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SU BASE NOMINATIVA,
• che consiste
nella ripartizione della clientela,
attraverso cui le parti dell’intesa stabiliscono che approvvigioneranno,
a titolo esclusivo o preferenziale, solo determinati clienti
(ad es. impresa A vende a persone fisiche e impresa B vende alle società);
SU BASE DELLE FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO,
• che consiste
nella ripartizione delle quote di acquisto di determinate risorse
oppure dell’accesso alle stesse risorse
da parte delle imprese parti dell’intesa
(ad es. impresa A si approvvigiona presso il produttore X e impresa B presso il produttore Y);
si tende cosi all’eliminazione della concorrenza negli approvvigionamenti. 109
LiberaWmente Diritto della concorrenza
D. INTESE DISCRIMINATORIE .
ART. 2, COMMA 2, L. 287/90 lettera D
vieta le intese
consistenti nell’applicare,
nei rapporti commerciali con altri contraenti,
condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti,
cosi da determinare per essi
ingiustificati svantaggi nella concorrenza .
Le intese discriminatorie consistono nelle pratiche volte all’adozione,
da parte delle imprese,
di un trattamento differenziato per prestazioni equivalenti,
senza che vi siano giustificazioni oggettive.
Ad esempio le differenze nei prezzi di vendita
che non sono giustificate da differenze nei costi di produzione o di trasporto
oppure
ad esempio gli sconti che vengono concessi ad alcuni contraenti
non su base quantitativa,
ma sulla base della tipologia della clientela,
o sulla base dell’intento di fidelizzazione, etc.
E. T YIN G O VENDITA ABBINATA .
ART. 2 COMMA 2 L. 287/90 lettera E 110
LiberaWmente Diritto della concorrenza
vieta le intese
volte a subordinare la conclusione di contratti
all’accettazione da parte degli altri contraenti
di prestazioni supplementari che
non abbiano alcun rapporto con l’oggetto dei contratti stessi .
Si tratta, dunque, delle VENDITE ABBINATE o TYING CONTRACT
che
si verificano negli after markets ,
e cioè
nei casi in cui l’impresa dominante che produce un bene primario, durevole e di un certo
valore (TYING o LEGANTE),
tenti di monopolizzare
i mercati dei beni e dei servizi secondari (LEGATI),
connessi al bene primario,
con l’intento di estrarre extraprofitti dai clienti lockedin,
vale a dire
i clienti catturati per il fatto di aver acquistato il bene primario .
Quindi,
l’impresa subordina la vendita di un determinato bene
all’acquisto di un altro prodotto distinto.
In pratica,
l’impresa in posizione dominante nel mercato A
impone ai propri clienti l’acquisto di un prodotto o servizio diverso
che si abbina al prodotto o servizio principale 111
LiberaWmente Diritto della concorrenza
e che fa parte di un mercato distinto B;
in questo modo,
l’impresa sfrutta il potere di mercato nel mercato A
per espandersi nel mercato abbinato B,
cosi riducendo la concorrenza anche in quest’ultimo;
si crea quindi una chiusura del mercato
che ostacola i concorrenti nella vendita del prodotto abbinato.
Ad esempio un’impresa dominante che produce fotocopiatrici
impone ai propri clienti di acquistare, in abbinamento al macchinario,
.
anche la carta per le fotocopie o il toner
Dato che il successo delle vendite abbinate dipende
dal potere di mercato detenuto dalle imprese produttrici del bene legante,
esse integrano quasi sempre un’ipotesi di abuso di posizione dominante,
più raramente ipotesi di intese vietate.
Queste pratiche vengono considerate abusi di posizione dominante,
a meno che l’impresa dominante non riesca a dimostrare che
la vendita abbinata è giustificata da ragioni tecniche o di altra natura,
e cioè la vendita abbinata deve trovare fondamento
su ragioni di tipo tecnico o economico.
2.4. INTESE VERTIC ALI .
La nozione di intese verticali, cosi come quella di intese orizzontali,
non è contenuta né nel Trattato comunitario né nella L. 287/90.
Tuttavia,
REGOLAMENTO N. 330/2010
il
definisce le INTESE VERTICALI
come 112
LiberaWmente Diritto della concorrenza
quegli accordi tra imprese
che operano a diversi stadi della catena produttiva
e fra le quali abitualmente intercorre
una relazione di complementarietà, anziché di concorrenza .
Tale definizione ricomprende quindi una vasta categorie di intese,
tra le quali quella più diffusa sono gli accordi di distribuzione commerciale,
selettiva ed esclusiva,
come ad esempio l’accordo
tra l’impresa che produce beni e quella che li distribuisce
oppure
tra l’impresa che fabbrica un prodotto e l’impresa che fornisce la materia prima
che serve per produrlo.
Generalmente,
le intese verticali godono di un trattamento più favorevole
rispetto a quello riservato alle intese orizzontali,
in quanto al contrario di queste ultime,
non coinvolgono imprese dirette concorrenti
e possono determinare guadagni di efficienza
in ragione delle sinergie e della complementarietà delle imprese
partecipanti all’intesa,
generando di conseguenza effetti pro competitivi.
Tuttavia,
in alcuni casi, anche LE INTESE VERTICALI
POSSONO PRODURRE EFFETTI RESTRITTIVI DELLA CONCORRENZA,
di due tipi:
EFFETTO INTERBRAND
→ EFFETTO INTRABRAND
→ EFFETTO INTERBRAND
consiste nelle limitazioni di concorrenza tra produttori di marche diverse . 113
LiberaWmente Diritto della concorrenza
Dunque,
le intese verticali
sono suscettibili di determinare effetti anticompetitivi interbrand
quando uno o più produttori, dotati di un certo potere di mercato,
attraverso delle esclusive, vincolano contrattualmente
la maggioranza dei canali di distribuzione
o comunque quelli più qualificati ed efficienti,
provocando cosi il c.d. EFFETTO FORECLOSURE,
ossia
si verifica un isolamento del mercato,
causato dalla chiusura dei canali di sbocco
che impedisce, o quanto meno ostacola, l’ingresso di nuovi entranti,
nonché l’espansione di concorrenti di minore dimensione;
tutto ciò si traduce in
prezzi sopracompetitivi e qualità più scadente di prodotti o servizi.
EFFETTO INTRA BRAND
consiste nelle limitazioni di concorrenza tra distributori di uno stesso produttore .
Dunque,
le intese verticali
sono suscettibili di determinare effetti anticompetitivi intrabrand,
quando uno o più distributori dello stesso marchio
praticano delle discriminazioni di prezzo in una determinata area territoriale.
In generale,
gli effetti intrabrand sono poco nocivi per i consumatori,
se si ha un grado soddisfacente di concorrenza interbrand
che garantisca alla collettività
sufficienti fonti alternative di approvvigionamento.
È solo in assenza di una effettiva concorrenza interbrand, 114
LiberaWmente Diritto della concorrenza
ossia nelle ipotesi di
mercati concentrati e caratterizzati dall’esistenza di barriere all’ingresso,
che la competizione tra i distributori di uno stesso produttore
può assumere rilevanza per il diritto antitrust.
LE INTESE VERTICALI PIÙ RICORRENTI SONO:
GLI ACCORDI DI DISTRIBUZIONE ESCLUSIVA
A. GLI ACCORDI DI DISTRIBUZIONE SELETTIVA
B.
A. ACCORDI DI DISTRIBUZIONE ESCLUSIVA .
ACCORDI DI DISTRIBUZIONE ESCLUSIVA
sono accordi attraverso i quali
il produttore si obbliga a fornire i propri prodotti/servizi
solamente ad un determinato distributore
in uno specifico territorio o per una determinata tipologia di clienti .
Cosi,
il distributore viene posto al riparo della concorrenza
da parte di altri distributori dello stesso produttore
per quella zona o per quella tipologia di clienti.
Dall’altro lato,
il produttore si impegna a non effettuare vendite attive,
cioè a non offrire i propri prodotti in altri territori assegnati su base esclusiva.
Tali accordi sono spesso muniti di CLAUSOLE ACCESSORIE,
quali 115
LiberaWmente Diritto della concorrenza
IL DIVIETO DI VENDITE ATTIVE,
• ossia il divieto per il distributore di attivarsi
al fine di vendere i propri prodotti o servizi
a clienti residenti in altre aree territoriali.
IL DIVIETO DI VENDITE PASSIVE,
• ossia vendite non sollecitate dal distributore.
La distribuzione esclusiva,
da una parte,
→ può consentire di razionalizzare il sistema di distribuzione
e facilitare investimenti da parte del distributore,
realizzando cosi significativi guadagni di efficienza
dall’altra parte però,
→ può determinare restrizioni della concorrenza intrabrand,
tra l’altro sottoforma di compartimentalizzazione del mercato
che può facilitare la discriminazione di prezzo.
Per l’accertamento degli accordi di distribuzione esclusiva
restrittivi della concorrenza è prevista una
SOGLIA MINIMA DI SICUREZZA ,
secondo la quale se la quota di mercato del produttore non supera il 30%
allora l’accordo di distribuzione esclusiva è lecito
,
e quindi compatibile con l’art. 2, comma 2, della l. 287/90
sempre che
non contenga divieti di vendite passive
e non impedisca le importazioni parallele . 116
LiberaWmente Diritto della concorrenza
IMPORTAZIONI PARALLELE
Si parla di
in tutti quei casi in cui l’importatore non è un distributore autorizzato,
ma un privato
che opera al di fuori di qualsiasi circuito di distribuzione autorizzata;
il distributore si rifornisce
presso i grossisti o gli stessi distributori di uno stato membro,
per poi rivendere il prodotto in un altro stato,
sfruttando i differenziali di prezzo esistenti.
Se la soglia minima di sicurezza viene superata,
diviene necessaria un’analisi del mercato rilevante ,
e cioè
si deve analizzare la posizione di mercato
sia del produttore sia dei suoi concorrenti:
se il produttore detiene un elevato potere di mercato,
allora gli effetti sulla concorrenza intrabrand saranno più marcati;
invece,
se il produttore detiene un forte potere di mercato
e contemporaneamente i suoi concorrenti
sono saldamente insediati nello stesso mercato,
la concorrenza interbrand sarebbe in grado
di compensare le restrizioni della concorrenza a livello distributivo. 117
LiberaWmente Diritto della concorrenza
B. A CCORDI DI DISTRIBUZIONE SELETTIVA .
ACCORDI DI DISTRIBUZIONE SELETTIVA
sono accordi attraverso cui
i prodotti o i servizi sono commercializzati
esclusivamente attraverso distributori
che rispondono a determinati standard fissati dal produttore.
La distribuzione selettiva è ammissibile
solo nei casi di ACCORDI DI DISTRIBUZIONE SELETTIVA