dichiararla o se la indica falsamente, il comandante può fare scaricare la merce nel
luogo d'imbarco oppure esigere il nolo al tasso massimo corrente nel luogo di caricazione per le cose di simile natura, oltre al risarcimento del
danno.
Il caricatore può recedere dal contratto prima della partenza, pagando la metà del nolo convenuto nonché le spese sostenute per la caricazione e
scaricazione. Nel trasporto di cose determinate e nel trasporto aereo, il caricatore può recedere solo quando lo dichiari entro il termine d'uso per la
partenza e la scaricazione non cagioni ritardo. Il caricatore può anche recedere durante il viaggio, ritirando le cose caricate. In tal caso, deve
corrispondere al vettore il molo intero e rimborsargli le spese straordinarie occorse per la scaricazione. Se il ritiro della merce è stato determinato
da causa imputabile al vettore, questi è responsabile delle spese e dei danni.
Se la partenza della nave è impedita (impedimento definitivo) per causa di forza maggiore, il contratto si risolve di diritto. Se la partenza della nave
ritarda oltre, è facoltà del caricatore di risolvere il contratto (clausola di cancello) senza conseguenze risarcitorie. In entrambi i casi, se la
risoluzione avviene dopo l'imbarco, gravano sul caricatore le spese di scaricazione. Se la partenza della nave o la prosecuzione del viaggio sono
temporaneamente impediti per causa non imputabile al vettore, il contratto resta in vigore. Il caricatore ha tuttavia la facoltà, finché dura
l'impedimento, di fare scaricare la merce a proprie spese, con obbligo di ricaricarla o, in alternativa, di risarcire i danni. Se la merce non giunge a
destinazione, il nolo non è dovuto, a meno che il mancato arrivo non sia dovuto a un fatto del caricatore o alla natura della merce se questa era
ignota al caricatore o al comandante.
I diritti riservanti dal contratto di trasporto marittimo di cose si prescrivono col decorso di sei mesi dalla riconsegna delle cose e, in caso di perdita
totale, dal giorno in cui le cose sarebbero dovute arrivare a destinazione. Nei trasporti che hanno inizio o termine fuori d'Europa o dei Paesi bagnati
dal Mediterraneo, la prescrizione di compie col decorso di un anno. I diritti derivanti dal trasporto aereo di cose sono assoggettati allo stesso
termine di decadenza di due anni stabilito per i trasporti di persone. In tal caso non si applicano le norme sulla prescrizione.
Il trasporto di carico totale o parziale
Il trasporto di carico totale o parziale si esplica usualmente nel contesto dei traffici non di linea e si contraddistingue per il particolare interes