Parte I: La costituzione
Capitolo I: Costituzione e potere costituente
1. La costituzione: prime definizioni
Costituzione può essere qualificata come quell'insieme di norme che costituiscono il fondamento di un ordinamento statale e occorre che questo insieme di norme sia dotato di determinate caratteristiche di contenuto e di forma per essere qualificato come Costituzione, differenziandosi da altri atti normativi che invece Costituzione non sono. A questo punto la definizione di Costituzione in senso meramente giuridico si incrocia con la storia e con l'evoluzione della società; è infatti l’evoluzione storica che attribuisce a quell'insieme di norme, le caratteristiche che differenziano le Costituzioni da altri atti normativi che non possiamo definire come tali.
Normalmente, per definire una Costituzione, si fa riferimento a quattro elementi principali: due la caratterizzano da un punto di vista della forza, e altri due dal punto di vista della sostanza o del contenuto. Si ritiene infatti che una Costituzione moderna sia caratterizzata da quell'insieme di norme che costituiscono il fondamento dello stato, stabili nel tempo, superiori rispetto alle altre norme giuridiche (forza), che contengono principi e valori generalmente condivisi in tema di diritti fondamentali, nonché un modello organizzativo nella distribuzione dei poteri dello stato (sostanza). Elementi formali (di forma) ed elementi sostanziali (contenuto) contribuiscono dunque a identificare la Costituzione.
Analizziamo gli elementi caratterizzanti sopra individuati:
- Stabilità - Significa capacità della Costituzione di durare nel tempo, ovvero non è volta a regolare equilibri transitori.
- Superiorità - Significa maggiore forza rispetto alle altre norme che compongono un ordinamento giuridico. Una Costituzione è superiore perché tutte le altre norme devono rispettarla in quanto norma fondamentale dello stato.
- Valori e principi generalmente condivisi - Le norme costituzionali esprimono principi che la gran parte dei cittadini, considerano come propri.
- Modello organizzativo nella distribuzione dei poteri dello stato - Contiene un modello di organizzazione del potere pubblico di vertice, disciplinandolo e limitandolo (poiché le Costituzioni nascono proprio come strumenti di limitazione del Sovrano e per organizzare e bilanciare i poteri dello Stato).
Nel momento in cui la Costituzione diviene espressione del potere costituente, cioè della volontà consapevole di un popolo, essa è espressione di un atto (manifestazione di volontà) e non di un fatto (un mero comportamento), perciò, in quanto manifestazione di volontà, è spesso collegata la forma scritta. Inoltre la forma scritta conferisce alla Costituzione un rafforzamento della sua stabilità, cosicché può dirsi che da un punto di vista storico le Costituzioni moderne tendono ad assumere la forma scritta.
Questi quattro elementi sono intimamente legati tra loro. In definitiva, i requisiti relativi alla "forza" della Costituzione e i requisiti relativi alla "sostanza" della Costituzione, requisiti che concettualmente devono essere tenuti distinti, sono però tra loro legati.
Le norme costituzionali differiscono da tutte le altre norme anche per il loro contenuto, infatti la Costituzione deve contenere principi sufficientemente generali da essere ampiamente condivisi e da poter durare a lungo del tempo, a differenza delle altre norme che servono a regolare fatti concreti della vita. Le norme costituzionali hanno dunque caratteristiche di generalità sconosciute alle altre norme, e sono dotate, inoltre di un elevato livello di flessibilità, per potersi adattare a situazioni storiche, sociali o politiche diverse rispetto al momento nel quale la Costituzione è stata approvata.
Gli ordinamenti giuridici prerivoluzionari non conoscevano Costituzioni nel senso ora determinato. I documenti definiti "costituzionali" prima della rivoluzione francese erano perlopiù accordi transitori tra monarchia, nobiltà e clero, accordi che riconoscevano alcuni diritti degli uni nei confronti degli altri (per esempio: l'inglese Magna Charta libertatum del 1215; il Bill of rights del 1689). In questi accordi mancano tutti e quattro i presupposti che sono gli elementi caratterizzanti la Costituzione in senso moderno.
2. L'origine della costituzione come limite al potere: potere costituente e poteri costitutivi
Le condizioni per la nascita di una Costituzione in senso moderno si verificarono per la prima volta nella storia con la rivoluzione francese e la rivoluzione americana, che portarono sulla scena costituzionale il popolo, vero autore delle Costituzioni post-rivoluzione di fine settecento. Le Costituzioni di questo periodo furono elaborate da organismi rappresentativi (le convenzioni o le Assemblee Costituenti), ritenute titolari, in autonomia e senza negoziazioni con altri organi, del potere costituente, cioè del potere di darsi una nuova Costituzione. L'esercizio di questo potere è ciò che attribuisce a un documento la natura di Costituzione in senso proprio.
Attraverso l'esercizio del potere costituente, incardinato in un unico organo (Assemblea Costituente), la Costituzione che ne scaturisce sarà volta a dettare principi condivisi, che in ragione delle generale condivisione, a loro volta sono considerati stabili. Inoltre, l'esercizio del potere costituente fornisce la giustificazione della superiorità della Costituzione rispetto alle altre norme.
Con l'approvazione della Costituzione il potere costituente si estingue, mentre i poteri che derivano dalla Costituzione sono poteri definibili come costituiti, nel senso che trovano fondamento e legittimazione nella Costituzione (cioè gli altri poteri non sono più originari ma derivati, perché conseguono dalla Costituzione).
I principi del costituzionalismo moderno:
- La Costituzione è la legge fondamentale e suprema della Nazione. Questo implica che non è modificabile con i mezzi ordinari. Vi è in questo ragionamento l'idea della superiorità della Costituzione in quanto conseguenza dell'esercizio del potere costituente.
- Da ciò consegue che una legge che si pone in contrasto con la Costituzione è invalida. Vi è in questo ragionamento l'idea che la legge, potere costituito, è inferiore alla Costituzione.
- Da ciò consegue ancora che qualora il giudice debba applicare una legge contrastante con la Costituzione, la legge non può essere applicata. Vi è in questo ragionamento l'idea della giustizia costituzionale, nel senso che, quando vi è una Costituzione superiore necessariamente l'ordinamento deve prevedere un organo che abbia il potere di giudicare se una legge è contrastante con la Costituzione.
Questi tre elementi sono tutti principi connaturati con il costituzionalismo moderno.
3. La costituzione nelle monarchie dualistiche e nel primo dopoguerra
Le Costituzioni di questo periodo sono definibili come dualistiche, perché la sovranità è contrastata tra il Re e una determinata classe sociale, infatti nel periodo pre-rivoluzione francese i sovrani concedono le Costituzioni alla borghesia, cosicché le Costituzioni diventano strumenti di limitazione del potere Sovrano. Queste Costituzioni pretendono di disciplinare l'ordinamento dello Stato, l'organizzazione dei poteri e alcuni diritti di libertà ma nonostante ciò sono carenti dei presupposti per essere considerate Costituzioni nel senso moderno del termine.
Queste Costituzioni in primo luogo non sono il frutto dell'esercizio del potere costituente, in secondo luogo non è dalla Costituzione che deriva il potere, ma al contrario è dato per implicito che il potere preesistente nel Re e quest'ultimo si limita semplicemente a sottoporlo ad alcune limitazioni attraverso lo strumento costituzionale. Ciò implica che il potere incardinato nel Sovrano è superiore rispetto alla Costituzione stessa, e il potere del sovrano non è un potere costituito poiché non deriva dalla Costituzione ma preesiste a essa. Se il potere del Sovrano preesiste alla Costituzione, infatti, la Costituzione deriva dal Sovrano, che come la concede la può allo stesso tempo revocare. In terzo luogo, e come conseguenza, le Costituzioni ottocentesche non hanno quel carattere di superiorità tipico delle Costituzioni moderne e in quarto luogo, se la Costituzione non è superiore, non può esistere un sistema di giustizia costituzionale.
In definitiva, queste Costituzioni avevano solo il contenuto definibile come costituzionale, ma non la forza o la forma, né gli strumenti di garanzia. Anche le Costituzioni del primo dopoguerra presentano caratteri di dualismo e di sovranità indecisa, poiché si basavano, in sostanza, sul permanere di un equilibrio complesso tra due forze opposte. E questo equilibrio era necessariamente transitorio, con la conseguenza che la Costituzione era a sua volta fisiologicamente instabile.
4. Le costituzioni contemporanee e la rigidità come tratto caratterizzante
Le Costituzioni che si affermano dopo la seconda guerra mondiale e dopo le dittature fascista e nazista presentano un carattere nuovo. La guerra mondiale e l'inesistenza di un ordine giuridico pregresso al quale fare riferimento, aveva invece condotto ad una situazione nella quale era la stessa società che doveva essere ricostruita, con la conseguenza che la Costituzione doveva svolgere il compito sia di rifondare l'ordinamento giuridico dello Stato, sia di indirizzare, in qualche misura, anche la ricostruzione della società.
Le Costituzioni, per conseguenza, si allungano molto, ricomprendendo valori e principi comuni a tutte le forze politiche, e soprattutto divengono anche programmi sociali, all'interno dei quali ciascuno forza politica esercita un ruolo e fa propria una parte del programma. Questi modelli costituzionali sono detti dello stato pluralista, poiché sono caratterizzati da una pluralità di forze politiche, da una pluralità di valori e interessi, che convivono all'interno della Costituzione.
Il cambiamento rispetto alle Costituzioni dell'ottocento e del primo dopoguerra è evidente. Infatti quest'ultime si fondavano sull'esistenza di un potere "ultimo", che la Costituzione poteva servire a limitare, regolare e confinare ma che non poteva essere comunque eliminato. Nelle costituzioni contemporanee questo potere non c'è più: tutte le componenti politiche e sociali hanno accettato il compromesso costituzionale e sono parte dell'accordo, ciò non significa comunque che non vi siano conflitti tra parti sociali o forze politiche ma significa che il conflitto non è distruttivo come lo era un tempo.
Questa situazione, che è storica e sociale ma non ancora giuridica, produce conseguenze giuridiche sulle caratteristiche della Costituzione. In primis visto che nessuna delle forze politiche e sociali si ritiene detentrice del potere ultimo, la Costituzione può svolgere il ruolo di garantire quel nuovo sistema sociale e qual nuovo ordinamento giuridico. Per svolgere questa funzione, deve essere anche necessariamente superiore ai poteri che essa stessa disciplina (poteri costituiti).
Inoltre occorre invece garantire la superiorità della Costituzione attraverso regole giuridiche, che prevedono la possibilità di una sua modificazione attraverso un procedimento particolare, aggravato e complesso. Le Costituzioni diventano pertanto rigide, cioè hanno la possibilità di essere modificate solo con un procedimento speciale e aggravato. La rigidità costituisce dunque una garanzia che possiamo definire formale e procedimentale della Costituzione. Superiorità e rigidità sono dunque due concetti simili, ma non esattamente coincidenti.
La superiorità della Costituzione è conseguenza dell'esercizio del potere costituente. Tutti gli atti che vengono dopo la Costituzione sono costituiti e quindi inferiori, perché nella Costituzione trovano la loro fonte di legittimazione: la superiorità è dunque un concetto collegato alla natura e non alla sua forma.
La rigidità afferisce invece alle regole procedimentali per modificare la Costituzione al fine di renderne più complessa la eventuale modifica: è dunque una garanzia sia della superiorità che della stabilità nel tempo della Costituzione.
La giustizia costituzionale deriva logicamente dalla superiorità e dalla rigidità della Costituzione. Se la legge deriva dalla Costituzione ne deve rispettare il contenuto, se non rispetta il contenuto significa che essa modifica la Costituzione. Ma la Costituzione, che è superiore, non può essere modificata da un potere costituito. Inoltre la Costituzione è rigida, cioè può essere modificata solo con un procedimento aggravato diverso da quello per approvare le leggi. Dunque una legge, approvata con un procedimento ordinario, non può modificare la Costituzione. Occorre quindi un sistema che consenta di giudicare sulla legittimità di una legge nei confronti della Costituzione.
5. Prime distinzioni di sintesi: Costituzioni flessibili e rigide, Costituzioni lunghe e brevi, formali e materiali
Le Costituzioni possono essere innanzitutto flessibili o rigide. Sono Costituzioni flessibili quelle che sono modificabili attraverso una legge ordinaria e che non prevedono quindi un procedimento aggravato per la loro modifica, a differenza delle Costituzioni rigide. Le prime erano presenti nei periodi di accentuato dualismo e di lotta per la sovranità, mentre nel dopoguerra, venuta meno la lotta per la sovranità, le Costituzione diventano lo strumento per garantire il "nuovo patto sociale" e dunque vengono rese rigide.
Le Costituzioni possono essere brevi o lunghe a seconda che abbiano un numero limitato o meno di articoli. Le Costituzioni brevi sono tipiche di un modello dualistico, in cui non si intendeva delineare un assetto complessivo della struttura sociale. Le Costituzioni lunghe sono invece tipiche della società contemporanea e sono collegate anche al modificarsi della forma di stato. In primo luogo queste Costituzioni intendono determinare un assetto organico della società. Esse sono infatti Costituzioni nate da un accordo complessivo tra tutte le forze politiche e sociali e dunque designano un modello complessivo di organizzazione del potere e del sistema dei diritti nel quale tutti possono riconoscersi. In secondo luogo esse sono collegate al nascere dello Stato sociale contemporaneo. Quando lo Stato assume il compito di rimuovere e pareggiare le differenze materiali tra i cittadini (art. 3 comma 2 della Costituzione "principio di eguaglianza sostanziale") per raggiungere questo obbiettivo devono essere svolti nuovi compiti e funzioni. Le Costituzioni si allungano quindi al sociale e alla determinazione di "valori" che lo Stato deve perseguire.
In terzo luogo le Costituzioni contemporanee non si limitano normalmente a dettare norme di tipi "verticale", cioè relative al solo rapporto Stato-cittadino, ma dettano anche norme di tipo "orizzontale" cioè relative ai rapporti tra i cittadini. Anche questa evoluzione, che provoca un ulteriore allungamento della Costituzione è conseguenza del modello di Stato sociale, del principio di eguaglianza materiale, e dei fini di pareggio che lo stato si prefigge.
Per conto bisogna avere attenzione alle Costituzioni troppo lunghe, infatti non devono disciplinare fattispecie concrete come il codice civile, ma devono bensì stabilire le cornici di principi e valori all'interno della quale si collocheranno le altre norme.
La Costituzione si distingue tra Costituzione formale e Costituzione materiale. La prima è data dall'intero sistema di norme costituzionali. È la Costituzione scritta in tutti gli articoli che la compongono, e che può essere modificata solo attraverso un procedimento di revisione costituzionale. La seconda può essere intensa in senso stretto o in senso largo. La Costituzione materiale in senso stretto è quella parte della Costituzione cui le forze politiche dominanti danno attuazione e ritengono di dover applicare in un determinato periodo storico. La Costituzione materiale in senso largo può essere definita come il substrato storico e sociale che, in qualche misura, "sta sotto" la Costituzione, la rende legittima e applicabile.
Capitolo II: Alle origini della costituzione italiana
1. Lo Statuto albertino e la sua evoluzione
La prima Costituzione italiana risale al 1848 quando Carlo Alberto di Savoia fu costretto a promulgare una carta costituzionale nel Regno di Sardegna. Questa carta costituzionale, detta Statuto albertino, fu poi estesa al Regno d'Italia dopo il 1861, e rimase formalmente in vigore fino al 1948 (infatti non fu applicata nel periodo fascista e nel periodo transitorio tra la fine della seconda guerra mondiale e l'approvazione della Costituzione), quando fu approvata la Costituzione italiana. In questo periodo si verificarono molti cambiamenti nel paese, sociali e politici, che nel tempo produssero interpretazioni diverse di quella carta costituzionale. Da una prima fase nella quale lo Statuto delineava una classica monarchia costituzionale, si passò a una fase finale nella quale essa parve avvicinarsi ad una monarchia parlamentare.
Lo Statuto albertino era la tipica carta costituzionale concessa dal Sovrano, non era quindi una carta espressione del potere costituente ma una classica Costituzione liberale o dualistica: era infatti flessibile e breve. Delineava un modello di monarchia costituzionale, incentrato sui poteri del Sovrano, sia pure limitati in parte dal Parlamento. Sulla carta, infatti il Sovrano era titolare...
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
-
Riassunto esame Istituzioni di diritto pubblico, Prof. Rodomonte Maria Grazia, libro consigliato Diritto Costituzio…
-
Riassunto esame Diritto costituzionale, prof Violini, libro consigliato Diritto costituzionale, Pisaneschi
-
Riassunto esame Diritto costituzionale, Prof. Violini Lorenza, libro consigliato Manuale di diritto costituzionale …
-
Riassunto esame Diritto costituzionale, Prof. Cassetti Luisa, libro consigliato Manuale di diritto costituzionale ,…