La disciplina della concorrenza applicabile agli stati
La disciplina comunitaria non investe solo le imprese, ma può regolare anche alcuni comportamenti degli stati. Un primo ed importante profilo di rilevanza della disciplina comunitaria per gli stati membri riguarda le normative nazionali che, nel regolare esercizio di attività economiche, producono effetti tali da modificare le condizioni di concorrenza tra le imprese.
A riguardo, in un primo periodo, la giurisprudenza affermò che gli accordi tra imprese suggellati da una legge nazionale che ne imponeva il rispetto non erano da considerarsi validi, in quanto gli stati membri non possono adottare provvedimenti che consentono alle imprese di sottrarsi ai divieti sanciti dal trattato in materia di concorrenza.
Ricordiamo tuttavia che gli art. 81 e 82 riguardano i comportamenti delle imprese e dunque non comprendono le legislazioni nazionali, ma tale rilievo va connesso con il principio ex art. 10 che sancisce la collaborazione tra stati e comunità e quindi impone agli stati di non adottare misure contrarie alle norme imposte dal trattato.
Proprio dalla lettura congiunta degli art. 3, 10, 81, si è giunto a quest’obbligo in capo agli stati, estrapolando questa formula secondo cui è precluso agli stati di imporre, rafforzare o agevolare la conclusione di un accordo in contrasto con l’art. 81, nonché di privare del carattere pubblico una normativa attribuendo ai privati la responsabilità di adottare decisioni d’intervento in materia economica.
Problemi di normativa scollegata
Il problema nasce quando la normativa è del tutto scollegata da un effettivo e palese comportamento delle imprese e possa determinare una violazione del diritto comunitario: in tale ipotesi il riferimento è a quelle normative che producono sulle condizioni di concorrenza un effetto pari o equivalente a quello di un'intesa vietata, ma senza che un comportamento anticoncorrenziale (autonomo) delle imprese si colleghi in qualche modo alla misura statale in questione.
La Corte ha comunque ribadito che l’incompatibilità della normativa resta comunque ancorata ad un comportamento delle imprese – lo stesso art. 81 non considera incompatibile con il mercato ogni alterazione della concorrenza, ma solo quelle alterazioni che siano risultato di un comportamento delle imprese, perseguendo quindi i mezzi utilizzati dalle imprese e non il risultato.
Elemento fondamentale è il collegamento tra la normativa nazionale e il comportamento delle imprese (fatta eccezione sull’intervento diretto degli stati nelle imprese pubbliche). Infine, va detto che qualora la normativa statale lasci spazio di scelta alle imprese, ne risponderà quest’ultima in caso di violazione ex art. 81 e 82, ma qualora la normativa imponga un comportamento illecito, allora non verrà sanzionata l’impresa, ma eventualmente lo stato direttamente.
Misure statali e imprese pubbliche
Quando si affronta il tema dell’intervento pubblico nell’economia, bisogna ricordare l’art. 295, dove la comunità afferma la propria neutralità rispetto alla proprietà pubblica o privata vigente negli stati. Ne consegue che l’intervento pubblico non è precluso, ma solo in quanto scaturisca una violazione al trattato, per cui ciò vale sia nell’ipotesi in cui lo stato contribuisca attivamente a determinare l’assetto del mercato attraverso l’impresa pubblica, sia quando partecipi solo indirettamente alle vicende del mercato ma ne condiziona comunque l’assetto attribuendo con una misura statale ad un'impresa dei diritti speciali o esclusivi.
La norma del trattato che disciplina tale ipotesi è l’art. 86 al paragrafo 1, nel quale vieta agli stati membri di adottare nei confronti delle imprese pubbliche o imprese con diritti speciali misure che siano contrarie al trattato e specialmente al divieto di discriminazione in base alla nazionalità e alle norme sulla concorrenza.
Al paragrafo 2, è invece contenuta una deroga, poiché si escludono dalle norme sulla concorrenza le imprese incaricate della gestione dei servizi di interesse economico generale, nei limiti in cui ciò si riveli necessario per l’adempimento della specifica missione loro data.
L’art. 86 mira ad impedire l’intervento pubblico nell’economia nella misura di una violazione (es. posizione dominante che non è di per sé contraria al trattato qualora tuttavia ciò non si istituisca per sottrarre l’impresa dalle regole del gioco della concorrenza – ne consegue che non si può a priori considerare illecita la creazione di una posizione dominante, ma non si esclude nemmeno una violazione successiva al trattato e quindi occorre verificare la singola fattispecie).
Sembra oramai incontestata l’illegittimità dei diritti esclusivi che abbiano ad oggetto l’importazione o la commercializzazione di beni e servizi (illegittima la commercializzazione esclusiva del tabacco come le emittenti televisive, mentre è in dubbio la questione se ed entro quali limiti l’art. 86 ritenga illegittimi i diritti esclusivi di produzione di beni e servizi).
La lettura dell’art. 86 congiunta fra il n. 1 e 2 sostanzialmente indica che le concessioni di diritti speciali ed esclusivi sono sostanzialmente lecite solo rispetto ad imprese che effettivamente svolgono un ruolo di interesse generale e solo ed esclusivamente nella misura in cui le limitazioni alla concorrenza che ne derivano siano strettamente funzionali all’assolvimento di quegli obblighi di servizio pubblico.
Infatti, il n. 2 stabilisce proprio la sottrazione delle imprese che si occupano di gestione di servizi, dal gioco della concorrenza e dalle regole nei limiti in cui l’applicazione di tali regole impedisca la realizzazione dei compiti loro affidati e sempre che lo sviluppo.
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