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Il potere di controllo della Commissione ex art 86 n.3

L'art 86 n.3 attribuisce alla Commissione il compito di vigilare sull'applicazione della norma rivolgendo, ove occorra, opportune direttive e decisioni (compito di vigilanza ex art 211). Tuttavia si è giunti alla necessità di delimitare i poteri della Commissione diversi da quelli del Consiglio e soprattutto capire la differenza di entità fra direttiva e decisione.

Riguardo alla prima questione si è stabilito che la competenza della Commissione si limita alle direttive ed alle decisioni necessarie al fine di espletare efficacemente il dovere di vigilanza a cui essa è tenuta, inoltre la Commissione ha il potere di poter precisare in modo generale le obbligazioni enunciate dal trattato e specificatamente dall'art 86 n.1 (in relazione alla portata delle norme delle quali si tratta di assicurare l'osservanza).

Inoltre gli art 95 e 83 attribuiscono portata generale dei poteri attribuiti al.

Consiglio per l'avvicinamento delle normative nazionali in materia di concorrenza, viceversa l'art. 86 riguarda l'ipotesi specifica di misure statali adottate dagli Stati membri nei confronti delle imprese con le quali sussistono relazioni economiche particolari (quindi la competenza è molto più ristretta rispetto a quella del Consiglio e solo oggi si è giunto a parlare di sovrapposizione con l'eventualità che il Consiglio eserciti le competenze attribuitegli da altre disposizioni del trattato con riguardo al tema di imprese titolari di diritti esclusivi).

L'altra questione è quella del rapporto tra il potere della Commissione di adottare direttive e decisioni nel contesto regolato dall'art. 86 e quello di avviare una procedura di infrazione ex art. 226 (in una prima occasione si era contestata una direttiva che ritenuta l'attribuzione di diritti esclusivi di importazione, ne imponeva l'abolizione all'insieme degli Stati membri).

Stati membri – la contestazione riguardava la scelta di una direttiva in luogo della procedura d’infrazione articolata sulla contestazione degli addebiti; profilo rilevante è che all’interno della procedura d’infrazione a differenza che per l’adozione di una direttiva sussiste una precisa garanzia di rispetto del principio del contraddittorio. La risposta della Corte fu che la Commissione ha il potere di precisare in via generale le obbligazioni che derivano dal trattato). Quindi la scelta fra direttiva e decisione non dipende dal numero di Stati cui è indirizzata ma si è stabilito che il potere della Commissione è legato ad un potere di valutazione del caso (la Commissione gode di un potere discrezionale ampio con riguardo ai mezzi idonei per giungere all’obiettivo). GLI AIUTI PUBBLICI ALLE IMPRESE Complementari alle norme sulla concorrenza gli artt. 87 e 89 del trattato si occupano sempre del regime della concorrenza non

falsata, nella misura in cui sono dirette ad evitare che il sostegno finanziario conduca ad alterare la competizione ad armi pari tra le imprese del mercato comune (gli aiuti di stato possono diventare un rafforzamento delle imprese nazionali favorendo l'esportazione e scoraggiando l'importazione in una sorta di protezionismo), quindi la Commissione in base ad alcuni divieti imposti può creare delle vere e proprie linee direttrici politiche economiche. La disciplina si basa su un integrazione negativa di soli divieti ed una positiva con un attività di controllo della Commissione che si traduce in una canalizzazione dell'intervento pubblico verso obiettivi che siano in sintonia con la comunita europea. La disciplina degli aiuti è incompatibile con il mercato comune e vanno sottoposti ad un sistema di autorizzazione preventiva da parte dell'istituzione comunitaria; l'art 87 contiene il principio di incompatibilità degli aiuti che è un

Divieto di erogare aiuti che non siano dichiarati preventivamente compatibili con il mercato comune, mentre ai paragrafi 2 e 3 vengono sancite le deroghe a tale divieto alcune applicabili ipso iure altre in forza di una valutazione ampiamente discrezionale della Commissione (l'art.88 si occupa invece del controllo preventivo sui nuovi aiuti nonché sul controllo sui vecchi).

L'art 89 prefigura il potere del Consiglio di fissare in via generale le condizioni per l'applicazione dell'art. 88 nonché le categorie di aiuti che possono essere dichiarati compatibili. Sta di fatto che solo ultimamente il Consiglio ha applicato tale competenza adottando il regolamento 994/1998 sull'applicazione degli art 87 e 88 in materia di aiuti di Stato orizzontali ed il regolamento 659/99 per le modalità di applicazione di tali articoli (essi forniscono una base normativa assente fino ad allora, tutta nelle mani della Commissione che aveva semplicemente prodotto una serie di

atti di inquadramento di incerta valenza giuridica e fornendo un valido appoggio a tali atti di soft law).

Il regolamento del 98 abilita formalmente la Commissione ad adottare appositi regolamenti di esecuzione finalizzati a disciplinare alcuni interventi di sostegno pubblico (creando altri regolamenti che si occupano di aiuti di minor impatto concorrenziale); mentre il regolamento del 99 procede al riordino organico dei principi e regole procedurali che ha portato una notevole dinamicità della disciplina che ha distinto tre momenti principali:

Secondo l'art 87 sono incompatibili con il mercato LA NOZIONE DI AIUTO OGGETTO DEL DIVIETO comune nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati, gli aiuti concessi dagli Stati mediante risorse statali sotto qualsiasi forma che favorendo talune imprese falsino la concorrenza. Quindi la nozione di aiuto è molto ampia e comprende ogni vantaggio economicamente apprezzabile attribuito ad un impresa attraverso un intervento.

pubblico,vantaggio che altrimenti maisarebbe realizzato; ne consegue che non soltanto le sovvenzioni palesi rientrano nella nozione diaiuto rilevante per la disciplina,ma qualsiasi misura che direttamente o indirettamente produca perl’impresa un beneficio ( ).riduzione di costi,agevolazione fiscale,tariffa preferenziale eccNon rientrano solo quelle misure di carattere e portata generale che non favorisconospecificatamente determinate imprese o produzioni. Il trattato non distingue gli aiuti in base dellaloro causa o scopo ma in base agli effetti (non importa se il beneficiario abbia guadagnato o persoma importa se abbia favorito alcune invece che altri).è indifferente (legge o atto né tantomeno la forma privatistica) ma tra leLA FORMA DELL’AIUTOipotesi piu annoverate si ricordano le assunzioni di partecipazione dello Stato o di entepubblico,diventa incompatibile quando tale assunzione non corrisponde a quella di un investitoreprivato che operi un conferimento

di capitale in normali condizioni di un economia di mercato (virientra un appoggio che non pare redditizio e non ragionevole a causa della consistenzadell’indebitamento); la Corte ha inoltre ribadito che qualora l’investitore pubblico non corrispondaad un investitore privato a breve termine quantomeno rientri nell’ottica del lungo termine (nel casodi compagnie aeree o istituti bancari la Commissione ha stabilito che l’aiuto pubblico legittimo vavalutato su una serie di fattori quali il tasso di redditività o il tasso di rischio dell investimento oancora le valutazioni dei principali operatori del settore;mediante l’utilizzo di periti e consulentiterzi).

Criteri analoghi si usano per le operazioni di privatizzazione di imprese pubbliche che sono soggettead una verifica della Commissione:

  1. La privatizzazione non si accompagni ad interventi finanziari dell’azionista pubblico volti ariequilibrare la situazione patrimoniale dell’impresa
  2. ceduta;2)Che il prezzo rifletta correttamente il valore dell'attività e non comporti un addebito vantaggioso per l'acquirente;3)I processi di privatizzazione si svolgano secondo i suddetti principi: fondamentale è la trasparenza che impone agli Stati di comunicare i dati relativi alle relazioni con le imprese pubbliche quali il ripiano delle perdite pubbliche o i conferimenti di capitale (soprattutto in materia di compensazioni finanziarie accordate dallo Stato ad imprese esercenti servizi di interesse economico generale, esse devono essere proporzionate a quanto necessario per lo svolgimento della missione). In mancanza di normativa spetta agli Stati definire obiettivi, portata e modalità di interventi pubblici; tuttavia i trasferimenti pubblici, se limitati a quanto strettamente necessario, possono essere ritenuti compatibili con il mercato comune (deroghe art.86), la Corte ha di recente modificato il suo orientamento nel senso che ha escluso dalla nozione di aiuto.l'ipotesi di erogazione di risorse pubbliche a esclusivo compenso degli oneri aggiuntivi di servizio pubblico in quanto inidonea a favorire l'impresa beneficiaria e ad alterare le condizioni concorrenziali (l'erogazione non va neppure notificata ed è sottratta a controllo preventivo della commissione, rimanendo soggetta solo al controllo successivo da parte del giudice nazionale). Ergo, per evitare sovvenzioni incrociate dalle attività di pubblico servizio verso le altre attività svolte dalle stesse imprese in settori non caratterizzati da esigenze di interesse generale, occorre prevedere meccanismi di separazione contabile atti ad escludere che le risorse assicurate dallo Stato siano superiori agli oneri derivanti dallo svolgimento delle attività di servizio pubblico (è necessario predisporre meccanismi di rilevazione contabile che individuino i ricavi e i costi - direttiva 80/723). L'origine dell'aiuto deve essere imputata allo Stato.

    è necessario che vi sia almeno un legame tra le risorse impiegate e un articolazione dell’apparato statale ma comunque valutabile caso per caso per controllarne l’effettivo collegamento (oggi la Corte, dopo un periodo generoso nella nozione di aiuti, è tornata sulla valutazione che i vantaggi siano accordati direttamente o indirettamente con risorse statali e che costituiscano onere per lo Stato – a riguardo non costituisce aiuto l’instaurazione di uno speciale regime giuridico per le poste italiane mentre sono stati riconosciuti come aiuti le risorse statali ad una banca in quanto costantemente sotto il controllo pubblico edunque a disposizione della autorità nazionali competenti).

    Quindi sono due i presupposti: principalmente si deve trattare di risorse statali ed in secondo luogo la misura deve essere imputabile allo Stato. Beneficiario dell’aiuto deve essere qualsiasi entità che eserciti un attività economicamente rilevante e sia presente.

    sul mercato (beneficiario effettivo) e la condizione è che favorisca talune imprese o talune produzioni rispetto ad altre che si trovino nella stessa situazione di fatto

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Publisher
A.A. 2012-2013
6 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/14 Diritto dell'unione europea

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Menzo di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di diritto dell'unione europea e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi Suor Orsola Benincasa di Napoli o del prof De Pasquale Patrizia.