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3) ESENZIONE A DETERMINATE CONDIZIONI

L’esenzione si ha quando un accordo, una pratica concordata o una decisione non rientrano, per qualche

motivo, nel campo di applicazione dell’articolo 81.

E’ lo stesso articolo 81 infatti a enunciare quattro condizioni che debbono ricorrere perché possa essere

accordata un’esenzione:

l’accordo o la pratica deve contribuire al miglioramento della produzione o della distribuzione dei

­ prodotti o a promuovere il progresso tecnologico o economico;

gli utilizzatori devono ottenere una giusta quota del profitto che ne risulta;

­ le restrizioni imposte devono essere indispensabili per raggiungere tale obiettivo;

­ l’accordo o la pratica concordata non deve dare alle parti la possibilità di eliminare la concorrenza.

­

In particolare, la Commissione si è mostrata più propensa ad accordare un’esenzione alle piccole e medie

imprese che alle grandi società.

CAP. 4 LE INTESE ORIZZONTALI “NEGATIVE”

Per intese orizzontali “negative” si intendono quelle intese tra imprese concorrenti che operano allo stesso

livello economico e che riguardano ad esempio fissazione dei prezzi, scambio di informazioni, divisione dei

mercati, boicottaggi collettivi.

ACCORDI DI FISSAZIONE DEI PREZZI

La fissazione dei prezzi rappresenta una delle forme essenziali di restrizione della concorrenza all’interno del

Mercato Comune.

Tra gli accordi di fissazione dei prezzi ritroviamo ad esempio:

accordi che vietano l’annuncio di ribassi sui prezzi;

­ accordi che fissano i prezzi indicativi o minimi;

­ accordi che impongono dei margini di profitto fissi e delle condizioni standard di pagamento;

­ accordi che fissano i prezzi di acquisto di materie prime .

­

Oltre a questi accordi principali, ne esistono altri che hanno l’obiettivo di proteggere e completare quelli

principali, cioè gli accordi accessori.

Altra forma di accordo che va contro l’articolo 81 e che riguarda la fissazione dei prezzi, è quella che riguarda

le pratiche concertate in materia di prezzi, ovvero un certo parallelismo nella fissazione dei prezzi: pur

riconoscendo infatti che ciascun produttore può liberamente modificare i propri prezzi in modo da tenere conto

del comportamento dei suoi concorrenti, la Corte ha precisato che è contrario alle regole di concorrenza che

un produttore cooperi con i propri concorrenti, in qualunque modo, per determinare una linea di azione

coordinata relativa ai prezzi da imporre sul mercato.

ACCORDI DI RIPARTIZIONE DEI MERCATI

Le differenti forme di ripartizione dei mercati sono sottoposte allo stesso divieto posto per gli accordi di

fissazione del prezzo.

Esistono vari tipi di ripartizioni del mercato:

ripartizione geografica dei mercati : secondo questo tipo di ripartizione, le imprese che fanno parte

­ dell’accordo si spartiscono le varie aree geografiche ed impongono così divieti di importazione e di

esportazione nella loro zona;

restrizione della produzione : questi accordi limitano o controllano la produzione e ripartiscono le quote

­ di produzione tra i concorrenti (ovviamente questa è una pratica condannata dall’autorità);

ripartizione della clientela e/o dei prodotti : la ripartizione del mercato può infatti avvenire non

­ solamente con divisioni geografiche o con restrizioni della produzione, ma anche con la ripartizione

della clientela e dei prodotti.

BOICOTTAGGI COLLETTIVI

Essi sono considerati come una delle maggiori restrizioni di concorrenza: un boicottaggio collettivo si realizza

quando un gruppo di imprese concorrenti in uno stadio della catena di distribuzione si coordina per rifiutare di

fornire uno o più clienti.

Il fine perseguito da tali pratiche è di punire o eliminare un cliente o un fornitore indesiderato per la sua politica

commerciale.

La Commissione ha stabilito che il boicottaggio è una delle forme più gravi di restrizione della concorrenza.

CARTELLI DI CRISI

Questo tipo di cartelli nascono tra industrie o settori dell’industria che devono affrontare una crisi strutturale e

difficoltà dovute ad una recessione e generale.

Il fine di questi cartelli di crisi è non solamente quello di garantire il mantenimento della posizione

concorrenziale occupata dall’industria interessata, ma anche di preservare la sua stessa esistenza.

La Commissione ha poi stabilito che questo tipo di accordi non possono essere esentati dalle possibili

ammende, se non nel caso in cui essi si limitano a ridurre la crisi del settore, senza però influenzare prezzi,

produzione e spedizioni.

ACCORDI SULLO SCAMBIO DI INFORMAZIONI

Questi sono accordi attraverso i quali le imprese concorrenti si scambiano informazioni sulle loro rispettive

attività di vendita.

Questi accordi possono favorire le imprese: esse possono quindi elaborare in anticipo le strategie commerciali

e coordinare il loro comportamento sul mercato.

Queste intese sono lesive della concorrenza quando esse hanno come oggetto lo scambio di informazioni

relative a prezzi, produzione, strategie commerciali, costi.

Questi accordi vengono giudicati dalla Commissione in base a tre criteri:

natura delle informazioni scambiate : questo criterio è fondamentale per distinguere accordi che

­ vertono su informazioni di ordine puramente statistico (accordi che non vengono perseguiti perché non

lesivi della concorrenza) e accordi che invece vertono sui prezzi, costi e in generale sulle informazioni

a carattere confidenziale (accordi che invece ledono la concorrenza e la restringono);

struttura del mercato rilevante : per mercato rilevante si intende il mercato che viene preso in

­ considerazione (es. mercato concorrenziale, oligopolistico, monopolistico); dipende infatti dal tipo di

mercato l’influenza determinata dallo scambio di informazioni tra imprese: in un mercato oligopolistico,

ad esempio, in cui già la concorrenza tra le imprese è limitata, lo scambio di informazioni può

pregiudicare notevolmente la concorrenza esistente tra le imprese;

pregiudizio subito dai consumatori : la Commissione adotterà un comportamento molto duro nei

­ confronti di quegli accordi che danneggiano i consumatori.

CAP. 5 GLI ACCORDI DI COOPERAZIONE ORIZZONTALE

Le differenti forme di cooperazione orizzontale sono:

Accordi di ricerca e sviluppo in comune

Nell’economia moderna, la capacità di creare nuovi prodotti o servizi, o di migliorare prodotti o servizi esistenti

è un elemento essenziale della competitività industriale.

Le intese che vengono perseguite dalla Commissione non comprendono quegli accordi che hanno come

obiettivo una ricerca in comune, ma solamente quegli accordi in cui i contraenti limitano reciprocamente la

propria attività di ricerca e di sviluppo ed escludono alcuni partecipanti dallo sfruttamento dei risultati ottenuti.

Accordi di questo tipo non vengono considerati lesivi della concorrenza solamente nei casi in cui i risultati

dell’attività comune di ricerca e sviluppo sono accessibili a tutte le parti e ogni parte li può sfruttare

autonomamente.

La Commissione ha poi emanato delle Linee direttrici per fornire un quadro analitico dei tipi di cooperazione

orizzontale in campo di ricerca e sviluppo più diffusi.

Queste linee direttrici sono:

Definizione: a questo livello la Commissione riconosce i vantaggi economici degli accordi di ricerca e

­ sviluppo, soprattutto quando essi sono conclusi tra piccole e medie imprese;

Mercati in questione: per la definizione del mercato in questione, la Commissione distingue tra i

­ mercati dei prodotti, i mercati delle tecnologie e i mercati dell’innovazione;

Analisi dei differenti tipi di accordo: la Commissione descrive poi le linee dell’analisi economica degli

­ accordi; essi si distinguono tra accordi che restringono la concorrenza e accordi che non restringono

la concorrenza.

Accordi di specializzazione

Un accordo di specializzazione è un accordo in virtù del quale una parte lascia la produzione di certi prodotti

ad un’altra o si impegna a produrre o far produrre tali prodotti in comune con questa.

In questo modo le imprese possono concentrare i propri sforzi sulla produzione di certi beni determinati e

disporre comunque di una gamma di prodotti completa.

Gli accordi di specializzazione hanno per effetto il limitare o controllare la produzione.

Anche tra questi accordi ce ne sono alcuni che non rientrano tra quelli illeciti: ad esempio quegli accordi in cui

una parte rinuncia alla fabbricazione di un determinato prodotto, oppure quelli che prevedono una produzione

in comune di un dato bene.

Anche per questi accordi la Commissione ha emanato delle Linee direttrici per fornire un quadro analitico dei

tipi di cooperazione orizzontale in campo di ricerca e sviluppo più diffusi.

Queste linee direttrici sono:

Definizione: la Commissione distingue tre categorie di accordi di produzione: accordi di produzione

­ congiunta (le parti accettano di produrre alcuni prodotti congiuntamente), accordi di specializzazione

(una delle parti accetta di cessare di produrre un dato prodotto e di acquistarlo da un’altra parte),

accordi di subfornitura (una parte, il committente, incarica un’altra parte, il subfornitore, di produrre un

dato prodotto);

Mercati in questione: per la definizione del mercato in questione, la Commissione distingue tra i

­ mercati dei prodotti, i mercati delle tecnologie e i mercati dell’innovazione;

Analisi dei differenti tipi di accordo: la Commissione descrive poi le linee dell’analisi economica degli

­ accordi; essi si distinguono tra accordi che restringono la concorrenza e accordi che non restringono

la concorrenza.

Accordi di acquisto in comune

Questo tipo di accordi possono essere realizzati:

mediante un rapporto di natura contrattuale;

­ tramite un’impresa che è sotto controllo congiunto;

­ da un’impresa nella quale varie società detengono una partecipazione;

­ con forme di cooperazione meno intensa.

­

Questi accordi vengono perseguiti dalle imprese, soprattutto medio­piccole, che ottengono così delle

economie di scala negli approvvigionamenti.

Anche per questi accordi la Commissione ha emanato delle Linee direttrici: essa ha infatti fissato una quota di

mercato al di sotto della quale si ritiene che un accordo di acquisto non restringe la concorrenza e questa

soglia è fissata al 15%; non è però detto che una quota di mercato superiore al 15% implichi automaticamente

che la cooperazione abbia degli effetti negativi sul mercato, in quanto questo dipende dalla concentrazione del

mercato stesso.

Accordi di commercializzazione in comune

Gli accordi di commercializzazione possono assumere numerose forme:

in cui vengono definiti, a livello comune, tutti gli aspetti

accordi

Dettagli
Publisher
A.A. 2013-2014
32 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/14 Diritto dell'unione europea

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher glibertino di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto dell'Unione Europea e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Cattolica del "Sacro Cuore" o del prof Raffaelli Enrico.