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SU BASE NOMINATIVA,

• che consiste

nella ripartizione della clientela,

attraverso cui le parti dell’intesa stabiliscono che approvvigioneranno,

a titolo esclusivo o preferenziale, solo determinati clienti

(ad es. impresa A vende a persone fisiche e impresa B vende alle società);

SU BASE DELLE FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO,

• che consiste

nella ripartizione delle quote di acquisto di determinate risorse

oppure dell’accesso alle stesse risorse

da parte delle imprese parti dell’intesa

(ad es. impresa A si approvvigiona presso il produttore X e impresa B presso il produttore Y);

si tende cosi all’eliminazione della concorrenza negli approvvigionamenti. 109

LiberaWmente Diritto della concorrenza

D. INTESE DISCRIMINATORIE .

ART. 2, COMMA 2, L. 287/90 lettera D

vieta le intese

consistenti nell’applicare,

nei rapporti commerciali con altri contraenti,

condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti,

cosi da determinare per essi

ingiustificati svantaggi nella concorrenza .

Le intese discriminatorie consistono nelle pratiche volte all’adozione,

da parte delle imprese,

di un trattamento differenziato per prestazioni equivalenti,

senza che vi siano giustificazioni oggettive.

Ad esempio le differenze nei prezzi di vendita

che non sono giustificate da differenze nei costi di produzione o di trasporto

oppure

ad esempio gli sconti che vengono concessi ad alcuni contraenti

non su base quantitativa,

ma sulla base della tipologia della clientela,

o sulla base dell’intento di fidelizzazione, etc.

E. T YIN G O VENDITA ABBINATA .

ART. 2 COMMA 2 L. 287/90 lettera E 110

LiberaWmente Diritto della concorrenza

vieta le intese

volte a subordinare la conclusione di contratti

all’accettazione da parte degli altri contraenti

di prestazioni supplementari che

non abbiano alcun rapporto con l’oggetto dei contratti stessi .

Si tratta, dunque, delle VENDITE ABBINATE o TYING CONTRACT

che

si verificano negli after markets ,

e cioè

nei casi in cui l’impresa dominante che produce un bene primario, durevole e di un certo

valore (TYING o LEGANTE),

tenti di monopolizzare

i mercati dei beni e dei servizi secondari (LEGATI),

connessi al bene primario,

con l’intento di estrarre extraprofitti dai clienti locked­in,

vale a dire

i clienti catturati per il fatto di aver acquistato il bene primario .

Quindi,

l’impresa subordina la vendita di un determinato bene

all’acquisto di un altro prodotto distinto.

In pratica,

l’impresa in posizione dominante nel mercato A

impone ai propri clienti l’acquisto di un prodotto o servizio diverso

che si abbina al prodotto o servizio principale 111

LiberaWmente Diritto della concorrenza

e che fa parte di un mercato distinto B;

in questo modo,

l’impresa sfrutta il potere di mercato nel mercato A

per espandersi nel mercato abbinato B,

cosi riducendo la concorrenza anche in quest’ultimo;

si crea quindi una chiusura del mercato

che ostacola i concorrenti nella vendita del prodotto abbinato.

Ad esempio un’impresa dominante che produce fotocopiatrici

impone ai propri clienti di acquistare, in abbinamento al macchinario,

.

anche la carta per le fotocopie o il toner

Dato che il successo delle vendite abbinate dipende

dal potere di mercato detenuto dalle imprese produttrici del bene legante,

esse integrano quasi sempre un’ipotesi di abuso di posizione dominante,

più raramente ipotesi di intese vietate.

Queste pratiche vengono considerate abusi di posizione dominante,

a meno che l’impresa dominante non riesca a dimostrare che

la vendita abbinata è giustificata da ragioni tecniche o di altra natura,

e cioè la vendita abbinata deve trovare fondamento

su ragioni di tipo tecnico o economico.

2.4. INTESE VERTIC ALI .

La nozione di intese verticali, cosi come quella di intese orizzontali,

non è contenuta né nel Trattato comunitario né nella L. 287/90.

Tuttavia,

REGOLAMENTO N. 330/2010

il

definisce le INTESE VERTICALI

come 112

LiberaWmente Diritto della concorrenza

quegli accordi tra imprese

che operano a diversi stadi della catena produttiva

e fra le quali abitualmente intercorre

una relazione di complementarietà, anziché di concorrenza .

Tale definizione ricomprende quindi una vasta categorie di intese,

tra le quali quella più diffusa sono gli accordi di distribuzione commerciale,

selettiva ed esclusiva,

come ad esempio l’accordo

tra l’impresa che produce beni e quella che li distribuisce

oppure

tra l’impresa che fabbrica un prodotto e l’impresa che fornisce la materia prima

che serve per produrlo.

Generalmente,

le intese verticali godono di un trattamento più favorevole

rispetto a quello riservato alle intese orizzontali,

in quanto al contrario di queste ultime,

non coinvolgono imprese dirette concorrenti

e possono determinare guadagni di efficienza

in ragione delle sinergie e della complementarietà delle imprese

partecipanti all’intesa,

generando di conseguenza effetti pro competitivi.

Tuttavia,

in alcuni casi, anche LE INTESE VERTICALI

POSSONO PRODURRE EFFETTI RESTRITTIVI DELLA CONCORRENZA,

di due tipi:

EFFETTO INTER­BRAND

→ EFFETTO INTRA­BRAND

→ EFFETTO INTER­BRAND

consiste nelle limitazioni di concorrenza tra produttori di marche diverse . 113

LiberaWmente Diritto della concorrenza

Dunque,

le intese verticali

sono suscettibili di determinare effetti anticompetitivi inter­brand

quando uno o più produttori, dotati di un certo potere di mercato,

attraverso delle esclusive, vincolano contrattualmente

la maggioranza dei canali di distribuzione

o comunque quelli più qualificati ed efficienti,

provocando cosi il c.d. EFFETTO FORECLOSURE,

ossia

si verifica un isolamento del mercato,

causato dalla chiusura dei canali di sbocco

che impedisce, o quanto meno ostacola, l’ingresso di nuovi entranti,

nonché l’espansione di concorrenti di minore dimensione;

tutto ciò si traduce in

prezzi sopracompetitivi e qualità più scadente di prodotti o servizi.

EFFETTO INTRA­ BRAND

consiste nelle limitazioni di concorrenza tra distributori di uno stesso produttore .

Dunque,

le intese verticali

sono suscettibili di determinare effetti anticompetitivi intra­brand,

quando uno o più distributori dello stesso marchio

praticano delle discriminazioni di prezzo in una determinata area territoriale.

In generale,

gli effetti intra­brand sono poco nocivi per i consumatori,

se si ha un grado soddisfacente di concorrenza inter­brand

che garantisca alla collettività

sufficienti fonti alternative di approvvigionamento.

È solo in assenza di una effettiva concorrenza inter­brand, 114

LiberaWmente Diritto della concorrenza

ossia nelle ipotesi di

mercati concentrati e caratterizzati dall’esistenza di barriere all’ingresso,

che la competizione tra i distributori di uno stesso produttore

può assumere rilevanza per il diritto antitrust.

LE INTESE VERTICALI PIÙ RICORRENTI SONO:

GLI ACCORDI DI DISTRIBUZIONE ESCLUSIVA

A. GLI ACCORDI DI DISTRIBUZIONE SELETTIVA

B.

A. ACCORDI DI DISTRIBUZIONE ESCLUSIVA .

ACCORDI DI DISTRIBUZIONE ESCLUSIVA

sono accordi attraverso i quali

il produttore si obbliga a fornire i propri prodotti/servizi

solamente ad un determinato distributore

in uno specifico territorio o per una determinata tipologia di clienti .

Cosi,

il distributore viene posto al riparo della concorrenza

da parte di altri distributori dello stesso produttore

per quella zona o per quella tipologia di clienti.

Dall’altro lato,

il produttore si impegna a non effettuare vendite attive,

cioè a non offrire i propri prodotti in altri territori assegnati su base esclusiva.

Tali accordi sono spesso muniti di CLAUSOLE ACCESSORIE,

quali 115

LiberaWmente Diritto della concorrenza

IL DIVIETO DI VENDITE ATTIVE,

• ossia il divieto per il distributore di attivarsi

al fine di vendere i propri prodotti o servizi

a clienti residenti in altre aree territoriali.

IL DIVIETO DI VENDITE PASSIVE,

• ossia vendite non sollecitate dal distributore.

La distribuzione esclusiva,

da una parte,

→ può consentire di razionalizzare il sistema di distribuzione

e facilitare investimenti da parte del distributore,

realizzando cosi significativi guadagni di efficienza

dall’altra parte però,

→ può determinare restrizioni della concorrenza intra­brand,

tra l’altro sottoforma di compartimentalizzazione del mercato

che può facilitare la discriminazione di prezzo.

Per l’accertamento degli accordi di distribuzione esclusiva

restrittivi della concorrenza è prevista una

SOGLIA MINIMA DI SICUREZZA ,

secondo la quale se la quota di mercato del produttore non supera il 30%

allora l’accordo di distribuzione esclusiva è lecito

,

e quindi compatibile con l’art. 2, comma 2, della l. 287/90

sempre che

non contenga divieti di vendite passive

e non impedisca le importazioni parallele . 116

LiberaWmente Diritto della concorrenza

IMPORTAZIONI PARALLELE

Si parla di

in tutti quei casi in cui l’importatore non è un distributore autorizzato,

ma un privato

che opera al di fuori di qualsiasi circuito di distribuzione autorizzata;

il distributore si rifornisce

presso i grossisti o gli stessi distributori di uno stato membro,

per poi rivendere il prodotto in un altro stato,

sfruttando i differenziali di prezzo esistenti.

Se la soglia minima di sicurezza viene superata,

diviene necessaria un’analisi del mercato rilevante ,

e cioè

si deve analizzare la posizione di mercato

sia del produttore sia dei suoi concorrenti:

se il produttore detiene un elevato potere di mercato,

allora gli effetti sulla concorrenza intra­brand saranno più marcati;

invece,

se il produttore detiene un forte potere di mercato

e contemporaneamente i suoi concorrenti

sono saldamente insediati nello stesso mercato,

la concorrenza inter­brand sarebbe in grado

di compensare le restrizioni della concorrenza a livello distributivo. 117

LiberaWmente Diritto della concorrenza

B. A CCORDI DI DISTRIBUZIONE SELETTIVA .

ACCORDI DI DISTRIBUZIONE SELETTIVA

sono accordi attraverso cui

i prodotti o i servizi sono commercializzati

esclusivamente attraverso distributori

che rispondono a determinati standard fissati dal produttore.

La distribuzione selettiva è ammissibile

solo nei casi di ACCORDI DI DISTRIBUZIONE SELETTIVA

Dettagli
A.A. 2017-2018
186 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher LiberaWmente17 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto della concorrenza e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università della Calabria o del prof Bruno Sabrina.